Risposte dettagliate alle domande più frequenti sul rifiuto dei dispositivi di protezione individuale da parte del lavoratore: obblighi di legge, sanzioni penali e disciplinari, responsabilità residua del datore di lavoro, ruolo del preposto e corretta documentazione della consegna dei DPI ai sensi del D.Lgs. 81/08.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
Il lavoratore ha l'obbligo giuridico di utilizzare i DPI assegnati ai sensi degli artt. 20 e 78 del D.Lgs. 81/08: il rifiuto espone il lavoratore a sanzioni penali (art. 59) e disciplinari, fino al licenziamento per giusta causa in caso di recidiva. Il datore di lavoro, tuttavia, non può scaricare la propria responsabilità sul comportamento del dipendente: rimane tenuto a vigilare, sanzionare progressivamente e documentare ogni passaggio. Supportiamo le aziende nella predisposizione della modulistica di consegna DPI, delle procedure di vigilanza e della gestione disciplinare conforme al CCNL e al D.Lgs. 81/08.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP, preposti e responsabili delle risorse umane in merito agli obblighi dei lavoratori nell'uso dei dispositivi di protezione individuale, alle sanzioni applicabili in caso di rifiuto e alla corretta gestione disciplinare e documentale della materia, con riferimento al D.Lgs. 81/08 artt. 19, 20, 59, 77, 78, 79 e all'art. 2087 c.c.
Domande frequenti su rifiuto DPI e sanzioni per il lavoratoreFAQ
Può il lavoratore rifiutare di indossare i DPI? Cosa dice la legge?
No: il lavoratore non ha facoltà di rifiutare l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) assegnati dal datore di lavoro per lo svolgimento della propria mansione. L'obbligo è sancito espressamente dall'art. 20, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che impone al lavoratore di "utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, altresì, i dispositivi di sicurezza". La lettera e) dello stesso comma aggiunge l'obbligo di "utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione". Il rinvio ai DPI è diretto e non ammette eccezioni discrezionali da parte del lavoratore. Il quadro normativo si completa con l'art. 78, comma 1, D.Lgs. 81/08, che ripete in modo ancora più specifico l'obbligo per i lavoratori di "utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro". La norma impone altresì al lavoratore di avere cura dei DPI, di non apportarvi modifiche, di segnalarne immediatamente eventuali difetti o inconvenienti al datore di lavoro o al preposto (art. 78, comma 2, D.Lgs. 81/08). L'obbligo normativo non è derogabile nemmeno per accordo individuale: l'art. 1 del D.Lgs. 81/08 qualifica le disposizioni come norme di ordine pubblico, inderogabili in peius dalle parti. Il lavoratore che rifiuta i DPI commette quindi una violazione di legge, non soltanto una violazione del contratto di lavoro o del regolamento aziendale. La giurisprudenza di merito e di legittimità ha costantemente ribadito che l'uso dei DPI è un obbligo giuridico di fonte primaria a carico del lavoratore, e che la sua inosservanza non può essere giustificata né dalla difficoltà operativa né da consuetudini lavorative difformi. È importante precisare, tuttavia, che la responsabilità principale in materia di sicurezza rimane in capo al datore di lavoro (art. 17 e 18 D.Lgs. 81/08), al quale spetta garantire che i DPI siano adeguati, disponibili, funzionanti e che i lavoratori ricevano formazione e informazione adeguate.
Quali sono le sanzioni per il lavoratore che non usa i DPI assegnati?
Le sanzioni a carico del lavoratore che non utilizza i DPI assegnati sono disciplinate dall'art. 59, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, che prevede per il lavoratore che violi gli obblighi di cui all'art. 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) la sanzione dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda da 219,20 a 657,60 euro (importi aggiornati ai sensi dell'art. 306, comma 4-bis, D.Lgs. 81/08 e dei successivi aggiornamenti ISTAT). La violazione dell'art. 78, comma 1 — uso corretto dei DPI — è richiamata dallo stesso art. 59 quale ulteriore fattispecie sanzionata. Sul piano penale, quando il mancato uso del DPI concorre causalmente a determinare un infortunio o una malattia professionale, il lavoratore può rispondere a titolo di concorso colposo nel reato eventualmente ascritto ad altri soggetti (datore di lavoro, dirigente, preposto), ferma restando la prevalente responsabilità di questi ultimi ove abbiano omesso di vigilare. La Cassazione penale, in numerose pronunce (tra cui Cass. pen. Sez. IV, sent. n. 7126/2019 e n. 43168/2015), ha tuttavia precisato che il comportamento colposo del lavoratore — incluso il rifiuto o l'omissione nell'uso dei DPI — non elimina la responsabilità penale del datore di lavoro, del dirigente e del preposto che abbiano omesso di vigilare e sanzionare, ma può al più concorrere a ridurre il quantum del danno risarcibile in sede civile. Sul piano disciplinare contrattuale, i contratti collettivi nazionali di lavoro di tutti i principali settori (edilizia, metalmeccanica, chimico-farmaceutico, logistica, ecc.) prevedono specifiche sanzioni disciplinari per il lavoratore che non utilizzi i dispositivi di protezione individuale: di norma si va dalla nota di biasimo scritta alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un numero di giorni variabile, fino al licenziamento per giusta causa in caso di recidiva o di rifiuto reiterato in situazioni di elevato rischio. Sul piano amministrativo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può irrogare al lavoratore la sanzione penale in forma di ammenda tramite la prescrizione obbligatoria ai sensi dell'art. 301-bis D.Lgs. 81/08 (estinzione del reato con pagamento dell'ammenda ridotta a un quarto). In definitiva, il lavoratore che rifiuta sistematicamente l'uso dei DPI si espone a conseguenze su tre fronti distinti: penale (arresto o ammenda ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 81/08), disciplinare contrattuale (progressivamente fino al licenziamento per giusta causa) e civile (concorso colposo nella determinazione del danno).
