Scheda di sicurezza SDS: obblighi, formato e aggiornamento
La Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) in 16 sezioni è obbligatoria per le sostanze e miscele pericolose ai sensi del Reg. REACH 1907/2006 e del Reg. (UE) 2020/878. Risposte alle domande più frequenti su redazione, aggiornamento, SDS estesa e obblighi del datore di lavoro.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
La Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) in 16 sezioni è obbligatoria per le sostanze/miscele pericolose; il datore di lavoro deve riceverla dal fornitore, conservarla e metterla a disposizione dei lavoratori esposti.
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La Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) è lo strumento fondamentale di comunicazione dei pericoli lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti chimici. Redatta in conformità al Reg. (UE) 2020/878 che aggiorna l'Allegato II del Reg. (CE) 1907/2006 REACH, la SDS deve contenere 16 sezioni obbligatorie secondo la struttura armonizzata dal sistema GHS/CLP. Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e addetti alla sicurezza nella gestione documentale e operativa delle schede di sicurezza.
Chi redige la SDS e quando è obbligatoria
L'obbligo di redigere e fornire la SDS spetta al fornitore della sostanza o miscela (produttore, importatore o distributore). La SDS è obbligatoria per sostanze e miscele classificate come pericolose ai sensi del Reg. CLP, per le sostanze SVHC presenti in miscele sopra soglia e per le sostanze PBT/vPvB. Non è richiesta per prodotti non classificati pericolosi e privi di sostanze di interesse REACH.
SDS estesa (eSDS) e scenari di esposizione
Per le sostanze registrate REACH in quantitativi superiori a 10 t/anno e classificate pericolose, il fornitore deve allegare alla SDS gli Scenari di Esposizione derivati dalla Relazione sulla Sicurezza Chimica (CSR). La SDS così integrata prende il nome di SDS estesa (eSDS). Il datore di lavoro deve verificare che il proprio uso rientri negli scenari coperti e adottare le misure di gestione del rischio ivi descritte.
Le 16 sezioni obbligatorie della SDS
La struttura della SDS ai sensi del Reg. (UE) 2020/878 prevede: (1) identificazione della sostanza/miscela e della società; (2) identificazione dei pericoli; (3) composizione/informazioni sugli ingredienti; (4) misure di primo soccorso; (5) misure antincendio; (6) misure in caso di rilascio accidentale; (7) manipolazione e stoccaggio; (8) controllo dell'esposizione e protezione individuale; (9) proprietà fisiche e chimiche; (10) stabilità e reattività; (11) informazioni tossicologiche; (12) informazioni ecologiche; (13) considerazioni sullo smaltimento; (14) informazioni sul trasporto; (15) informazioni sulla regolamentazione; (16) altre informazioni.
Obbligo di aggiornamento della SDS
Il fornitore deve aggiornare la SDS senza indugio in caso di nuove informazioni significative: nuova classificazione CLP, modifiche ai valori limite di esposizione professionale (VLEP), nuove restrizioni o autorizzazioni REACH, aggiornamenti agli scenari di esposizione. Il datore di lavoro deve sempre disporre della versione più aggiornata della SDS e richiederne il rinnovo al fornitore ogni volta che cambia la normativa applicabile al prodotto.
Obblighi del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08
L'art. 227 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di acquisire la SDS dal fornitore prima di impiegare la sostanza o miscela, di conservarla aggiornata e di renderla accessibile ai lavoratori esposti nel luogo in cui il prodotto è utilizzato. La SDS deve essere in lingua italiana; una versione in lingua straniera non soddisfa l'obbligo informativo previsto dalla legge.
Formazione sull'uso della SDS
I lavoratori che utilizzano agenti chimici pericolosi devono ricevere una formazione specifica sulla lettura della SDS, con particolare riguardo alle sezioni sui pericoli (sez. 2), sugli EPI (sez. 8), sulle misure di primo soccorso (sez. 4) e sulla manipolazione sicura (sez. 7). Questa formazione è parte integrante degli obblighi formativi previsti dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 e va documentata nel registro della formazione aziendale.
