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FAQ visita medica preassuntiva

Quando serve la visita prima dell’assunzione, chi la fa, quali accertamenti sono vietati e come si contesta il giudizio, secondo l’art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

Risposta rapida

La visita preassuntiva non è obbligatoria per tutti: serve solo quando la mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria. La esegue il medico competente, a spese del datore di lavoro, e riguarda l’idoneità alla mansione. Il datore di lavoro non può chiedere accertamenti diversi, come il test di gravidanza o il test HIV. Il giudizio si può contestare all’ASL entro 30 giorni.

La visita preassuntiva è la visita preventiva dell’art. 41 svolta prima della firma del contratto. Le regole sono cambiate con la L. 203/2024 (in vigore dal 12 gennaio 2025), che ha modificato l’art. 41 su visita preventiva, esami già effettuati e ricorso.

Domande frequenti sulla visita preassuntivaFAQ

La visita medica preassuntiva è obbligatoria per ogni nuovo assunto?
No. È obbligatoria solo se la mansione rientra tra quelle soggette a sorveglianza sanitaria, cioè nei casi previsti dalla normativa (rumore, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali per almeno 20 ore settimanali, lavoro notturno e così via) o individuati dalla valutazione dei rischi (art. 41, comma 1, D.Lgs. 81/2008). In questi casi la visita preventiva va fatta prima di adibire il lavoratore alla mansione e può essere svolta anche in fase preassuntiva (art. 41, comma 2, lett. e-bis, e comma 2-bis); dalla L. 203/2024 la visita preassuntiva spetta solo al medico competente. Per una mansione che non comporta rischi soggetti a sorveglianza sanitaria non è prevista alcuna visita.
Chi esegue la visita preassuntiva?
La esegue il medico competente nominato dal datore di lavoro, perché fa parte della sorveglianza sanitaria (art. 41, comma 2-bis, nel testo modificato dalla L. 203/2024, che ha eliminato la possibilità di farla svolgere ai dipartimenti di prevenzione delle ASL). Il medico valuta l’idoneità rispetto ai rischi della mansione indicati nel DVR, non lo stato di salute generale del candidato. Se l’azienda non ha ancora un medico competente e la mansione lo richiede, la nomina va fatta prima dell’assunzione.
Il datore di lavoro può far fare al candidato esami a sua scelta?
No. L’art. 5 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) vieta al datore di lavoro accertamenti sull’idoneità e sull’infermità del lavoratore al di fuori dei canali previsti dalla legge. Le visite dell’art. 41 non possono essere usate per accertare lo stato di gravidanza né negli altri casi vietati dalla normativa (art. 41, comma 3). È vietato anche chiedere il test HIV per l’assunzione (art. 6 L. 135/1990). Gli esami ammessi sono solo quelli che il medico competente ritiene necessari in base ai rischi della mansione.
Si può riutilizzare la visita fatta dal datore di lavoro precedente?
In genere no, perché il giudizio di idoneità riguarda la mansione e i rischi della nuova azienda. La L. 203/2024 ha però riscritto l’art. 41, comma 2-bis: il medico competente, nel fare la visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei giudizi e degli esami clinici già effettuati dal lavoratore, per evitarne la ripetizione quando è compatibile con le finalità della visita. Conviene quindi chiedere al candidato di portare la documentazione sanitaria che ha.
Quali giudizi può dare il medico e cosa succede se il candidato non è idoneo?
I giudizi possibili sono: idoneità, idoneità parziale (temporanea o permanente) con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea con indicazione della durata e inidoneità permanente (art. 41, comma 6). Il medico li comunica per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore. Con un giudizio di inidoneità il candidato non può essere adibito a quella mansione. Con un’idoneità con prescrizioni il datore di lavoro deve rispettare le limitazioni indicate (art. 18, comma 1, lett. c).
Il candidato può contestare il giudizio preassuntivo?
Sì. Contro i giudizi del medico competente, compresi quelli espressi in fase preassuntiva, è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che dopo eventuali ulteriori accertamenti conferma, modifica o revoca il giudizio (art. 41, comma 9, nel testo modificato dalla L. 203/2024).
Nella visita preassuntiva si fanno anche i test su alcol e droghe?
Solo per le mansioni a rischio individuate dalla normativa specifica: le attività con divieto di assunzione di alcolici dell’art. 15 della L. 125/2001 e le mansioni con rischi per la sicurezza di terzi dell’art. 125 del DPR 309/1990. In questi casi la visita è finalizzata anche a verificare l’assenza di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41, comma 4). Per le altre mansioni questi test non sono ammessi.
Chi paga la visita preassuntiva?
Il datore di lavoro. Le misure di sicurezza e di igiene, compresa la sorveglianza sanitaria, non possono comportare oneri economici per i lavoratori (art. 15, comma 2). Questo vale anche per gli esami integrativi richiesti dal medico competente.
Cosa rischia il datore di lavoro che fa iniziare il lavoro senza visita?
Adibire alla mansione un lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria senza il giudizio di idoneità viola gli obblighi dell’art. 18, comma 1, lett. g) e bb). È una contravvenzione punita dall’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, che in caso di ispezione porta alla prescrizione di regolarizzare e al pagamento della sanzione. In caso di infortunio o malattia la mancanza della visita pesa anche sulla responsabilità penale e civile.

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