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Fumi di saldatura: rischi, valori limite e misure di sicurezza

Risposte alle domande più frequenti sui fumi di saldatura: classificazione IARC Gruppo 1 (2017), composizione per processo (MIG/MAG, TIG, elettrodo, plasma), valore limite cromo VI 0,005 mg/m³, obblighi ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo IX, aspirazione localizzata, DPI adeguati e registro degli esposti.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

I fumi di saldatura sono cancerogeni (IARC Gruppo 1): la valutazione specifica del rischio chimico, l'aspirazione localizzata e la sorveglianza sanitaria sono obbligatorie; per processi con cromo VI o nichel si aggiunge il registro degli esposti.

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Queste FAQ raccolgono i quesiti più frequenti di datori di lavoro, RSPP e medici competenti sulla corretta gestione del rischio da fumi di saldatura nei settori metalmeccanico, impiantistico, navalmeccanico e della carpenteria metallica, con riferimento agli obblighi del D.Lgs. 81/08 Titolo IX e Titolo VII.

Composizione dei fumi di saldatura

La composizione dei fumi varia in funzione del processo e del materiale base. La saldatura MIG/MAG su acciaio al carbonio genera ossidi di ferro, manganese e ossido di azoto. La saldatura TIG produce quantità minori di fumi ma emette ozono e radiazioni ottiche. La saldatura con elettrodo rivestito genera fumi complessi con fluoruri e componenti del rivestimento. La saldatura su acciaio inossidabile è quella con il profilo di rischio più elevato per la presenza di cromo esavalente (Cr VI) e nichel, entrambi cancerogeni certi.

Rischi principali per la salute

I principali rischi per la salute associati all'esposizione ai fumi di saldatura comprendono: cancro del polmone (classificazione IARC Gruppo 1, 2017); siderosi professionale per deposizione di ossidi di ferro nei polmoni; parkinsonismo da manganese con effetti neurologici da esposizione prolungata a manganese; irritazioni acute delle vie respiratorie superiori e inferiori; febbre da fumi di metallo (metal fume fever) per esposizione acuta a ossidi di zinco in saldatura di zincato.

Valori limite di esposizione (cromo VI)

Il cromo esavalente ha l'OEL vincolante più restrittivo tra i componenti dei fumi: 0,005 mg/m³ (TWA 8 ore) ai sensi della Direttiva 2017/164/UE, recepita nell'Allegato XLIII D.Lgs. 81/08. Tale valore è così basso da rendere necessaria l'aspirazione localizzata in qualsiasi scenario di saldatura su acciaio inossidabile o materiali cromati, anche in ambienti apparentemente ben ventilati.

Misure tecniche obbligatorie

L'art. 235 D.Lgs. 81/08 impone di adottare, in ordine di priorità: sostituzione del processo (es. uso di consumabili a bassa emissione di Cr VI); sistemi LEV (Local Exhaust Ventilation) con aspirazione direttamente sul bagno di saldatura; ventilazione generale dell'ambiente di lavoro come misura complementare. In ambienti confinati l'aspirazione è prescritta in modo perentorio dalla norma EN ISO 15012-1 e dalle linee guida INAIL.

DPI respiratori adeguati

Per la saldatura su acciaio al carbonio con LEV adeguato sono indicati i facciali filtranti FFP2 o FFP3. Per la saldatura su acciaio inossidabile o materiali con Cr VI e nichel, sono obbligatori DPI con fattore di protezione più elevato: semimaschera o maschera intera con filtro P3 oppure elmetto motorizzato PAPR con filtro TH3. I DPI respiratori sono complementari, non sostitutivi, delle misure tecniche.

Sorveglianza sanitaria specifica

L'art. 242 D.Lgs. 81/08 impone la sorveglianza sanitaria obbligatoria per i saldatori esposti a cancerogeni, con periodicità almeno annuale. Gli accertamenti specifici includono spirometria, valutazione neurologica per i saldatori con esposizione prolungata a manganese e, per i saldatori su inossidabile, esami biologici di esposizione (cromo urinario, nichel urinario) come indicatori di dose interna.

