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FAQ Legionella — Rischio nei Luoghi di Lavoro: Obblighi D.Lgs. 81/08

Risposte alle domande più frequenti sul rischio Legionella nei luoghi di lavoro: quali impianti sono a rischio (torri evaporative, impianti idrico-sanitari, nebulizzatori), come si valuta e documenta il rischio nel DVR ai sensi del D.Lgs. 81/08, quali sono i piani di controllo obbligatori previsti dalle Linee Guida Nazionali 2015 e le misure di disinfezione per ridurre l'esposizione dei lavoratori.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La Legionella pneumophila è classificata come agente biologico del gruppo 2 ai sensi dell'art. 268 D.Lgs. 81/08: il datore di lavoro è obbligato a valutare il rischio negli ambienti di lavoro e a inserirlo nel DVR ai sensi dell'art. 28. Il quadro normativo di riferimento comprende la Circolare ministeriale n. 400.2/9/5982 del 2000 (GU n. 103) e le Linee Guida Nazionali aggiornate nel 2015 (GU n. 24), che definiscono i criteri tecnici per la valutazione del rischio, i piani di controllo degli impianti e le soglie d'azione per le analisi microbiologiche.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, RSPP, medici competenti e RLS in merito alla corretta gestione del rischio Legionella nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli impianti idrico-termici, alle torri di raffreddamento evaporativo e agli altri sistemi a rischio presenti nelle aziende.

Domande frequenti sul rischio LegionellaFAQ

Cos'è la Legionella e come si trasmette in ambiente lavorativo?
La Legionella è un batterio Gram-negativo della famiglia Legionellaceae, di cui la specie più pericolosa è Legionella pneumophila sierogruppo 1. Il batterio vive naturalmente nelle acque dolci, ma prolifera negli impianti idrici artificiali quando la temperatura dell'acqua è compresa tra 25 e 45 °C, in presenza di biofilm, incrostazioni e ristagno. Nei luoghi di lavoro la trasmissione avviene esclusivamente per via aerea: l'inalazione di aerosol o goccioline d'acqua contaminate da Legionella raggiunge le basse vie respiratorie e può causare la legionellosi in due forme cliniche distinte: la Malattia del Legionario (polmonite grave, tasso di mortalità tra il 10 e il 30% nei soggetti vulnerabili) e la Febbre di Pontiac (forma simil-influenzale lieve e autolimitante). La trasmissione interumana non è documentata: ogni caso è sempre riconducibile a una sorgente ambientale contaminata. Nei contesti lavorativi, le fonti di esposizione più frequenti sono torri evaporative, impianti idrico-sanitari scarsamente utilizzati, vasche idromassaggio, fontane ornamentali e nebulizzatori industriali.
Quali impianti sono a rischio Legionella nelle aziende?
Le Linee Guida Nazionali 2015 (GU n. 24) classificano come impianti ad alto rischio le torri di raffreddamento evaporativo e i condensatori evaporativi, frequenti negli impianti industriali e nei sistemi di climatizzazione; gli impianti idrico-sanitari centralizzati con accumulo di acqua calda sanitaria (ACS) a temperatura inferiore a 60 °C; serbatoi e tubazioni con tratti poco utilizzati o a fondo cieco. A rischio medio-alto sono considerati: i sistemi di trattamento dell'aria con umidificazione ad acqua; le vasche idromassaggio (jacuzzi) e le piscine termali; le fontane ornamentali con nebulizzatori; i nebulizzatori industriali per il raffreddamento o l'umidificazione degli ambienti; i lavandini e le docce poco utilizzati (es. docce di emergenza o punti di risciacquo con lunga stasi idrica). Il rischio è amplificato da: temperature dell'acqua comprese tra 25 e 45 °C; presenza di materiali che favoriscono la formazione di biofilm (guarnizioni in gomma, incrostazioni calcaree); assenza di manutenzione periodica; configurazione idraulica con tratti a fondo cieco. Il datore di lavoro è tenuto a censire tutti gli impianti presenti nell'azienda che ricadono in queste categorie e a valutarne il rischio specifico.
La valutazione del rischio Legionella deve essere nel DVR?
