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FAQ fumi di saldatura e metalli

Rischio chimico e cancerogeno nella saldatura: quando si applica il Capo II del Titolo IX, valori limite, aspirazione, DPI e sorveglianza sanitaria.

Risposta rapida

I fumi di saldatura sono cancerogeni per la IARC. Quando contengono agenti classificati 1A o 1B, come il cromo esavalente della saldatura dell’inox (valore limite 0,005 mg/m³), si applicano le regole del D.Lgs. 81/2008 sui cancerogeni: aspirazione alla fonte, esposizione minima, registro degli esposti e sorveglianza sanitaria.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo I (agenti chimici) e Capo II (cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione), Allegato XLIII; direttiva (UE) 2017/2398.

Domande frequenti sui fumi di saldaturaFAQ

I fumi di saldatura sono cancerogeni?
Sì, secondo la IARC, che nel 2017 li ha classificati nel Gruppo 1 (cancerogeni per l’uomo) indipendentemente dal processo. Ai fini del D.Lgs. 81/2008, però, gli obblighi del Titolo IX, Capo II (cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione) scattano quando nei fumi si sviluppano agenti classificati 1A o 1B secondo il CLP, come i composti del cromo esavalente o del nichel tipici della saldatura di acciai inossidabili e leghe. Negli altri casi si applica comunque il Capo I sul rischio chimico.
Qual è il valore limite per il cromo esavalente?
L’Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008, che recepisce la direttiva (UE) 2017/2398, fissa per i composti del cromo VI 0,005 mg/m³ come media su 8 ore. Per saldatura e taglio al plasma era previsto un valore transitorio di 0,025 mg/m³ fino al 17 gennaio 2025: oggi vale anche per questi processi il limite di 0,005 mg/m³. Rispettare il valore limite non esaurisce l’obbligo: per i cancerogeni l’esposizione va ridotta al livello più basso tecnicamente possibile (art. 237).
L’aspirazione localizzata è obbligatoria?
Quando il fumo contiene cancerogeni, il datore di lavoro deve usare sistemi chiusi o, se non è possibile, ridurre l’esposizione al minimo con aspirazione alla fonte (art. 237); per il rischio chimico in generale l’art. 225 mette i controlli tecnici prima dei DPI. In pratica, per la saldatura in postazione fissa servono bracci aspiranti o banchi aspirati, per le torce MIG/MAG esistono torce con aspirazione integrata. La ventilazione generale del capannone, da sola, di norma non basta.
Che DPI servono al saldatore?
Protezione degli occhi e del viso con filtri di gradazione adatta al processo e all’intensità di corrente (maschera o casco, anche autoscurante), indumenti ignifughi per saldatura, guanti da saldatore, calzature di sicurezza. Per le vie respiratorie, quando l’aspirazione non riduce a sufficienza l’esposizione, si usano facciali filtranti o, per lavori prolungati o su inox, caschi a ventilazione assistita con filtro antiparticolato. I respiratori sono DPI di III categoria e richiedono addestramento (art. 77, comma 5).
Serve il registro degli esposti?
Sì, se la valutazione accerta un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni rientranti nel Capo II (per esempio cromo esavalente nella saldatura dell’inox). Il datore di lavoro iscrive i lavoratori esposti nel registro dell’art. 243, tenuto tramite il medico competente, e lo trasmette all’INAIL in via telematica.
Come si valuta l’esposizione?
Si parte da processi, materiali base e d’apporto (le SDS degli elettrodi e dei fili indicano i componenti dei fumi), tempi effettivi di saldatura, ambiente e sistemi di aspirazione. Per decidere se il rischio è sotto controllo servono di norma campionamenti personali nella zona respiratoria del saldatore secondo la UNI EN 689, con analisi dei metalli di interesse (cromo VI, nichel, manganese). Vanno considerati anche gli altri rischi: radiazioni ottiche, rumore, incendio, gas di protezione in ambienti ristretti.
Quale sorveglianza sanitaria è prevista?
Il medico competente definisce il protocollo in base alla valutazione: per il rischio chimico la periodicità è di norma annuale (art. 229), per gli esposti a cancerogeni si applica l’art. 242. Sono frequenti accertamenti sulla funzionalità respiratoria e, quando indicato, il monitoraggio biologico di metalli.

Fonti normative

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