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FAQ: Differenza tra Malattia Professionale e Infortunio sul Lavoro

L'infortunio sul lavoro è un evento lesivo improvviso causato da causa violenta in occasione di lavoro; la malattia professionale è una patologia ad insorgenza graduale causata dall'esposizione prolungata a fattori di rischio lavorativi. Le due categorie seguono procedure INAIL, termini di prescrizione e regimi probatori distinti previsti dal T.U. 1124/1965.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il T.U. 1124/1965 disciplina le due grandi categorie di eventi lesivi tutelati dall'INAIL: l'infortunio sul lavoro (art. 2: causa violenta, in occasione di lavoro, inabilità assoluta per più di 3 giorni oppure permanente) e la malattia professionale (art. 3: causa lenta e graduale derivante dall'attività lavorativa). Per le malattie tabellate (Allegati 4 e 5 DPR 1124/1965, integrati dal DM 9 aprile 2008) opera la presunzione legale del nesso causale; per le malattie non tabellate l'onere della prova grava sul lavoratore secondo il criterio della probabilità prevalente.

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Queste FAQ offrono risposte ai dubbi più comuni di lavoratori, datori di lavoro, medici competenti e consulenti in merito alla corretta qualificazione degli eventi lesivi come infortuni o malattie professionali, alle procedure di denuncia INAIL e agli strumenti per dimostrare il nesso causale in caso di malattia non tabellata.