Domande frequenti sulla scheda di sicurezza SDSFAQ
Chi è obbligato a redigere la scheda di sicurezza?
L'obbligo di redigere e fornire la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) ricade esclusivamente sul fornitore della sostanza o miscela pericolosa, cioè il produttore, l'importatore o il distributore che immette il prodotto sul mercato. Questo obbligo è sancito dall'art. 31 del Reg. (CE) 1907/2006 REACH: il fornitore deve trasmettere la SDS al destinatario professionale (acquirente B2B) gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, nella lingua ufficiale del Paese di destinazione. In Italia la SDS deve pertanto essere redatta in lingua italiana. Il datore di lavoro non è tenuto a redigere la SDS, ma ha l'obbligo di riceverla dal proprio fornitore, conservarla e renderla disponibile ai lavoratori esposti alla sostanza o miscela, come previsto dall'art. 227 del D.Lgs. 81/08. Se il fornitore non trasmette la SDS, il datore di lavoro deve richiederla formalmente prima di utilizzare il prodotto in azienda.
Tutte le sostanze chimiche hanno bisogno della SDS?
No. L'obbligo di fornire la SDS non si applica a tutte le sostanze chimiche, ma è limitato a specifiche categorie definite dall'art. 31 REACH. La SDS è obbligatoria per: (1) sostanze o miscele classificate come pericolose ai sensi del Reg. (CE) 1272/2008 CLP, cioè che presentano almeno un pericolo per la salute, la sicurezza o l'ambiente; (2) sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) ai sensi dell'Allegato XIII REACH; (3) sostanze incluse nell'elenco delle SVHC (Sostanze Estremamente Preoccupanti) della candidate list ECHA, presenti nella miscela sopra soglia di concentrazione. Per le miscele non classificate come pericolose, la SDS può comunque essere trasmessa su base volontaria o su richiesta del destinatario, se la miscela contiene almeno una sostanza pericolosa in concentrazione superiore alle soglie stabilite. I prodotti chimici non classificati pericolosi e privi di SVHC non richiedono la SDS obbligatoria.
Entro quanto tempo va aggiornata una SDS?
Il fornitore è tenuto ad aggiornare la SDS senza indugio ogni volta che dispone di nuove informazioni in grado di modificare la valutazione dei rischi o le misure di gestione del rischio, incluse le informazioni derivanti da autorizzazioni o restrizioni REACH. Il Reg. (UE) 2020/878, che ha riformato l'Allegato II REACH, non fissa un termine quinquennale automatico, ma impone la revisione tempestiva a seguito di qualsiasi modifica significativa: nuova classificazione CLP, nuovi valori limite di esposizione professionale (VLEP) nazionali o europei, aggiornamenti agli scenari di esposizione nelle eSDS, nuove informazioni tossicologiche o ecotossicologiche, nuove restrizioni o autorizzazioni REACH. La versione aggiornata della SDS deve essere trasmessa gratuitamente a tutti i destinatari che hanno ricevuto la sostanza o miscela nei dodici mesi precedenti. Il datore di lavoro deve quindi verificare periodicamente presso il proprio fornitore che la SDS in suo possesso sia la versione più recente, soprattutto quando cambiano la classificazione del prodotto o i VLEP applicabili.
I lavoratori devono poter consultare le schede di sicurezza?
Sì, in modo inequivocabile. L'art. 227, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a mettere a disposizione dei lavoratori le informazioni contenute nella SDS, in forma adeguata e comprensibile. Questo obbligo si concretizza garantendo che la SDS sia facilmente accessibile — in formato fisico (cartaceo o su dispositivo informatico condiviso) — nel luogo di lavoro in cui vengono utilizzati i prodotti chimici, durante tutto l'orario lavorativo, senza necessità di autorizzazioni particolari. Non è sufficiente conservare la SDS solo in ufficio o nella cartella del responsabile: deve essere reperibile nel posto di lavoro in cui l'agente chimico è effettivamente impiegato. Oltre alla disponibilità della SDS, il datore di lavoro è obbligato a fornire ai lavoratori una formazione specifica sulla lettura e l'utilizzo pratico della scheda, con particolare riguardo alle sezioni sui pericoli (sez. 2), sugli EPI (sez. 8), sulle misure di primo soccorso (sez. 4) e sulla corretta manipolazione e stoccaggio (sez. 7).