Registro degli esposti

Il registro degli esposti (art. 243 D.Lgs. 81/08) è obbligatorio quando nella saldatura sono presenti Cr VI o nichel, ovvero nella lavorazione di acciaio inossidabile, materiali cromati o nichel-legati. Il registro va trasmesso all'INAIL e alla ASL, e aggiornato almeno annualmente.

Domande frequenti sui fumi di saldaturaFAQ

I fumi di saldatura sono cancerogeni per tutti i processi?
L'IARC ha classificato nel 2017 i fumi di saldatura nel Gruppo 1 ("cancerogeni certi per l'uomo") sulla base di evidenze sufficienti di associazione con il cancro del polmone e, per i saldatori di acciaio inossidabile, con il mesotelioma. La rivalutazione ha riguardato i fumi di saldatura come categoria generale, indipendentemente dal processo specifico. Tuttavia il profilo di rischio varia significativamente in base al processo: la saldatura MIG/MAG su acciaio al carbonio genera principalmente ossidi di ferro e manganese; la saldatura TIG produce quantità inferiori di fumi ma con possibile emissione di ozono e radiazioni ottiche; la saldatura con elettrodo rivestito genera fumi più complessi con fluoruri e altri componenti del rivestimento; la saldatura su acciaio inossidabile o su materiali con trattamenti di superficie è quella con il profilo di rischio più elevato per la presenza di cromo esavalente (Cr VI) e nichel (Ni), entrambi cancerogeni certi. La saldatura al plasma e la taglio termico generano fumi paragonabili per composizione. In tutti i casi il D.Lgs. 81/08 impone la valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX e, ove siano presenti agenti cancerogeni (Cr VI, Ni), l'applicazione del Capo II specifico per i cancerogeni.
Qual è il valore limite per il cromo esavalente nei fumi di saldatura?
Il cromo esavalente (Cr VI) è il componente dei fumi di saldatura con il più basso valore limite d'esposizione professionale. La Direttiva 2017/164/UE ha fissato un OEL vincolante per il Cr VI di 0,005 mg/m³ (come Cr) come media ponderata nel tempo su 8 ore (TWA), recepito nell'Allegato XLIII del D.Lgs. 81/08. Per le attività di saldatura e taglio ossiacetilenico, la stessa Direttiva ha previsto il valore transitorio di 0,010 mg/m³ fino al 17 gennaio 2025, dopo di che il limite definitivo di 0,005 mg/m³ è diventato applicabile anche a queste attività. Per il nichel e i suoi composti l'OEL UE (Dir. 2017/164/UE) è fissato a 0,01 mg/m³ (frazione inalabile) e 0,05 mg/m³ (frazione inalabile) per i composti insolubili. Per il manganese l'OEL è 0,2 mg/m³ (frazione inalabile). Per gli ossidi di ferro (siderosi da fumi) non esiste un OEL specifico come cancerogeno, ma la frazione inalabile di polveri insolubili ha un OEL di 1 mg/m³ (ACGIH TLV) o 4 mg/m³ (UE, polveri inorganiche insolubili). Il rispetto di questi valori limite richiede nella quasi totalità dei casi l'adozione di sistemi di aspirazione localizzata efficaci, poiché i livelli ambientali non controllati superano ampiamente gli OEL.
Quando è obbligatorio il registro degli esposti?
Il registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 243 D.Lgs. 81/08) è obbligatorio quando nell'attività di saldatura sono presenti agenti classificati come cancerogeni ai sensi del Titolo IX Capo II. In pratica questo avviene: nella saldatura di acciaio inossidabile (emissione di Cr VI e nichel, entrambi IARC Gruppo 1); nella saldatura di materiali con rivestimenti al cromo o al nichel (galvanica, cromatura dura); nella saldatura con consumabili che contengono Cr VI o Ni nelle rispettive specifiche tecniche. Per la saldatura MIG/MAG su acciaio al carbonio o acciaio a basso tenore in lega, ove i fumi contengono prevalentemente ossidi di ferro e manganese senza Cr VI o Ni rilevabili, il registro non è obbligatorio in senso stretto, ma il datore di lavoro deve comunque valutare il rischio chimico e documentare nel DVR le concentrazioni residue di cromo e nichel nei fumi misurate in condizioni reali prima di escludere l'obbligo. Il registro, una volta istituito, deve essere trasmesso all'INAIL e alla ASL e aggiornato almeno annualmente. I lavoratori iscritti nel registro conservano il diritto alla sorveglianza sanitaria post-esposizione per tutta la vita.
L'aspirazione localizzata è sempre obbligatoria?
L'art. 235 D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di ridurre l'esposizione a livello più basso tecnicamente possibile attraverso misure tecniche in ordine di priorità, e l'aspirazione localizzata (LEV, Local Exhaust Ventilation) rappresenta la misura tecnica principale per il controllo dei fumi di saldatura. In termini pratici, il LEV è obbligatorio nei casi in cui la misurazione ambientale o la stima mediante modelli mostri che l'esposizione supera i valori limite applicabili (OEL). Per la saldatura con possibile emissione di Cr VI, dato il bassissimo OEL di 0,005 mg/m³, il LEV è di fatto imprescindibile in tutte le situazioni tranne quelle di esposizione brevissima e sporadica in ambienti molto ben ventilati. Fanno eccezione le attività di saldatura all'aperto in condizioni di vento favorevole e per brevi periodi, dove la dispersione naturale può essere sufficiente — ma è sempre necessario verificare i livelli con misurazioni prima di escludere il LEV. In ambienti confinati la norma EN ISO 15012-1 e le linee guida INAIL prescrivono l'aspirazione in modo perentorio. Il LEV deve essere dimensionato per catturare i fumi alla bocca del capturante con velocità di cattura adeguata, e sottoposto a manutenzione e verifica periodica almeno semestrale.
