Risposte alle domande più frequenti sull'esposizione professionale ai campi elettromagnetici (CEM): normativa D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo IV e Direttiva 2013/35/UE, valori di azione e valori limite, valutazione del rischio nel DVR, categorie di lavoratori a rischio speciale e sorveglianza sanitaria.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
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Il D.Lgs. 81/08 (artt. 206-212) obbliga il datore di lavoro a valutare l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, confrontarla con i valori di azione e i valori limite della Direttiva 2013/35/UE, documentarla nel DVR e attivare la sorveglianza sanitaria quando necessario. Prestiamo particolare attenzione alle categorie a rischio speciale: lavoratori con dispositivi medici impiantabili, addetti a risonanza magnetica e reparti di saldatura industriale.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP, medici competenti e RLS in merito alla corretta gestione del rischio da campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai settori sanitario, elettrico, metalmeccanico e delle telecomunicazioni.
Domande frequenti sui campi elettromagnetici nei luoghi di lavoroFAQ
Qual è la normativa sui campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro?
La normativa di riferimento è il Titolo VIII Capo IV del D.Lgs. 81/08 (artt. 206-212), che recepisce la Direttiva 2013/35/UE sull'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici (CEM), sostituendo la precedente Direttiva 2004/40/CE che non era mai entrata in vigore. La Direttiva 2013/35/UE introduce una distinzione fondamentale tra due categorie di valori: i valori limite di esposizione (VLE) a effetti sanitari certi e i valori di azione (VA), distinti a loro volta in valori di azione per effetti sensoriali (non critici) e valori di azione per effetti sanitari (critici). Lo spettro dei CEM si estende da 0 Hz (campi statici) a 300 GHz (radiazioni ottiche) e la Direttiva CEM copre l'intero range da 0 Hz a 300 GHz. I parametri fisici di riferimento variano in funzione della frequenza: per i campi a bassa frequenza (ELF, 0-100 kHz) si considera l'intensità del campo elettrico interno e la densità di corrente indotta; per i campi ad alta frequenza (RF, 100 kHz-300 GHz) si considera il tasso di assorbimento specifico (SAR) e la densità di potenza. Il D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a valutare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure di prevenzione e protezione e garantire la sorveglianza sanitaria quando necessario.
Quali lavoratori sono maggiormente esposti ai campi elettromagnetici?
Diverse categorie professionali presentano un rischio di esposizione ai CEM significativamente elevato. I lavoratori sanitari addetti alla risonanza magnetica per immagini (MRI) sono tra i più esposti: le apparecchiature MRI generano ampi campi magnetici statici (tipicamente da 3 a 7 Tesla) e campi a radiofrequenza durante le sequenze di acquisizione, configurando una delle situazioni di esposizione professionale più intense. Gli elettricisti e i manutentori elettrici sono esposti a campi a frequenza estremamente bassa (ELF, 50 Hz) provenienti da trasformatori, cabine elettriche e linee di media e alta tensione. Gli operatori di macchine a induzione industriale e di impianti di saldatura ad arco subiscono esposizioni a campi ELF e a media frequenza (MF). Gli operatori di radar, antenne di comunicazione e stazioni radio base sono esposti a campi a radiofrequenza e microonde. I fisioterapisti che utilizzano apparecchiature a ultrasuoni terapeutici e diatermia a microonde rientrano anch'essi nella categoria a rischio. Il personale addetto alla saldatura a punti per resistenza è esposto a campi ELF di intensità elevata, mentre gli operatori di forni a induzione industriali si trovano in prossimità di sorgenti CEM particolarmente potenti. Per ciascuna di queste categorie il datore di lavoro è tenuto a effettuare una valutazione specifica dell'esposizione ai sensi dell'art. 209 D.Lgs. 81/08.
Come si valuta il rischio da campi elettromagnetici nel DVR?
