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Cassa Integrazione e Sicurezza sul Lavoro: obblighi DVR, formazione e sorveglianza sanitaria

Risposte alle domande più frequenti sugli obblighi di sicurezza durante la cassa integrazione guadagni (CIGO, CIGS, CIG in deroga): validità del DVR, formazione obbligatoria, sorveglianza sanitaria, nomina del medico competente e gestione del rientro al lavoro.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il D.Lgs. 81/08 non prevede alcuna sospensione degli obblighi in materia di sicurezza durante la cassa integrazione: DVR, sorveglianza sanitaria, formazione e nomina del medico competente restano pienamente in vigore. Supportiamo le aziende nella gestione degli adempimenti di sicurezza durante e dopo i periodi di CIG, inclusa la pianificazione del rientro in sicurezza dei lavoratori.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e responsabili delle risorse umane sulla gestione degli obblighi di sicurezza sul lavoro durante i periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga.

Domande frequenti su cassa integrazione e sicurezzaFAQ

Durante la cassa integrazione restano validi il DVR e la sorveglianza sanitaria?
Sì, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la sorveglianza sanitaria mantengono piena validità per tutta la durata della cassa integrazione guadagni (CIGO, CIGS o CIG in deroga). Il D.Lgs. 81/08 non prevede alcuna sospensione degli obblighi in materia di sicurezza correlata allo stato di CIG. Il DVR resta il documento centrale del sistema di prevenzione aziendale e continua a produrre effetti giuridici anche nei confronti dei lavoratori sospesi: le misure di prevenzione e protezione in esso previste rimangono obbligatorie, così come le nomine del RSPP, del medico competente e degli addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze. La sorveglianza sanitaria, ove prevista dalla valutazione dei rischi, deve essere garantita secondo le cadenze stabilite dal medico competente: un lungo periodo di CIG non interrompe le scadenze delle visite periodiche. Se un lavoratore è chiamato in sorveglianza sanitaria durante il periodo di sospensione, il datore di lavoro deve assicurare che la visita venga effettuata, anche organizzandola durante i giorni in cui il lavoratore non è in CIG o contattandolo appositamente. La sospensione dell'attività produttiva non configura causa di forza maggiore idonea a escludere la responsabilità del datore di lavoro per inadempienze in materia di sicurezza.
I lavoratori in CIG devono comunque fare la formazione sulla sicurezza?
La formazione sulla sicurezza è un obbligo che non decade con la sospensione in cassa integrazione. Il D.Lgs. 81/08 art. 37 impone al datore di lavoro di garantire a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza: questo obbligo non è condizionato allo stato di effettiva prestazione lavorativa. Se durante un periodo di CIG scadono i termini per l'aggiornamento della formazione — ad esempio i cinque anni previsti dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 per la formazione specifica o la formazione per addetti al primo soccorso, antincendio e RLS — il datore di lavoro deve comunque provvedere all'aggiornamento entro i termini. In pratica, l'azienda può organizzare la formazione nei periodi di non sospensione o, previo accordo con le organizzazioni sindacali, anche durante la CIG: in questo caso le ore di formazione svolte durante la sospensione sono equiparate ad ore lavorative ai fini del trattamento economico integrativo. Il mancato aggiornamento formativo alla scadenza espone il datore di lavoro alle sanzioni dell'art. 55 D.Lgs. 81/08 (arresto o ammenda), indipendentemente dallo stato di CIG. L'e-learning può essere utilizzato per la componente teorica della formazione generale e specifica, purché i corsi siano conformi all'Accordo Stato-Regioni 2011 e, per le scadenze successive, all'Accordo Stato-Regioni 2025.
Cosa cambia sul piano della sicurezza quando i lavoratori rientrano dalla CIG?
Il rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione è un momento critico dal punto di vista della sicurezza e deve essere gestito con attenzione dal datore di lavoro. Dopo un prolungato periodo di sospensione, le condizioni di lavoro possono essere cambiate: nuovi macchinari o attrezzature, modifiche ai layout produttivi, aggiornamento delle procedure operative, variazioni dei rischi. Prima del rientro è necessario: aggiornare la valutazione dei rischi se nel frattempo sono intervenuti cambiamenti significativi nell'organizzazione o nelle lavorazioni; verificare la validità dei giudizi di idoneità alla mansione specifici rilasciati dal medico competente, specie se il periodo di CIG è stato superiore a dodici mesi o se il lavoratore ha nel frattempo avuto problemi di salute; ripetere o integrare la formazione e l'addestramento per le attrezzature o i processi modificati durante il periodo di sospensione; ripristinare e aggiornare le nomine e le deleghe di sicurezza se nel frattempo sono intervenute variazioni organizzative. Per i lavoratori che rientrano da periodi di CIG superiori a sei mesi è buona prassi — e in alcuni contratti collettivi è obbligatorio — effettuare una visita medica di rientro. L'art. 41 co. 2-bis del D.Lgs. 81/08 prevede già la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni, principio analogicamente applicabile anche ai rientri da lunga CIG.