Come deve comportarsi il datore di lavoro se un dipendente rifiuta sistematicamente i DPI?
Il datore di lavoro che si trovi di fronte al rifiuto sistematico di un dipendente nell'uso dei DPI deve intervenire seguendo un percorso preciso, che garantisce sia la tutela della salute del lavoratore sia la propria posizione giuridica in caso di infortunio o ispezione. Il primo passo è la verifica dell'adeguatezza dei DPI: prima di procedere sul piano disciplinare, il datore di lavoro deve accertarsi — anche con il supporto del medico competente e del RSPP — che i DPI assegnati siano effettivamente adeguati alla mansione, confortevoli entro i limiti tecnicamente possibili, correttamente dimensionati (taglia, misura) e funzionanti. Un DPI difettoso, mal dimensionato o insopportabilmente scomodo potrebbe giustificare il comportamento del lavoratore e imporre al datore di sostituirlo. Il secondo passo è la formazione e l'informazione documentata: il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare di aver informato e formato il lavoratore sui rischi specifici e sull'uso corretto dei DPI (art. 18, comma 1, lett. l) e art. 77, comma 4, D.Lgs. 81/08). Senza questa prova documentale, qualsiasi procedura disciplinare è fragile. Il terzo passo è la contestazione disciplinare scritta: ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e delle procedure previste dal CCNL applicabile, il datore deve notificare al lavoratore una contestazione scritta e specifica del comportamento inadempiente, indicando le date, le circostanze e i DPI non indossati, concedendo i termini di difesa previsti dal contratto. Il quarto passo è la progressione sanzionatoria: le sanzioni disciplinari devono essere graduate secondo il principio di proporzionalità — primo richiamo verbale verbalizzato, poi diffida scritta, poi sospensione, poi — in caso di recidiva o di rifiuto in condizioni di rischio grave — licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Il datore di lavoro deve parallelamente coinvolgere il preposto affinché eserciti la vigilanza continuativa sull'uso dei DPI ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 81/08. In caso di rifiuto del lavoratore che esponga se stesso o altri a un rischio grave e imminente, il datore di lavoro ha l'obbligo — e non la mera facoltà — di allontanare il lavoratore dalla mansione o dall'area di rischio, adottando le misure cautelari necessarie nell'interesse della sicurezza collettiva.
Il rifiuto del lavoratore di usare i DPI riduce la responsabilità del datore in caso di infortunio?
Solo parzialmente, e in misura molto limitata rispetto a quanto si potrebbe ritenere. Il datore di lavoro rimane il soggetto su cui grava la responsabilità principale in materia di sicurezza sul lavoro, anche quando il lavoratore abbia contribuito causalmente all'infortunio mediante il rifiuto o la negligenza nell'uso dei DPI. L'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare "nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro": si tratta di un obbligo di risultato che la giurisprudenza interpreta in modo particolarmente rigoroso. La Cassazione penale ha elaborato il principio — costantemente ribadito in diverse sezioni — per cui la condotta del lavoratore può incidere sulla responsabilità del datore di lavoro solo se presenta il carattere della "abnormità" o "imprevedibilità assoluta": ossia, soltanto quando il comportamento del dipendente esula completamente dall'attività lavorativa e non è in alcun modo riconducibile alle mansioni svolte o al contesto produttivo (Cass. pen. Sez. IV, sent. n. 15124/2021; n. 7629/2020; n. 15081/2017). Il semplice rifiuto di indossare un DPI, pur costituendo una violazione dell'obbligo dell'art. 20 D.Lgs. 81/08, non è mai considerato dalla giurisprudenza come comportamento "abnorme" sufficiente a interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'infortunio. Anzi, la Cassazione ha più volte condannato il datore di lavoro proprio perché — nonostante il rifiuto del lavoratore — non aveva esercitato la vigilanza imposta dall'art. 18, comma 1, lett. f) D.Lgs. 81/08, né aveva adottato misure coercitive adeguate (contestazioni disciplinari, allontanamento dalla mansione, sostituzione dei DPI con modelli più accettabili). Sul piano civile, il comportamento colposo del lavoratore può giustificare una riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (concorso del fatto colposo del creditore), ma non l'eliminazione della responsabilità del datore. Pertanto: il datore di lavoro non può "scaricare" la responsabilità dell'infortunio sul lavoratore che rifiuta i DPI, a meno che non dimostri di aver fatto tutto quanto era nelle sue facoltà per imporre l'uso dei DPI, inclusa la progressione disciplinare e l'eventuale allontanamento.
