FAQ Lavoro Agile (Smart Working) — Obblighi sicurezza datore: DVR, DPI e informativa INAIL 2026
Risposte agli obblighi di sicurezza nel lavoro agile (smart working): informativa annuale al lavoratore sui rischi, aggiornamento del DVR per la postazione domestica, copertura INAIL per infortuni in smart working, fornitura DPI e tutele per i lavoratori fragili ai sensi della L. 81/2017 e del D.Lgs. 81/08.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
Il datore di lavoro mantiene piena responsabilità per la sicurezza del lavoratore agile (art. 22 L. 81/2017): deve aggiornare il DVR, consegnare l'informativa annuale sui rischi, fornire i DPI necessari e garantire la copertura INAIL. Ti aiutiamo a strutturare la documentazione e i processi per essere in regola con la normativa sul lavoro agile.
Contenuti revisionati da consulenti tecnici
Verificati da professionisti del settore
Copertura nazionale con consulenti sul territorio
Presenti in tutta Italia
Fonti normative tracciate e aggiornate
Riferimenti sempre verificabili
Documenti adattati alla tua attività
Personalizzati sul caso specifico
Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e HR manager sulla gestione della sicurezza nel lavoro agile, un tema sempre più rilevante alla luce della diffusione dello smart working e degli obblighi introdotti dalla L. 81/2017.
Domande frequenti sulla sicurezza nel lavoro agile (smart working)FAQ
Quali sono gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro nel lavoro agile?
La L. 81/2017 (artt. 18-23), che disciplina il lavoro agile (smart working), prevede all'art. 22 che il datore di lavoro garantisca la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile. L'obbligo non è meno stringente di quello applicabile al lavoro in sede: cambia il contesto fisico, ma la responsabilità del datore di lavoro rimane piena. In concreto, il datore di lavoro deve: (1) consegnare al lavoratore, almeno una volta l'anno, un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione (art. 22 co. 1 L. 81/2017); (2) aggiornare il DVR includendo la valutazione dei rischi del lavoro da remoto (postazione domestica, rischi ergonomici, rischi elettrici, incendio, stress lavoro-correlato da isolamento); (3) fornire al lavoratore i dispositivi di protezione individuale necessari per le attività svolte da remoto, se applicabili; (4) garantire che i dispositivi informatici aziendali forniti siano sicuri e aggiornati; (5) verificare che le attrezzature messe a disposizione siano conformi ai requisiti di sicurezza. L'accordo individuale scritto che regola il lavoro agile deve contenere i profili relativi all'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condizioni di sicurezza. L'inosservanza di questi obblighi espone il datore di lavoro alle sanzioni del D.Lgs. 81/08 e della L. 81/2017.
In cosa consiste l'informativa annuale sui rischi per i lavoratori in smart working?
L'art. 22 co. 1 della L. 81/2017 stabilisce che il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore agile, e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), un'informativa scritta almeno una volta l'anno, sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. L'informativa deve avere un contenuto sostanziale, non meramente formale, e coprire almeno: i rischi ergonomici della postazione di lavoro domestica (postura, illuminazione, altezza monitor, sedia, piano di lavoro); i rischi elettrici derivanti da impianti domestici e dall'uso di attrezzature elettriche aziendali in contesti non controllati; il rischio incendio nei locali domestici; il rischio da stress lavoro-correlato connesso all'isolamento, alla difficoltà di separare vita privata e lavorativa, alla disponibilità percepita H24; le misure di prevenzione che il lavoratore deve adottare autonomamente (es. corretta configurazione della postazione, pause regolari, utilizzo della VPN aziendale per la sicurezza informatica). L'informativa non sostituisce la formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08, che deve essere erogata indipendentemente dalla modalità di lavoro. È consigliabile che l'informativa venga firmata per ricevuta dal lavoratore, conservata nel fascicolo del dipendente e aggiornata ogni anno o quando cambiano le condizioni di lavoro o i rischi identificati.
Un infortunio che accade in smart working è coperto dall'INAIL?
Sì, ma con alcune precisazioni importanti derivanti dall'art. 23 della L. 81/2017 e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. L'INAIL tutela il lavoratore agile per gli infortuni che avvengono nel luogo concordato per la prestazione lavorativa (indicato nell'accordo individuale), durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e in occasione di essa. Non è coperto l'infortunio che avviene per cause estranee al lavoro o in luoghi non indicati nell'accordo. Sul tema degli infortuni in itinere in smart working, l'INAIL ha chiarito (Circ. INAIL 48/2017) che la tutela si applica agli spostamenti necessari al raggiungimento del luogo di lavoro concordato (es. biblioteca, spazio di coworking), ma non agli spostamenti all'interno dell'abitazione se l'accordo prevede la prestazione a domicilio. Gli infortuni domestici in senso stretto (es. caduta in casa durante una pausa non lavorativa) non sono in genere coperti dall'assicurazione INAIL ordinaria, ma possono essere coperti dall'assicurazione INAIL contro gli infortuni in ambito domestico (se il lavoratore ne beneficia come casalingo). È fondamentale che l'accordo individuale di lavoro agile specifichi chiaramente i luoghi in cui la prestazione può essere svolta, poiché questo delimita l'ambito della copertura assicurativa. In caso di infortunio in smart working, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al datore di lavoro, che è tenuto a inviare la denuncia all'INAIL nei termini di legge.
