FAQ Illuminazione Luoghi di Lavoro — Obblighi D.Lgs. 81/08
Risposte alle domande più frequenti sull'illuminazione nei luoghi di lavoro: norme di riferimento (D.Lgs. 81/08, UNI EN 12464-1, D.M. 10/03/1998), livelli minimi di illuminamento, valutazione nel DVR, illuminazione di emergenza, misura dell'illuminamento, gestione dell'abbagliamento e sanzioni.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
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Il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di garantire condizioni di illuminazione adeguate in tutti i luoghi di lavoro e di valutare il rischio illuminazione nel DVR. Supportiamo la verifica degli obblighi applicabili alla tua realtà aziendale e la corretta gestione documentale della sezione illuminazione del DVR secondo la norma UNI EN 12464-1 e le disposizioni dell'Allegato IV.
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Queste FAQ raccolgono i quesiti più frequenti di datori di lavoro, RSPP e RLS in merito alla corretta valutazione e gestione del rischio illuminazione nei luoghi di lavoro, dagli uffici agli ambienti produttivi, secondo il D.Lgs. 81/08, la norma UNI EN 12464-1 e il D.M. 10/03/1998.
Domande frequenti sull'illuminazione nei luoghi di lavoroFAQ
Quali norme regolano l'illuminazione dei luoghi di lavoro in Italia?
Il quadro normativo italiano sull'illuminazione nei luoghi di lavoro si articola su più livelli. Il riferimento legislativo principale è il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), che all'art. 33 e all'Allegato IV, punto 1.10, prescrive che i luoghi di lavoro dispongano di adeguata illuminazione, naturale o artificiale, idonea ad assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori. In caso di rischio specifico legato all'attività, l'illuminazione deve essere adattata alle esigenze del compito visivo. Sul piano tecnico, la norma di riferimento principale è la UNI EN 12464-1:2021 "Luce e illuminazione — Illuminazione dei posti di lavoro — Parte 1: Posti di lavoro in interni", che specifica i requisiti quantitativi e qualitativi di illuminamento per oltre 150 tipologie di ambienti lavorativi. Per i luoghi di lavoro con pericolo di esplosione o in aree classificate ATEX si applicano requisiti aggiuntivi. L'illuminazione di sicurezza e di emergenza è invece regolata dalla norma UNI EN 1838 e, per i luoghi pubblici e le aree di grande affollamento, dal D.M. 10/03/1998 recante le regole tecniche di prevenzione incendi. Il rispetto della UNI EN 12464-1 costituisce la prassi tecnica riconosciuta e la sua applicazione è considerata conforme agli obblighi di legge.
Quali sono i livelli minimi di illuminamento previsti per uffici e ambienti di lavoro?
La norma UNI EN 12464-1:2021 definisce i livelli minimi di illuminamento medio mantenuto (Em) per ciascuna tipologia di ambiente e compito visivo, espressi in lux (lx). Per gli uffici, il valore tipico è di 500 lx sul piano di lavoro per le attività di scrittura, lettura e videoterminalismo; per le sale conferenze e le sale riunioni si prevede un valore di 500 lx con possibilità di regolazione; per gli archivi e le zone di deposito sono sufficienti 200 lx. Negli ambienti produttivi i valori variano sensibilmente in funzione della precisione del compito: 200 lx per lavori grossolani, 500 lx per lavori di media precisione, 750 lx per lavori fini (es. montaggio elettronico, lavorazioni meccaniche di precisione), fino a 1.000 lx e oltre per compiti visivi molto esigenti (es. ispezione visiva di difetti superficiali sottili). Nei corridoi, nelle aree di transito e nelle zone di circolazione interna il minimo è di 100 lx. L'Allegato IV al D.Lgs. 81/08 (punto 1.10.1) stabilisce che i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale e, in sua assenza o integrazione, di idonea illuminazione artificiale. La norma tecnica fissa anche l'indice di resa cromatica minima (Ra ≥ 80 per la maggior parte degli ambienti lavorativi) e l'uniformità minima di illuminamento (U0 ≥ 0,6 sull'area del compito).
L'illuminazione deve essere valutata nel DVR?