Come si documenta correttamente la consegna e l'obbligo di uso dei DPI?
La documentazione della consegna e dell'obbligo di uso dei DPI è un aspetto critico che, in caso di infortunio o ispezione, può fare la differenza tra un'azienda ben organizzata e una soggetta a sanzioni o a responsabilità risarcitorie. La base normativa è l'art. 77, comma 4, D.Lgs. 81/08, che impone al datore di lavoro di fornire informazioni adeguate su ogni DPI, incluse le istruzioni per l'uso. Il documento fondamentale è il verbale di consegna dei DPI, che deve contenere: i dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, matricola, mansione); la data di consegna; la descrizione precisa di ogni DPI consegnato (tipo, marca, modello, taglia, numero di serie o lotto se disponibile); il riferimento alla scheda tecnica e alle norme EN di riferimento del DPI (ai sensi dell'art. 77, comma 2, D.Lgs. 81/08, i DPI devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425); la firma del lavoratore per ricevuta e per presa visione delle istruzioni d'uso; la firma del consegnante (responsabile, preposto o RSPP); la dicitura esplicita dell'obbligo di utilizzo nella mansione specificata, con richiamo all'art. 78 D.Lgs. 81/08. Oltre al verbale di consegna, è buona prassi documentare: l'avvenuta formazione specifica sull'uso dei DPI con registro firme e data (art. 77, comma 4, lett. b) D.Lgs. 81/08); i rinnovi periodici (ogni DPI ha una vita utile definita dal fabbricante: documenta le sostituzioni nel tempo); i controlli di efficienza (alcuni DPI richiedono manutenzione e ispezione periodica documentata, ad esempio autorespiratori, imbracature anticaduta, maschere antigas); le comunicazioni di difetto o inefficienza segnalate dal lavoratore. In caso di rifiuto del lavoratore di firmare il verbale di consegna, il datore di lavoro o il preposto devono redigere un verbale di mancata firma con indicazione del rifiuto, firmato da due testimoni, e inviare al lavoratore la documentazione relativa ai DPI consegnati tramite raccomandata A/R o PEC, conservando ricevuta. Questo iter garantisce prova legale della consegna anche in assenza della firma del lavoratore. Le verifiche ispettive dell'INL e dell'ASL richiedono sistematicamente questi registri: la loro assenza espone il datore di lavoro alle sanzioni dell'art. 55 D.Lgs. 81/08 anche in assenza di infortuni.
Il lavoratore può essere licenziato per rifiuto reiterato dei DPI?
Sì, il licenziamento per rifiuto reiterato dei DPI è una misura legittima e riconosciuta dalla giurisprudenza, ma deve rispettare condizioni precise di forma, sostanza e proporzionalità. Sul piano sostanziale, il rifiuto reiterato dei DPI può integrare la "giusta causa" di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c. — ossia quel grave inadempimento del lavoratore che rende impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro — o il "giustificato motivo soggettivo" ai sensi dell'art. 3 L. 604/1966, quando l'inadempimento, pur non raggiungendo la soglia della giusta causa, è comunque notevole. La giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. civ. Sez. Lav., sent. n. 24742/2019; n. 7823/2018; Trib. Milano varie sentenze) ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa nei casi in cui il lavoratore: abbia ripetutamente e consapevolmente rifiutato di indossare i DPI nonostante i richiami formali; abbia ricevuto sanzioni disciplinari progressive senza modificare il comportamento; abbia rifiutato i DPI in attività a rischio elevato (lavori in quota, esposizione a sostanze chimiche pericolose, ambienti con rischio infortunistico grave). Sul piano formale, il licenziamento deve essere preceduto da: contestazione scritta specifica e dettagliata del comportamento inadempiente, con indicazione delle precedenti sanzioni irrogate; termine congruo per la difesa del lavoratore (generalmente 5 giorni lavorativi ai sensi dei principali CCNL); eventuale audizione difensiva del lavoratore; emanazione del provvedimento motivato entro i termini previsti dal CCNL applicabile. Il rispetto della progressione sanzionatoria è essenziale: un licenziamento per primo episodio di mancato uso del DPI — in assenza di precedenti disciplinari e di situazioni di pericolo grave — sarebbe quasi certamente dichiarato sproporzionato dal giudice del lavoro e comporterebbe la reintegra o l'indennizzo ai sensi dell'art. 18 Stat. Lav. (per le aziende con più di 15 dipendenti) o del D.Lgs. 23/2015 (per i contratti a tutele crescenti). Il datore di lavoro deve pertanto costruire nel tempo un fascicolo disciplinare documentato che dimostri la reiterazione del comportamento, i richiami formali ricevuti e la consapevolezza del lavoratore circa la gravità e l'obbligatorietà dell'uso dei DPI.
