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FAQ Segnaletica di Sicurezza — Obblighi e requisiti D.Lgs. 81/08 Titolo V

Risposte alle domande più frequenti sulla segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro: categorie di cartelli, base normativa D.Lgs. 81/08 Titolo V (artt. 163–166) e Allegato XXV, obblighi di installazione, manutenzione e formazione dei lavoratori.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il D.Lgs. 81/08 Titolo V (artt. 163–166) e l'Allegato XXV disciplinano la segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro, recependo la Direttiva 92/58/CEE. Il datore di lavoro è tenuto ad installare la segnaletica ogni volta che i rischi non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti con misure tecniche e organizzative, garantendone la comprensibilità, la manutenzione e la formazione di tutti i lavoratori sul suo significato.

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Base normativa: D.Lgs. 81/08 Titolo V e Allegato XXV

Gli articoli 163–166 del D.Lgs. 81/08 costituiscono il riferimento principale per la segnaletica di sicurezza in Italia. L'art. 163 stabilisce l'obbligo generale di installare la segnaletica nei luoghi di lavoro quando il rischio residuo non può essere eliminato con misure collettive. L'art. 164 impone al datore di lavoro di informare preventivamente tutti i lavoratori e i loro rappresentanti (RLS) sulle misure adottate e sul significato dei segnali installati. L'art. 165 rinvia all'Allegato XXV per le prescrizioni tecniche sui segnali, mentre l'art. 166 sancisce le sanzioni per le violazioni. La norma tecnica di riferimento è la UNI EN ISO 7010, che definisce i pittogrammi grafici da utilizzare per i cartelli di sicurezza in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Categorie di segnaletica di sicurezza

L'Allegato XXV del D.Lgs. 81/08 classifica la segnaletica in cinque categorie cromatiche principali, ciascuna con forma e colore codificati:

  • Divieto (rosso, forma circolare): indica comportamenti vietati che potrebbero causare pericolo. Esempi: divieto di fumare, divieto di accesso ai non autorizzati, divieto di usare fiamme libere.
  • Avvertimento (giallo, forma triangolare): segnala un pericolo o un rischio specifico. Esempi: pericolo di inciampo, tensione elettrica pericolosa, sostanze infiammabili, radiazioni non ionizzanti.
  • Obbligo (blu, forma circolare):prescrive un comportamento o l'uso di un DPI specifico. Esempi: obbligo di indossare casco, guanti, occhiali di protezione, scarpe antinfortunistiche.
  • Salvataggio ed emergenza (verde, forma rettangolare o quadrata): indica vie di fuga, uscite di emergenza, posizione di presidi di primo soccorso e docce di emergenza.
  • Antincendio (rosso, forma rettangolare o quadrata): localizza estintori, idranti, pulsanti di allarme manuale e altri dispositivi antincendio.

Quando la segnaletica è obbligatoria e quando è facoltativa

La segnaletica di sicurezza non sostituisce le misure di prevenzione e protezione collettive: è obbligatoria come misura complementare quando il rischio residuo non è eliminabile con interventi tecnici o organizzativi. In particolare è obbligatoria nelle zone di transito dove è richiesto l'uso di DPI, nelle aree con pericolo di caduta o inciampo, nei punti di stoccaggio di sostanze pericolose, lungo le vie di esodo e in prossimità di attrezzature ad alto rischio. La segnaletica è invece facoltativa — ma comunque raccomandata — in aree a rischio basso e residuale dove la corretta informazione e formazione dei lavoratori è sufficiente a garantire la sicurezza. È fondamentale ricordare che la segnaletica non sostituisce mai la formazione: l'art. 164 D.Lgs. 81/08 impone espressamente che i lavoratori siano istruiti sul significato dei segnali.

Requisiti di posizionamento, visibilità e manutenzione

L'Allegato XXV del D.Lgs. 81/08 stabilisce requisiti precisi per il posizionamento e la visibilità dei segnali. I cartelli devono essere collocati ad altezza e in posizione adeguata rispetto al punto di osservazione, tenendo conto di ostacoli, illuminazione e distanza massima di leggibilità. La norma UNI EN ISO 7010 definisce le dimensioni minime dei pittogrammi in funzione della distanza di lettura prevista. I segnali devono essere rimossi quando il rischio che indicano cessa di esistere, per evitare abituazione e perdita di attenzione da parte dei lavoratori. La manutenzione periodica è obbligatoria: i cartelli deteriorati, sbiaditi o illeggibili devono essere sostituiti immediatamente. Il datore di lavoro deve documentare i controlli periodici della segnaletica nel registro della manutenzione.