Sì, l'illuminazione rientra tra i rischi da valutare obbligatoriamente nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08, che impone la valutazione di "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori". Un'illuminazione insufficiente, non uniforme o qualitativamente inadeguata può causare affaticamento visivo, cefalee, riduzione delle prestazioni cognitive, errori operativi e, nei casi più gravi, contribuire a infortuni sul lavoro. La sezione del DVR dedicata all'illuminazione deve includere: (a) la descrizione degli ambienti di lavoro e delle attività svolte; (b) la misurazione o stima dei livelli di illuminamento presenti, confrontati con i valori di riferimento della norma UNI EN 12464-1; (c) la valutazione dei parametri qualitativi (uniformità, abbagliamento, resa cromatica, temperatura di colore); (d) l'identificazione delle misure tecniche e organizzative adottate o da adottare; (e) il programma di verifica e manutenzione degli impianti di illuminazione. Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che vengono modificati i luoghi di lavoro, le postazioni o i compiti visivi dei lavoratori. La mancata inclusione nel DVR della valutazione del rischio illuminazione espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08.
Qual è la differenza tra illuminazione generale e illuminazione di sicurezza?
Si tratta di due sistemi con funzioni radicalmente diverse, entrambi obbligatori ma disciplinati da norme distinte. L'illuminazione generale (o illuminazione ordinaria) è il sistema di illuminazione artificiale progettato per garantire le condizioni visive necessarie allo svolgimento delle attività lavorative in condizioni normali, nel rispetto dei requisiti quantitativi e qualitativi previsti dalla norma UNI EN 12464-1. Comprende l'illuminazione dell'area del compito (task lighting) e l'illuminazione dell'ambiente circostante (ambient lighting). L'illuminazione di sicurezza è invece un sistema autonomo, distinto dall'impianto di illuminazione ordinario, che deve entrare in funzione automaticamente — entro al massimo cinque secondi dall'interruzione della rete principale, secondo la UNI EN 1838 — in caso di mancanza della fonte di alimentazione ordinaria. Si suddivide in: (1) illuminazione di emergenza per l'evacuazione (vie di esodo, uscite di emergenza, segnali di sicurezza), con un livello minimo di 1 lx al centro delle vie di esodo e 0,5 lx nell'area aperta; (2) illuminazione antipanico (open area lighting), con almeno 0,5 lx nell'area aperta e uniformità E_min/E_medio ≥ 1/40; (3) illuminazione di sicurezza per le postazioni di lavoro ad alto rischio, con un livello pari almeno al 10% dell'illuminamento ordinario e comunque non inferiore a 15 lx. L'autonomia minima delle sorgenti di emergenza è di una o tre ore in funzione della categoria dell'impianto.
Quando è obbligatoria l'illuminazione di emergenza nei luoghi di lavoro?
L'obbligo di dotare i luoghi di lavoro di un impianto di illuminazione di emergenza deriva da più disposizioni normative. L'Allegato IV, punto 1.10.3 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i luoghi di lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. Il D.M. 10/03/1998 — relativo alle regole tecniche di prevenzione incendi per le attività soggette al controllo dei VV.F. — impone specifici requisiti per le vie di esodo e le uscite di sicurezza, richiedendo l'illuminazione di emergenza in tutte le attività con affollamento superiore a 25 persone, negli edifici alti, negli ambienti con lavorazioni pericolose e nei locali interrati. In pratica, l'illuminazione di emergenza è richiesta in quasi tutti i luoghi di lavoro in cui è prevista la presenza stabile di lavoratori, a prescindere dalla dimensione aziendale. I casi in cui l'obbligo è più stringente comprendono: capannoni industriali, uffici con più di un piano, locali senza finestre o sotterranei, ambienti con pericolo di esplosione, ospedali e strutture sanitarie, centri commerciali e supermercati, alberghi e strutture ricettive. La manutenzione e il collaudo periodico dell'impianto di emergenza devono essere documentati, con registrazione delle prove mensili (funzionalità) e annuali (autonomia).
Come si misura l'illuminamento in un ambiente di lavoro?
