FAQ Lavoratrici Madri — Obblighi del datore per gravidanza e allattamento
Risposte agli obblighi che il datore di lavoro deve rispettare nei confronti delle lavoratrici in gravidanza e in allattamento: valutazione del rischio specifica, mansioni vietate, interdizione anticipata, divieto di licenziamento e congedo di paternità ai sensi del D.Lgs. 151/2001.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
Il D.Lgs. 151/2001 impone al datore di lavoro di valutare i rischi specifici per la lavoratrice gestante e in allattamento, modificare la mansione o disporre il trasferimento se necessario e, qualora non sia possibile, richiedere all'Ispettorato del Lavoro l'interdizione anticipata. Ti aiutiamo a strutturare la valutazione del rischio per lavoratrici madri e a gestire correttamente tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP, consulenti del lavoro e HR manager sulla gestione delle lavoratrici in gravidanza e allattamento, con riferimento al D.Lgs. 151/2001 e alle principali disposizioni previdenziali INPS.
Domande frequenti su obblighi per lavoratrici madriFAQ
Quando deve iniziare la tutela per la lavoratrice in gravidanza?
La tutela della lavoratrice in gravidanza decorre dall'inizio dello stato di gravidanza, indipendentemente dalla comunicazione formale al datore di lavoro. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 151/2001, la lavoratrice è tenuta a comunicare al datore di lavoro lo stato di gravidanza non appena accertato, presentando il certificato medico rilasciato dal ginecologo o dal medico di base. Il datore di lavoro, dalla ricezione della comunicazione, è obbligato ad attivarsi immediatamente per la valutazione del rischio specifico. L'astensione obbligatoria dal lavoro (congedo di maternità) decorre di norma dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai tre mesi successivi (art. 16 D.Lgs. 151/2001), per un totale di cinque mesi. La lavoratrice può tuttavia scegliere — se il medico e l'ispettorato del lavoro lo consentono — di usufruire di un solo mese di astensione prima del parto e quattro mesi dopo (art. 20 D.Lgs. 151/2001), purché le condizioni di lavoro e di salute lo permettano. È importante sottolineare che alcune tutele, come il divieto di licenziamento, operano anche in assenza di comunicazione formale, purché la gravidanza sia provata entro novanta giorni dal licenziamento impugnato.
Quali mansioni sono vietate durante la gravidanza?
Il D.Lgs. 151/2001 elenca negli Allegati A, B, C e D le lavorazioni e gli agenti vietati durante la gravidanza e, in parte, nel periodo di allattamento. L'Allegato A individua i lavori faticosi, pericolosi e insalubri vietati in gravidanza: movimentazione manuale di carichi pesanti (superiori a 5 kg nei mesi avanzati), lavori che comportano posizioni disagiate (in piedi per lunghi periodi, piegamenti), esposizione a vibrazioni meccaniche al corpo intero, ambienti con temperature estreme. L'Allegato B tratta gli agenti fisici: radiazioni ionizzanti (esposizione a raggi X, materiale radioattivo), campi elettromagnetici ad alta frequenza, immersioni subacquee. L'Allegato C riguarda gli agenti biologici di gruppo 2, 3 e 4 che possono essere trasmessi al feto per via transplacentare (rosolia, toxoplasma, listeria, epatite B, HIV). L'Allegato D disciplina gli agenti chimici: piombo e suoi derivati, mercurio, monossido di carbonio, benzene, pesticidi, solventi organici in concentrazioni ritenute pericolose per la riproduzione. Il lavoro notturno (tra le ore 24 e le ore 6) è altresì vietato dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino, salvo rinuncia della lavoratrice o impossibilità organizzativa documentata.
Cosa deve fare concretamente il datore di lavoro quando una dipendente comunica la gravidanza?