Cosa succede se i DPI sono scomodi o causano problemi fisici al lavoratore? Ha il diritto di rifiutarli?
La scomodità dei DPI non costituisce di per sé un diritto al rifiuto, ma impone al datore di lavoro specifici obblighi di adeguamento e al lavoratore obblighi di segnalazione. La questione va esaminata su due livelli distinti. Sul piano degli obblighi del datore di lavoro, l'art. 79 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i DPI devono essere scelti tenendo conto delle condizioni anatomiche e fisiologiche e dello stato di salute del lavoratore, nonché delle esigenze ergonomiche e di salute. L'art. 77, comma 1, impone che i DPI siano adeguati ai rischi da prevenire, non generino di per sé un rischio maggiore, tengano conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore. Ne deriva che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire DPI confortevoli entro i limiti tecnici possibili, e che la sostituzione di un DPI che causi effettive difficoltà fisiche o ergonomiche (allergie al lattice, difficoltà respiratorie con determinate maschere, dermatiti da contatto con guanti specifici, dolori muscoloscheletrici con imbracature mal dimensionate) è un suo obbligo, non una mera cortesia. Il medico competente svolge un ruolo fondamentale in questi casi: ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. b) e g) D.Lgs. 81/08, il medico competente collabora alla scelta dei DPI e può esprimere prescrizioni o limitazioni nel giudizio di idoneità (ad esempio: "idoneo con prescrizione: utilizzo di guanti ipoallergenici anziché in lattice"). Sul piano degli obblighi del lavoratore, l'art. 78, comma 2, lettera b) D.Lgs. 81/08 impone al lavoratore di segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi difetto, anomalia o inconveniente rilevato nei DPI in uso, nonché qualsiasi condizione di pericolo. La segnalazione deve avvenire per iscritto e non può sostituirsi all'uso del DPI in attesa della sostituzione: in situazioni di rischio, il lavoratore è tenuto a usare il DPI anche se scomodo, finché non venga sostituito con uno più adatto. Il rifiuto totale, in assenza di segnalazione e di valutazione medica documentata, rimane comunque una violazione dell'art. 20 e dell'art. 78 D.Lgs. 81/08, e non è giustificato dalla mera scomodità soggettiva. In conclusione, il percorso corretto è: segnalazione scritta del problema da parte del lavoratore, valutazione da parte del medico competente, sostituzione del DPI con modello più adatto, e uso del DPI sostitutivo. Non la sospensione unilaterale dell'uso del DPI.
Il preposto come deve vigilare sull'uso dei DPI? Quali responsabilità ha se non interviene?
Il preposto è la figura-chiave nella vigilanza quotidiana sull'uso dei DPI: la sua responsabilità è stata significativamente rafforzata dal D.Lgs. 81/08 e, in particolare, dalla L. 215/2021 (cd. "Decreto fiscale" convertito) che ha modificato l'art. 19 D.Lgs. 81/08 inasprendo gli obblighi e le sanzioni a suo carico. L'art. 19, comma 1, lettera a) D.Lgs. 81/08 impone al preposto di "sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale". Questo obbligo non è passivo o episodico: richiede una presenza continuativa nell'area di lavoro, il controllo visivo sistematico sull'utilizzo dei DPI, l'intervento immediato in caso di omissioni. In base alla lettera b) dello stesso articolo, il preposto deve "intervenire per modificare il comportamento non conforme del lavoratore, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza". Se il lavoratore non si conforma alle indicazioni, il preposto ha l'obbligo — introdotto dalla L. 215/2021 — di "interrompere l'attività del lavoratore in caso di rilevazione di non conformità rispetto alle indicazioni e disposizioni impartite" e di "informare i superiori diretti" (art. 19, comma 1, lett. f) D.Lgs. 81/08, come novellato). La modifica del 2021 è particolarmente rilevante: prima della riforma, il preposto poteva "allontanare" il lavoratore; ora ha il dovere di interrompere l'attività, il che comporta conseguenze operative dirette sulla produzione. Sul piano sanzionatorio, l'art. 56 D.Lgs. 81/08 prevede per il preposto che violi gli obblighi dell'art. 19 la sanzione dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro (importi aggiornati). In caso di infortunio riconducibile alla mancata vigilanza sull'uso dei DPI, il preposto può rispondere penalmente di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con la circostanza aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche. La Cassazione penale ha ripetutamente condannato i preposti che, pur presenti durante l'attività lavorativa, non avevano impedito il mancato uso dei DPI da parte dei lavoratori (Cass. pen. Sez. IV, sent. n. 9461/2022; n. 28516/2020). Il preposto, infine, deve documentare i propri interventi di vigilanza — sia quelli positivi (es. verifica quotidiana dell'uso dei DPI) sia quelli negativi (segnalazione ai superiori di rifiuti persistenti) — tramite registri o comunicazioni scritte, che possono essere fondamentali in sede di giudizio per dimostrare l'adempimento dei propri obblighi.