L'art. 209 del D.Lgs. 81/08 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di valutare e, se necessario, misurare o calcolare i livelli dei CEM a cui sono esposti i lavoratori. La valutazione può avvalersi di tre metodi principali: misurazioni strumentali eseguite conformemente alle norme tecniche armonizzate (serie EN 50499 ed EN 50413); calcolo con modelli previsionali basati sulle caratteristiche delle sorgenti; ricerca in banche dati di letteratura tecnica o nei dati dichiarati dai fabbricanti delle macchine. I valori rilevati o stimati devono essere confrontati con i valori di azione (VA) e i valori limite di esposizione (VLE) della Direttiva 2013/35/UE, recepiti nell'Allegato XXXVI del D.Lgs. 81/08. Un aspetto cruciale: il superamento dei VA non implica necessariamente il superamento dei VLE, ma obbliga il datore di lavoro a svolgere un'analisi approfondita per verificare se i VLE siano effettivamente rispettati e, nel dubbio, ad adottare misure di prevenzione. Il DVR deve contenere: l'elenco delle sorgenti CEM presenti nell'ambiente di lavoro, la stima o la misura dell'esposizione per ciascun gruppo omogeneo di lavoratori, il confronto con VA e VLE, le misure di prevenzione e protezione adottate e il piano di sorveglianza sanitaria.
Ci sono lavoratori particolarmente sensibili ai campi elettromagnetici?
L'art. 211 del D.Lgs. 81/08 prevede una valutazione specifica per i lavoratori a rischio speciale, per i quali i rischi derivanti dall'esposizione ai CEM possono essere significativamente amplificati rispetto alla popolazione lavorativa generale. I portatori di dispositivi medici attivi impiantabili (pacemaker, defibrillatori impiantabili — ICD) costituiscono la categoria di maggior preoccupazione: i campi magnetici possono interferire con il corretto funzionamento del dispositivo, causando malfunzionamenti potenzialmente pericolosi per la vita. Per questi lavoratori il datore di lavoro deve coinvolgere il medico competente e, se necessario, il cardiologo curante, per una valutazione caso per caso. I portatori di dispositivi medici passivi impiantabili (protesi metalliche, clip aneurismatiche) sono esposti al rischio di forze meccaniche e riscaldamento in presenza di campi intensi. Le lavoratrici in gravidanza richiedono particolare cautela in ambienti con CEM elevati, in considerazione della potenziale vulnerabilità del feto. Infine, i lavoratori con condizioni neurologiche particolari (epilessia, tendenze alle convulsioni) possono essere soggetti a effetti sensoriali (percezioni visive, vertigini) indotti da campi ELF intensi che potrebbero fungere da fattori scatenanti. Per i portatori di pacemaker o ICD, l'art. 211 co. 3 D.Lgs. 81/08 prevede una deroga specifica: il datore di lavoro può autorizzare l'accesso a zone con CEM elevati solo previa valutazione medica specifica che attesti la compatibilità dell'esposizione con il dispositivo impiantato.
Le macchine industriali devono dichiarare i loro valori di emissione CEM?
Sì. La Direttiva Macchine 2006/42/CE — e il Regolamento UE 2023/1230 che la sostituirà a partire dal 2027 — richiede che le macchine che emettono campi elettromagnetici dichiarino i livelli di emissione nella documentazione tecnica e nel manuale d'uso. Questo obbligo è funzionale alla valutazione del rischio da parte del datore di lavoro utilizzatore: i dati dichiarati dal fabbricante rappresentano il punto di partenza per stimare l'esposizione dei lavoratori in condizioni operative standard. La norma EN 50499 fornisce il metodo di riferimento per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai CEM generati dalle macchine, definendo le modalità di misurazione, i punti di campionamento e le procedure di calcolo dell'esposizione media ponderata nel tempo. Il datore di lavoro può utilizzare i dati dichiarati dal fabbricante come base per la valutazione del rischio, integrandoli con misurazioni in loco qualora le condizioni reali di utilizzo differiscano significativamente da quelle dichiarate (ad esempio per effetto di riflessi, accoppiamenti tra sorgenti vicine o modalità operative non standard). Quando i dati del fabbricante non sono disponibili o non sono sufficientemente dettagliati, il datore di lavoro è tenuto a commissionare una campagna di misurazioni specifiche.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per esposizione a CEM?