Sì. L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi inclusi i rischi da agenti biologici disciplinati dal Titolo X (artt. 266-286). La Legionella è classificata come agente biologico del gruppo 2 ai sensi dell'art. 268 D.Lgs. 81/08, il che comporta l'obbligo di valutazione del rischio biologico da inserire nel DVR. La valutazione deve comprendere: il censimento di tutti gli impianti potenzialmente a rischio; la descrizione delle attività lavorative che comportano esposizione ad aerosol; la classificazione del livello di rischio (basso, medio, alto) per ciascun impianto; i risultati delle analisi microbiologiche effettuate; le misure preventive adottate (piano di controllo e manutenzione); il programma di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti. Il DVR va aggiornato ogni volta che si installano nuovi impianti, si verifica un caso di legionellosi correlata all'ambiente di lavoro o cambiano le condizioni tecniche degli impianti esistenti. La Circolare ministeriale del 2000 (GU n. 103) e le Linee Guida 2015 costituiscono il riferimento tecnico per la conduzione della valutazione.
Qual è il piano di controllo Legionella obbligatorio?
Le Linee Guida Nazionali per la prevenzione ed il controllo della legionellosi (GU n. 24 del 2015) prescrivono che per ogni impianto a rischio sia predisposto un Piano di Controllo e Manutenzione specifico. Il piano deve contenere: la descrizione dettagliata dell'impianto con schema idraulico; il programma di campionamento microbiologico (frequenza, punti di prelievo, metodi analitici secondo ISO 11731); le soglie d'azione per la concentrazione di Legionella spp. (espresse in UFC/L); le procedure di pulizia e disinfezione periodica; il registro degli interventi manutentivi. Per le torri di raffreddamento il piano deve prevedere campionamenti almeno semestrali e ispezioni periodiche del sistema. Per gli impianti idrico-sanitari i controlli devono includere la verifica della temperatura dell'acqua calda sanitaria (non inferiore a 60 °C al punto di erogazione), la ricerca periodica di Legionella e il trattamento biocida se necessario. Il registro delle attività di controllo deve essere conservato per almeno tre anni e messo a disposizione degli organi di vigilanza su richiesta.
Quali lavoratori sono più esposti al rischio Legionella?
Il rischio di legionellosi è trasversale a molte categorie professionali, ma alcuni gruppi presentano un profilo di esposizione più elevato. Tra i lavoratori ad alta esposizione si collocano: gli addetti alla manutenzione degli impianti idrico-termici e delle torri di raffreddamento, che operano a diretto contatto con l'impianto durante le fasi di pulizia, disinfezione e riparazione; i lavoratori del settore alberghiero e termale (piscine, vasche idromassaggio, saune con umidità); gli addetti alle strutture sanitarie e socio-assistenziali (ospedali, case di cura, RSA); gli operatori di impianti industriali con sistemi di umidificazione o nebulizzatori. Sul fronte della suscettibilità individuale, le categorie a maggiore rischio di forma grave sono: lavoratori immunodepressi (in trattamento con farmaci immunosoppressori, affetti da neoplasie); fumatori abituali (il fumo altera le difese mucociliari); soggetti con patologie polmonari croniche (BPCO, asma grave); persone con età superiore ai 50 anni. Il medico competente deve tenere conto di questi fattori nella valutazione dell'idoneità alla mansione e nell'impostazione della sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione ai lavoratori che effettuano interventi di manutenzione diretta sugli impianti a rischio.
Come si disinfetta un impianto per ridurre il rischio Legionella?
Le Linee Guida 2015 descrivono tre principali metodi di disinfezione degli impianti idrici, da scegliere in base alla tipologia di impianto, alla concentrazione batterica rilevata e alla compatibilità con i materiali. (1) Shock termico: innalzamento della temperatura dell'acqua calda sanitaria a 70-80 °C per almeno 30 minuti, con erogazione dell'acqua a temperatura elevata da tutti i punti di utilizzo. È il metodo più economico per gli impianti ACS, ma richiede attenzione per il rischio di scottature. (2) Iperclorazione shock: immissione di ipoclorito di sodio per raggiungere una concentrazione residua libera di cloro di 20-50 mg/L per almeno un'ora, seguita da risciacquo. Efficace per il trattamento d'emergenza, ma può causare corrosione su impianti non idonei. (3) Biocidi e altri disinfettanti: biossido di cloro (ClO₂), monoclorammina e perossido di idrogeno (H₂O₂) sono impiegati come trattamenti continui o periodici negli impianti a rischio cronico. Il biossido di cloro è particolarmente efficace contro il biofilm. Per le torri di raffreddamento si raccomanda anche la pulizia meccanica del riempimento e dei bacini prima della disinfezione chimica. Tutti i trattamenti devono essere eseguiti da personale qualificato, documentati nel registro degli interventi e seguiti da campionamento microbiologico di verifica.
