Risposte alle domande più frequenti sugli accertamenti sanitari preassuntivi: quando sono ammessi, chi può eseguirli, cosa viene comunicato al datore di lavoro, i divieti di legge (gravidanza, dati sanitari) e le tutele del lavoratore ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e del GDPR.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
La visita medica preassuntiva è ammessa dal D.Lgs. 81/08 solo per le mansioni soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria. Il medico competente comunica al datore di lavoro esclusivamente il giudizio di idoneità alla mansione, senza trasmettere diagnosi o referti clinici. Ti supportiamo nella definizione del protocollo sanitario e nel coordinamento con il medico competente nel rispetto della normativa vigente.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, responsabili delle risorse umane e medici competenti in merito alla disciplina degli accertamenti sanitari preassuntivi, con riferimento all'art. 41 del D.Lgs. 81/08, al GDPR (Regolamento UE 2016/679) e alla normativa antidiscriminatoria.
Il datore di lavoro può richiedere una visita medica prima di assumere un lavoratore?
La risposta non è semplice e richiede di distinguere con precisione tra situazioni diverse. L'art. 41, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 81/08 prevede la visita medica "preventiva" eseguita dal medico competente prima di adibire il lavoratore alla mansione: questa visita può essere eseguita anche prima della formalizzazione del rapporto di lavoro, su richiesta del futuro datore di lavoro. Tuttavia, questo tipo di visita è ammessa esclusivamente per le mansioni per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria obbligatoria — vale a dire per i lavoratori esposti a rischi specifici per i quali la legge impone il controllo periodico della salute (rumore, vibrazioni, agenti chimici pericolosi, lavoro notturno, videoterminali oltre le soglie, movimentazione manuale dei carichi, agenti biologici e altri rischi dell'Allegato XLVI). Al di fuori di queste situazioni, il datore di lavoro non può richiedere al candidato di sottoporsi a visita medica come condizione per l'assunzione. L'art. 41, comma 4, D.Lgs. 81/08 vieta espressamente le visite mediche preassuntive che abbiano la finalità o l'effetto di selezionare i lavoratori per ragioni diverse dalla loro idoneità alla specifica mansione con sorveglianza obbligatoria. Una visita medica generica chiesta dal datore di lavoro a un candidato per una mansione priva di rischi che richiedono sorveglianza obbligatoria costituisce una violazione dell'art. 41 e può configurare una discriminazione nell'accesso al lavoro ai sensi del D.Lgs. 216/2003 (Direttiva 2000/78/CE). Il medico competente che esegue la visita deve essere preventivamente nominato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08.
La visita medica preassuntiva può indagare lo stato di gravidanza?
No, in modo categorico. L'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/08 stabilisce espressamente che le visite mediche disposte dal datore di lavoro non possono essere effettuate per indagare su accertamenti diagnostici non richiesti né per l'accertamento dello stato di gravidanza. Il divieto si inserisce in un quadro normativo più ampio di tutela della lavoratrice: il D.Lgs. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna) e il D.Lgs. 151/2001 (tutela della maternità e paternità) vietano qualsiasi discriminazione fondata sullo stato di gravidanza nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro e nel licenziamento. Richiedere accertamenti diagnostici volti a verificare la presenza o l'eventualità di una gravidanza, anche indirettamente tramite esami ematochimici (beta-HCG), è una pratica illecita che espone il datore di lavoro a responsabilità civile e penale. Il medico competente che eseguisse tali accertamenti violerebbe anche il Codice Deontologico dell'Ordine dei Medici (art. 69) e le norme del GDPR (Regolamento UE 2016/679) in materia di trattamento di dati particolari relativi alla salute, nonché la normativa nazionale di attuazione (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche). La lavoratrice che fosse oggetto di tali accertamenti e ne subisse conseguenze negative nell'assunzione ha diritto al risarcimento del danno e può segnalare la violazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'INAIL e al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Chi può eseguire la visita medica preassuntiva?