L'art. 211 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria quando il lavoratore supera i valori di azione (VA) e, a seguito dell'analisi approfondita, risulta una reale possibilità di superamento dei VLE per effetti sanitari. La norma prevede inoltre la sorveglianza su richiesta del lavoratore: anche in assenza di superamenti dei VA, il lavoratore che ritiene il proprio stato di salute correlato all'esposizione ai CEM può richiedere al medico competente di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. Il protocollo del medico competente in ambito CEM include l'anamnesi occupazionale specifica con raccolta dettagliata dei tempi e delle modalità di esposizione, la visita cardiologica per la valutazione di eventuali aritmie indotte da stimolazione elettrica in campi ELF, la valutazione visiva per rilevare effetti sul cristallino da esposizione a microonde e la verifica della presenza di dispositivi medici impiantabili. Per i portatori di pacemaker o ICD, l'art. 211 co. 3 D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro possa autorizzare l'accesso a zone con CEM elevati solo previa specifica valutazione medica che attesti la compatibilità dell'esposizione con il dispositivo impiantato, escludendo l'esposizione ove tale compatibilità non possa essere garantita.
Le telefonate dei dipendenti col cellulare in orario di lavoro creano obblighi CEM?
I telefoni cellulari rientrano tecnicamente nella categoria dei dispositivi che emettono CEM a radiofrequenza (850-2100 MHz per le reti 3G/4G e 3,5-26 GHz per le reti 5G), tuttavia per l'uso normale in ambito lavorativo il livello di esposizione è ampiamente al di sotto dei VLE stabiliti dalla Direttiva 2013/35/UE. Il tasso di assorbimento specifico (SAR) dei cellulari è regolamentato dalla Direttiva RE 2014/53/UE (RED), che fissa il limite a 2 W/kg mediati su 10 g di tessuto per l'uso vicino alla testa: un limite ben più cautelativo rispetto ai VLE occupazionali. Di conseguenza, il datore di lavoro non ha obblighi specifici di valutazione CEM per i cellulari assegnati ai lavoratori a uso normale. Fanno eccezione due categorie: i portatori di pacemaker o ICD, per i quali anche i cellulari standard possono rappresentare un rischio in caso di uso ravvicinato al dispositivo e che richiedono una valutazione caso per caso con il medico competente; i lavoratori addetti a stazioni radio ricetrasmittenti professionali (forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, operatori radio professionali) con potenze di trasmissione significativamente superiori a quelle dei cellulari consumer, per i quali la valutazione CEM ai sensi del D.Lgs. 81/08 è pienamente applicabile.
Come si proteggono i lavoratori dall'esposizione ai CEM nei reparti di saldatura?
Le macchine per saldatura ad arco e a punti per resistenza generano campi a frequenza estremamente bassa (ELF, da 50 Hz a qualche kHz) di intensità elevata nelle immediate vicinanze dell'operatore; nel caso della saldatura ad alta frequenza (TIG ad innesco HF, plasma) si aggiungono anche componenti a radiofrequenza. Le misure tecniche rappresentano la prima linea di protezione: la schermatura magnetica degli avvolgimenti mediante lamierini ferromagnetici riduce la dispersione del campo nell'ambiente circostante; il posizionamento dei cavi di saldatura in coppie attorcigliate limita il campo magnetico risultante per effetto di cancellazione dei campi opposti; il posizionamento dell'alimentatore il più lontano possibile dal punto di lavoro riduce l'esposizione dell'operatore. Sul piano organizzativo, la riduzione del tempo di esposizione tramite rotazione degli addetti, l'alternanza tra mansioni ad alta e bassa esposizione CEM e la delimitazione della zona di saldatura per impedire l'accesso ai non esposti sono misure di efficacia comprovata. Riguardo ai dispositivi di protezione individuale, i DPI standard (guanti, schermo facciale, grembiule) non offrono alcuna protezione dai CEM nel range ELF: non esistono DPI efficaci contro i campi magnetici a bassa frequenza, la cui protezione dipende esclusivamente dalle misure tecniche e organizzative. Per i portatori di pacemaker o ICD, le saldatrici industriali costituiscono una delle sorgenti più pericolose in assoluto: il datore di lavoro deve escludere categoricamente questi lavoratori dall'esposizione ai reparti di saldatura, senza possibilità di deroga.