All'atto della comunicazione della gravidanza, il datore di lavoro ha una serie di obblighi immediati ai sensi degli artt. 11-13 del D.Lgs. 151/2001. In primo luogo deve aggiornare o integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con una sezione specifica dedicata ai rischi per la lavoratrice gestante, inserendo la valutazione di tutti gli agenti, processi e condizioni di lavoro che possono compromettere la salute della madre e del nascituro. Se l'analisi evidenzia che la mansione attuale espone la lavoratrice a rischi vietati, il datore di lavoro deve modificare temporaneamente le condizioni di lavoro, adeguando l'orario, il ritmo, le attrezzature o i compiti assegnati. Se la modifica non è tecnicamente o organizzativamente praticabile, è obbligatorio adibire la lavoratrice a una mansione diversa, non esposta ai rischi, anche inferiore alla sua qualifica, mantenendo invariata la retribuzione. Qualora nemmeno il cambiamento di mansione sia possibile, il datore di lavoro deve informare l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex DTL), che emette il provvedimento di interdizione anticipata. La lavoratrice interdetta percepisce l'indennità di maternità anticipata a carico INPS pari all'80% della retribuzione. Il mancato adempimento degli obblighi di valutazione e tutela espone il datore di lavoro a sanzioni penali e amministrative.
L'indennità di maternità è a carico del datore di lavoro?
No, l'indennità di maternità è posta per legge a carico dell'INPS, non del datore di lavoro. Ai sensi degli artt. 22-24 del D.Lgs. 151/2001, l'indennità è pari all'80% della retribuzione media giornaliera calcolata sulla base della retribuzione percepita nei mesi precedenti l'astensione (di norma l'ultimo mese o il periodo contributivo di riferimento). L'INPS eroga l'indennità direttamente alla lavoratrice nella modalità del pagamento diretto, oppure tramite il datore di lavoro con successivo conguaglio sui contributi (cd. anticipazione da parte del datore di lavoro). Quest'ultima è la modalità più comune per i lavoratori dipendenti del settore privato. Molti contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) prevedono tuttavia un'integrazione contrattuale dell'indennità INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta: in questo caso la quota integrativa (il 20% residuo e, in alcuni CCNL, ulteriori importi aggiuntivi) è effettivamente a carico del datore di lavoro. È quindi essenziale verificare il CCNL applicato al rapporto di lavoro per stabilire se spetti un'integrazione e in quale misura. Il diritto all'indennità INPS prescinde dall'anzianità di servizio e dall'orario di lavoro (anche le lavoratrici part-time ne hanno diritto in proporzione), purché risultino soddisfatti i requisiti assicurativi e contributivi previsti dalla normativa.
Può essere licenziata una lavoratrice durante la gravidanza o dopo il parto?
Il divieto di licenziamento è uno dei capisaldi della tutela della lavoratrice madre. L'art. 54 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che la lavoratrice non può essere licenziata dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Questo divieto si applica anche nei casi di dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, che devono essere convalidate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro per essere valide. Il divieto di licenziamento si applica indipendentemente dalla conoscenza della gravidanza da parte del datore di lavoro al momento del licenziamento: se la lavoratrice comunica la gravidanza entro novanta giorni dal licenziamento e questa era già in corso alla data del recesso, il licenziamento è nullo. Le uniche eccezioni al divieto sono tassative: la giusta causa di licenziamento (art. 2119 c.c.), ovvero una condotta gravemente scorretta che rende impossibile la prosecuzione del rapporto anche provvisoriamente; la cessazione dell'attività dell'azienda; l'ultimazione della prestazione per cui la lavoratrice era stata assunta a termine; l'esito negativo del periodo di prova, purché questo sia iniziato prima della comunicazione della gravidanza. Il licenziamento nullo non produce effetti: la lavoratrice ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni, comprese le retribuzioni non percepite dal giorno del licenziamento alla reintegra.
Il padre lavoratore può usufruire del congedo di paternità obbligatorio?
