Risposta rapida
Devono misurare il radon i luoghi di lavoro sotterranei, quelli seminterrati o al piano terra nelle aree prioritarie e gli stabilimenti termali (art. 16 del D.Lgs. 101/2020). Il livello di riferimento è 300 Bq/m³ di media annua: se superato servono misure correttive entro due anni.
Riferimenti: D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, artt. 12, 16, 17 e 18; Piano nazionale d’azione per il radon.
Domande frequenti sul radonFAQ
Quali luoghi di lavoro devono misurare il radon?
Secondo l’art. 16 del D.Lgs. 101/2020: i luoghi di lavoro sotterranei (in qualunque zona d’Italia), quelli in locali seminterrati o al piano terra situati nelle aree prioritarie individuate dalle Regioni, i luoghi specifici individuati nel Piano nazionale d’azione per il radon e gli stabilimenti termali. Per gli altri luoghi di lavoro la misura non è obbligatoria per legge, ma il radon rientra comunque nella valutazione di tutti i rischi.
Entro quando va fatta la misura?
Per i luoghi sotterranei e gli stabilimenti termali entro 24 mesi dall’inizio dell’attività. Per seminterrati e piani terra nelle aree prioritarie il termine decorre dalla pubblicazione dell’elenco delle aree da parte della Regione, secondo quanto stabilito dall’art. 17: va quindi verificato l’atto regionale di riferimento. La misura dura un anno, suddiviso di norma in due semestri, e deve essere eseguita da servizi di dosimetria riconosciuti.
Qual è il livello di riferimento?
300 Bq/m³ in termini di concentrazione media annua di radon in aria (art. 12 del D.Lgs. 101/2020). Non è un limite “sicuro” sotto il quale il rischio è nullo: è la soglia oltre la quale l’esercente deve intervenire.
Cosa fare se la concentrazione supera 300 Bq/m³?
L’esercente adotta misure correttive per ridurre la concentrazione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi di un esperto in interventi di risanamento radon, entro due anni dal rilascio della relazione di misura, e verifica l’efficacia con una nuova misurazione. Se dopo le misure la concentrazione resta sopra il livello di riferimento, deve far valutare all’esperto di radioprotezione le dosi ai lavoratori: se superano 6 mSv all’anno si applicano le regole sulla radioprotezione dei lavoratori esposti.
Ogni quanto va ripetuta la misura?
Se la concentrazione è sotto il livello di riferimento, la misura va ripetuta ogni otto anni e ogni volta che si fanno interventi strutturali sull’attacco a terra dell’edificio o lavori di isolamento termico che possono modificare l’accumulo del gas. Se il livello è superato, le misurazioni successive hanno cadenza più ravvicinata secondo quanto prevede il decreto.
Il radon va inserito nel DVR?
Sì. L’esercente conserva per otto anni un documento con l’esito delle misurazioni e la valutazione delle misure correttive, che fa parte del documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. 81/2008. I lavoratori e il loro rappresentante per la sicurezza vanno informati sui risultati.
Chi fa le misure e chi gli interventi?
Le misurazioni sono eseguite da servizi di dosimetria riconosciuti, che rilasciano una relazione tecnica con i risultati. Gli interventi di risanamento (sigillature, ventilazione del vespaio, depressurizzazione del suolo, ventilazione meccanica dei locali) sono progettati da un esperto in interventi di risanamento radon, figura introdotta dal D.Lgs. 101/2020 con requisiti di formazione specifici.
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