Qual è la normativa sui campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro?
La normativa di riferimento è il Titolo VIII Capo IV del D.Lgs. 81/08 (artt. 206-212), che recepisce la Direttiva 2013/35/UE sull'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici (CEM), sostituendo la precedente Direttiva 2004/40/CE che non era mai entrata in vigore. La Direttiva 2013/35/UE introduce una distinzione fondamentale tra due categorie di valori: i valori limite di esposizione (VLE) a effetti sanitari certi e i valori di azione (VA), distinti a loro volta in valori di azione per effetti sensoriali (non critici) e valori di azione per effetti sanitari (critici). Lo spettro dei CEM si estende da 0 Hz (campi statici) a 300 GHz (radiazioni ottiche) e la Direttiva CEM copre l'intero range da 0 Hz a 300 GHz. I parametri fisici di riferimento variano in funzione della frequenza: per i campi a bassa frequenza (ELF, 0-100 kHz) si considera l'intensità del campo elettrico interno e la densità di corrente indotta; per i campi ad alta frequenza (RF, 100 kHz-300 GHz) si considera il tasso di assorbimento specifico (SAR) e la densità di potenza. Il D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a valutare l'esposizione dei lavoratori, adottare misure di prevenzione e protezione e garantire la sorveglianza sanitaria quando necessario.
Quali lavoratori sono maggiormente esposti ai campi elettromagnetici?
Diverse categorie professionali presentano un rischio di esposizione ai CEM significativamente elevato. I lavoratori sanitari addetti alla risonanza magnetica per immagini (MRI) sono tra i più esposti: le apparecchiature MRI generano ampi campi magnetici statici (tipicamente da 3 a 7 Tesla) e campi a radiofrequenza durante le sequenze di acquisizione, configurando una delle situazioni di esposizione professionale più intense. Gli elettricisti e i manutentori elettrici sono esposti a campi a frequenza estremamente bassa (ELF, 50 Hz) provenienti da trasformatori, cabine elettriche e linee di media e alta tensione. Gli operatori di macchine a induzione industriale e di impianti di saldatura ad arco subiscono esposizioni a campi ELF e a media frequenza (MF). Gli operatori di radar, antenne di comunicazione e stazioni radio base sono esposti a campi a radiofrequenza e microonde. I fisioterapisti che utilizzano apparecchiature a ultrasuoni terapeutici e diatermia a microonde rientrano anch'essi nella categoria a rischio. Il personale addetto alla saldatura a punti per resistenza è esposto a campi ELF di intensità elevata, mentre gli operatori di forni a induzione industriali si trovano in prossimità di sorgenti CEM particolarmente potenti. Per ciascuna di queste categorie il datore di lavoro è tenuto a effettuare una valutazione specifica dell'esposizione ai sensi dell'art. 209 D.Lgs. 81/08.
Come si valuta il rischio da campi elettromagnetici nel DVR?
L'art. 209 del D.Lgs. 81/08 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di valutare e, se necessario, misurare o calcolare i livelli dei CEM a cui sono esposti i lavoratori. La valutazione può avvalersi di tre metodi principali: misurazioni strumentali eseguite conformemente alle norme tecniche armonizzate (serie EN 50499 ed EN 50413); calcolo con modelli previsionali basati sulle caratteristiche delle sorgenti; ricerca in banche dati di letteratura tecnica o nei dati dichiarati dai fabbricanti delle macchine. I valori rilevati o stimati devono essere confrontati con i valori di azione (VA) e i valori limite di esposizione (VLE) della Direttiva 2013/35/UE, recepiti nell'Allegato XXXVI del D.Lgs. 81/08. Un aspetto cruciale: il superamento dei VA non implica necessariamente il superamento dei VLE, ma obbliga il datore di lavoro a svolgere un'analisi approfondita per verificare se i VLE siano effettivamente rispettati e, nel dubbio, ad adottare misure di prevenzione. Il DVR deve contenere: l'elenco delle sorgenti CEM presenti nell'ambiente di lavoro, la stima o la misura dell'esposizione per ciascun gruppo omogeneo di lavoratori, il confronto con VA e VLE, le misure di prevenzione e protezione adottate e il piano di sorveglianza sanitaria.