Sì, il padre lavoratore dipendente ha diritto al congedo di paternità obbligatorio, introdotto in via strutturale dalla Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), che ha recepito le indicazioni della Direttiva UE 2019/1158 sull'equilibrio tra lavoro e vita familiare. Ai sensi degli artt. 28-31 del D.Lgs. 151/2001 come aggiornati, il padre ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio retribuiti al 100% della retribuzione normale, a carico dell'INPS. I giorni possono essere fruiti entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, anche in modo non consecutivo. Il congedo è obbligatorio e non può essere rifiutato dal datore di lavoro, né può essere monetizzato: il padre è tenuto a usufruirne e il datore deve riconoscerlo. Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro le date di fruizione con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo situazioni di urgenza. In caso di parto gemellare o multiplo, la durata del congedo obbligatorio rimane di 10 giorni ma può essere estesa dalla contrattazione collettiva. Oltre al congedo obbligatorio, il padre può scegliere di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo (cd. congedo facoltativo del padre) in sostituzione della madre, con il suo consenso espresso, durante il periodo di astensione obbligatoria post-parto. Il datore di lavoro che non consenta al padre di godere del congedo obbligatorio è passibile di sanzioni amministrative.
Quando scatta l'interdizione anticipata dal lavoro e chi la dispone?
L'interdizione anticipata dal lavoro è lo strumento previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 151/2001 per tutelare la lavoratrice gestante quando non è possibile rimuovere il rischio lavorativo con altri mezzi. Il procedimento viene avviato su istanza della lavoratrice oppure d'ufficio, ed è di competenza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), non del datore di lavoro né dell'INPS. Il provvedimento di interdizione anticipata può essere disposto in due scenari principali: quando la lavoratrice svolge mansioni vietate (elencate negli Allegati A-D del D.Lgs. 151/2001) e il datore di lavoro non è in grado di modificare la mansione o di adibire la lavoratrice ad altro lavoro compatibile con la gravidanza; oppure quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o del bambino, anche in assenza di una specifica lavorazione vietata, su parere motivato del medico competente o del medico di famiglia. L'interdizione può decorrere dall'inizio della gravidanza e si prolunga fino all'inizio del congedo obbligatorio. Durante l'interdizione, la lavoratrice percepisce l'indennità di maternità anticipata dall'INPS nella misura dell'80% della retribuzione. Il datore di lavoro non è tenuto a integrare l'indennità durante il periodo di interdizione anticipata, salvo diversa previsione del CCNL applicato. La mancata comunicazione all'ITL della situazione di rischio, quando la modifica di mansione non è praticabile, costituisce inadempimento degli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro.
La lavoratrice in periodo di allattamento ha diritti e tutele specifiche?
Sì, il periodo di allattamento è tutelato autonomamente dal D.Lgs. 151/2001 agli artt. 39-46 e comporta diritti distinti da quelli riconosciuti durante la gravidanza. Il diritto più rilevante è quello ai riposi giornalieri (cd. permessi per allattamento): durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto a due ore di riduzione dell'orario di lavoro giornaliero se l'orario è pari o superiore a sei ore, oppure a un'ora se l'orario è inferiore a sei ore. Questi riposi sono retribuiti al 100% a carico dell'INPS e non riducono la retribuzione mensile. Il padre può usufruirne in alternativa alla madre, ad esempio se la madre non lavora o ha già ripreso il lavoro a tempo pieno. Sul piano della sicurezza, alcune delle mansioni vietate in gravidanza permangono vietate anche nel periodo di allattamento, in particolare quelle che espongono ad agenti chimici tossici per la riproduzione o che transitano nel latte materno (Allegato C e D del D.Lgs. 151/2001). Il datore di lavoro ha quindi l'obbligo di mantenere aggiornata la valutazione del rischio anche in questa fase, verificando che le mansioni assegnate siano compatibili con lo stato di allattamento. Il divieto di licenziamento si estende, come già indicato, fino al compimento di un anno del bambino, coprendo quindi l'intero periodo di allattamento legalmente protetto. La violazione del diritto ai riposi giornalieri comporta responsabilità civile del datore di lavoro e, nei casi più gravi, rilevanza penale.