Quali DPI sono adeguati per la protezione dai fumi di saldatura?
I DPI respiratori per i fumi di saldatura devono essere scelti in base alla composizione dei fumi (determinata dal processo e dal materiale base) e ai livelli di esposizione residua dopo le misure tecniche. Per la saldatura su acciaio al carbonio con LEV adeguato: facciale filtrante FFP2 per esposizioni residue moderate; FFP3 per esposizioni più elevate o in aggiunta a fonti di ozono (TIG). Per la saldatura su acciaio inossidabile (fumi con Cr VI e Ni): semimaschera o maschera intera con filtro P3 + A (per i vapori organici se presenti) o filtro combinato; per esposizioni prolungate o in spazi confinati: elmetto motorizzato con filtro TH3/PAPR (Powered Air-Purifying Respirator), che offre il più elevato fattore di protezione nominale (> 500× OEL) e garantisce anche il comfort termico nelle operazioni lunghe. I DPI respiratori non sostituiscono ma completano le misure tecniche (LEV). In aggiunta ai DPI respiratori, per la saldatura sono obbligatori: maschera di saldatura con filtro ottico idoneo alla classe di saldatura (norma EN 169 o EN 379 per filtri auto-oscuranti); guanti in pelle tipo saldatore conformi EN 12477; abbigliamento ignifugo (EN ISO 11611) e calzature di sicurezza. Tutti i DPI devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425 e forniti gratuitamente dal datore di lavoro.
La sorveglianza sanitaria per i saldatori ha periodicità diversa?
La periodicità della sorveglianza sanitaria per i saldatori dipende dalla tipologia di esposizione e dal profilo di rischio determinato dal medico competente. Per i saldatori esposti esclusivamente a fumi di acciaio al carbonio (ossidi di ferro, manganese), con esposizione sopra il valore d'azione del rischio chimico ai sensi dell'art. 229 D.Lgs. 81/08, la visita periodica è almeno annuale. Per i saldatori esposti a fumi contenenti Cr VI o nichel (acciaio inossidabile), l'esposizione a cancerogeni impone l'applicazione dell'art. 242 D.Lgs. 81/08, con sorveglianza almeno annuale e possibilità di riduzione a sei mesi per gli esposti ad alto rischio. Gli accertamenti sanitari specifici per i saldatori comprendono: spirometria con curva flusso-volume per la valutazione della funzionalità respiratoria; Rx torace o HRCT in lavoratori con lunga esposizione o sintomatologia; valutazione neurologica per i saldatori con esposizione prolungata a manganese (possibile parkinsonismo da manganese); esami audiometrici se presente esposizione concomitante a rumore; esami biologici di esposizione (cromo urinario, nichel urinario) per i saldatori su acciaio inossidabile, come indicatori di dose interna. Il medico competente può prescrivere accertamenti aggiuntivi sulla base del quadro clinico individuale.
Come si fa la valutazione del rischio chimico per la saldatura?
La valutazione del rischio chimico per le attività di saldatura si articola in due livelli distinti ai sensi del D.Lgs. 81/08. Il primo livello riguarda il rischio chimico generico (Titolo IX Capo I, artt. 223-232): il datore di lavoro deve identificare tutte le sostanze chimiche presenti nei fumi (a partire dalle schede di dati di sicurezza — SDS — dei consumabili e dei materiali base), stimare o misurare le concentrazioni ambientali, confrontarle con gli OEL e classificare il rischio come "irrilevante per la salute" o "non irrilevante". Se il rischio è non irrilevante, si applicano misure di prevenzione proporzionate. Il secondo livello si attiva quando nei fumi sono presenti agenti cancerogeni (Cr VI, Ni, fumi di saldatura come categoria dopo la classificazione IARC 2017): si applicano gli artt. 233-245 (Titolo IX Capo II) con obbligo di valutazione specifica nel DVR, adozione prioritaria di misure tecniche, istituzione del registro degli esposti e sorveglianza sanitaria obbligatoria. La valutazione deve includere: caratterizzazione dei processi di saldatura (MIG/MAG, TIG, elettrodo, plasma), identificazione dei materiali base e dei consumabili, determinazione dei livelli di esposizione mediante misurazioni ambientali o stima algoritmica (modello ECETOC TRA, tool INAIL), confronto con gli OEL. La valutazione va aggiornata ogni volta che cambiano i processi, i materiali, i consumabili o le condizioni di ventilazione.