Domande frequenti su malattie professionali e infortuni sul lavoroFAQ

Qual è la differenza principale tra infortunio sul lavoro e malattia professionale?
L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono le due categorie fondamentali di eventi lesivi tutelati dall'INAIL ai sensi del T.U. 1124/1965, ma si distinguono per caratteristiche eziologiche, modalità di insorgenza e regime probatorio. L'infortunio (art. 2 T.U. 1124/1965) è definito come l'evento lesivo avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui deriva l'inabilità assoluta al lavoro per più di tre giorni oppure l'inabilità permanente, parziale o assoluta, ovvero la morte del lavoratore. La nota caratteristica è la causa violenta, intesa come qualsiasi agente esterno capace di produrre una lesione in modo rapido, concentrato nel tempo. La malattia professionale, invece, è una patologia ad insorgenza graduale e progressiva, causata dall'esposizione prolungata a fattori di rischio presenti nell'ambiente lavorativo (art. 3 T.U. 1124/1965). La causa agisce in modo lento e continuato nel tempo. Le due categorie hanno differenti procedure di denuncia, termini di prescrizione e oneri probatori, rendendo fondamentale la corretta qualificazione dell'evento per garantire al lavoratore le prestazioni INAIL spettanti.
Cosa si intende per "causa violenta" nell'infortunio sul lavoro?
La "causa violenta" è l'elemento distintivo dell'infortunio sul lavoro ai sensi dell'art. 2 del T.U. 1124/1965 e della costante elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione. Non si intende esclusivamente una causa traumatica nel senso comune del termine: la giurisprudenza ha progressivamente esteso il concetto fino a ricomprendervi qualsiasi agente esterno capace di produrre una lesione in modo rapido e concentrato nel tempo, in contrapposizione alla causa lenta e reiterata propria delle malattie professionali. La causa violenta può essere: fisica (un trauma, una caduta, un taglio, un investimento); chimica (inalazione improvvisa di gas tossici in dose acuta); biologica (puntura di insetto velenoso, contagio da agente patogeno avvenuto in un singolo episodio occupazionale); psichica (un forte shock emotivo in occasione di lavoro, come riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi di rapina). Non è richiesta la instantaneità assoluta dell'azione causale: è sufficiente che l'esposizione sia concentrata in un arco temporale breve, distinto dall'esposizione cronica tipica delle malattie professionali. La distinzione è rilevante anche per i termini di denuncia: per l'infortunio decorrono dall'evento, per la malattia professionale dalla manifestazione.
Che cos'è una malattia professionale tabellata e cosa prevede la normativa?
Le malattie professionali tabellate sono elencate negli Allegati 4 (per l'industria) e 5 (per l'agricoltura) del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, come successivamente modificati e integrati — in particolare dal DPR 13 aprile 1994 n. 336 e dal DM 9 aprile 2008 che ha introdotto nuove tabelle per tener conto dell'evoluzione scientifica. Per le malattie tabellate opera il regime di presunzione legale del nesso causale: il lavoratore deve provare soltanto di aver svolto la lavorazione indicata in tabella per il periodo minimo di esposizione previsto e di essere affetto dalla relativa malattia. Non è tenuto a dimostrare che quella lavorazione ha effettivamente causato la patologia. La tabella indica la malattia, la lavorazione che ne costituisce la causa e il periodo massimo di indennizzabilità (periodo di "copertura" entro cui la malattia deve manifestarsi dopo la cessazione dell'esposizione lavorativa). Esempi di malattie tabellate: ipoacusia da rumore, silicosi, asbestosi, dermatosi da cemento, mesotelioma da amianto, neuropatie da solventi. Il DM 9 aprile 2008 ha aggiunto malattie di origine psico-sociale e muscolo-scheletriche, ampliando significativamente l'ambito di tutela automatica.
Come si denuncia una malattia professionale all'INAIL?
La procedura di denuncia di malattia professionale all'INAIL segue un percorso articolato, disciplinato dagli artt. 53 e 134 del T.U. 1124/1965 e dalle successive istruzioni operative dell'INAIL. Il medico che per primo visita il lavoratore e riscontra una malattia che ritiene di origine professionale è obbligato a rilasciare il certificato medico di malattia professionale (distinto dal certificato ordinario di infortunio), indicando la diagnosi, la presumibile causa lavorativa e i dati anamnestici occupazionali rilevanti. Il lavoratore consegna il certificato medico al proprio datore di lavoro entro 15 giorni dalla data del certificato. Il datore di lavoro è obbligato a trasmettere la denuncia di malattia professionale all'INAIL — tramite il portale telematico — entro 5 giorni dalla ricezione del certificato medico. La denuncia tardiva o omessa comporta sanzioni amministrative a carico del datore. L'INAIL avvia quindi l'istruttoria: acquisisce la documentazione sanitaria, può disporre una visita medico-legale per la valutazione del danno biologico, raccoglie informazioni sull'esposizione lavorativa e conclude il procedimento con il riconoscimento o il diniego della prestazione, avverso cui è possibile ricorrere in sede amministrativa e successivamente giudiziaria.
Entro quanto tempo va denunciata la malattia professionale all'INAIL?