Può il lavoratore rifiutare di indossare i DPI? Cosa dice la legge?
No: il lavoratore non ha facoltà di rifiutare l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) assegnati dal datore di lavoro per lo svolgimento della propria mansione. L'obbligo è sancito espressamente dall'art. 20, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che impone al lavoratore di "utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, altresì, i dispositivi di sicurezza". La lettera e) dello stesso comma aggiunge l'obbligo di "utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione". Il rinvio ai DPI è diretto e non ammette eccezioni discrezionali da parte del lavoratore. Il quadro normativo si completa con l'art. 78, comma 1, D.Lgs. 81/08, che ripete in modo ancora più specifico l'obbligo per i lavoratori di "utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro". La norma impone altresì al lavoratore di avere cura dei DPI, di non apportarvi modifiche, di segnalarne immediatamente eventuali difetti o inconvenienti al datore di lavoro o al preposto (art. 78, comma 2, D.Lgs. 81/08). L'obbligo normativo non è derogabile nemmeno per accordo individuale: l'art. 1 del D.Lgs. 81/08 qualifica le disposizioni come norme di ordine pubblico, inderogabili in peius dalle parti. Il lavoratore che rifiuta i DPI commette quindi una violazione di legge, non soltanto una violazione del contratto di lavoro o del regolamento aziendale. La giurisprudenza di merito e di legittimità ha costantemente ribadito che l'uso dei DPI è un obbligo giuridico di fonte primaria a carico del lavoratore, e che la sua inosservanza non può essere giustificata né dalla difficoltà operativa né da consuetudini lavorative difformi. È importante precisare, tuttavia, che la responsabilità principale in materia di sicurezza rimane in capo al datore di lavoro (art. 17 e 18 D.Lgs. 81/08), al quale spetta garantire che i DPI siano adeguati, disponibili, funzionanti e che i lavoratori ricevano formazione e informazione adeguate.
Quali sono le sanzioni per il lavoratore che non usa i DPI assegnati?
Le sanzioni a carico del lavoratore che non utilizza i DPI assegnati sono disciplinate dall'art. 59, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, che prevede per il lavoratore che violi gli obblighi di cui all'art. 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) la sanzione dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda da 219,20 a 657,60 euro (importi aggiornati ai sensi dell'art. 306, comma 4-bis, D.Lgs. 81/08 e dei successivi aggiornamenti ISTAT). La violazione dell'art. 78, comma 1 — uso corretto dei DPI — è richiamata dallo stesso art. 59 quale ulteriore fattispecie sanzionata. Sul piano penale, quando il mancato uso del DPI concorre causalmente a determinare un infortunio o una malattia professionale, il lavoratore può rispondere a titolo di concorso colposo nel reato eventualmente ascritto ad altri soggetti (datore di lavoro, dirigente, preposto), ferma restando la prevalente responsabilità di questi ultimi ove abbiano omesso di vigilare. La Cassazione penale, in numerose pronunce (tra cui Cass. pen. Sez. IV, sent. n. 7126/2019 e n. 43168/2015), ha tuttavia precisato che il comportamento colposo del lavoratore — incluso il rifiuto o l'omissione nell'uso dei DPI — non elimina la responsabilità penale del datore di lavoro, del dirigente e del preposto che abbiano omesso di vigilare e sanzionare, ma può al più concorrere a ridurre il quantum del danno risarcibile in sede civile. Sul piano disciplinare contrattuale, i contratti collettivi nazionali di lavoro di tutti i principali settori (edilizia, metalmeccanica, chimico-farmaceutico, logistica, ecc.) prevedono specifiche sanzioni disciplinari per il lavoratore che non utilizzi i dispositivi di protezione individuale: di norma si va dalla nota di biasimo scritta alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un numero di giorni variabile, fino al licenziamento per giusta causa in caso di recidiva o di rifiuto reiterato in situazioni di elevato rischio. Sul piano amministrativo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può irrogare al lavoratore la sanzione penale in forma di ammenda tramite la prescrizione obbligatoria ai sensi dell'art. 301-bis D.Lgs. 81/08 (estinzione del reato con pagamento dell'ammenda ridotta a un quarto). In definitiva, il lavoratore che rifiuta sistematicamente l'uso dei DPI si espone a conseguenze su tre fronti distinti: penale (arresto o ammenda ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 81/08), disciplinare contrattuale (progressivamente fino al licenziamento per giusta causa) e civile (concorso colposo nella determinazione del danno).
Come deve comportarsi il datore di lavoro se un dipendente rifiuta sistematicamente i DPI?