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Domande frequentiFAQ

I fumi di saldatura sono cancerogeni per tutti i processi?
L'IARC ha classificato nel 2017 i fumi di saldatura nel Gruppo 1 ("cancerogeni certi per l'uomo") sulla base di evidenze sufficienti di associazione con il cancro del polmone e, per i saldatori di acciaio inossidabile, con il mesotelioma. La rivalutazione ha riguardato i fumi di saldatura come categoria generale, indipendentemente dal processo specifico. Tuttavia il profilo di rischio varia significativamente in base al processo: la saldatura MIG/MAG su acciaio al carbonio genera principalmente ossidi di ferro e manganese; la saldatura TIG produce quantità inferiori di fumi ma con possibile emissione di ozono e radiazioni ottiche; la saldatura con elettrodo rivestito genera fumi più complessi con fluoruri e altri componenti del rivestimento; la saldatura su acciaio inossidabile o su materiali con trattamenti di superficie è quella con il profilo di rischio più elevato per la presenza di cromo esavalente (Cr VI) e nichel (Ni), entrambi cancerogeni certi. La saldatura al plasma e la taglio termico generano fumi paragonabili per composizione. In tutti i casi il D.Lgs. 81/08 impone la valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX e, ove siano presenti agenti cancerogeni (Cr VI, Ni), l'applicazione del Capo II specifico per i cancerogeni.
Qual è il valore limite per il cromo esavalente nei fumi di saldatura?
Il cromo esavalente (Cr VI) è il componente dei fumi di saldatura con il più basso valore limite d'esposizione professionale. La Direttiva 2017/164/UE ha fissato un OEL vincolante per il Cr VI di 0,005 mg/m³ (come Cr) come media ponderata nel tempo su 8 ore (TWA), recepito nell'Allegato XLIII del D.Lgs. 81/08. Per le attività di saldatura e taglio ossiacetilenico, la stessa Direttiva ha previsto il valore transitorio di 0,010 mg/m³ fino al 17 gennaio 2025, dopo di che il limite definitivo di 0,005 mg/m³ è diventato applicabile anche a queste attività. Per il nichel e i suoi composti l'OEL UE (Dir. 2017/164/UE) è fissato a 0,01 mg/m³ (frazione inalabile) e 0,05 mg/m³ (frazione inalabile) per i composti insolubili. Per il manganese l'OEL è 0,2 mg/m³ (frazione inalabile). Per gli ossidi di ferro (siderosi da fumi) non esiste un OEL specifico come cancerogeno, ma la frazione inalabile di polveri insolubili ha un OEL di 1 mg/m³ (ACGIH TLV) o 4 mg/m³ (UE, polveri inorganiche insolubili). Il rispetto di questi valori limite richiede nella quasi totalità dei casi l'adozione di sistemi di aspirazione localizzata efficaci, poiché i livelli ambientali non controllati superano ampiamente gli OEL.
Quando è obbligatorio il registro degli esposti?
Il registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 243 D.Lgs. 81/08) è obbligatorio quando nell'attività di saldatura sono presenti agenti classificati come cancerogeni ai sensi del Titolo IX Capo II. In pratica questo avviene: nella saldatura di acciaio inossidabile (emissione di Cr VI e nichel, entrambi IARC Gruppo 1); nella saldatura di materiali con rivestimenti al cromo o al nichel (galvanica, cromatura dura); nella saldatura con consumabili che contengono Cr VI o Ni nelle rispettive specifiche tecniche. Per la saldatura MIG/MAG su acciaio al carbonio o acciaio a basso tenore in lega, ove i fumi contengono prevalentemente ossidi di ferro e manganese senza Cr VI o Ni rilevabili, il registro non è obbligatorio in senso stretto, ma il datore di lavoro deve comunque valutare il rischio chimico e documentare nel DVR le concentrazioni residue di cromo e nichel nei fumi misurate in condizioni reali prima di escludere l'obbligo. Il registro, una volta istituito, deve essere trasmesso all'INAIL e alla ASL e aggiornato almeno annualmente. I lavoratori iscritti nel registro conservano il diritto alla sorveglianza sanitaria post-esposizione per tutta la vita.