Quando deve iniziare la tutela per la lavoratrice in gravidanza?
La tutela della lavoratrice in gravidanza decorre dall'inizio dello stato di gravidanza, indipendentemente dalla comunicazione formale al datore di lavoro. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 151/2001, la lavoratrice è tenuta a comunicare al datore di lavoro lo stato di gravidanza non appena accertato, presentando il certificato medico rilasciato dal ginecologo o dal medico di base. Il datore di lavoro, dalla ricezione della comunicazione, è obbligato ad attivarsi immediatamente per la valutazione del rischio specifico. L'astensione obbligatoria dal lavoro (congedo di maternità) decorre di norma dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai tre mesi successivi (art. 16 D.Lgs. 151/2001), per un totale di cinque mesi. La lavoratrice può tuttavia scegliere — se il medico e l'ispettorato del lavoro lo consentono — di usufruire di un solo mese di astensione prima del parto e quattro mesi dopo (art. 20 D.Lgs. 151/2001), purché le condizioni di lavoro e di salute lo permettano. È importante sottolineare che alcune tutele, come il divieto di licenziamento, operano anche in assenza di comunicazione formale, purché la gravidanza sia provata entro novanta giorni dal licenziamento impugnato.
Quali mansioni sono vietate durante la gravidanza?
Il D.Lgs. 151/2001 elenca negli Allegati A, B, C e D le lavorazioni e gli agenti vietati durante la gravidanza e, in parte, nel periodo di allattamento. L'Allegato A individua i lavori faticosi, pericolosi e insalubri vietati in gravidanza: movimentazione manuale di carichi pesanti (superiori a 5 kg nei mesi avanzati), lavori che comportano posizioni disagiate (in piedi per lunghi periodi, piegamenti), esposizione a vibrazioni meccaniche al corpo intero, ambienti con temperature estreme. L'Allegato B tratta gli agenti fisici: radiazioni ionizzanti (esposizione a raggi X, materiale radioattivo), campi elettromagnetici ad alta frequenza, immersioni subacquee. L'Allegato C riguarda gli agenti biologici di gruppo 2, 3 e 4 che possono essere trasmessi al feto per via transplacentare (rosolia, toxoplasma, listeria, epatite B, HIV). L'Allegato D disciplina gli agenti chimici: piombo e suoi derivati, mercurio, monossido di carbonio, benzene, pesticidi, solventi organici in concentrazioni ritenute pericolose per la riproduzione. Il lavoro notturno (tra le ore 24 e le ore 6) è altresì vietato dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino, salvo rinuncia della lavoratrice o impossibilità organizzativa documentata.
Cosa deve fare concretamente il datore di lavoro quando una dipendente comunica la gravidanza?
All'atto della comunicazione della gravidanza, il datore di lavoro ha una serie di obblighi immediati ai sensi degli artt. 11-13 del D.Lgs. 151/2001. In primo luogo deve aggiornare o integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con una sezione specifica dedicata ai rischi per la lavoratrice gestante, inserendo la valutazione di tutti gli agenti, processi e condizioni di lavoro che possono compromettere la salute della madre e del nascituro. Se l'analisi evidenzia che la mansione attuale espone la lavoratrice a rischi vietati, il datore di lavoro deve modificare temporaneamente le condizioni di lavoro, adeguando l'orario, il ritmo, le attrezzature o i compiti assegnati. Se la modifica non è tecnicamente o organizzativamente praticabile, è obbligatorio adibire la lavoratrice a una mansione diversa, non esposta ai rischi, anche inferiore alla sua qualifica, mantenendo invariata la retribuzione. Qualora nemmeno il cambiamento di mansione sia possibile, il datore di lavoro deve informare l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex DTL), che emette il provvedimento di interdizione anticipata. La lavoratrice interdetta percepisce l'indennità di maternità anticipata a carico INPS pari all'80% della retribuzione. Il mancato adempimento degli obblighi di valutazione e tutela espone il datore di lavoro a sanzioni penali e amministrative.