Il medico competente va comunque nominato durante la CIG?
Sì, l'obbligo di nomina del medico competente permane durante tutta la durata della cassa integrazione, a condizione che l'azienda sia soggetta a sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08. La nomina del medico competente (art. 18 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08) è obbligatoria quando la valutazione dei rischi evidenzia l'esposizione dei lavoratori a fattori di rischio per i quali la normativa prescrive la sorveglianza sanitaria: agenti chimici, biologici, fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni), movimentazione manuale dei carichi, lavoro a turni e notturno, uso di videoterminali per più di venti ore settimanali. La CIG non elimina questi rischi dall'organizzazione aziendale né sospende gli obblighi connessi: il contratto con il medico competente deve restare attivo. L'unica situazione in cui l'obbligo viene meno è la cessazione definitiva dell'attività o la dimostrazione che, durante il periodo di CIG, nessun lavoratore è esposto a rischi che richiedono sorveglianza sanitaria — circostanza rara e che comunque va documentata nel DVR aggiornato. Il medico competente, peraltro, svolge un ruolo importante in vista del rientro: deve essere coinvolto nella pianificazione delle visite mediche di ripresa e nell'aggiornamento del protocollo sanitario aziendale.
Gli infortuni che avvengono durante la CIG sono coperti da INAIL?
La questione dipende dalla tipologia di infortunio e dalle modalità in cui si verifica. Se il lavoratore è in CIG a zero ore (sospensione totale) e non svolge alcuna attività lavorativa, non vi è in linea generale il presupposto dell'infortunio sul lavoro, poiché manca il nesso con l'attività lavorativa. Tuttavia, alcune situazioni specifiche possono comunque dar luogo a tutela INAIL. In caso di CIG a orario ridotto (sospensione parziale), i lavoratori che prestano attività nelle ore non sospese sono coperti dall'INAIL per gli infortuni occorsi durante quelle ore lavorative, esattamente come in condizioni normali. Se il lavoratore in CIG totale è convocato per attività di formazione obbligatoria organizzata dall'azienda durante il periodo di sospensione, l'infortunio occorso durante la formazione è coperto da INAIL, trattandosi di attività equiparata al lavoro. Analogamente, è coperto l'infortunio in itinere (percorso casa-lavoro e viceversa) occorso in occasione di convocazioni aziendali o corsi di formazione durante la CIG. In caso di infortunio da causa violenta occorso a un lavoratore in CIG durante lo svolgimento di attività non autorizzata dal datore di lavoro, la copertura INAIL può essere contestata. In ogni caso, il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'INAIL qualsiasi infortunio che avvenga in connessione con il rapporto di lavoro, anche durante la CIG, entro i termini previsti dal D.P.R. 1124/1965.
Si deve aggiornare il DVR durante un lungo periodo di CIG?
L'obbligo di aggiornare il DVR durante un periodo di CIG dipende dall'occorrenza delle condizioni previste dall'art. 29 co. 3 del D.Lgs. 81/08, che impone la revisione del documento in caso di: modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro; introduzione di nuove attrezzature, sostanze o preparati pericolosi; variazioni dei livelli tecnologici; risultanze della sorveglianza sanitaria o di incidenti e infortuni; richiesta motivata del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Un lungo periodo di CIG può determinare alcune di queste condizioni: ad esempio, se durante la sospensione l'azienda aggiorna i macchinari, modifica i locali, cambia il lay-out produttivo, introduce nuove sostanze chimiche o varia la propria organizzazione, il DVR deve essere aggiornato prima del rientro dei lavoratori. Non è invece obbligatorio aggiornare il DVR per il solo decorso del tempo o per il fatto che sia trascorso un periodo di CIG senza modifiche sostanziali. Tuttavia, la L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) e il D.Lgs. 148/2015 non prevedono specifiche deroghe agli obblighi del D.Lgs. 81/08 per i periodi di CIG, pertanto la valutazione dell'opportunità di aggiornamento rimane a carico del datore di lavoro, da esercitare con la dovuta diligenza. Si raccomanda di verificare sistematicamente, al momento della pianificazione del rientro, se durante la CIG si sono verificate condizioni che impongono la revisione del DVR, documentando l'esito di questa verifica.