Il DVR aziendale deve coprire anche la postazione domestica del dipendente in smart working?
Sì, sebbene con modalità diverse rispetto alla valutazione dei rischi effettuata per i luoghi di lavoro aziendali. Il DVR deve essere aggiornato per includere i rischi del lavoro agile, come richiesto dall'art. 28 D.Lgs. 81/08 (che impone la valutazione di tutti i rischi) e dall'art. 22 L. 81/2017. Tuttavia, il datore di lavoro non ha la possibilità di ispezionare fisicamente le abitazioni dei dipendenti (diritto alla privacy garantito dall'art. 14 Cost.), quindi la valutazione dei rischi della postazione domestica avviene in modo differente: (1) il datore di lavoro fornisce al lavoratore i requisiti minimi della postazione (checklist ergonomica: altezza monitor, distanza, illuminazione, sedia regolabile, assenza di cavi a terra, presa multipla idonea); (2) il lavoratore autocertifica che la propria postazione soddisfa i requisiti forniti; (3) il DVR descrive il processo di valutazione indiretto adottato e i criteri utilizzati; (4) il medico competente, se nominato, può effettuare visite ergonomiche da remoto (videochiamata) o includere l'ergonomia della postazione domestica nella visita periodica. Il DVR deve quindi contenere una specifica sezione dedicata al lavoro agile, con l'identificazione dei rischi caratteristici (ergonomici, stress, sicurezza informatica, elettrico), le misure preventive adottate e il sistema di verifica indiretto della postazione. L'omissione di questa sezione rende il DVR incompleto e sanzionabile.
Chi fornisce i DPI al lavoratore in smart working e quali sono necessari?
L'art. 22 co. 2 della L. 81/2017 prevede che il datore di lavoro fornisca al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'informativa sui rischi e sulle misure preventive, e che consegni i dispositivi di protezione individuale necessari in relazione ai rischi della specifica attività svolta. La fornitura dei DPI rimane quindi un obbligo del datore di lavoro anche in smart working: il lavoratore non è tenuto a procurarsi a proprie spese i DPI necessari per la prestazione lavorativa. I DPI tipicamente rilevanti per il lavoro agile dipendono dalla mansione: per chi svolge attività esclusivamente intellettuale da postazione fissa (VDT), i DPI specifici sono in genere limitati; possono tuttavia essere necessari occhiali correttivi o filtri schermo se il medico competente li prescrive per la mansione VDT (art. 77 D.Lgs. 81/08). Per lavoratori agili che svolgono anche attività manuali o tecniche da remoto (es. tecnici che operano su apparecchiature in luoghi terzi durante la trasferta concordata come luogo di lavoro agile), si applicano i DPI ordinari della mansione. Il datore di lavoro deve garantire la sostituzione e la manutenzione dei DPI anche per i lavoratori agili. È buona pratica che l'accordo individuale di lavoro agile specifichi l'elenco dei DPI forniti e le istruzioni per il loro utilizzo e manutenzione.
Come vengono tutelati i lavoratori fragili in smart working?
I lavoratori fragili — ovvero quelli con patologie croniche gravi, immunodepressi, disabili o che si trovano in condizioni di vulnerabilità riconosciuta — beneficiano di tutele rafforzate nell'ambito del lavoro agile. La normativa di emergenza pandemica (D.L. 18/2020 e successive proroghe) ha introdotto il diritto prioritario al lavoro agile per i lavoratori fragili, diritto che è stato poi in parte consolidato nella legislazione ordinaria. Anche al di fuori di situazioni emergenziali, il medico competente ha un ruolo chiave: può indicare nel giudizio di idoneità alla mansione (art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08) che, per tutelare la salute del lavoratore fragile, è necessario ricorrere al lavoro agile o ad altre misure organizzative (limitazione di orario, riduzione dell'esposizione a specifici agenti). Il datore di lavoro è tenuto a conformarsi alle prescrizioni del medico competente e ad adottare le misure di adattamento ragionevole previste anche dalla normativa antidiscriminatoria (D.Lgs. 216/2003 in recepimento della Direttiva 2000/78/CE). Nel DVR il datore di lavoro deve prevedere specifiche misure per i lavoratori fragili, inclusa la possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile quando la mansione lo consente. È essenziale che l'accordo individuale con il lavoratore fragile tenga conto delle sue specifiche esigenze di salute, senza tuttavia costringerlo al lavoro agile se preferirebbe lavorare in presenza con le necessarie protezioni.