La misurazione dell'illuminamento nei luoghi di lavoro viene effettuata con uno strumento chiamato luxmetro (o illuminometro), dotato di fotocellula sensibile allo spettro visibile umano e corretta per la risposta spettrale standardizzata CIE V(λ). Le misurazioni devono essere eseguite secondo le prescrizioni della norma UNI EN 12464-1 e della norma UNI 10380, che definiscono la metodologia di campionamento. La griglia di misura viene costruita dividendo il piano di lavoro (o il pavimento, per le aree di circolazione) in una griglia di punti equispaziati secondo la formula indicata dalla norma (numero di punti in funzione delle dimensioni dell'ambiente e dell'indice del locale SRI). Le misurazioni devono essere eseguite nelle condizioni di esercizio normale (lampade accese da almeno 100 ore, luminarie pulite) e nelle condizioni di illuminamento mantenuto, ovvero con il fattore di manutenzione applicato. I parametri da rilevare sono: (a) il livello medio di illuminamento sull'area del compito (Em, in lux); (b) l'uniformità di illuminamento (U0 = Emin/Em); (c) l'abbagliamento unificato (UGR, valutato per calcolo con il metodo tabellare della norma CIE 117); (d) l'indice di resa cromatica Ra della sorgente luminosa (riportato dal costruttore). La misurazione deve essere ripetuta periodicamente (almeno ogni due o tre anni) e ogni volta che si interviene sull'impianto o si modificano le postazioni di lavoro. Per compiti visivi critici è consigliabile affidarsi a professionisti esperti di illuminotecnica.
Quali sanzioni sono previste per l'illuminazione inadeguata nei luoghi di lavoro?
L'inadeguatezza dell'illuminazione nei luoghi di lavoro può comportare responsabilità sanzionatorie di natura penale e amministrativa a carico del datore di lavoro e, in certi casi, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Sul piano legislativo, la violazione dell'art. 33 del D.Lgs. 81/08 — che impone condizioni ambientali adeguate, inclusa l'illuminazione — rientra nell'alveo delle violazioni al Titolo II e all'Allegato IV. L'art. 63, comma 1, D.Lgs. 81/08 sanziona la violazione dei requisiti dei luoghi di lavoro di cui all'Allegato IV con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,40 euro. La mancata valutazione del rischio illuminazione nel DVR (violazione dell'art. 28) è punita dall'art. 55, comma 1, con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,40 euro. L'omessa installazione o la mancata manutenzione dell'illuminazione di emergenza — in violazione dell'Allegato IV e del D.M. 10/03/1998 — può essere contestata anche in sede di prevenzione incendi, con conseguenti sanzioni specifiche previste dal D.Lgs. 139/2006. Se l'inadeguatezza dell'illuminazione ha concorso a causare un infortunio sul lavoro, il datore di lavoro può rispondere di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o, nei casi più gravi, di omicidio colposo (art. 589 c.p.). Il personale ispettivo dell'INL e delle ASL può prescrivere le misure correttive e, in presenza di rischio grave e immediato, disporre la sospensione dell'attività.
Come gestire l'abbagliamento da schermi e superfici riflettenti?
L'abbagliamento da schermi e superfici riflettenti è un problema illuminotecnico che incide direttamente sul comfort visivo e sulla salute dei lavoratori, in particolare in ambienti con postazioni videoterminali (VDT). Esistono due tipologie principali: l'abbagliamento diretto, causato da sorgenti luminose ad alta luminanza (finestre, plafoniere, ecc.) che entrano nel campo visivo del lavoratore, e l'abbagliamento riflesso (o veiling reflection), causato da riflessioni sullo schermo o su superfici lucide che riducono il contrasto dell'immagine. La norma UNI EN 12464-1 quantifica il disturbo da abbagliamento diretto con l'indice UGR (Unified Glare Rating): per gli uffici con VDT il limite è UGR ≤ 19; per gli ambienti industriali con compiti di precisione il limite è UGR ≤ 19–22 a seconda della categoria. Le misure tecniche per ridurre l'abbagliamento includono: (a) utilizzo di corpi illuminanti con ottica antiabbagliamento (louver a bassa luminanza, diffusori opali, ottiche microprismatiche) che limitano la luminanza a 200 cd/m² per angoli superiori a 65°; (b) posizionamento delle postazioni VDT in modo che le finestre si trovino lateralmente rispetto allo schermo, non di fronte né alle spalle del lavoratore; (c) utilizzo di tende, veneziane o pellicole filtranti per ridurre l'apporto di luce solare diretta; (d) schermi VDT con trattamento antiriflesso e regolazione dell'inclinazione; (e) riduzione della luminanza delle pareti tramite pitture opache. Il D.Lgs. 81/08, Allegato XXXIV (per i lavoratori VDT), impone che le postazioni siano progettate in modo da evitare riflessi e abbagliamenti sullo schermo.