Cosa si intende per SDS estesa (eSDS)?
La SDS estesa (extended Safety Data Sheet, eSDS) è una scheda di sicurezza arricchita da uno o più Scenari di Esposizione (SE), allegati alla SDS stessa. Gli scenari di esposizione sono documenti tecnici che descrivono le condizioni operative (quantità, frequenza, durata, temperatura di processo, ventilazione) e le misure di gestione del rischio (EPI, controlli ingegneristici, restrizioni d'uso) necessarie affinché la sostanza possa essere utilizzata in sicurezza per uno specifico impiego. Gli scenari di esposizione sono elaborati dal produttore o importatore nell'ambito della Relazione sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report, CSR), obbligatoria per le sostanze registrate REACH in quantitativi superiori a 10 tonnellate/anno e classificate come pericolose o PBT/vPvB. Il destinatario della eSDS (datore di lavoro o formulatore) deve verificare che il proprio uso rientri tra quelli coperti dagli scenari di esposizione allegati e adottare le misure di gestione del rischio ivi prescritte. Se l'uso non è contemplato, il destinatario può chiedere al fornitore di includere il proprio uso nella registrazione REACH oppure, in alternativa, predisporre una propria valutazione della sicurezza chimica.
Una scheda di sicurezza in lingua straniera è accettabile in Italia?
No. L'art. 31, paragrafo 5, del Reg. (CE) 1907/2006 REACH dispone esplicitamente che la SDS sia redatta nella lingua ufficiale del Paese membro in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato. In Italia la SDS deve pertanto essere redatta in italiano. Una SDS in lingua straniera — inglese, tedesco, francese o altra — non è considerata conforme alla normativa vigente e non soddisfa l'obbligo di informazione verso i lavoratori previsto dall'art. 227 del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro che riceve dal proprio fornitore una SDS in lingua straniera ha il diritto e il dovere di richiederne la versione in italiano prima di procedere all'utilizzo del prodotto. Qualora il fornitore estero non disponga di una versione italiana, il datore di lavoro può far tradurre il documento, ma la responsabilità della correttezza e completezza del contenuto resta in capo al fornitore originario. L'utilizzo di agenti chimici con SDS esclusivamente in lingua straniera espone il datore di lavoro a responsabilità in caso di infortunio e alle sanzioni previste dalla normativa REACH e dal D.Lgs. 81/08.
La scheda di sicurezza sostituisce la valutazione del rischio chimico?
No. La SDS è uno strumento informativo indispensabile per condurre la valutazione del rischio chimico, ma non la sostituisce in alcun modo. La valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi è un obbligo autonomo del datore di lavoro, sancito dall'art. 223 del D.Lgs. 81/08, e i suoi risultati devono essere inseriti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell'art. 28. La SDS fornisce dati essenziali: classificazione CLP e pittogrammi, valori limite di esposizione professionale (VLEP) delle singole sostanze, proprietà fisico-chimiche, informazioni tossicologiche ed ecotossicologiche, indicazioni sugli EPI. Tuttavia, la valutazione del rischio richiede di analizzare il contesto reale di utilizzo: quantità impiegate, frequenza e durata dell'esposizione, modalità operative, presenza di sistemi di ventilazione, caratteristiche dei locali, numero e caratteristiche dei lavoratori esposti. In sostanza, la SDS fornisce la "scheda tecnica del pericolo" del prodotto, mentre la valutazione del rischio chimico traduce quel pericolo in rischio reale per il lavoratore nello specifico contesto produttivo e stabilisce le misure di prevenzione e protezione concrete da adottare.
Chi è obbligato a redigere la scheda di sicurezza?