L'aspirazione localizzata è sempre obbligatoria?
L'art. 235 D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di ridurre l'esposizione a livello più basso tecnicamente possibile attraverso misure tecniche in ordine di priorità, e l'aspirazione localizzata (LEV, Local Exhaust Ventilation) rappresenta la misura tecnica principale per il controllo dei fumi di saldatura. In termini pratici, il LEV è obbligatorio nei casi in cui la misurazione ambientale o la stima mediante modelli mostri che l'esposizione supera i valori limite applicabili (OEL). Per la saldatura con possibile emissione di Cr VI, dato il bassissimo OEL di 0,005 mg/m³, il LEV è di fatto imprescindibile in tutte le situazioni tranne quelle di esposizione brevissima e sporadica in ambienti molto ben ventilati. Fanno eccezione le attività di saldatura all'aperto in condizioni di vento favorevole e per brevi periodi, dove la dispersione naturale può essere sufficiente — ma è sempre necessario verificare i livelli con misurazioni prima di escludere il LEV. In ambienti confinati la norma EN ISO 15012-1 e le linee guida INAIL prescrivono l'aspirazione in modo perentorio. Il LEV deve essere dimensionato per catturare i fumi alla bocca del capturante con velocità di cattura adeguata, e sottoposto a manutenzione e verifica periodica almeno semestrale.
Quali DPI sono adeguati per la protezione dai fumi di saldatura?
I DPI respiratori per i fumi di saldatura devono essere scelti in base alla composizione dei fumi (determinata dal processo e dal materiale base) e ai livelli di esposizione residua dopo le misure tecniche. Per la saldatura su acciaio al carbonio con LEV adeguato: facciale filtrante FFP2 per esposizioni residue moderate; FFP3 per esposizioni più elevate o in aggiunta a fonti di ozono (TIG). Per la saldatura su acciaio inossidabile (fumi con Cr VI e Ni): semimaschera o maschera intera con filtro P3 + A (per i vapori organici se presenti) o filtro combinato; per esposizioni prolungate o in spazi confinati: elmetto motorizzato con filtro TH3/PAPR (Powered Air-Purifying Respirator), che offre il più elevato fattore di protezione nominale (> 500× OEL) e garantisce anche il comfort termico nelle operazioni lunghe. I DPI respiratori non sostituiscono ma completano le misure tecniche (LEV). In aggiunta ai DPI respiratori, per la saldatura sono obbligatori: maschera di saldatura con filtro ottico idoneo alla classe di saldatura (norma EN 169 o EN 379 per filtri auto-oscuranti); guanti in pelle tipo saldatore conformi EN 12477; abbigliamento ignifugo (EN ISO 11611) e calzature di sicurezza. Tutti i DPI devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425 e forniti gratuitamente dal datore di lavoro.
La sorveglianza sanitaria per i saldatori ha periodicità diversa?
