Risposta rapida
La SDS è redatta dal fornitore secondo l’art. 31 del regolamento REACH, in 16 sezioni e in italiano. Il datore di lavoro che usa il prodotto deve procurarsela, renderla accessibile ai lavoratori e usarla per la valutazione del rischio chimico, che la scheda da sola non sostituisce.
Riferimenti: regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), art. 31 e Allegato II modificato dal regolamento (UE) 2020/878; D.Lgs. 81/2008, artt. 223 e 227.
Domande frequenti sulle schede di sicurezzaFAQ
Chi deve redigere e fornire la scheda di dati di sicurezza?
Il fornitore: fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato la sostanza o la miscela. Lo prevede l’art. 31 del regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). L’azienda che acquista il prodotto per usarlo non redige la SDS, ma ha diritto di riceverla e il dovere, come datore di lavoro, di procurarsela e usarla per valutare il rischio chimico (art. 223 del D.Lgs. 81/2008).
Per quali prodotti è obbligatoria?
Per le sostanze e le miscele classificate pericolose secondo il regolamento CLP, per le sostanze PBT o vPvB e per quelle incluse nell’elenco delle sostanze candidate (SVHC). Per alcune miscele non classificate ma che contengono sostanze pericolose oltre determinate soglie la SDS va fornita su richiesta (art. 31, par. 3). Non serve per molti prodotti venduti al pubblico se le informazioni sono già sufficienti, salvo che l’utilizzatore professionale la richieda.
Com’è strutturata una SDS?
In 16 sezioni stabilite dall’Allegato II del REACH, nella versione modificata dal regolamento (UE) 2020/878: identificazione, pericoli, composizione, primo soccorso, antincendio, rilascio accidentale, manipolazione e stoccaggio, controllo dell’esposizione e DPI, proprietà fisiche, stabilità, tossicologia, ecologia, smaltimento, trasporto, regolamentazione, altre informazioni. Per la sicurezza sul lavoro le sezioni più usate sono la 2, la 7, la 8 e la 4.
In che lingua deve essere?
Nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato, salvo diversa disposizione dello Stato stesso (art. 31, par. 5, REACH). In Italia quindi in italiano. Una SDS solo in inglese o in un’altra lingua non è conforme e va richiesta al fornitore nella versione italiana.
Quando va aggiornata?
Senza indugio dal fornitore quando emergono nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o sui pericoli, quando è rilasciata o rifiutata un’autorizzazione o quando è imposta una restrizione (art. 31, par. 9). La versione aggiornata va trasmessa a chi ha ricevuto il prodotto nei 12 mesi precedenti. Non esiste una scadenza fissa: la data di revisione serve a capire se si ha l’ultima versione.
Cos’è la SDS estesa?
È la SDS a cui sono allegati gli scenari di esposizione, obbligatori per le sostanze registrate in quantità pari o superiori a 10 tonnellate all’anno per cui è richiesta la relazione sulla sicurezza chimica. Lo scenario descrive le condizioni d’uso sicure (durata, ventilazione, DPI). L’utilizzatore a valle deve verificare che il proprio uso rientri nello scenario o, in caso contrario, adottare le misure previste dall’art. 37 del REACH.
I lavoratori devono poter consultare le schede?
Sì. Il datore di lavoro deve dare ai lavoratori accesso alle schede di sicurezza fornite dal fornitore (art. 227 del D.Lgs. 81/2008) e usarle nella formazione. In pratica le SDS aggiornate devono essere disponibili dove si usano i prodotti, su carta o in formato elettronico raggiungibile, e i lavoratori devono sapere dove trovarle e come leggere le sezioni essenziali.
La SDS sostituisce la valutazione del rischio chimico?
No. Descrive i pericoli del prodotto e le misure generali, ma non conosce le condizioni reali di uso in azienda. La valutazione del rischio chimico, prevista dal Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, resta un obbligo del datore di lavoro.
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