Cartelli fotoluminescenti e illuminazione di emergenza

Le vie di esodo e le uscite di emergenza devono essere segnalate con cartelli fotoluminescenti conformi alla norma UNI EN ISO 3864-1 e alla UNI 7543, che prescrivono i valori minimi di luminanza residua (almeno 2 mcd/m² dopo 60 minuti di buio). I cartelli fotoluminescenti devono essere caricati da sorgenti luminose idonee per tipo e intensità, secondo le indicazioni del produttore. L'illuminazione di emergenza è disciplinata dalla norma CEI EN 1838 e deve garantire un livello di illuminamento minimo sulle vie di fuga per consentire l'evacuazione in sicurezza anche in caso di black-out. La manutenzione e la verifica periodica degli impianti di illuminazione di emergenza sono obbligatorie e devono essere registrate.

Segnali acustici e luminosi

Oltre ai cartelli, il D.Lgs. 81/08 e l'Allegato XXV disciplinano i segnali acustici (sirene, allarmi sonori) e i segnali luminosi (lampeggiatori, luci di allarme) utilizzati nei sistemi di allarme. Il segnale acustico di evacuazione deve essere chiaramente distinguibile da altri segnali sonori presenti in azienda, sufficientemente forte da essere udito in tutte le aree interessate e noto a tutti i lavoratori mediante formazione. I segnali luminosi di pericolo (lampeggiatori arancioni o rossi) vengono utilizzati in aree con elevati livelli di rumore dove il segnale acustico non è percepibile, o come integrazione di esso. Le comunicazioni verbali di emergenza tramite impianto di diffusione sonora devono rispettare i requisiti di intelligibilità della parola previsti dalla normativa antincendio.

Segnaletica per prodotti chimici, zone pericolose e obblighi DPI

Nelle aree di stoccaggio e manipolazione di sostanze chimiche pericolose, la segnaletica di avvertimento deve essere integrata con le etichette di pericolo CLP (Regolamento CE 1272/2008) apposte direttamente sui contenitori e sulle aree di stoccaggio. Le zone con rischio di esplosione (ATEX) devono essere delimitate con segnali specifici conformi alla Direttiva 1999/92/CE. Le aree dove l'uso di determinati DPI è obbligatorio devono essere chiaramente delimitate con cartelli di obbligo (sfondo blu) indicanti il DPI da indossare prima dell'accesso. Nelle zone con rischio biologico devono essere esposti i segnali di biohazard. La segnaletica per ambienti confinati o sospetti di inquinamento deve indicare il divieto di accesso senza autorizzazione e l'obbligo di seguire le procedure specifiche.