L'obbligo di redigere e fornire la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) ricade esclusivamente sul fornitore della sostanza o miscela pericolosa, cioè il produttore, l'importatore o il distributore che immette il prodotto sul mercato. Questo obbligo è sancito dall'art. 31 del Reg. (CE) 1907/2006 REACH: il fornitore deve trasmettere la SDS al destinatario professionale (acquirente B2B) gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, nella lingua ufficiale del Paese di destinazione. In Italia la SDS deve pertanto essere redatta in lingua italiana. Il datore di lavoro non è tenuto a redigere la SDS, ma ha l'obbligo di riceverla dal proprio fornitore, conservarla e renderla disponibile ai lavoratori esposti alla sostanza o miscela, come previsto dall'art. 227 del D.Lgs. 81/08. Se il fornitore non trasmette la SDS, il datore di lavoro deve richiederla formalmente prima di utilizzare il prodotto in azienda.
Tutte le sostanze chimiche hanno bisogno della SDS?
No. L'obbligo di fornire la SDS non si applica a tutte le sostanze chimiche, ma è limitato a specifiche categorie definite dall'art. 31 REACH. La SDS è obbligatoria per: (1) sostanze o miscele classificate come pericolose ai sensi del Reg. (CE) 1272/2008 CLP, cioè che presentano almeno un pericolo per la salute, la sicurezza o l'ambiente; (2) sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) ai sensi dell'Allegato XIII REACH; (3) sostanze incluse nell'elenco delle SVHC (Sostanze Estremamente Preoccupanti) della candidate list ECHA, presenti nella miscela sopra soglia di concentrazione. Per le miscele non classificate come pericolose, la SDS può comunque essere trasmessa su base volontaria o su richiesta del destinatario, se la miscela contiene almeno una sostanza pericolosa in concentrazione superiore alle soglie stabilite. I prodotti chimici non classificati pericolosi e privi di SVHC non richiedono la SDS obbligatoria.
Entro quanto tempo va aggiornata una SDS?
Il fornitore è tenuto ad aggiornare la SDS senza indugio ogni volta che dispone di nuove informazioni in grado di modificare la valutazione dei rischi o le misure di gestione del rischio, incluse le informazioni derivanti da autorizzazioni o restrizioni REACH. Il Reg. (UE) 2020/878, che ha riformato l'Allegato II REACH, non fissa un termine quinquennale automatico, ma impone la revisione tempestiva a seguito di qualsiasi modifica significativa: nuova classificazione CLP, nuovi valori limite di esposizione professionale (VLEP) nazionali o europei, aggiornamenti agli scenari di esposizione nelle eSDS, nuove informazioni tossicologiche o ecotossicologiche, nuove restrizioni o autorizzazioni REACH. La versione aggiornata della SDS deve essere trasmessa gratuitamente a tutti i destinatari che hanno ricevuto la sostanza o miscela nei dodici mesi precedenti. Il datore di lavoro deve quindi verificare periodicamente presso il proprio fornitore che la SDS in suo possesso sia la versione più recente, soprattutto quando cambiano la classificazione del prodotto o i VLEP applicabili.
I lavoratori devono poter consultare le schede di sicurezza?
Sì, in modo inequivocabile. L'art. 227, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a mettere a disposizione dei lavoratori le informazioni contenute nella SDS, in forma adeguata e comprensibile. Questo obbligo si concretizza garantendo che la SDS sia facilmente accessibile — in formato fisico (cartaceo o su dispositivo informatico condiviso) — nel luogo di lavoro in cui vengono utilizzati i prodotti chimici, durante tutto l'orario lavorativo, senza necessità di autorizzazioni particolari. Non è sufficiente conservare la SDS solo in ufficio o nella cartella del responsabile: deve essere reperibile nel posto di lavoro in cui l'agente chimico è effettivamente impiegato. Oltre alla disponibilità della SDS, il datore di lavoro è obbligato a fornire ai lavoratori una formazione specifica sulla lettura e l'utilizzo pratico della scheda, con particolare riguardo alle sezioni sui pericoli (sez. 2), sugli EPI (sez. 8), sulle misure di primo soccorso (sez. 4) e sulla corretta manipolazione e stoccaggio (sez. 7).
Cosa si intende per SDS estesa (eSDS)?