Cosa fare se si verifica un caso di Legionellosi tra i dipendenti?
In caso di diagnosi accertata o sospetta di legionellosi in un lavoratore, il datore di lavoro e il medico competente devono attivare immediatamente una serie di azioni coordinate. Dal punto di vista medico-legale: la legionellosi è una malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del D.M. 15 dicembre 1990 (classe II); il medico che formula la diagnosi è tenuto a notificare il caso all'ASL competente entro 48 ore, utilizzando la scheda di sorveglianza specifica. Sul piano della gestione ambientale: il datore di lavoro deve informare tempestivamente il RSPP e avviare un'indagine per identificare la possibile sorgente ambientale; l'ASL disporrà l'ispezione dell'impianto e il campionamento microbiologico urgente; se la sorgente è identificata nell'impianto aziendale, si procede immediatamente alla bonifica (shock termico o iperclorazione) e alla messa fuori servizio temporanea se necessario. Sul piano della tutela dei lavoratori: il medico competente deve valutare l'esposizione degli altri lavoratori e disporre eventuali accertamenti clinici; il RSPP deve aggiornare la valutazione del rischio nel DVR; i lavoratori devono essere informati dell'episodio e delle misure adottate. Il mancato adempimento degli obblighi di notifica e delle misure di bonifica espone a responsabilità amministrative e penali.
Ci sono sanzioni per mancata valutazione del rischio Legionella?
Sì. La mancata valutazione del rischio Legionella, in quanto rischio biologico ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 81/08, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08 per il datore di lavoro: omessa valutazione dei rischi (art. 17 co. 1 lett. a in combinato con art. 28): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro. L'omessa redazione o il mancato aggiornamento del DVR con il rischio biologico espone alle medesime sanzioni. In caso di mancata adozione delle misure preventive specifiche per il rischio biologico (art. 272 D.Lgs. 81/08): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Se la carenza gestionale è causalmente collegata a un caso di malattia professionale o infortunio del lavoratore, possono configurarsi i reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o, in caso di decesso, di omicidio colposo (art. 589 c.p.) con aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Le ASL, tramite i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL/SPSAL), sono gli organi di vigilanza competenti e possono adottare provvedimenti di diffida, sospensione dell'attività e denuncia all'autorità giudiziaria.

Approfondimenti

Domande frequentiFAQ

Cos'è la Legionella e come si trasmette in ambiente lavorativo?
La Legionella è un batterio Gram-negativo della famiglia Legionellaceae, di cui la specie più pericolosa è Legionella pneumophila sierogruppo 1. Il batterio vive naturalmente nelle acque dolci, ma prolifera negli impianti idrici artificiali quando la temperatura dell'acqua è compresa tra 25 e 45 °C, in presenza di biofilm, incrostazioni e ristagno. Nei luoghi di lavoro la trasmissione avviene esclusivamente per via aerea: l'inalazione di aerosol o goccioline d'acqua contaminate da Legionella raggiunge le basse vie respiratorie e può causare la legionellosi in due forme cliniche distinte: la Malattia del Legionario (polmonite grave, tasso di mortalità tra il 10 e il 30% nei soggetti vulnerabili) e la Febbre di Pontiac (forma simil-influenzale lieve e autolimitante). La trasmissione interumana non è documentata: ogni caso è sempre riconducibile a una sorgente ambientale contaminata. Nei contesti lavorativi, le fonti di esposizione più frequenti sono torri evaporative, impianti idrico-sanitari scarsamente utilizzati, vasche idromassaggio, fontane ornamentali e nebulizzatori industriali.
Quali impianti sono a rischio Legionella nelle aziende?