Quali norme regolano l'illuminazione dei luoghi di lavoro in Italia?
Il quadro normativo italiano sull'illuminazione nei luoghi di lavoro si articola su più livelli. Il riferimento legislativo principale è il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), che all'art. 33 e all'Allegato IV, punto 1.10, prescrive che i luoghi di lavoro dispongano di adeguata illuminazione, naturale o artificiale, idonea ad assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori. In caso di rischio specifico legato all'attività, l'illuminazione deve essere adattata alle esigenze del compito visivo. Sul piano tecnico, la norma di riferimento principale è la UNI EN 12464-1:2021 "Luce e illuminazione — Illuminazione dei posti di lavoro — Parte 1: Posti di lavoro in interni", che specifica i requisiti quantitativi e qualitativi di illuminamento per oltre 150 tipologie di ambienti lavorativi. Per i luoghi di lavoro con pericolo di esplosione o in aree classificate ATEX si applicano requisiti aggiuntivi. L'illuminazione di sicurezza e di emergenza è invece regolata dalla norma UNI EN 1838 e, per i luoghi pubblici e le aree di grande affollamento, dal D.M. 10/03/1998 recante le regole tecniche di prevenzione incendi. Il rispetto della UNI EN 12464-1 costituisce la prassi tecnica riconosciuta e la sua applicazione è considerata conforme agli obblighi di legge.
Quali sono i livelli minimi di illuminamento previsti per uffici e ambienti di lavoro?
La norma UNI EN 12464-1:2021 definisce i livelli minimi di illuminamento medio mantenuto (Em) per ciascuna tipologia di ambiente e compito visivo, espressi in lux (lx). Per gli uffici, il valore tipico è di 500 lx sul piano di lavoro per le attività di scrittura, lettura e videoterminalismo; per le sale conferenze e le sale riunioni si prevede un valore di 500 lx con possibilità di regolazione; per gli archivi e le zone di deposito sono sufficienti 200 lx. Negli ambienti produttivi i valori variano sensibilmente in funzione della precisione del compito: 200 lx per lavori grossolani, 500 lx per lavori di media precisione, 750 lx per lavori fini (es. montaggio elettronico, lavorazioni meccaniche di precisione), fino a 1.000 lx e oltre per compiti visivi molto esigenti (es. ispezione visiva di difetti superficiali sottili). Nei corridoi, nelle aree di transito e nelle zone di circolazione interna il minimo è di 100 lx. L'Allegato IV al D.Lgs. 81/08 (punto 1.10.1) stabilisce che i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale e, in sua assenza o integrazione, di idonea illuminazione artificiale. La norma tecnica fissa anche l'indice di resa cromatica minima (Ra ≥ 80 per la maggior parte degli ambienti lavorativi) e l'uniformità minima di illuminamento (U0 ≥ 0,6 sull'area del compito).
L'illuminazione deve essere valutata nel DVR?
Sì, l'illuminazione rientra tra i rischi da valutare obbligatoriamente nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08, che impone la valutazione di "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori". Un'illuminazione insufficiente, non uniforme o qualitativamente inadeguata può causare affaticamento visivo, cefalee, riduzione delle prestazioni cognitive, errori operativi e, nei casi più gravi, contribuire a infortuni sul lavoro. La sezione del DVR dedicata all'illuminazione deve includere: (a) la descrizione degli ambienti di lavoro e delle attività svolte; (b) la misurazione o stima dei livelli di illuminamento presenti, confrontati con i valori di riferimento della norma UNI EN 12464-1; (c) la valutazione dei parametri qualitativi (uniformità, abbagliamento, resa cromatica, temperatura di colore); (d) l'identificazione delle misure tecniche e organizzative adottate o da adottare; (e) il programma di verifica e manutenzione degli impianti di illuminazione. Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che vengono modificati i luoghi di lavoro, le postazioni o i compiti visivi dei lavoratori. La mancata inclusione nel DVR della valutazione del rischio illuminazione espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08.
Qual è la differenza tra illuminazione generale e illuminazione di sicurezza?