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Domande frequentiFAQ

Durante la cassa integrazione restano validi il DVR e la sorveglianza sanitaria?
Sì, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la sorveglianza sanitaria mantengono piena validità per tutta la durata della cassa integrazione guadagni (CIGO, CIGS o CIG in deroga). Il D.Lgs. 81/08 non prevede alcuna sospensione degli obblighi in materia di sicurezza correlata allo stato di CIG. Il DVR resta il documento centrale del sistema di prevenzione aziendale e continua a produrre effetti giuridici anche nei confronti dei lavoratori sospesi: le misure di prevenzione e protezione in esso previste rimangono obbligatorie, così come le nomine del RSPP, del medico competente e degli addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze. La sorveglianza sanitaria, ove prevista dalla valutazione dei rischi, deve essere garantita secondo le cadenze stabilite dal medico competente: un lungo periodo di CIG non interrompe le scadenze delle visite periodiche. Se un lavoratore è chiamato in sorveglianza sanitaria durante il periodo di sospensione, il datore di lavoro deve assicurare che la visita venga effettuata, anche organizzandola durante i giorni in cui il lavoratore non è in CIG o contattandolo appositamente. La sospensione dell'attività produttiva non configura causa di forza maggiore idonea a escludere la responsabilità del datore di lavoro per inadempienze in materia di sicurezza.
I lavoratori in CIG devono comunque fare la formazione sulla sicurezza?
La formazione sulla sicurezza è un obbligo che non decade con la sospensione in cassa integrazione. Il D.Lgs. 81/08 art. 37 impone al datore di lavoro di garantire a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza: questo obbligo non è condizionato allo stato di effettiva prestazione lavorativa. Se durante un periodo di CIG scadono i termini per l'aggiornamento della formazione — ad esempio i cinque anni previsti dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 per la formazione specifica o la formazione per addetti al primo soccorso, antincendio e RLS — il datore di lavoro deve comunque provvedere all'aggiornamento entro i termini. In pratica, l'azienda può organizzare la formazione nei periodi di non sospensione o, previo accordo con le organizzazioni sindacali, anche durante la CIG: in questo caso le ore di formazione svolte durante la sospensione sono equiparate ad ore lavorative ai fini del trattamento economico integrativo. Il mancato aggiornamento formativo alla scadenza espone il datore di lavoro alle sanzioni dell'art. 55 D.Lgs. 81/08 (arresto o ammenda), indipendentemente dallo stato di CIG. L'e-learning può essere utilizzato per la componente teorica della formazione generale e specifica, purché i corsi siano conformi all'Accordo Stato-Regioni 2011 e, per le scadenze successive, all'Accordo Stato-Regioni 2025.
Cosa cambia sul piano della sicurezza quando i lavoratori rientrano dalla CIG?
Il rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione è un momento critico dal punto di vista della sicurezza e deve essere gestito con attenzione dal datore di lavoro. Dopo un prolungato periodo di sospensione, le condizioni di lavoro possono essere cambiate: nuovi macchinari o attrezzature, modifiche ai layout produttivi, aggiornamento delle procedure operative, variazioni dei rischi. Prima del rientro è necessario: aggiornare la valutazione dei rischi se nel frattempo sono intervenuti cambiamenti significativi nell'organizzazione o nelle lavorazioni; verificare la validità dei giudizi di idoneità alla mansione specifici rilasciati dal medico competente, specie se il periodo di CIG è stato superiore a dodici mesi o se il lavoratore ha nel frattempo avuto problemi di salute; ripetere o integrare la formazione e l'addestramento per le attrezzature o i processi modificati durante il periodo di sospensione; ripristinare e aggiornare le nomine e le deleghe di sicurezza se nel frattempo sono intervenute variazioni organizzative. Per i lavoratori che rientrano da periodi di CIG superiori a sei mesi è buona prassi — e in alcuni contratti collettivi è obbligatorio — effettuare una visita medica di rientro. L'art. 41 co. 2-bis del D.Lgs. 81/08 prevede già la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni, principio analogicamente applicabile anche ai rientri da lunga CIG.
Il medico competente va comunque nominato durante la CIG?