La visita medica preassuntiva — nella sua accezione di visita medica preventiva ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 81/08 — può essere eseguita esclusivamente dal medico competente nominato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) e dell'art. 25 del D.Lgs. 81/08. Il medico competente è una figura con specifica specializzazione: ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 81/08, può svolgere questo ruolo chi è in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro; autorizzazione ministeriale ai sensi della normativa previgente al D.Lgs. 81/08; diploma di specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, con attestato di formazione in medicina del lavoro (48 ore biennali). Il medico di medicina generale (medico di base), il medico di un pronto soccorso o qualsiasi altro medico non in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 non può eseguire le visite mediche ai sensi del D.Lgs. 81/08. La visita preassuntiva eseguita da un medico non competente nominato ai sensi di legge è priva di valore giuridico e non produce il giudizio di idoneità alla mansione previsto dall'art. 41, comma 6. Il medico competente è iscritto in un elenco tenuto dal Ministero della Salute e deve comunicare annualmente l'elenco dei datori di lavoro che lo hanno nominato.
L'esito della visita preassuntiva deve essere comunicato al datore di lavoro?
Il medico competente non comunica al datore di lavoro la diagnosi medica o gli esiti clinici degli accertamenti effettuati durante la visita preassuntiva, ma esclusivamente il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Questo è il contenuto vincolante dell'art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08: il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica, che può essere di quattro tipi — idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, idoneità temporanea, inidoneità temporanea o permanente. Il giudizio viene comunicato per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore (art. 41, comma 6-bis). Le diagnosi, i referti degli accertamenti complementari (esami del sangue, audiometria, esame spirometrico, radiografia, ecc.) e qualsiasi altra informazione sanitaria restano sotto il controllo esclusivo del medico competente e del lavoratore, e non devono essere trasmesse al datore di lavoro. Questa separazione è garantita anche dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dal D.Lgs. 196/2003: i dati sanitari sono dati particolari il cui trattamento è ammesso solo in presenza di basi giuridiche specifiche, e il datore di lavoro non ha base giuridica per trattare i dati clinici dei lavoratori. Il lavoratore può impugnare il giudizio di idoneità entro 30 giorni dalla comunicazione ricorrendo all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9, D.Lgs. 81/08). Il medico competente conserva la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore secondo le modalità e i termini definiti dall'Allegato 3A del D.Lgs. 81/08.
Quando la visita preassuntiva è obbligatoria?
La visita medica preventiva — da eseguirsi prima di adibire il lavoratore alla mansione — è obbligatoria per tutte le mansioni per cui il D.Lgs. 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria periodica. Le principali categorie di rischio che rendono obbligatoria la visita preassuntiva sono: esposizione al rumore superiore ai valori di azione inferiori (LAeq,8h > 80 dB(A)) ai sensi del Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08; esposizione alle vibrazioni meccaniche (vibrazioni mano-braccio con A(8) > 2,5 m/s² o corpo intero con A(8) > 0,5 m/s²) ai sensi del Titolo VIII Capo III; esposizione ad agenti chimici pericolosi (art. 229 D.Lgs. 81/08), incluse le polveri di legno duro, silice libera cristallina, solventi organici, isocianati e altre sostanze cancerogene o mutagene; esposizione ad agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4 (art. 279 D.Lgs. 81/08), ad esempio nei laboratori di analisi, nelle strutture sanitarie, nell'industria alimentare; lavoro notturno ai sensi dell'art. 41, comma 1, D.Lgs. 81/08 in combinato con il D.Lgs. 66/2003; movimentazione manuale dei carichi con rischio non eliminabile con misure tecniche (art. 168 D.Lgs. 81/08); utilizzo di videoterminali per almeno 20 ore settimanali dedotte le interruzioni (art. 176 D.Lgs. 81/08); esposizione ad amianto residuo durante attività di bonifica (D.Lgs. 277/1991 e art. 259 D.Lgs. 81/08); esposizione a piombo e ai suoi composti ionici (art. 233 D.Lgs. 81/08); atmosfere iperbariche (art. 176 D.Lgs. 81/08). Il DVR deve identificare esplicitamente le mansioni soggette a sorveglianza sanitaria, con la collaborazione del medico competente nella valutazione dei rischi.
Cosa si intende per visita preassuntiva facoltativa e chi la richiede?