Il datore di lavoro che si trovi di fronte al rifiuto sistematico di un dipendente nell'uso dei DPI deve intervenire seguendo un percorso preciso, che garantisce sia la tutela della salute del lavoratore sia la propria posizione giuridica in caso di infortunio o ispezione. Il primo passo è la verifica dell'adeguatezza dei DPI: prima di procedere sul piano disciplinare, il datore di lavoro deve accertarsi — anche con il supporto del medico competente e del RSPP — che i DPI assegnati siano effettivamente adeguati alla mansione, confortevoli entro i limiti tecnicamente possibili, correttamente dimensionati (taglia, misura) e funzionanti. Un DPI difettoso, mal dimensionato o insopportabilmente scomodo potrebbe giustificare il comportamento del lavoratore e imporre al datore di sostituirlo. Il secondo passo è la formazione e l'informazione documentata: il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare di aver informato e formato il lavoratore sui rischi specifici e sull'uso corretto dei DPI (art. 18, comma 1, lett. l) e art. 77, comma 4, D.Lgs. 81/08). Senza questa prova documentale, qualsiasi procedura disciplinare è fragile. Il terzo passo è la contestazione disciplinare scritta: ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e delle procedure previste dal CCNL applicabile, il datore deve notificare al lavoratore una contestazione scritta e specifica del comportamento inadempiente, indicando le date, le circostanze e i DPI non indossati, concedendo i termini di difesa previsti dal contratto. Il quarto passo è la progressione sanzionatoria: le sanzioni disciplinari devono essere graduate secondo il principio di proporzionalità — primo richiamo verbale verbalizzato, poi diffida scritta, poi sospensione, poi — in caso di recidiva o di rifiuto in condizioni di rischio grave — licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Il datore di lavoro deve parallelamente coinvolgere il preposto affinché eserciti la vigilanza continuativa sull'uso dei DPI ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 81/08. In caso di rifiuto del lavoratore che esponga se stesso o altri a un rischio grave e imminente, il datore di lavoro ha l'obbligo — e non la mera facoltà — di allontanare il lavoratore dalla mansione o dall'area di rischio, adottando le misure cautelari necessarie nell'interesse della sicurezza collettiva.
Il rifiuto del lavoratore di usare i DPI riduce la responsabilità del datore in caso di infortunio?
Solo parzialmente, e in misura molto limitata rispetto a quanto si potrebbe ritenere. Il datore di lavoro rimane il soggetto su cui grava la responsabilità principale in materia di sicurezza sul lavoro, anche quando il lavoratore abbia contribuito causalmente all'infortunio mediante il rifiuto o la negligenza nell'uso dei DPI. L'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare "nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro": si tratta di un obbligo di risultato che la giurisprudenza interpreta in modo particolarmente rigoroso. La Cassazione penale ha elaborato il principio — costantemente ribadito in diverse sezioni — per cui la condotta del lavoratore può incidere sulla responsabilità del datore di lavoro solo se presenta il carattere della "abnormità" o "imprevedibilità assoluta": ossia, soltanto quando il comportamento del dipendente esula completamente dall'attività lavorativa e non è in alcun modo riconducibile alle mansioni svolte o al contesto produttivo (Cass. pen. Sez. IV, sent. n. 15124/2021; n. 7629/2020; n. 15081/2017). Il semplice rifiuto di indossare un DPI, pur costituendo una violazione dell'obbligo dell'art. 20 D.Lgs. 81/08, non è mai considerato dalla giurisprudenza come comportamento "abnorme" sufficiente a interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'infortunio. Anzi, la Cassazione ha più volte condannato il datore di lavoro proprio perché — nonostante il rifiuto del lavoratore — non aveva esercitato la vigilanza imposta dall'art. 18, comma 1, lett. f) D.Lgs. 81/08, né aveva adottato misure coercitive adeguate (contestazioni disciplinari, allontanamento dalla mansione, sostituzione dei DPI con modelli più accettabili). Sul piano civile, il comportamento colposo del lavoratore può giustificare una riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (concorso del fatto colposo del creditore), ma non l'eliminazione della responsabilità del datore. Pertanto: il datore di lavoro non può "scaricare" la responsabilità dell'infortunio sul lavoratore che rifiuta i DPI, a meno che non dimostri di aver fatto tutto quanto era nelle sue facoltà per imporre l'uso dei DPI, inclusa la progressione disciplinare e l'eventuale allontanamento.
Come si documenta correttamente la consegna e l'obbligo di uso dei DPI?