Le Linee Guida Nazionali 2015 (GU n. 24) classificano come impianti ad alto rischio le torri di raffreddamento evaporativo e i condensatori evaporativi, frequenti negli impianti industriali e nei sistemi di climatizzazione; gli impianti idrico-sanitari centralizzati con accumulo di acqua calda sanitaria (ACS) a temperatura inferiore a 60 °C; serbatoi e tubazioni con tratti poco utilizzati o a fondo cieco. A rischio medio-alto sono considerati: i sistemi di trattamento dell'aria con umidificazione ad acqua; le vasche idromassaggio (jacuzzi) e le piscine termali; le fontane ornamentali con nebulizzatori; i nebulizzatori industriali per il raffreddamento o l'umidificazione degli ambienti; i lavandini e le docce poco utilizzati (es. docce di emergenza o punti di risciacquo con lunga stasi idrica). Il rischio è amplificato da: temperature dell'acqua comprese tra 25 e 45 °C; presenza di materiali che favoriscono la formazione di biofilm (guarnizioni in gomma, incrostazioni calcaree); assenza di manutenzione periodica; configurazione idraulica con tratti a fondo cieco. Il datore di lavoro è tenuto a censire tutti gli impianti presenti nell'azienda che ricadono in queste categorie e a valutarne il rischio specifico.
La valutazione del rischio Legionella deve essere nel DVR?
Sì. L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi inclusi i rischi da agenti biologici disciplinati dal Titolo X (artt. 266-286). La Legionella è classificata come agente biologico del gruppo 2 ai sensi dell'art. 268 D.Lgs. 81/08, il che comporta l'obbligo di valutazione del rischio biologico da inserire nel DVR. La valutazione deve comprendere: il censimento di tutti gli impianti potenzialmente a rischio; la descrizione delle attività lavorative che comportano esposizione ad aerosol; la classificazione del livello di rischio (basso, medio, alto) per ciascun impianto; i risultati delle analisi microbiologiche effettuate; le misure preventive adottate (piano di controllo e manutenzione); il programma di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti. Il DVR va aggiornato ogni volta che si installano nuovi impianti, si verifica un caso di legionellosi correlata all'ambiente di lavoro o cambiano le condizioni tecniche degli impianti esistenti. La Circolare ministeriale del 2000 (GU n. 103) e le Linee Guida 2015 costituiscono il riferimento tecnico per la conduzione della valutazione.
Qual è il piano di controllo Legionella obbligatorio?
Le Linee Guida Nazionali per la prevenzione ed il controllo della legionellosi (GU n. 24 del 2015) prescrivono che per ogni impianto a rischio sia predisposto un Piano di Controllo e Manutenzione specifico. Il piano deve contenere: la descrizione dettagliata dell'impianto con schema idraulico; il programma di campionamento microbiologico (frequenza, punti di prelievo, metodi analitici secondo ISO 11731); le soglie d'azione per la concentrazione di Legionella spp. (espresse in UFC/L); le procedure di pulizia e disinfezione periodica; il registro degli interventi manutentivi. Per le torri di raffreddamento il piano deve prevedere campionamenti almeno semestrali e ispezioni periodiche del sistema. Per gli impianti idrico-sanitari i controlli devono includere la verifica della temperatura dell'acqua calda sanitaria (non inferiore a 60 °C al punto di erogazione), la ricerca periodica di Legionella e il trattamento biocida se necessario. Il registro delle attività di controllo deve essere conservato per almeno tre anni e messo a disposizione degli organi di vigilanza su richiesta.
Quali lavoratori sono più esposti al rischio Legionella?
Il rischio di legionellosi è trasversale a molte categorie professionali, ma alcuni gruppi presentano un profilo di esposizione più elevato. Tra i lavoratori ad alta esposizione si collocano: gli addetti alla manutenzione degli impianti idrico-termici e delle torri di raffreddamento, che operano a diretto contatto con l'impianto durante le fasi di pulizia, disinfezione e riparazione; i lavoratori del settore alberghiero e termale (piscine, vasche idromassaggio, saune con umidità); gli addetti alle strutture sanitarie e socio-assistenziali (ospedali, case di cura, RSA); gli operatori di impianti industriali con sistemi di umidificazione o nebulizzatori. Sul fronte della suscettibilità individuale, le categorie a maggiore rischio di forma grave sono: lavoratori immunodepressi (in trattamento con farmaci immunosoppressori, affetti da neoplasie); fumatori abituali (il fumo altera le difese mucociliari); soggetti con patologie polmonari croniche (BPCO, asma grave); persone con età superiore ai 50 anni. Il medico competente deve tenere conto di questi fattori nella valutazione dell'idoneità alla mansione e nell'impostazione della sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione ai lavoratori che effettuano interventi di manutenzione diretta sugli impianti a rischio.