Domande frequenti sulla segnaletica di sicurezzaFAQ

Chi è responsabile della segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro?
Il datore di lavoro è il principale responsabile dell'installazione, della manutenzione e dell'aggiornamento della segnaletica di sicurezza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 81/08. L'obbligo non è delegabile in modo assoluto: anche quando il datore di lavoro attribuisce compiti specifici all'RSPP o ad altri soggetti, rimane titolare della responsabilità di vigilare sull'effettiva conformità degli ambienti di lavoro. L'art. 164 D.Lgs. 81/08 impone inoltre al datore di lavoro di informare e formare i lavoratori sul significato dei segnali presenti in azienda, in particolare per quelli che utilizzano gesti, segnali luminosi o acustici. Nei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV), la responsabilità ricade anche sul coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In caso di infortunio riconducibile all'assenza o all'inadeguatezza della segnaletica, il datore di lavoro può essere esposto a responsabilità penale ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08 e a responsabilità civile per risarcimento del danno. Anche il preposto ha il dovere di segnalare al datore di lavoro o al dirigente le carenze della segnaletica di cui viene a conoscenza nell'ambito del proprio controllo.
Con quale frequenza devono essere sostituiti i cartelli di sicurezza?
Il D.Lgs. 81/08 non fissa una periodicità predeterminata per la sostituzione dei cartelli, ma l'Allegato XXV stabilisce che i segnali devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e pulizia costante. La sostituzione è obbligatoria quando il cartello è deteriorato, sbiadito, illeggibile, parzialmente coperto o non più conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 7010 vigente. In pratica si raccomanda un controllo visivo almeno semestrale, da documentare nel registro della manutenzione. I cartelli fotoluminescenti richiedono particolare attenzione: devono mantenere la luminanza residua prescritta dalla UNI EN ISO 3864-1 e dalla UNI 7543, e possono degradarsi nel tempo a causa dell'esposizione alla luce o dell'umidità. Per le etichette di sicurezza nelle zone di stoccaggio di sostanze chimiche pericolose, la sostituzione è immediata quando diventano illeggibili, anche a seguito di contaminazione. Una buona prassi consiste nell'includere il controllo della segnaletica nel piano di manutenzione periodica degli impianti e delle attrezzature, con registrazione delle sostituzioni effettuate come evidenza documentale in caso di ispezione da parte di ASL o Ispettorato del Lavoro.
I cartelli di sicurezza possono essere scritti solo in italiano, oppure è ammessa un'altra lingua per i lavoratori stranieri?
La segnaletica di sicurezza si basa principalmente su pittogrammi grafici standardizzati dalla norma UNI EN ISO 7010, che sono per definizione universali e indipendenti dalla lingua. Tuttavia, quando il segnale comprende anche testo scritto o istruzioni verbali, l'Allegato XXV del D.Lgs. 81/08 non impone l'esclusivo uso dell'italiano: il requisito è che i lavoratori comprendano il significato del segnale. L'art. 164 D.Lgs. 81/08 prevede espressamente che l'informazione e la formazione dei lavoratori stranieri avvenga in una lingua a loro comprensibile. In ambienti con presenza significativa di lavoratori non italofoni è pertanto opportuno affiancare al pittogramma una dicitura bilingue o fornire materiale informativo tradotto. Alcune aziende adottano cartelli con pittogramma principale e breve testo in più lingue (italiano e, ad esempio, rumeno, albanese, arabo). Ciò che è inderogabile è la comprensibilità sostanziale del messaggio di sicurezza da parte di tutti i lavoratori presenti: in caso contrario, l'azienda non assolve all'obbligo formativo previsto dall'art. 36 D.Lgs. 81/08 e rimane esposta a responsabilità in caso di infortunio.
Cosa succede se un lavoratore si infortuna in un'area priva di segnaletica obbligatoria?
L'assenza di segnaletica obbligatoria in un'area pericolosa costituisce una violazione del D.Lgs. 81/08 che aggrava la responsabilità del datore di lavoro sia sul piano penale che civile. Sul piano penale, l'omessa installazione della segnaletica è sanzionata dall'art. 55 D.Lgs. 81/08 con arresto o ammenda. Se dall'omissione deriva un infortunio, si configura il reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o, nei casi più gravi, di omicidio colposo (art. 589 c.p.) con le aggravanti previste per la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Sul piano civile, l'INAIL può esercitare azione di regresso nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 1124/1965, e il lavoratore o i suoi eredi possono agire per il risarcimento del danno differenziale non coperto dall'indennizzo INAIL. Il nesso di causalità tra l'assenza del segnale e l'infortunio deve essere dimostrato, ma la giurisprudenza di Cassazione tende a riconoscerlo ogni volta che il segnale avrebbe potuto rendere edotto il lavoratore del pericolo. La condotta del lavoratore infortunato può incidere sulla ripartizione della responsabilità solo se è stata abnorme e imprevedibile: l'imprudenza ordinaria non esclude la colpa del datore di lavoro che ha omesso la segnalazione.