La documentazione della consegna e dell'obbligo di uso dei DPI è un aspetto critico che, in caso di infortunio o ispezione, può fare la differenza tra un'azienda ben organizzata e una soggetta a sanzioni o a responsabilità risarcitorie. La base normativa è l'art. 77, comma 4, D.Lgs. 81/08, che impone al datore di lavoro di fornire informazioni adeguate su ogni DPI, incluse le istruzioni per l'uso. Il documento fondamentale è il verbale di consegna dei DPI, che deve contenere: i dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, matricola, mansione); la data di consegna; la descrizione precisa di ogni DPI consegnato (tipo, marca, modello, taglia, numero di serie o lotto se disponibile); il riferimento alla scheda tecnica e alle norme EN di riferimento del DPI (ai sensi dell'art. 77, comma 2, D.Lgs. 81/08, i DPI devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425); la firma del lavoratore per ricevuta e per presa visione delle istruzioni d'uso; la firma del consegnante (responsabile, preposto o RSPP); la dicitura esplicita dell'obbligo di utilizzo nella mansione specificata, con richiamo all'art. 78 D.Lgs. 81/08. Oltre al verbale di consegna, è buona prassi documentare: l'avvenuta formazione specifica sull'uso dei DPI con registro firme e data (art. 77, comma 4, lett. b) D.Lgs. 81/08); i rinnovi periodici (ogni DPI ha una vita utile definita dal fabbricante: documenta le sostituzioni nel tempo); i controlli di efficienza (alcuni DPI richiedono manutenzione e ispezione periodica documentata, ad esempio autorespiratori, imbracature anticaduta, maschere antigas); le comunicazioni di difetto o inefficienza segnalate dal lavoratore. In caso di rifiuto del lavoratore di firmare il verbale di consegna, il datore di lavoro o il preposto devono redigere un verbale di mancata firma con indicazione del rifiuto, firmato da due testimoni, e inviare al lavoratore la documentazione relativa ai DPI consegnati tramite raccomandata A/R o PEC, conservando ricevuta. Questo iter garantisce prova legale della consegna anche in assenza della firma del lavoratore. Le verifiche ispettive dell'INL e dell'ASL richiedono sistematicamente questi registri: la loro assenza espone il datore di lavoro alle sanzioni dell'art. 55 D.Lgs. 81/08 anche in assenza di infortuni.
Il lavoratore può essere licenziato per rifiuto reiterato dei DPI?
Sì, il licenziamento per rifiuto reiterato dei DPI è una misura legittima e riconosciuta dalla giurisprudenza, ma deve rispettare condizioni precise di forma, sostanza e proporzionalità. Sul piano sostanziale, il rifiuto reiterato dei DPI può integrare la "giusta causa" di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c. — ossia quel grave inadempimento del lavoratore che rende impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro — o il "giustificato motivo soggettivo" ai sensi dell'art. 3 L. 604/1966, quando l'inadempimento, pur non raggiungendo la soglia della giusta causa, è comunque notevole. La giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. civ. Sez. Lav., sent. n. 24742/2019; n. 7823/2018; Trib. Milano varie sentenze) ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa nei casi in cui il lavoratore: abbia ripetutamente e consapevolmente rifiutato di indossare i DPI nonostante i richiami formali; abbia ricevuto sanzioni disciplinari progressive senza modificare il comportamento; abbia rifiutato i DPI in attività a rischio elevato (lavori in quota, esposizione a sostanze chimiche pericolose, ambienti con rischio infortunistico grave). Sul piano formale, il licenziamento deve essere preceduto da: contestazione scritta specifica e dettagliata del comportamento inadempiente, con indicazione delle precedenti sanzioni irrogate; termine congruo per la difesa del lavoratore (generalmente 5 giorni lavorativi ai sensi dei principali CCNL); eventuale audizione difensiva del lavoratore; emanazione del provvedimento motivato entro i termini previsti dal CCNL applicabile. Il rispetto della progressione sanzionatoria è essenziale: un licenziamento per primo episodio di mancato uso del DPI — in assenza di precedenti disciplinari e di situazioni di pericolo grave — sarebbe quasi certamente dichiarato sproporzionato dal giudice del lavoro e comporterebbe la reintegra o l'indennizzo ai sensi dell'art. 18 Stat. Lav. (per le aziende con più di 15 dipendenti) o del D.Lgs. 23/2015 (per i contratti a tutele crescenti). Il datore di lavoro deve pertanto costruire nel tempo un fascicolo disciplinare documentato che dimostri la reiterazione del comportamento, i richiami formali ricevuti e la consapevolezza del lavoratore circa la gravità e l'obbligatorietà dell'uso dei DPI.
Cosa succede se i DPI sono scomodi o causano problemi fisici al lavoratore? Ha il diritto di rifiutarli?