Quali sono gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro nel lavoro agile?
La L. 81/2017 (artt. 18-23), che disciplina il lavoro agile (smart working), prevede all'art. 22 che il datore di lavoro garantisca la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile. L'obbligo non è meno stringente di quello applicabile al lavoro in sede: cambia il contesto fisico, ma la responsabilità del datore di lavoro rimane piena. In concreto, il datore di lavoro deve: (1) consegnare al lavoratore, almeno una volta l'anno, un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione (art. 22 co. 1 L. 81/2017); (2) aggiornare il DVR includendo la valutazione dei rischi del lavoro da remoto (postazione domestica, rischi ergonomici, rischi elettrici, incendio, stress lavoro-correlato da isolamento); (3) fornire al lavoratore i dispositivi di protezione individuale necessari per le attività svolte da remoto, se applicabili; (4) garantire che i dispositivi informatici aziendali forniti siano sicuri e aggiornati; (5) verificare che le attrezzature messe a disposizione siano conformi ai requisiti di sicurezza. L'accordo individuale scritto che regola il lavoro agile deve contenere i profili relativi all'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condizioni di sicurezza. L'inosservanza di questi obblighi espone il datore di lavoro alle sanzioni del D.Lgs. 81/08 e della L. 81/2017.
In cosa consiste l'informativa annuale sui rischi per i lavoratori in smart working?
L'art. 22 co. 1 della L. 81/2017 stabilisce che il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore agile, e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), un'informativa scritta almeno una volta l'anno, sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. L'informativa deve avere un contenuto sostanziale, non meramente formale, e coprire almeno: i rischi ergonomici della postazione di lavoro domestica (postura, illuminazione, altezza monitor, sedia, piano di lavoro); i rischi elettrici derivanti da impianti domestici e dall'uso di attrezzature elettriche aziendali in contesti non controllati; il rischio incendio nei locali domestici; il rischio da stress lavoro-correlato connesso all'isolamento, alla difficoltà di separare vita privata e lavorativa, alla disponibilità percepita H24; le misure di prevenzione che il lavoratore deve adottare autonomamente (es. corretta configurazione della postazione, pause regolari, utilizzo della VPN aziendale per la sicurezza informatica). L'informativa non sostituisce la formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08, che deve essere erogata indipendentemente dalla modalità di lavoro. È consigliabile che l'informativa venga firmata per ricevuta dal lavoratore, conservata nel fascicolo del dipendente e aggiornata ogni anno o quando cambiano le condizioni di lavoro o i rischi identificati.
Un infortunio che accade in smart working è coperto dall'INAIL?
Sì, ma con alcune precisazioni importanti derivanti dall'art. 23 della L. 81/2017 e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. L'INAIL tutela il lavoratore agile per gli infortuni che avvengono nel luogo concordato per la prestazione lavorativa (indicato nell'accordo individuale), durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e in occasione di essa. Non è coperto l'infortunio che avviene per cause estranee al lavoro o in luoghi non indicati nell'accordo. Sul tema degli infortuni in itinere in smart working, l'INAIL ha chiarito (Circ. INAIL 48/2017) che la tutela si applica agli spostamenti necessari al raggiungimento del luogo di lavoro concordato (es. biblioteca, spazio di coworking), ma non agli spostamenti all'interno dell'abitazione se l'accordo prevede la prestazione a domicilio. Gli infortuni domestici in senso stretto (es. caduta in casa durante una pausa non lavorativa) non sono in genere coperti dall'assicurazione INAIL ordinaria, ma possono essere coperti dall'assicurazione INAIL contro gli infortuni in ambito domestico (se il lavoratore ne beneficia come casalingo). È fondamentale che l'accordo individuale di lavoro agile specifichi chiaramente i luoghi in cui la prestazione può essere svolta, poiché questo delimita l'ambito della copertura assicurativa. In caso di infortunio in smart working, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al datore di lavoro, che è tenuto a inviare la denuncia all'INAIL nei termini di legge.
Il DVR aziendale deve coprire anche la postazione domestica del dipendente in smart working?