L'art. 41, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 81/08, introdotto dall'art. 11 del D.Lgs. 106/2009 come modifica correttiva, prevede che la visita medica possa essere effettuata anche su richiesta del lavoratore, ove ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibile di peggioramento a causa del lavoro svolto. Questa fattispecie è diversa dalla visita preassuntiva tipica: è il lavoratore, non il datore di lavoro, a richiederla, e ha come finalità la tutela della salute del lavoratore stesso in relazione ai rischi della mansione che andrà a svolgere. In pratica, si tratta di una visita che il lavoratore può chiedere anche per mansioni che non rientrano nella sorveglianza sanitaria obbligatoria, quando ritiene che la sua condizione di salute possa interagire negativamente con le attività lavorative. Il medico competente valuta la pertinenza della richiesta: se la ritiene correlata ai rischi professionali, può programmare la visita anche al di fuori dei cicli di sorveglianza ordinaria. Questa visita è coperta dal segreto professionale del medico competente nei confronti del datore di lavoro, che riceve solo l'eventuale giudizio di idoneità con eventuali prescrizioni, ma non la motivazione della richiesta. Non costituisce un diritto assoluto del lavoratore: il medico competente ha facoltà di valutare se la richiesta è clinicamente pertinente. Il costo della visita è a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08, che prevede che gli accertamenti sanitari siano a carico del datore di lavoro.
Il datore può escludere un candidato in base agli esiti della visita preassuntiva?
Il datore di lavoro non riceve gli esiti clinici della visita preassuntiva: riceve esclusivamente il giudizio di idoneità o inidoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente. Solo un giudizio di inidoneità alla mansione specifica richiesta può giustificare la mancata assunzione del candidato per quella specifica mansione. In questo caso, il rifiuto di assunzione non costituisce discriminazione se fondato esclusivamente sul giudizio medico motivato dall'inidoneità alla mansione. Tuttavia, il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare se esistono mansioni equivalenti o adattate per le quali il candidato sia invece idoneo: l'art. 42 del D.Lgs. 81/08 impone di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori quando il medico competente esprime una inidoneità parziale o temporanea. Al di fuori di questo caso, il datore di lavoro non può trarre conclusioni sull'assunzione da dati diversi dal giudizio di idoneità: non può richiedere al medico competente ulteriori informazioni cliniche, non può inferire dal giudizio con prescrizioni la natura della patologia sottostante e non può utilizzare tali informazioni a fini discriminatori. Qualsiasi esclusione dal processo di selezione basata su caratteristiche di salute diverse dall'inidoneità alla mansione specifica costituisce discriminazione ai sensi del D.Lgs. 216/2003 (parità di trattamento in materia di occupazione) e dell'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori (atti nulli: quelli diretti a discriminare per ragioni di disabilità). Il candidato che ritenga di essere stato discriminato può ricorrere al giudice del lavoro e segnalare la violazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il datore di lavoro può richiedere una visita medica prima di assumere un lavoratore?
La risposta non è semplice e richiede di distinguere con precisione tra situazioni diverse. L'art. 41, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 81/08 prevede la visita medica "preventiva" eseguita dal medico competente prima di adibire il lavoratore alla mansione: questa visita può essere eseguita anche prima della formalizzazione del rapporto di lavoro, su richiesta del futuro datore di lavoro. Tuttavia, questo tipo di visita è ammessa esclusivamente per le mansioni per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria obbligatoria — vale a dire per i lavoratori esposti a rischi specifici per i quali la legge impone il controllo periodico della salute (rumore, vibrazioni, agenti chimici pericolosi, lavoro notturno, videoterminali oltre le soglie, movimentazione manuale dei carichi, agenti biologici e altri rischi dell'Allegato XLVI). Al di fuori di queste situazioni, il datore di lavoro non può richiedere al candidato di sottoporsi a visita medica come condizione per l'assunzione. L'art. 41, comma 4, D.Lgs. 81/08 vieta espressamente le visite mediche preassuntive che abbiano la finalità o l'effetto di selezionare i lavoratori per ragioni diverse dalla loro idoneità alla specifica mansione con sorveglianza obbligatoria. Una visita medica generica chiesta dal datore di lavoro a un candidato per una mansione priva di rischi che richiedono sorveglianza obbligatoria costituisce una violazione dell'art. 41 e può configurare una discriminazione nell'accesso al lavoro ai sensi del D.Lgs. 216/2003 (Direttiva 2000/78/CE). Il medico competente che esegue la visita deve essere preventivamente nominato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08.
La visita medica preassuntiva può indagare lo stato di gravidanza?