L'indennità di maternità è a carico del datore di lavoro?
No, l'indennità di maternità è posta per legge a carico dell'INPS, non del datore di lavoro. Ai sensi degli artt. 22-24 del D.Lgs. 151/2001, l'indennità è pari all'80% della retribuzione media giornaliera calcolata sulla base della retribuzione percepita nei mesi precedenti l'astensione (di norma l'ultimo mese o il periodo contributivo di riferimento). L'INPS eroga l'indennità direttamente alla lavoratrice nella modalità del pagamento diretto, oppure tramite il datore di lavoro con successivo conguaglio sui contributi (cd. anticipazione da parte del datore di lavoro). Quest'ultima è la modalità più comune per i lavoratori dipendenti del settore privato. Molti contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) prevedono tuttavia un'integrazione contrattuale dell'indennità INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta: in questo caso la quota integrativa (il 20% residuo e, in alcuni CCNL, ulteriori importi aggiuntivi) è effettivamente a carico del datore di lavoro. È quindi essenziale verificare il CCNL applicato al rapporto di lavoro per stabilire se spetti un'integrazione e in quale misura. Il diritto all'indennità INPS prescinde dall'anzianità di servizio e dall'orario di lavoro (anche le lavoratrici part-time ne hanno diritto in proporzione), purché risultino soddisfatti i requisiti assicurativi e contributivi previsti dalla normativa.
Può essere licenziata una lavoratrice durante la gravidanza o dopo il parto?
Il divieto di licenziamento è uno dei capisaldi della tutela della lavoratrice madre. L'art. 54 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che la lavoratrice non può essere licenziata dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Questo divieto si applica anche nei casi di dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, che devono essere convalidate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro per essere valide. Il divieto di licenziamento si applica indipendentemente dalla conoscenza della gravidanza da parte del datore di lavoro al momento del licenziamento: se la lavoratrice comunica la gravidanza entro novanta giorni dal licenziamento e questa era già in corso alla data del recesso, il licenziamento è nullo. Le uniche eccezioni al divieto sono tassative: la giusta causa di licenziamento (art. 2119 c.c.), ovvero una condotta gravemente scorretta che rende impossibile la prosecuzione del rapporto anche provvisoriamente; la cessazione dell'attività dell'azienda; l'ultimazione della prestazione per cui la lavoratrice era stata assunta a termine; l'esito negativo del periodo di prova, purché questo sia iniziato prima della comunicazione della gravidanza. Il licenziamento nullo non produce effetti: la lavoratrice ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni, comprese le retribuzioni non percepite dal giorno del licenziamento alla reintegra.
Il padre lavoratore può usufruire del congedo di paternità obbligatorio?
Sì, il padre lavoratore dipendente ha diritto al congedo di paternità obbligatorio, introdotto in via strutturale dalla Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), che ha recepito le indicazioni della Direttiva UE 2019/1158 sull'equilibrio tra lavoro e vita familiare. Ai sensi degli artt. 28-31 del D.Lgs. 151/2001 come aggiornati, il padre ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio retribuiti al 100% della retribuzione normale, a carico dell'INPS. I giorni possono essere fruiti entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, anche in modo non consecutivo. Il congedo è obbligatorio e non può essere rifiutato dal datore di lavoro, né può essere monetizzato: il padre è tenuto a usufruirne e il datore deve riconoscerlo. Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro le date di fruizione con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo situazioni di urgenza. In caso di parto gemellare o multiplo, la durata del congedo obbligatorio rimane di 10 giorni ma può essere estesa dalla contrattazione collettiva. Oltre al congedo obbligatorio, il padre può scegliere di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo (cd. congedo facoltativo del padre) in sostituzione della madre, con il suo consenso espresso, durante il periodo di astensione obbligatoria post-parto. Il datore di lavoro che non consenta al padre di godere del congedo obbligatorio è passibile di sanzioni amministrative.