Si tratta di due sistemi con funzioni radicalmente diverse, entrambi obbligatori ma disciplinati da norme distinte. L'illuminazione generale (o illuminazione ordinaria) è il sistema di illuminazione artificiale progettato per garantire le condizioni visive necessarie allo svolgimento delle attività lavorative in condizioni normali, nel rispetto dei requisiti quantitativi e qualitativi previsti dalla norma UNI EN 12464-1. Comprende l'illuminazione dell'area del compito (task lighting) e l'illuminazione dell'ambiente circostante (ambient lighting). L'illuminazione di sicurezza è invece un sistema autonomo, distinto dall'impianto di illuminazione ordinario, che deve entrare in funzione automaticamente — entro al massimo cinque secondi dall'interruzione della rete principale, secondo la UNI EN 1838 — in caso di mancanza della fonte di alimentazione ordinaria. Si suddivide in: (1) illuminazione di emergenza per l'evacuazione (vie di esodo, uscite di emergenza, segnali di sicurezza), con un livello minimo di 1 lx al centro delle vie di esodo e 0,5 lx nell'area aperta; (2) illuminazione antipanico (open area lighting), con almeno 0,5 lx nell'area aperta e uniformità E_min/E_medio ≥ 1/40; (3) illuminazione di sicurezza per le postazioni di lavoro ad alto rischio, con un livello pari almeno al 10% dell'illuminamento ordinario e comunque non inferiore a 15 lx. L'autonomia minima delle sorgenti di emergenza è di una o tre ore in funzione della categoria dell'impianto.
Quando è obbligatoria l'illuminazione di emergenza nei luoghi di lavoro?
L'obbligo di dotare i luoghi di lavoro di un impianto di illuminazione di emergenza deriva da più disposizioni normative. L'Allegato IV, punto 1.10.3 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i luoghi di lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. Il D.M. 10/03/1998 — relativo alle regole tecniche di prevenzione incendi per le attività soggette al controllo dei VV.F. — impone specifici requisiti per le vie di esodo e le uscite di sicurezza, richiedendo l'illuminazione di emergenza in tutte le attività con affollamento superiore a 25 persone, negli edifici alti, negli ambienti con lavorazioni pericolose e nei locali interrati. In pratica, l'illuminazione di emergenza è richiesta in quasi tutti i luoghi di lavoro in cui è prevista la presenza stabile di lavoratori, a prescindere dalla dimensione aziendale. I casi in cui l'obbligo è più stringente comprendono: capannoni industriali, uffici con più di un piano, locali senza finestre o sotterranei, ambienti con pericolo di esplosione, ospedali e strutture sanitarie, centri commerciali e supermercati, alberghi e strutture ricettive. La manutenzione e il collaudo periodico dell'impianto di emergenza devono essere documentati, con registrazione delle prove mensili (funzionalità) e annuali (autonomia).
Come si misura l'illuminamento in un ambiente di lavoro?
La misurazione dell'illuminamento nei luoghi di lavoro viene effettuata con uno strumento chiamato luxmetro (o illuminometro), dotato di fotocellula sensibile allo spettro visibile umano e corretta per la risposta spettrale standardizzata CIE V(λ). Le misurazioni devono essere eseguite secondo le prescrizioni della norma UNI EN 12464-1 e della norma UNI 10380, che definiscono la metodologia di campionamento. La griglia di misura viene costruita dividendo il piano di lavoro (o il pavimento, per le aree di circolazione) in una griglia di punti equispaziati secondo la formula indicata dalla norma (numero di punti in funzione delle dimensioni dell'ambiente e dell'indice del locale SRI). Le misurazioni devono essere eseguite nelle condizioni di esercizio normale (lampade accese da almeno 100 ore, luminarie pulite) e nelle condizioni di illuminamento mantenuto, ovvero con il fattore di manutenzione applicato. I parametri da rilevare sono: (a) il livello medio di illuminamento sull'area del compito (Em, in lux); (b) l'uniformità di illuminamento (U0 = Emin/Em); (c) l'abbagliamento unificato (UGR, valutato per calcolo con il metodo tabellare della norma CIE 117); (d) l'indice di resa cromatica Ra della sorgente luminosa (riportato dal costruttore). La misurazione deve essere ripetuta periodicamente (almeno ogni due o tre anni) e ogni volta che si interviene sull'impianto o si modificano le postazioni di lavoro. Per compiti visivi critici è consigliabile affidarsi a professionisti esperti di illuminotecnica.