No, in modo categorico. L'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/08 stabilisce espressamente che le visite mediche disposte dal datore di lavoro non possono essere effettuate per indagare su accertamenti diagnostici non richiesti né per l'accertamento dello stato di gravidanza. Il divieto si inserisce in un quadro normativo più ampio di tutela della lavoratrice: il D.Lgs. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna) e il D.Lgs. 151/2001 (tutela della maternità e paternità) vietano qualsiasi discriminazione fondata sullo stato di gravidanza nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro e nel licenziamento. Richiedere accertamenti diagnostici volti a verificare la presenza o l'eventualità di una gravidanza, anche indirettamente tramite esami ematochimici (beta-HCG), è una pratica illecita che espone il datore di lavoro a responsabilità civile e penale. Il medico competente che eseguisse tali accertamenti violerebbe anche il Codice Deontologico dell'Ordine dei Medici (art. 69) e le norme del GDPR (Regolamento UE 2016/679) in materia di trattamento di dati particolari relativi alla salute, nonché la normativa nazionale di attuazione (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche). La lavoratrice che fosse oggetto di tali accertamenti e ne subisse conseguenze negative nell'assunzione ha diritto al risarcimento del danno e può segnalare la violazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'INAIL e al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Chi può eseguire la visita medica preassuntiva?
La visita medica preassuntiva — nella sua accezione di visita medica preventiva ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 81/08 — può essere eseguita esclusivamente dal medico competente nominato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) e dell'art. 25 del D.Lgs. 81/08. Il medico competente è una figura con specifica specializzazione: ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 81/08, può svolgere questo ruolo chi è in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in medicina del lavoro; autorizzazione ministeriale ai sensi della normativa previgente al D.Lgs. 81/08; diploma di specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, con attestato di formazione in medicina del lavoro (48 ore biennali). Il medico di medicina generale (medico di base), il medico di un pronto soccorso o qualsiasi altro medico non in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 non può eseguire le visite mediche ai sensi del D.Lgs. 81/08. La visita preassuntiva eseguita da un medico non competente nominato ai sensi di legge è priva di valore giuridico e non produce il giudizio di idoneità alla mansione previsto dall'art. 41, comma 6. Il medico competente è iscritto in un elenco tenuto dal Ministero della Salute e deve comunicare annualmente l'elenco dei datori di lavoro che lo hanno nominato.
L'esito della visita preassuntiva deve essere comunicato al datore di lavoro?
Il medico competente non comunica al datore di lavoro la diagnosi medica o gli esiti clinici degli accertamenti effettuati durante la visita preassuntiva, ma esclusivamente il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Questo è il contenuto vincolante dell'art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08: il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica, che può essere di quattro tipi — idoneità, idoneità con prescrizioni o limitazioni, idoneità temporanea, inidoneità temporanea o permanente. Il giudizio viene comunicato per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore (art. 41, comma 6-bis). Le diagnosi, i referti degli accertamenti complementari (esami del sangue, audiometria, esame spirometrico, radiografia, ecc.) e qualsiasi altra informazione sanitaria restano sotto il controllo esclusivo del medico competente e del lavoratore, e non devono essere trasmesse al datore di lavoro. Questa separazione è garantita anche dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dal D.Lgs. 196/2003: i dati sanitari sono dati particolari il cui trattamento è ammesso solo in presenza di basi giuridiche specifiche, e il datore di lavoro non ha base giuridica per trattare i dati clinici dei lavoratori. Il lavoratore può impugnare il giudizio di idoneità entro 30 giorni dalla comunicazione ricorrendo all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9, D.Lgs. 81/08). Il medico competente conserva la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore secondo le modalità e i termini definiti dall'Allegato 3A del D.Lgs. 81/08.
Quando la visita preassuntiva è obbligatoria?
La visita medica preventiva — da eseguirsi prima di adibire il lavoratore alla mansione — è obbligatoria per tutte le mansioni per cui il D.Lgs. 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria periodica. Le principali categorie di rischio che rendono obbligatoria la visita preassuntiva sono: esposizione al rumore superiore ai valori di azione inferiori (LAeq,8h > 80 dB(A)) ai sensi del Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08; esposizione alle vibrazioni meccaniche (vibrazioni mano-braccio con A(8) > 2,5 m/s² o corpo intero con A(8) > 0,5 m/s²) ai sensi del Titolo VIII Capo III; esposizione ad agenti chimici pericolosi (art. 229 D.Lgs. 81/08), incluse le polveri di legno duro, silice libera cristallina, solventi organici, isocianati e altre sostanze cancerogene o mutagene; esposizione ad agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4 (art. 279 D.Lgs. 81/08), ad esempio nei laboratori di analisi, nelle strutture sanitarie, nell'industria alimentare; lavoro notturno ai sensi dell'art. 41, comma 1, D.Lgs. 81/08 in combinato con il D.Lgs. 66/2003; movimentazione manuale dei carichi con rischio non eliminabile con misure tecniche (art. 168 D.Lgs. 81/08); utilizzo di videoterminali per almeno 20 ore settimanali dedotte le interruzioni (art. 176 D.Lgs. 81/08); esposizione ad amianto residuo durante attività di bonifica (D.Lgs. 277/1991 e art. 259 D.Lgs. 81/08); esposizione a piombo e ai suoi composti ionici (art. 233 D.Lgs. 81/08); atmosfere iperbariche (art. 176 D.Lgs. 81/08). Il DVR deve identificare esplicitamente le mansioni soggette a sorveglianza sanitaria, con la collaborazione del medico competente nella valutazione dei rischi.