Ci sono lavoratori particolarmente sensibili ai campi elettromagnetici?
L'art. 211 del D.Lgs. 81/08 prevede una valutazione specifica per i lavoratori a rischio speciale, per i quali i rischi derivanti dall'esposizione ai CEM possono essere significativamente amplificati rispetto alla popolazione lavorativa generale. I portatori di dispositivi medici attivi impiantabili (pacemaker, defibrillatori impiantabili — ICD) costituiscono la categoria di maggior preoccupazione: i campi magnetici possono interferire con il corretto funzionamento del dispositivo, causando malfunzionamenti potenzialmente pericolosi per la vita. Per questi lavoratori il datore di lavoro deve coinvolgere il medico competente e, se necessario, il cardiologo curante, per una valutazione caso per caso. I portatori di dispositivi medici passivi impiantabili (protesi metalliche, clip aneurismatiche) sono esposti al rischio di forze meccaniche e riscaldamento in presenza di campi intensi. Le lavoratrici in gravidanza richiedono particolare cautela in ambienti con CEM elevati, in considerazione della potenziale vulnerabilità del feto. Infine, i lavoratori con condizioni neurologiche particolari (epilessia, tendenze alle convulsioni) possono essere soggetti a effetti sensoriali (percezioni visive, vertigini) indotti da campi ELF intensi che potrebbero fungere da fattori scatenanti. Per i portatori di pacemaker o ICD, l'art. 211 co. 3 D.Lgs. 81/08 prevede una deroga specifica: il datore di lavoro può autorizzare l'accesso a zone con CEM elevati solo previa valutazione medica specifica che attesti la compatibilità dell'esposizione con il dispositivo impiantato.
Le macchine industriali devono dichiarare i loro valori di emissione CEM?
Sì. La Direttiva Macchine 2006/42/CE — e il Regolamento UE 2023/1230 che la sostituirà a partire dal 2027 — richiede che le macchine che emettono campi elettromagnetici dichiarino i livelli di emissione nella documentazione tecnica e nel manuale d'uso. Questo obbligo è funzionale alla valutazione del rischio da parte del datore di lavoro utilizzatore: i dati dichiarati dal fabbricante rappresentano il punto di partenza per stimare l'esposizione dei lavoratori in condizioni operative standard. La norma EN 50499 fornisce il metodo di riferimento per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai CEM generati dalle macchine, definendo le modalità di misurazione, i punti di campionamento e le procedure di calcolo dell'esposizione media ponderata nel tempo. Il datore di lavoro può utilizzare i dati dichiarati dal fabbricante come base per la valutazione del rischio, integrandoli con misurazioni in loco qualora le condizioni reali di utilizzo differiscano significativamente da quelle dichiarate (ad esempio per effetto di riflessi, accoppiamenti tra sorgenti vicine o modalità operative non standard). Quando i dati del fabbricante non sono disponibili o non sono sufficientemente dettagliati, il datore di lavoro è tenuto a commissionare una campagna di misurazioni specifiche.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria per esposizione a CEM?
L'art. 211 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria quando il lavoratore supera i valori di azione (VA) e, a seguito dell'analisi approfondita, risulta una reale possibilità di superamento dei VLE per effetti sanitari. La norma prevede inoltre la sorveglianza su richiesta del lavoratore: anche in assenza di superamenti dei VA, il lavoratore che ritiene il proprio stato di salute correlato all'esposizione ai CEM può richiedere al medico competente di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. Il protocollo del medico competente in ambito CEM include l'anamnesi occupazionale specifica con raccolta dettagliata dei tempi e delle modalità di esposizione, la visita cardiologica per la valutazione di eventuali aritmie indotte da stimolazione elettrica in campi ELF, la valutazione visiva per rilevare effetti sul cristallino da esposizione a microonde e la verifica della presenza di dispositivi medici impiantabili. Per i portatori di pacemaker o ICD, l'art. 211 co. 3 D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro possa autorizzare l'accesso a zone con CEM elevati solo previa specifica valutazione medica che attesti la compatibilità dell'esposizione con il dispositivo impiantato, escludendo l'esposizione ove tale compatibilità non possa essere garantita.