La scomodità dei DPI non costituisce di per sé un diritto al rifiuto, ma impone al datore di lavoro specifici obblighi di adeguamento e al lavoratore obblighi di segnalazione. La questione va esaminata su due livelli distinti. Sul piano degli obblighi del datore di lavoro, l'art. 79 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i DPI devono essere scelti tenendo conto delle condizioni anatomiche e fisiologiche e dello stato di salute del lavoratore, nonché delle esigenze ergonomiche e di salute. L'art. 77, comma 1, impone che i DPI siano adeguati ai rischi da prevenire, non generino di per sé un rischio maggiore, tengano conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore. Ne deriva che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire DPI confortevoli entro i limiti tecnici possibili, e che la sostituzione di un DPI che causi effettive difficoltà fisiche o ergonomiche (allergie al lattice, difficoltà respiratorie con determinate maschere, dermatiti da contatto con guanti specifici, dolori muscoloscheletrici con imbracature mal dimensionate) è un suo obbligo, non una mera cortesia. Il medico competente svolge un ruolo fondamentale in questi casi: ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. b) e g) D.Lgs. 81/08, il medico competente collabora alla scelta dei DPI e può esprimere prescrizioni o limitazioni nel giudizio di idoneità (ad esempio: "idoneo con prescrizione: utilizzo di guanti ipoallergenici anziché in lattice"). Sul piano degli obblighi del lavoratore, l'art. 78, comma 2, lettera b) D.Lgs. 81/08 impone al lavoratore di segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto qualsiasi difetto, anomalia o inconveniente rilevato nei DPI in uso, nonché qualsiasi condizione di pericolo. La segnalazione deve avvenire per iscritto e non può sostituirsi all'uso del DPI in attesa della sostituzione: in situazioni di rischio, il lavoratore è tenuto a usare il DPI anche se scomodo, finché non venga sostituito con uno più adatto. Il rifiuto totale, in assenza di segnalazione e di valutazione medica documentata, rimane comunque una violazione dell'art. 20 e dell'art. 78 D.Lgs. 81/08, e non è giustificato dalla mera scomodità soggettiva. In conclusione, il percorso corretto è: segnalazione scritta del problema da parte del lavoratore, valutazione da parte del medico competente, sostituzione del DPI con modello più adatto, e uso del DPI sostitutivo. Non la sospensione unilaterale dell'uso del DPI.
Il preposto come deve vigilare sull'uso dei DPI? Quali responsabilità ha se non interviene?
Il preposto è la figura-chiave nella vigilanza quotidiana sull'uso dei DPI: la sua responsabilità è stata significativamente rafforzata dal D.Lgs. 81/08 e, in particolare, dalla L. 215/2021 (cd. "Decreto fiscale" convertito) che ha modificato l'art. 19 D.Lgs. 81/08 inasprendo gli obblighi e le sanzioni a suo carico. L'art. 19, comma 1, lettera a) D.Lgs. 81/08 impone al preposto di "sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale". Questo obbligo non è passivo o episodico: richiede una presenza continuativa nell'area di lavoro, il controllo visivo sistematico sull'utilizzo dei DPI, l'intervento immediato in caso di omissioni. In base alla lettera b) dello stesso articolo, il preposto deve "intervenire per modificare il comportamento non conforme del lavoratore, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza". Se il lavoratore non si conforma alle indicazioni, il preposto ha l'obbligo — introdotto dalla L. 215/2021 — di "interrompere l'attività del lavoratore in caso di rilevazione di non conformità rispetto alle indicazioni e disposizioni impartite" e di "informare i superiori diretti" (art. 19, comma 1, lett. f) D.Lgs. 81/08, come novellato). La modifica del 2021 è particolarmente rilevante: prima della riforma, il preposto poteva "allontanare" il lavoratore; ora ha il dovere di interrompere l'attività, il che comporta conseguenze operative dirette sulla produzione. Sul piano sanzionatorio, l'art. 56 D.Lgs. 81/08 prevede per il preposto che violi gli obblighi dell'art. 19 la sanzione dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro (importi aggiornati). In caso di infortunio riconducibile alla mancata vigilanza sull'uso dei DPI, il preposto può rispondere penalmente di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con la circostanza aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche. La Cassazione penale ha ripetutamente condannato i preposti che, pur presenti durante l'attività lavorativa, non avevano impedito il mancato uso dei DPI da parte dei lavoratori (Cass. pen. Sez. IV, sent. n. 9461/2022; n. 28516/2020). Il preposto, infine, deve documentare i propri interventi di vigilanza — sia quelli positivi (es. verifica quotidiana dell'uso dei DPI) sia quelli negativi (segnalazione ai superiori di rifiuti persistenti) — tramite registri o comunicazioni scritte, che possono essere fondamentali in sede di giudizio per dimostrare l'adempimento dei propri obblighi.
Fonti normative
Art. 19 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del preposto (come modificato dalla L. 215/2021)
Art. 20 D.Lgs. 81/08 — Obblighi dei lavoratori
Art. 59 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni per i lavoratori
Art. 77 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del datore di lavoro in materia di DPI
Art. 78 D.Lgs. 81/08 — Obblighi dei lavoratori in materia di DPI
Art. 79 D.Lgs. 81/08 — Criteri per l'individuazione e uso dei DPI
Art. 2087 c.c. — Tutela delle condizioni di lavoro
Art. 2119 c.c. — Recesso per giusta causa
L. 604/1966 art. 3 — Giustificato motivo di licenziamento
L. 300/1970 art. 7 — Sanzioni disciplinari (Statuto dei Lavoratori)
Regolamento UE 2016/425 — Dispositivi di protezione individuale (marcatura CE)
Cass. pen. Sez. IV, sent. n. 7126/2019 — Concorso colposo del lavoratore e responsabilità del datore
Cass. pen. Sez. IV, sent. n. 15124/2021 — Abnormità della condotta del lavoratore
Cass. pen. Sez. IV, sent. n. 9461/2022 — Responsabilità penale del preposto per mancata vigilanza
L. 215/2021 — Modifica art. 19 D.Lgs. 81/08: obbligo del preposto di interrompere l'attività
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