Cosa si intende per visita preassuntiva facoltativa e chi la richiede?
L'art. 41, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 81/08, introdotto dall'art. 11 del D.Lgs. 106/2009 come modifica correttiva, prevede che la visita medica possa essere effettuata anche su richiesta del lavoratore, ove ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibile di peggioramento a causa del lavoro svolto. Questa fattispecie è diversa dalla visita preassuntiva tipica: è il lavoratore, non il datore di lavoro, a richiederla, e ha come finalità la tutela della salute del lavoratore stesso in relazione ai rischi della mansione che andrà a svolgere. In pratica, si tratta di una visita che il lavoratore può chiedere anche per mansioni che non rientrano nella sorveglianza sanitaria obbligatoria, quando ritiene che la sua condizione di salute possa interagire negativamente con le attività lavorative. Il medico competente valuta la pertinenza della richiesta: se la ritiene correlata ai rischi professionali, può programmare la visita anche al di fuori dei cicli di sorveglianza ordinaria. Questa visita è coperta dal segreto professionale del medico competente nei confronti del datore di lavoro, che riceve solo l'eventuale giudizio di idoneità con eventuali prescrizioni, ma non la motivazione della richiesta. Non costituisce un diritto assoluto del lavoratore: il medico competente ha facoltà di valutare se la richiesta è clinicamente pertinente. Il costo della visita è a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08, che prevede che gli accertamenti sanitari siano a carico del datore di lavoro.
Il datore può escludere un candidato in base agli esiti della visita preassuntiva?
Il datore di lavoro non riceve gli esiti clinici della visita preassuntiva: riceve esclusivamente il giudizio di idoneità o inidoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente. Solo un giudizio di inidoneità alla mansione specifica richiesta può giustificare la mancata assunzione del candidato per quella specifica mansione. In questo caso, il rifiuto di assunzione non costituisce discriminazione se fondato esclusivamente sul giudizio medico motivato dall'inidoneità alla mansione. Tuttavia, il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare se esistono mansioni equivalenti o adattate per le quali il candidato sia invece idoneo: l'art. 42 del D.Lgs. 81/08 impone di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori quando il medico competente esprime una inidoneità parziale o temporanea. Al di fuori di questo caso, il datore di lavoro non può trarre conclusioni sull'assunzione da dati diversi dal giudizio di idoneità: non può richiedere al medico competente ulteriori informazioni cliniche, non può inferire dal giudizio con prescrizioni la natura della patologia sottostante e non può utilizzare tali informazioni a fini discriminatori. Qualsiasi esclusione dal processo di selezione basata su caratteristiche di salute diverse dall'inidoneità alla mansione specifica costituisce discriminazione ai sensi del D.Lgs. 216/2003 (parità di trattamento in materia di occupazione) e dell'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori (atti nulli: quelli diretti a discriminare per ragioni di disabilità). Il candidato che ritenga di essere stato discriminato può ricorrere al giudice del lavoro e segnalare la violazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Fonti normative
Art. 41 D.Lgs. 81/08 — Sorveglianza sanitaria e visite mediche
Art. 42 D.Lgs. 81/08 — Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
Art. 38 D.Lgs. 81/08 — Requisiti del medico competente
Art. 25 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del medico competente
Allegato 3A D.Lgs. 81/08 — Cartella sanitaria e di rischio
D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018 — Codice della privacy e adeguamento GDPR
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) — Trattamento dati particolari relativi alla salute
D.Lgs. 216/2003 — Parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro
D.Lgs. 151/2001 — Tutela della maternità e paternità
D.Lgs. 198/2006 — Codice delle Pari Opportunità
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