I termini di prescrizione per le malattie professionali sono disciplinati dall'art. 112 del T.U. 1124/1965 e hanno subito una significativa evoluzione giurisprudenziale. La regola generale è che il diritto alle prestazioni INAIL si prescrive in tre anni dal giorno della manifestazione della malattia, intesa non come primo sintomo ma come momento in cui il lavoratore ha avuto piena consapevolezza — o avrebbe potuto avere consapevolezza usando l'ordinaria diligenza — sia della diagnosi di malattia professionale sia del suo collegamento con l'attività lavorativa. Questo approccio, consolidato dalla Corte di Cassazione, tutela il lavoratore nei casi frequenti in cui la malattia si manifesta a distanza di anni o decenni dalla cessazione dell'esposizione — come accade per le patologie da amianto o da silice. Per l'ipoacusia da rumore, ad esempio, la prescrizione decorre non dalla prima perdita uditiva riscontrata, ma dalla data in cui la diagnosi di ipoacusia professionale è stata formulata e portata a conoscenza del lavoratore. Il termine per il datore di lavoro di trasmettere la denuncia all'INAIL è invece di 5 giorni dalla ricezione del certificato medico del lavoratore (art. 53 T.U. 1124/1965).
Chi paga le prestazioni INAIL per infortuni e malattie professionali?
Le prestazioni INAIL per infortuni sul lavoro e malattie professionali sono finanziate dal sistema assicurativo obbligatorio gestito dall'INAIL, al quale i datori di lavoro versano premi assicurativi (contributi INAIL) commisurati al rischio della lavorazione svolta e alla retribuzione dei dipendenti, secondo le voci di tariffa previste dal D.M. 27 febbraio 2019 (Nuove Tariffe dei premi). Il sistema funziona sul principio della mutualità: i premi versati da tutti i datori finanziano le prestazioni erogate dall'INAIL ai lavoratori infortunati o con malattia professionale, indipendentemente dalla responsabilità individuale del singolo datore. Le prestazioni erogate comprendono: l'indennità temporanea per inabilità assoluta (pari al 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni, elevata al 75% dal 91° giorno); la rendita per inabilità permanente o ai superstiti; le prestazioni sanitarie e protesiche; la rendita in capitale per danni al di sotto del 16% (D.Lgs. 38/2000 — danno biologico INAIL). Il datore di lavoro beneficia dell'esonero dalla responsabilità civile (art. 10 T.U. 1124/1965), salvo il caso di dolo o colpa grave che consente l'azione di regresso dell'INAIL o il risarcimento del danno differenziale da parte del lavoratore.
L'ipoacusia da rumore è una malattia professionale o un infortunio?
L'ipoacusia da rumore è tipicamente qualificata come malattia professionale e non come infortunio, in ragione delle sue caratteristiche eziopatogenetiche. Il danno uditivo da rumore si sviluppa in modo graduale, progressivo e cumulativo nel tempo: è conseguenza dell'esposizione prolungata a livelli sonori elevati (superiori agli 85 dB(A) secondo il D.Lgs. 81/08) che deteriorano in modo irreversibile le cellule ciliate dell'organo del Corti. Non vi è una causa violenta concentrata nel tempo, ma una noxa lenta e continuata, il che la colloca strutturalmente nell'ambito delle malattie professionali tabellate — è inserita nelle tabelle allegate al DPR 1124/1965 e nel DM 9 aprile 2008. Vi è tuttavia un'eccezione rilevante: il trauma acustico da rumore improvviso (esplosione, colpo di fucile, scoppio), che può determinare una perdita uditiva acuta in seguito a un singolo evento lesivo; in questo caso la causa violenta è presente e l'evento può essere qualificato come infortunio sul lavoro. La distinzione è fondamentale perché modifica i termini di prescrizione, le modalità di denuncia e l'onere probatorio a carico del lavoratore che richiede le prestazioni INAIL.
Il nesso causale tra lavoro e malattia non tabellata: come si prova?
Per le malattie professionali non tabellate — ossia quelle non elencate negli allegati al DPR 1124/1965 e nei successivi decreti ministeriali — non opera la presunzione legale di causa professionale. Il lavoratore deve dimostrare il nesso causale (o concausale) tra l'attività lavorativa svolta e la patologia sviluppata, sopportando l'onere della prova ai sensi dell'art. 40 c.p. (applicato per analogia) e della elaborazione giurisprudenziale. La Corte di Cassazione ha chiarito che non è richiesta la certezza assoluta del nesso causale, ma è sufficiente la prova del collegamento secondo il criterio della "ragionevole probabilità scientifica" o della "probabilità prevalente": il nesso causale si ritiene dimostrato se è scientificamente più probabile che non (Cass. Civ. SS.UU. n. 576/2008). Gli strumenti probatori tipicamente impiegati sono: la documentazione della storia lavorativa (contratti, libro paga, schede di sicurezza delle sostanze usate); le misurazioni dell'esposizione professionale; le cartelle cliniche e i referti specialistici; la perizia medico-legale e tossicologica che colleghi la patologia al profilo di esposizione; la letteratura scientifica epidemiologica sul nesso tra quella categoria di lavoratori e la malattia diagnosticata. La Circolare INAIL 2011 ha fornito indicazioni operative per la valutazione delle malattie non tabellate, invitando le Sedi a un approccio flessibile fondato sull'evidenza scientifica disponibile.