Sì, sebbene con modalità diverse rispetto alla valutazione dei rischi effettuata per i luoghi di lavoro aziendali. Il DVR deve essere aggiornato per includere i rischi del lavoro agile, come richiesto dall'art. 28 D.Lgs. 81/08 (che impone la valutazione di tutti i rischi) e dall'art. 22 L. 81/2017. Tuttavia, il datore di lavoro non ha la possibilità di ispezionare fisicamente le abitazioni dei dipendenti (diritto alla privacy garantito dall'art. 14 Cost.), quindi la valutazione dei rischi della postazione domestica avviene in modo differente: (1) il datore di lavoro fornisce al lavoratore i requisiti minimi della postazione (checklist ergonomica: altezza monitor, distanza, illuminazione, sedia regolabile, assenza di cavi a terra, presa multipla idonea); (2) il lavoratore autocertifica che la propria postazione soddisfa i requisiti forniti; (3) il DVR descrive il processo di valutazione indiretto adottato e i criteri utilizzati; (4) il medico competente, se nominato, può effettuare visite ergonomiche da remoto (videochiamata) o includere l'ergonomia della postazione domestica nella visita periodica. Il DVR deve quindi contenere una specifica sezione dedicata al lavoro agile, con l'identificazione dei rischi caratteristici (ergonomici, stress, sicurezza informatica, elettrico), le misure preventive adottate e il sistema di verifica indiretto della postazione. L'omissione di questa sezione rende il DVR incompleto e sanzionabile.
Chi fornisce i DPI al lavoratore in smart working e quali sono necessari?
L'art. 22 co. 2 della L. 81/2017 prevede che il datore di lavoro fornisca al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l'informativa sui rischi e sulle misure preventive, e che consegni i dispositivi di protezione individuale necessari in relazione ai rischi della specifica attività svolta. La fornitura dei DPI rimane quindi un obbligo del datore di lavoro anche in smart working: il lavoratore non è tenuto a procurarsi a proprie spese i DPI necessari per la prestazione lavorativa. I DPI tipicamente rilevanti per il lavoro agile dipendono dalla mansione: per chi svolge attività esclusivamente intellettuale da postazione fissa (VDT), i DPI specifici sono in genere limitati; possono tuttavia essere necessari occhiali correttivi o filtri schermo se il medico competente li prescrive per la mansione VDT (art. 77 D.Lgs. 81/08). Per lavoratori agili che svolgono anche attività manuali o tecniche da remoto (es. tecnici che operano su apparecchiature in luoghi terzi durante la trasferta concordata come luogo di lavoro agile), si applicano i DPI ordinari della mansione. Il datore di lavoro deve garantire la sostituzione e la manutenzione dei DPI anche per i lavoratori agili. È buona pratica che l'accordo individuale di lavoro agile specifichi l'elenco dei DPI forniti e le istruzioni per il loro utilizzo e manutenzione.
Come vengono tutelati i lavoratori fragili in smart working?
I lavoratori fragili — ovvero quelli con patologie croniche gravi, immunodepressi, disabili o che si trovano in condizioni di vulnerabilità riconosciuta — beneficiano di tutele rafforzate nell'ambito del lavoro agile. La normativa di emergenza pandemica (D.L. 18/2020 e successive proroghe) ha introdotto il diritto prioritario al lavoro agile per i lavoratori fragili, diritto che è stato poi in parte consolidato nella legislazione ordinaria. Anche al di fuori di situazioni emergenziali, il medico competente ha un ruolo chiave: può indicare nel giudizio di idoneità alla mansione (art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08) che, per tutelare la salute del lavoratore fragile, è necessario ricorrere al lavoro agile o ad altre misure organizzative (limitazione di orario, riduzione dell'esposizione a specifici agenti). Il datore di lavoro è tenuto a conformarsi alle prescrizioni del medico competente e ad adottare le misure di adattamento ragionevole previste anche dalla normativa antidiscriminatoria (D.Lgs. 216/2003 in recepimento della Direttiva 2000/78/CE). Nel DVR il datore di lavoro deve prevedere specifiche misure per i lavoratori fragili, inclusa la possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile quando la mansione lo consente. È essenziale che l'accordo individuale con il lavoratore fragile tenga conto delle sue specifiche esigenze di salute, senza tuttavia costringerlo al lavoro agile se preferirebbe lavorare in presenza con le necessarie protezioni.
Fonti normative
L. 81/2017 art. 22 — Sicurezza nel lavoro agile
L. 81/2017 art. 23 — Assicurazione obbligatoria INAIL nel lavoro agile
D.Lgs. 81/08 art. 28 — Valutazione dei rischi
D.Lgs. 81/08 art. 41 — Sorveglianza sanitaria
Circolare INAIL n. 48/2017 — Tutela assicurativa nel lavoro agile
D.Lgs. 216/2003 — Parità di trattamento in materia di occupazione (adattamento ragionevole)
Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.