Come si disinfetta un impianto per ridurre il rischio Legionella?
Le Linee Guida 2015 descrivono tre principali metodi di disinfezione degli impianti idrici, da scegliere in base alla tipologia di impianto, alla concentrazione batterica rilevata e alla compatibilità con i materiali. (1) Shock termico: innalzamento della temperatura dell'acqua calda sanitaria a 70-80 °C per almeno 30 minuti, con erogazione dell'acqua a temperatura elevata da tutti i punti di utilizzo. È il metodo più economico per gli impianti ACS, ma richiede attenzione per il rischio di scottature. (2) Iperclorazione shock: immissione di ipoclorito di sodio per raggiungere una concentrazione residua libera di cloro di 20-50 mg/L per almeno un'ora, seguita da risciacquo. Efficace per il trattamento d'emergenza, ma può causare corrosione su impianti non idonei. (3) Biocidi e altri disinfettanti: biossido di cloro (ClO₂), monoclorammina e perossido di idrogeno (H₂O₂) sono impiegati come trattamenti continui o periodici negli impianti a rischio cronico. Il biossido di cloro è particolarmente efficace contro il biofilm. Per le torri di raffreddamento si raccomanda anche la pulizia meccanica del riempimento e dei bacini prima della disinfezione chimica. Tutti i trattamenti devono essere eseguiti da personale qualificato, documentati nel registro degli interventi e seguiti da campionamento microbiologico di verifica.
Cosa fare se si verifica un caso di Legionellosi tra i dipendenti?
In caso di diagnosi accertata o sospetta di legionellosi in un lavoratore, il datore di lavoro e il medico competente devono attivare immediatamente una serie di azioni coordinate. Dal punto di vista medico-legale: la legionellosi è una malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del D.M. 15 dicembre 1990 (classe II); il medico che formula la diagnosi è tenuto a notificare il caso all'ASL competente entro 48 ore, utilizzando la scheda di sorveglianza specifica. Sul piano della gestione ambientale: il datore di lavoro deve informare tempestivamente il RSPP e avviare un'indagine per identificare la possibile sorgente ambientale; l'ASL disporrà l'ispezione dell'impianto e il campionamento microbiologico urgente; se la sorgente è identificata nell'impianto aziendale, si procede immediatamente alla bonifica (shock termico o iperclorazione) e alla messa fuori servizio temporanea se necessario. Sul piano della tutela dei lavoratori: il medico competente deve valutare l'esposizione degli altri lavoratori e disporre eventuali accertamenti clinici; il RSPP deve aggiornare la valutazione del rischio nel DVR; i lavoratori devono essere informati dell'episodio e delle misure adottate. Il mancato adempimento degli obblighi di notifica e delle misure di bonifica espone a responsabilità amministrative e penali.
Ci sono sanzioni per mancata valutazione del rischio Legionella?
Sì. La mancata valutazione del rischio Legionella, in quanto rischio biologico ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 81/08, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08 per il datore di lavoro: omessa valutazione dei rischi (art. 17 co. 1 lett. a in combinato con art. 28): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro. L'omessa redazione o il mancato aggiornamento del DVR con il rischio biologico espone alle medesime sanzioni. In caso di mancata adozione delle misure preventive specifiche per il rischio biologico (art. 272 D.Lgs. 81/08): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Se la carenza gestionale è causalmente collegata a un caso di malattia professionale o infortunio del lavoratore, possono configurarsi i reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o, in caso di decesso, di omicidio colposo (art. 589 c.p.) con aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Le ASL, tramite i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL/SPSAL), sono gli organi di vigilanza competenti e possono adottare provvedimenti di diffida, sospensione dell'attività e denuncia all'autorità giudiziaria.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi
  • D.Lgs. 81/08 Titolo X (artt. 266-286) — Esposizione ad agenti biologici
  • Art. 268 D.Lgs. 81/08 — Classificazione degli agenti biologici
  • Art. 272 D.Lgs. 81/08 — Misure tecniche, organizzative e procedurali
  • Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi — Circolare n. 400.2/9/5982 (GU n. 103 del 5 maggio 2000)
  • Aggiornamento Linee Guida Nazionali per la prevenzione ed il controllo della legionellosi 2015 (GU n. 24)
  • Reg. (CE) n. 852/2004 — Igiene dei prodotti alimentari

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