Quali sanzioni sono previste per l'illuminazione inadeguata nei luoghi di lavoro?
L'inadeguatezza dell'illuminazione nei luoghi di lavoro può comportare responsabilità sanzionatorie di natura penale e amministrativa a carico del datore di lavoro e, in certi casi, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Sul piano legislativo, la violazione dell'art. 33 del D.Lgs. 81/08 — che impone condizioni ambientali adeguate, inclusa l'illuminazione — rientra nell'alveo delle violazioni al Titolo II e all'Allegato IV. L'art. 63, comma 1, D.Lgs. 81/08 sanziona la violazione dei requisiti dei luoghi di lavoro di cui all'Allegato IV con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,40 euro. La mancata valutazione del rischio illuminazione nel DVR (violazione dell'art. 28) è punita dall'art. 55, comma 1, con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,40 euro. L'omessa installazione o la mancata manutenzione dell'illuminazione di emergenza — in violazione dell'Allegato IV e del D.M. 10/03/1998 — può essere contestata anche in sede di prevenzione incendi, con conseguenti sanzioni specifiche previste dal D.Lgs. 139/2006. Se l'inadeguatezza dell'illuminazione ha concorso a causare un infortunio sul lavoro, il datore di lavoro può rispondere di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o, nei casi più gravi, di omicidio colposo (art. 589 c.p.). Il personale ispettivo dell'INL e delle ASL può prescrivere le misure correttive e, in presenza di rischio grave e immediato, disporre la sospensione dell'attività.
Come gestire l'abbagliamento da schermi e superfici riflettenti?
L'abbagliamento da schermi e superfici riflettenti è un problema illuminotecnico che incide direttamente sul comfort visivo e sulla salute dei lavoratori, in particolare in ambienti con postazioni videoterminali (VDT). Esistono due tipologie principali: l'abbagliamento diretto, causato da sorgenti luminose ad alta luminanza (finestre, plafoniere, ecc.) che entrano nel campo visivo del lavoratore, e l'abbagliamento riflesso (o veiling reflection), causato da riflessioni sullo schermo o su superfici lucide che riducono il contrasto dell'immagine. La norma UNI EN 12464-1 quantifica il disturbo da abbagliamento diretto con l'indice UGR (Unified Glare Rating): per gli uffici con VDT il limite è UGR ≤ 19; per gli ambienti industriali con compiti di precisione il limite è UGR ≤ 19–22 a seconda della categoria. Le misure tecniche per ridurre l'abbagliamento includono: (a) utilizzo di corpi illuminanti con ottica antiabbagliamento (louver a bassa luminanza, diffusori opali, ottiche microprismatiche) che limitano la luminanza a 200 cd/m² per angoli superiori a 65°; (b) posizionamento delle postazioni VDT in modo che le finestre si trovino lateralmente rispetto allo schermo, non di fronte né alle spalle del lavoratore; (c) utilizzo di tende, veneziane o pellicole filtranti per ridurre l'apporto di luce solare diretta; (d) schermi VDT con trattamento antiriflesso e regolazione dell'inclinazione; (e) riduzione della luminanza delle pareti tramite pitture opache. Il D.Lgs. 81/08, Allegato XXXIV (per i lavoratori VDT), impone che le postazioni siano progettate in modo da evitare riflessi e abbagliamenti sullo schermo.
Fonti normative
D.Lgs. 81/08 — Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
Art. 33 D.Lgs. 81/08 — Requisiti dei luoghi di lavoro
Art. 28 D.Lgs. 81/08 — Valutazione dei rischi
Art. 55 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni a carico del datore di lavoro
Art. 63 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni per violazione dei requisiti dei luoghi di lavoro
Allegato IV D.Lgs. 81/08 — Requisiti dei luoghi di lavoro, punto 1.10 (Illuminazione naturale e artificiale)
Allegato XXXIV D.Lgs. 81/08 — Requisiti minimi per le postazioni VDT
UNI EN 12464-1:2021 — Luce e illuminazione: posti di lavoro in interni
UNI EN 1838:2014 — Illuminazione di emergenza
UNI 10380 — Illuminotecnica: misurazione dei livelli di illuminamento
D.M. 10/03/1998 — Regole tecniche di sicurezza antincendio
CIE 117 — Discomfort glare in interior lighting
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