Sì, l'obbligo di nomina del medico competente permane durante tutta la durata della cassa integrazione, a condizione che l'azienda sia soggetta a sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08. La nomina del medico competente (art. 18 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08) è obbligatoria quando la valutazione dei rischi evidenzia l'esposizione dei lavoratori a fattori di rischio per i quali la normativa prescrive la sorveglianza sanitaria: agenti chimici, biologici, fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni), movimentazione manuale dei carichi, lavoro a turni e notturno, uso di videoterminali per più di venti ore settimanali. La CIG non elimina questi rischi dall'organizzazione aziendale né sospende gli obblighi connessi: il contratto con il medico competente deve restare attivo. L'unica situazione in cui l'obbligo viene meno è la cessazione definitiva dell'attività o la dimostrazione che, durante il periodo di CIG, nessun lavoratore è esposto a rischi che richiedono sorveglianza sanitaria — circostanza rara e che comunque va documentata nel DVR aggiornato. Il medico competente, peraltro, svolge un ruolo importante in vista del rientro: deve essere coinvolto nella pianificazione delle visite mediche di ripresa e nell'aggiornamento del protocollo sanitario aziendale.
Gli infortuni che avvengono durante la CIG sono coperti da INAIL?
La questione dipende dalla tipologia di infortunio e dalle modalità in cui si verifica. Se il lavoratore è in CIG a zero ore (sospensione totale) e non svolge alcuna attività lavorativa, non vi è in linea generale il presupposto dell'infortunio sul lavoro, poiché manca il nesso con l'attività lavorativa. Tuttavia, alcune situazioni specifiche possono comunque dar luogo a tutela INAIL. In caso di CIG a orario ridotto (sospensione parziale), i lavoratori che prestano attività nelle ore non sospese sono coperti dall'INAIL per gli infortuni occorsi durante quelle ore lavorative, esattamente come in condizioni normali. Se il lavoratore in CIG totale è convocato per attività di formazione obbligatoria organizzata dall'azienda durante il periodo di sospensione, l'infortunio occorso durante la formazione è coperto da INAIL, trattandosi di attività equiparata al lavoro. Analogamente, è coperto l'infortunio in itinere (percorso casa-lavoro e viceversa) occorso in occasione di convocazioni aziendali o corsi di formazione durante la CIG. In caso di infortunio da causa violenta occorso a un lavoratore in CIG durante lo svolgimento di attività non autorizzata dal datore di lavoro, la copertura INAIL può essere contestata. In ogni caso, il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'INAIL qualsiasi infortunio che avvenga in connessione con il rapporto di lavoro, anche durante la CIG, entro i termini previsti dal D.P.R. 1124/1965.
Si deve aggiornare il DVR durante un lungo periodo di CIG?
L'obbligo di aggiornare il DVR durante un periodo di CIG dipende dall'occorrenza delle condizioni previste dall'art. 29 co. 3 del D.Lgs. 81/08, che impone la revisione del documento in caso di: modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro; introduzione di nuove attrezzature, sostanze o preparati pericolosi; variazioni dei livelli tecnologici; risultanze della sorveglianza sanitaria o di incidenti e infortuni; richiesta motivata del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Un lungo periodo di CIG può determinare alcune di queste condizioni: ad esempio, se durante la sospensione l'azienda aggiorna i macchinari, modifica i locali, cambia il lay-out produttivo, introduce nuove sostanze chimiche o varia la propria organizzazione, il DVR deve essere aggiornato prima del rientro dei lavoratori. Non è invece obbligatorio aggiornare il DVR per il solo decorso del tempo o per il fatto che sia trascorso un periodo di CIG senza modifiche sostanziali. Tuttavia, la L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) e il D.Lgs. 148/2015 non prevedono specifiche deroghe agli obblighi del D.Lgs. 81/08 per i periodi di CIG, pertanto la valutazione dell'opportunità di aggiornamento rimane a carico del datore di lavoro, da esercitare con la dovuta diligenza. Si raccomanda di verificare sistematicamente, al momento della pianificazione del rientro, se durante la CIG si sono verificate condizioni che impongono la revisione del DVR, documentando l'esito di questa verifica.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 art. 18 — Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
  • D.Lgs. 81/08 art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi
  • D.Lgs. 81/08 art. 29 co. 3 — Aggiornamento della valutazione dei rischi
  • D.Lgs. 81/08 art. 37 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
  • D.Lgs. 81/08 art. 41 co. 2-bis — Visita medica precedente alla ripresa del lavoro
  • D.Lgs. 148/2015 — Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali
  • L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) — Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali
  • D.P.R. 1124/1965 — Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria INAIL

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