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Domande frequentiFAQ

Chi è responsabile della segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro?
Il datore di lavoro è il principale responsabile dell'installazione, della manutenzione e dell'aggiornamento della segnaletica di sicurezza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 81/08. L'obbligo non è delegabile in modo assoluto: anche quando il datore di lavoro attribuisce compiti specifici all'RSPP o ad altri soggetti, rimane titolare della responsabilità di vigilare sull'effettiva conformità degli ambienti di lavoro. L'art. 164 D.Lgs. 81/08 impone inoltre al datore di lavoro di informare e formare i lavoratori sul significato dei segnali presenti in azienda, in particolare per quelli che utilizzano gesti, segnali luminosi o acustici. Nei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV), la responsabilità ricade anche sul coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In caso di infortunio riconducibile all'assenza o all'inadeguatezza della segnaletica, il datore di lavoro può essere esposto a responsabilità penale ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08 e a responsabilità civile per risarcimento del danno. Anche il preposto ha il dovere di segnalare al datore di lavoro o al dirigente le carenze della segnaletica di cui viene a conoscenza nell'ambito del proprio controllo.
Con quale frequenza devono essere sostituiti i cartelli di sicurezza?
Il D.Lgs. 81/08 non fissa una periodicità predeterminata per la sostituzione dei cartelli, ma l'Allegato XXV stabilisce che i segnali devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e pulizia costante. La sostituzione è obbligatoria quando il cartello è deteriorato, sbiadito, illeggibile, parzialmente coperto o non più conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 7010 vigente. In pratica si raccomanda un controllo visivo almeno semestrale, da documentare nel registro della manutenzione. I cartelli fotoluminescenti richiedono particolare attenzione: devono mantenere la luminanza residua prescritta dalla UNI EN ISO 3864-1 e dalla UNI 7543, e possono degradarsi nel tempo a causa dell'esposizione alla luce o dell'umidità. Per le etichette di sicurezza nelle zone di stoccaggio di sostanze chimiche pericolose, la sostituzione è immediata quando diventano illeggibili, anche a seguito di contaminazione. Una buona prassi consiste nell'includere il controllo della segnaletica nel piano di manutenzione periodica degli impianti e delle attrezzature, con registrazione delle sostituzioni effettuate come evidenza documentale in caso di ispezione da parte di ASL o Ispettorato del Lavoro.
I cartelli di sicurezza possono essere scritti solo in italiano, oppure è ammessa un'altra lingua per i lavoratori stranieri?
La segnaletica di sicurezza si basa principalmente su pittogrammi grafici standardizzati dalla norma UNI EN ISO 7010, che sono per definizione universali e indipendenti dalla lingua. Tuttavia, quando il segnale comprende anche testo scritto o istruzioni verbali, l'Allegato XXV del D.Lgs. 81/08 non impone l'esclusivo uso dell'italiano: il requisito è che i lavoratori comprendano il significato del segnale. L'art. 164 D.Lgs. 81/08 prevede espressamente che l'informazione e la formazione dei lavoratori stranieri avvenga in una lingua a loro comprensibile. In ambienti con presenza significativa di lavoratori non italofoni è pertanto opportuno affiancare al pittogramma una dicitura bilingue o fornire materiale informativo tradotto. Alcune aziende adottano cartelli con pittogramma principale e breve testo in più lingue (italiano e, ad esempio, rumeno, albanese, arabo). Ciò che è inderogabile è la comprensibilità sostanziale del messaggio di sicurezza da parte di tutti i lavoratori presenti: in caso contrario, l'azienda non assolve all'obbligo formativo previsto dall'art. 36 D.Lgs. 81/08 e rimane esposta a responsabilità in caso di infortunio.
Cosa succede se un lavoratore si infortuna in un'area priva di segnaletica obbligatoria?
L'assenza di segnaletica obbligatoria in un'area pericolosa costituisce una violazione del D.Lgs. 81/08 che aggrava la responsabilità del datore di lavoro sia sul piano penale che civile. Sul piano penale, l'omessa installazione della segnaletica è sanzionata dall'art. 55 D.Lgs. 81/08 con arresto o ammenda. Se dall'omissione deriva un infortunio, si configura il reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o, nei casi più gravi, di omicidio colposo (art. 589 c.p.) con le aggravanti previste per la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Sul piano civile, l'INAIL può esercitare azione di regresso nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 1124/1965, e il lavoratore o i suoi eredi possono agire per il risarcimento del danno differenziale non coperto dall'indennizzo INAIL. Il nesso di causalità tra l'assenza del segnale e l'infortunio deve essere dimostrato, ma la giurisprudenza di Cassazione tende a riconoscerlo ogni volta che il segnale avrebbe potuto rendere edotto il lavoratore del pericolo. La condotta del lavoratore infortunato può incidere sulla ripartizione della responsabilità solo se è stata abnorme e imprevedibile: l'imprudenza ordinaria non esclude la colpa del datore di lavoro che ha omesso la segnalazione.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 Titolo V — Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 163–166)
  • D.Lgs. 81/08 Allegato XXV — Prescrizioni generali per i segnali di sicurezza
  • Direttiva 92/58/CEE — Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza sul lavoro
  • UNI EN ISO 7010 — Simboli grafici per segnaletica di sicurezza
  • UNI EN ISO 3864-1 — Principi di progettazione per i segnali di sicurezza
  • Art. 55 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — Etichettatura di pericolo per sostanze chimiche
  • CEI EN 1838 — Illuminazione di emergenza

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