La SDS estesa (extended Safety Data Sheet, eSDS) è una scheda di sicurezza arricchita da uno o più Scenari di Esposizione (SE), allegati alla SDS stessa. Gli scenari di esposizione sono documenti tecnici che descrivono le condizioni operative (quantità, frequenza, durata, temperatura di processo, ventilazione) e le misure di gestione del rischio (EPI, controlli ingegneristici, restrizioni d'uso) necessarie affinché la sostanza possa essere utilizzata in sicurezza per uno specifico impiego. Gli scenari di esposizione sono elaborati dal produttore o importatore nell'ambito della Relazione sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report, CSR), obbligatoria per le sostanze registrate REACH in quantitativi superiori a 10 tonnellate/anno e classificate come pericolose o PBT/vPvB. Il destinatario della eSDS (datore di lavoro o formulatore) deve verificare che il proprio uso rientri tra quelli coperti dagli scenari di esposizione allegati e adottare le misure di gestione del rischio ivi prescritte. Se l'uso non è contemplato, il destinatario può chiedere al fornitore di includere il proprio uso nella registrazione REACH oppure, in alternativa, predisporre una propria valutazione della sicurezza chimica.
Una scheda di sicurezza in lingua straniera è accettabile in Italia?
No. L'art. 31, paragrafo 5, del Reg. (CE) 1907/2006 REACH dispone esplicitamente che la SDS sia redatta nella lingua ufficiale del Paese membro in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato. In Italia la SDS deve pertanto essere redatta in italiano. Una SDS in lingua straniera — inglese, tedesco, francese o altra — non è considerata conforme alla normativa vigente e non soddisfa l'obbligo di informazione verso i lavoratori previsto dall'art. 227 del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro che riceve dal proprio fornitore una SDS in lingua straniera ha il diritto e il dovere di richiederne la versione in italiano prima di procedere all'utilizzo del prodotto. Qualora il fornitore estero non disponga di una versione italiana, il datore di lavoro può far tradurre il documento, ma la responsabilità della correttezza e completezza del contenuto resta in capo al fornitore originario. L'utilizzo di agenti chimici con SDS esclusivamente in lingua straniera espone il datore di lavoro a responsabilità in caso di infortunio e alle sanzioni previste dalla normativa REACH e dal D.Lgs. 81/08.
La scheda di sicurezza sostituisce la valutazione del rischio chimico?
No. La SDS è uno strumento informativo indispensabile per condurre la valutazione del rischio chimico, ma non la sostituisce in alcun modo. La valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi è un obbligo autonomo del datore di lavoro, sancito dall'art. 223 del D.Lgs. 81/08, e i suoi risultati devono essere inseriti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell'art. 28. La SDS fornisce dati essenziali: classificazione CLP e pittogrammi, valori limite di esposizione professionale (VLEP) delle singole sostanze, proprietà fisico-chimiche, informazioni tossicologiche ed ecotossicologiche, indicazioni sugli EPI. Tuttavia, la valutazione del rischio richiede di analizzare il contesto reale di utilizzo: quantità impiegate, frequenza e durata dell'esposizione, modalità operative, presenza di sistemi di ventilazione, caratteristiche dei locali, numero e caratteristiche dei lavoratori esposti. In sostanza, la SDS fornisce la "scheda tecnica del pericolo" del prodotto, mentre la valutazione del rischio chimico traduce quel pericolo in rischio reale per il lavoratore nello specifico contesto produttivo e stabilisce le misure di prevenzione e protezione concrete da adottare.
Fonti normative
Reg. (CE) 1907/2006 REACH — Art. 31: requisiti per le schede di dati di sicurezza
Reg. (UE) 2020/878 — Revisione Allegato II REACH (formato SDS in 16 sezioni)
Reg. (CE) 1272/2008 CLP — Classificazione, etichettatura e imballaggio
D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo I — Protezione da agenti chimici (artt. 221-232)
Art. 223 D.Lgs. 81/08 — Valutazione del rischio da agenti chimici
Art. 227 D.Lgs. 81/08 — Informazione e formazione dei lavoratori
Linee guida ECHA per la compilazione delle SDS (versione 5.0)
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