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Domande frequentiFAQ

Qual è la differenza principale tra infortunio sul lavoro e malattia professionale?
L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono le due categorie fondamentali di eventi lesivi tutelati dall'INAIL ai sensi del T.U. 1124/1965, ma si distinguono per caratteristiche eziologiche, modalità di insorgenza e regime probatorio. L'infortunio (art. 2 T.U. 1124/1965) è definito come l'evento lesivo avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui deriva l'inabilità assoluta al lavoro per più di tre giorni oppure l'inabilità permanente, parziale o assoluta, ovvero la morte del lavoratore. La nota caratteristica è la causa violenta, intesa come qualsiasi agente esterno capace di produrre una lesione in modo rapido, concentrato nel tempo. La malattia professionale, invece, è una patologia ad insorgenza graduale e progressiva, causata dall'esposizione prolungata a fattori di rischio presenti nell'ambiente lavorativo (art. 3 T.U. 1124/1965). La causa agisce in modo lento e continuato nel tempo. Le due categorie hanno differenti procedure di denuncia, termini di prescrizione e oneri probatori, rendendo fondamentale la corretta qualificazione dell'evento per garantire al lavoratore le prestazioni INAIL spettanti.
Cosa si intende per "causa violenta" nell'infortunio sul lavoro?
La "causa violenta" è l'elemento distintivo dell'infortunio sul lavoro ai sensi dell'art. 2 del T.U. 1124/1965 e della costante elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione. Non si intende esclusivamente una causa traumatica nel senso comune del termine: la giurisprudenza ha progressivamente esteso il concetto fino a ricomprendervi qualsiasi agente esterno capace di produrre una lesione in modo rapido e concentrato nel tempo, in contrapposizione alla causa lenta e reiterata propria delle malattie professionali. La causa violenta può essere: fisica (un trauma, una caduta, un taglio, un investimento); chimica (inalazione improvvisa di gas tossici in dose acuta); biologica (puntura di insetto velenoso, contagio da agente patogeno avvenuto in un singolo episodio occupazionale); psichica (un forte shock emotivo in occasione di lavoro, come riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi di rapina). Non è richiesta la instantaneità assoluta dell'azione causale: è sufficiente che l'esposizione sia concentrata in un arco temporale breve, distinto dall'esposizione cronica tipica delle malattie professionali. La distinzione è rilevante anche per i termini di denuncia: per l'infortunio decorrono dall'evento, per la malattia professionale dalla manifestazione.
Che cos'è una malattia professionale tabellata e cosa prevede la normativa?
Le malattie professionali tabellate sono elencate negli Allegati 4 (per l'industria) e 5 (per l'agricoltura) del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, come successivamente modificati e integrati — in particolare dal DPR 13 aprile 1994 n. 336 e dal DM 9 aprile 2008 che ha introdotto nuove tabelle per tener conto dell'evoluzione scientifica. Per le malattie tabellate opera il regime di presunzione legale del nesso causale: il lavoratore deve provare soltanto di aver svolto la lavorazione indicata in tabella per il periodo minimo di esposizione previsto e di essere affetto dalla relativa malattia. Non è tenuto a dimostrare che quella lavorazione ha effettivamente causato la patologia. La tabella indica la malattia, la lavorazione che ne costituisce la causa e il periodo massimo di indennizzabilità (periodo di "copertura" entro cui la malattia deve manifestarsi dopo la cessazione dell'esposizione lavorativa). Esempi di malattie tabellate: ipoacusia da rumore, silicosi, asbestosi, dermatosi da cemento, mesotelioma da amianto, neuropatie da solventi. Il DM 9 aprile 2008 ha aggiunto malattie di origine psico-sociale e muscolo-scheletriche, ampliando significativamente l'ambito di tutela automatica.
Come si denuncia una malattia professionale all'INAIL?
La procedura di denuncia di malattia professionale all'INAIL segue un percorso articolato, disciplinato dagli artt. 53 e 134 del T.U. 1124/1965 e dalle successive istruzioni operative dell'INAIL. Il medico che per primo visita il lavoratore e riscontra una malattia che ritiene di origine professionale è obbligato a rilasciare il certificato medico di malattia professionale (distinto dal certificato ordinario di infortunio), indicando la diagnosi, la presumibile causa lavorativa e i dati anamnestici occupazionali rilevanti. Il lavoratore consegna il certificato medico al proprio datore di lavoro entro 15 giorni dalla data del certificato. Il datore di lavoro è obbligato a trasmettere la denuncia di malattia professionale all'INAIL — tramite il portale telematico — entro 5 giorni dalla ricezione del certificato medico. La denuncia tardiva o omessa comporta sanzioni amministrative a carico del datore. L'INAIL avvia quindi l'istruttoria: acquisisce la documentazione sanitaria, può disporre una visita medico-legale per la valutazione del danno biologico, raccoglie informazioni sull'esposizione lavorativa e conclude il procedimento con il riconoscimento o il diniego della prestazione, avverso cui è possibile ricorrere in sede amministrativa e successivamente giudiziaria.
Entro quanto tempo va denunciata la malattia professionale all'INAIL?