La periodicità della sorveglianza sanitaria per i saldatori dipende dalla tipologia di esposizione e dal profilo di rischio determinato dal medico competente. Per i saldatori esposti esclusivamente a fumi di acciaio al carbonio (ossidi di ferro, manganese), con esposizione sopra il valore d'azione del rischio chimico ai sensi dell'art. 229 D.Lgs. 81/08, la visita periodica è almeno annuale. Per i saldatori esposti a fumi contenenti Cr VI o nichel (acciaio inossidabile), l'esposizione a cancerogeni impone l'applicazione dell'art. 242 D.Lgs. 81/08, con sorveglianza almeno annuale e possibilità di riduzione a sei mesi per gli esposti ad alto rischio. Gli accertamenti sanitari specifici per i saldatori comprendono: spirometria con curva flusso-volume per la valutazione della funzionalità respiratoria; Rx torace o HRCT in lavoratori con lunga esposizione o sintomatologia; valutazione neurologica per i saldatori con esposizione prolungata a manganese (possibile parkinsonismo da manganese); esami audiometrici se presente esposizione concomitante a rumore; esami biologici di esposizione (cromo urinario, nichel urinario) per i saldatori su acciaio inossidabile, come indicatori di dose interna. Il medico competente può prescrivere accertamenti aggiuntivi sulla base del quadro clinico individuale.
Come si fa la valutazione del rischio chimico per la saldatura?
La valutazione del rischio chimico per le attività di saldatura si articola in due livelli distinti ai sensi del D.Lgs. 81/08. Il primo livello riguarda il rischio chimico generico (Titolo IX Capo I, artt. 223-232): il datore di lavoro deve identificare tutte le sostanze chimiche presenti nei fumi (a partire dalle schede di dati di sicurezza — SDS — dei consumabili e dei materiali base), stimare o misurare le concentrazioni ambientali, confrontarle con gli OEL e classificare il rischio come "irrilevante per la salute" o "non irrilevante". Se il rischio è non irrilevante, si applicano misure di prevenzione proporzionate. Il secondo livello si attiva quando nei fumi sono presenti agenti cancerogeni (Cr VI, Ni, fumi di saldatura come categoria dopo la classificazione IARC 2017): si applicano gli artt. 233-245 (Titolo IX Capo II) con obbligo di valutazione specifica nel DVR, adozione prioritaria di misure tecniche, istituzione del registro degli esposti e sorveglianza sanitaria obbligatoria. La valutazione deve includere: caratterizzazione dei processi di saldatura (MIG/MAG, TIG, elettrodo, plasma), identificazione dei materiali base e dei consumabili, determinazione dei livelli di esposizione mediante misurazioni ambientali o stima algoritmica (modello ECETOC TRA, tool INAIL), confronto con gli OEL. La valutazione va aggiornata ogni volta che cambiano i processi, i materiali, i consumabili o le condizioni di ventilazione.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo I — Agenti chimici (artt. 223-232)
  • D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo II — Agenti cancerogeni e mutageni (artt. 233-245)
  • D.Lgs. 81/08 Allegato XLIII — Valori limite di esposizione professionale
  • Art. 243 D.Lgs. 81/08 — Registro degli esposti ad agenti cancerogeni
  • Direttiva 2017/164/UE — Quarto elenco OEL vincolanti (cromo VI: 0,005 mg/m³)
  • Direttiva 2004/37/CE — Protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti cancerogeni
  • IARC Monograph Vol. 118 (2017) — Fumi di saldatura, classificazione Gruppo 1
  • EN ISO 15012-1 — Sicurezza nelle saldature: requisiti per la cattura e la separazione dei fumi
  • Linee guida INAIL — Valutazione del rischio da fumi di saldatura

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