Le telefonate dei dipendenti col cellulare in orario di lavoro creano obblighi CEM?
I telefoni cellulari rientrano tecnicamente nella categoria dei dispositivi che emettono CEM a radiofrequenza (850-2100 MHz per le reti 3G/4G e 3,5-26 GHz per le reti 5G), tuttavia per l'uso normale in ambito lavorativo il livello di esposizione è ampiamente al di sotto dei VLE stabiliti dalla Direttiva 2013/35/UE. Il tasso di assorbimento specifico (SAR) dei cellulari è regolamentato dalla Direttiva RE 2014/53/UE (RED), che fissa il limite a 2 W/kg mediati su 10 g di tessuto per l'uso vicino alla testa: un limite ben più cautelativo rispetto ai VLE occupazionali. Di conseguenza, il datore di lavoro non ha obblighi specifici di valutazione CEM per i cellulari assegnati ai lavoratori a uso normale. Fanno eccezione due categorie: i portatori di pacemaker o ICD, per i quali anche i cellulari standard possono rappresentare un rischio in caso di uso ravvicinato al dispositivo e che richiedono una valutazione caso per caso con il medico competente; i lavoratori addetti a stazioni radio ricetrasmittenti professionali (forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, operatori radio professionali) con potenze di trasmissione significativamente superiori a quelle dei cellulari consumer, per i quali la valutazione CEM ai sensi del D.Lgs. 81/08 è pienamente applicabile.
Come si proteggono i lavoratori dall'esposizione ai CEM nei reparti di saldatura?
Le macchine per saldatura ad arco e a punti per resistenza generano campi a frequenza estremamente bassa (ELF, da 50 Hz a qualche kHz) di intensità elevata nelle immediate vicinanze dell'operatore; nel caso della saldatura ad alta frequenza (TIG ad innesco HF, plasma) si aggiungono anche componenti a radiofrequenza. Le misure tecniche rappresentano la prima linea di protezione: la schermatura magnetica degli avvolgimenti mediante lamierini ferromagnetici riduce la dispersione del campo nell'ambiente circostante; il posizionamento dei cavi di saldatura in coppie attorcigliate limita il campo magnetico risultante per effetto di cancellazione dei campi opposti; il posizionamento dell'alimentatore il più lontano possibile dal punto di lavoro riduce l'esposizione dell'operatore. Sul piano organizzativo, la riduzione del tempo di esposizione tramite rotazione degli addetti, l'alternanza tra mansioni ad alta e bassa esposizione CEM e la delimitazione della zona di saldatura per impedire l'accesso ai non esposti sono misure di efficacia comprovata. Riguardo ai dispositivi di protezione individuale, i DPI standard (guanti, schermo facciale, grembiule) non offrono alcuna protezione dai CEM nel range ELF: non esistono DPI efficaci contro i campi magnetici a bassa frequenza, la cui protezione dipende esclusivamente dalle misure tecniche e organizzative. Per i portatori di pacemaker o ICD, le saldatrici industriali costituiscono una delle sorgenti più pericolose in assoluto: il datore di lavoro deve escludere categoricamente questi lavoratori dall'esposizione ai reparti di saldatura, senza possibilità di deroga.
Fonti normative
D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo IV artt. 206-212 — Agenti fisici: campi elettromagnetici
D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVI — Valori di azione e valori limite di esposizione CEM
Direttiva 2013/35/UE — Prescrizioni minime di sicurezza per l'esposizione dei lavoratori ai CEM
Norma EN 50499 — Procedura per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai CEM
Norma EN 50413 — Standard di base per misura e calcolo dell'esposizione umana ai CEM (0 Hz - 300 GHz)
Guida pratica ISPESL-INAIL per la valutazione del rischio CEM (uso della Direttiva 2013/35/UE)
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