I termini di prescrizione per le malattie professionali sono disciplinati dall'art. 112 del T.U. 1124/1965 e hanno subito una significativa evoluzione giurisprudenziale. La regola generale è che il diritto alle prestazioni INAIL si prescrive in tre anni dal giorno della manifestazione della malattia, intesa non come primo sintomo ma come momento in cui il lavoratore ha avuto piena consapevolezza — o avrebbe potuto avere consapevolezza usando l'ordinaria diligenza — sia della diagnosi di malattia professionale sia del suo collegamento con l'attività lavorativa. Questo approccio, consolidato dalla Corte di Cassazione, tutela il lavoratore nei casi frequenti in cui la malattia si manifesta a distanza di anni o decenni dalla cessazione dell'esposizione — come accade per le patologie da amianto o da silice. Per l'ipoacusia da rumore, ad esempio, la prescrizione decorre non dalla prima perdita uditiva riscontrata, ma dalla data in cui la diagnosi di ipoacusia professionale è stata formulata e portata a conoscenza del lavoratore. Il termine per il datore di lavoro di trasmettere la denuncia all'INAIL è invece di 5 giorni dalla ricezione del certificato medico del lavoratore (art. 53 T.U. 1124/1965).
Chi paga le prestazioni INAIL per infortuni e malattie professionali?
Le prestazioni INAIL per infortuni sul lavoro e malattie professionali sono finanziate dal sistema assicurativo obbligatorio gestito dall'INAIL, al quale i datori di lavoro versano premi assicurativi (contributi INAIL) commisurati al rischio della lavorazione svolta e alla retribuzione dei dipendenti, secondo le voci di tariffa previste dal D.M. 27 febbraio 2019 (Nuove Tariffe dei premi). Il sistema funziona sul principio della mutualità: i premi versati da tutti i datori finanziano le prestazioni erogate dall'INAIL ai lavoratori infortunati o con malattia professionale, indipendentemente dalla responsabilità individuale del singolo datore. Le prestazioni erogate comprendono: l'indennità temporanea per inabilità assoluta (pari al 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni, elevata al 75% dal 91° giorno); la rendita per inabilità permanente o ai superstiti; le prestazioni sanitarie e protesiche; la rendita in capitale per danni al di sotto del 16% (D.Lgs. 38/2000 — danno biologico INAIL). Il datore di lavoro beneficia dell'esonero dalla responsabilità civile (art. 10 T.U. 1124/1965), salvo il caso di dolo o colpa grave che consente l'azione di regresso dell'INAIL o il risarcimento del danno differenziale da parte del lavoratore.
L'ipoacusia da rumore è una malattia professionale o un infortunio?
L'ipoacusia da rumore è tipicamente qualificata come malattia professionale e non come infortunio, in ragione delle sue caratteristiche eziopatogenetiche. Il danno uditivo da rumore si sviluppa in modo graduale, progressivo e cumulativo nel tempo: è conseguenza dell'esposizione prolungata a livelli sonori elevati (superiori agli 85 dB(A) secondo il D.Lgs. 81/08) che deteriorano in modo irreversibile le cellule ciliate dell'organo del Corti. Non vi è una causa violenta concentrata nel tempo, ma una noxa lenta e continuata, il che la colloca strutturalmente nell'ambito delle malattie professionali tabellate — è inserita nelle tabelle allegate al DPR 1124/1965 e nel DM 9 aprile 2008. Vi è tuttavia un'eccezione rilevante: il trauma acustico da rumore improvviso (esplosione, colpo di fucile, scoppio), che può determinare una perdita uditiva acuta in seguito a un singolo evento lesivo; in questo caso la causa violenta è presente e l'evento può essere qualificato come infortunio sul lavoro. La distinzione è fondamentale perché modifica i termini di prescrizione, le modalità di denuncia e l'onere probatorio a carico del lavoratore che richiede le prestazioni INAIL.
Il nesso causale tra lavoro e malattia non tabellata: come si prova?
Per le malattie professionali non tabellate — ossia quelle non elencate negli allegati al DPR 1124/1965 e nei successivi decreti ministeriali — non opera la presunzione legale di causa professionale. Il lavoratore deve dimostrare il nesso causale (o concausale) tra l'attività lavorativa svolta e la patologia sviluppata, sopportando l'onere della prova ai sensi dell'art. 40 c.p. (applicato per analogia) e della elaborazione giurisprudenziale. La Corte di Cassazione ha chiarito che non è richiesta la certezza assoluta del nesso causale, ma è sufficiente la prova del collegamento secondo il criterio della "ragionevole probabilità scientifica" o della "probabilità prevalente": il nesso causale si ritiene dimostrato se è scientificamente più probabile che non (Cass. Civ. SS.UU. n. 576/2008). Gli strumenti probatori tipicamente impiegati sono: la documentazione della storia lavorativa (contratti, libro paga, schede di sicurezza delle sostanze usate); le misurazioni dell'esposizione professionale; le cartelle cliniche e i referti specialistici; la perizia medico-legale e tossicologica che colleghi la patologia al profilo di esposizione; la letteratura scientifica epidemiologica sul nesso tra quella categoria di lavoratori e la malattia diagnosticata. La Circolare INAIL 2011 ha fornito indicazioni operative per la valutazione delle malattie non tabellate, invitando le Sedi a un approccio flessibile fondato sull'evidenza scientifica disponibile.

Fonti normative

  • T.U. 1124/1965 art. 2 — Definizione di infortunio sul lavoro
  • T.U. 1124/1965 art. 53 — Denuncia di malattia professionale
  • T.U. 1124/1965 art. 134 — Malattie professionali in agricoltura
  • DPR 30 giugno 1965 n. 1124 — Allegati 4 e 5: tabelle malattie professionali
  • DM 9 aprile 2008 — Nuove tabelle delle malattie professionali
  • D.Lgs. 38/2000 — Danno biologico INAIL
  • Circolare INAIL 2011 — Malattie professionali non tabellate: criteri di valutazione

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