Quando scatta l'interdizione anticipata dal lavoro e chi la dispone?
L'interdizione anticipata dal lavoro è lo strumento previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 151/2001 per tutelare la lavoratrice gestante quando non è possibile rimuovere il rischio lavorativo con altri mezzi. Il procedimento viene avviato su istanza della lavoratrice oppure d'ufficio, ed è di competenza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), non del datore di lavoro né dell'INPS. Il provvedimento di interdizione anticipata può essere disposto in due scenari principali: quando la lavoratrice svolge mansioni vietate (elencate negli Allegati A-D del D.Lgs. 151/2001) e il datore di lavoro non è in grado di modificare la mansione o di adibire la lavoratrice ad altro lavoro compatibile con la gravidanza; oppure quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o del bambino, anche in assenza di una specifica lavorazione vietata, su parere motivato del medico competente o del medico di famiglia. L'interdizione può decorrere dall'inizio della gravidanza e si prolunga fino all'inizio del congedo obbligatorio. Durante l'interdizione, la lavoratrice percepisce l'indennità di maternità anticipata dall'INPS nella misura dell'80% della retribuzione. Il datore di lavoro non è tenuto a integrare l'indennità durante il periodo di interdizione anticipata, salvo diversa previsione del CCNL applicato. La mancata comunicazione all'ITL della situazione di rischio, quando la modifica di mansione non è praticabile, costituisce inadempimento degli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro.
La lavoratrice in periodo di allattamento ha diritti e tutele specifiche?
Sì, il periodo di allattamento è tutelato autonomamente dal D.Lgs. 151/2001 agli artt. 39-46 e comporta diritti distinti da quelli riconosciuti durante la gravidanza. Il diritto più rilevante è quello ai riposi giornalieri (cd. permessi per allattamento): durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto a due ore di riduzione dell'orario di lavoro giornaliero se l'orario è pari o superiore a sei ore, oppure a un'ora se l'orario è inferiore a sei ore. Questi riposi sono retribuiti al 100% a carico dell'INPS e non riducono la retribuzione mensile. Il padre può usufruirne in alternativa alla madre, ad esempio se la madre non lavora o ha già ripreso il lavoro a tempo pieno. Sul piano della sicurezza, alcune delle mansioni vietate in gravidanza permangono vietate anche nel periodo di allattamento, in particolare quelle che espongono ad agenti chimici tossici per la riproduzione o che transitano nel latte materno (Allegato C e D del D.Lgs. 151/2001). Il datore di lavoro ha quindi l'obbligo di mantenere aggiornata la valutazione del rischio anche in questa fase, verificando che le mansioni assegnate siano compatibili con lo stato di allattamento. Il divieto di licenziamento si estende, come già indicato, fino al compimento di un anno del bambino, coprendo quindi l'intero periodo di allattamento legalmente protetto. La violazione del diritto ai riposi giornalieri comporta responsabilità civile del datore di lavoro e, nei casi più gravi, rilevanza penale.
Fonti normative
D.Lgs. 151/2001 — Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
Art. 6 D.Lgs. 151/2001 — Comunicazione dello stato di gravidanza
Artt. 11-13 D.Lgs. 151/2001 — Valutazione dei rischi e obblighi del datore di lavoro
Art. 17 D.Lgs. 151/2001 — Interdizione anticipata dal lavoro
Artt. 22-24 D.Lgs. 151/2001 — Indennità di maternità
Artt. 28-31 D.Lgs. 151/2001 — Congedo di paternità
Art. 54 D.Lgs. 151/2001 — Divieto di licenziamento
Artt. 39-46 D.Lgs. 151/2001 — Riposi e permessi per allattamento
Allegati A, B, C, D D.Lgs. 151/2001 — Agenti e lavorazioni vietati
L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) — Congedo obbligatorio del padre
Direttiva UE 2019/1158 — Equilibrio tra lavoro e vita familiare
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