Codice ATECO 2025
Il codice 11.01 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Incendio ed esplosione per vapori di alcol etilico (atmosfere esplosive)
- Ustioni da vapore e alambicchi
- Attrezzature a pressione e generatori di vapore
- Spazi confinati: tini, serbatoi e cisterne
- Movimentazione di fusti, botti e cartoni
- Organi in movimento delle linee di imbottigliamento
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Alcol e atmosfere esplosive
Dove si distilla, si travasa o si deposita alcol ad alta gradazione possono formarsi atmosfere esplosive. Il datore di lavoro classifica le zone, sceglie impianti elettrici e attrezzature con marcatura per la zona e redige il documento sulla protezione contro le esplosioni (Titolo XI D.Lgs. 81/2008). Le cause di innesco tipiche sono attrezzature elettriche non adatte, cariche elettrostatiche nei travasi e lavori a caldo eseguiti senza permesso.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 11.01
- DVR con documento sulla protezione contro le esplosioni (art. 290 D.Lgs. 81/2008)
- Classificazione delle zone ATEX e attrezzature adatte alle zone
- Certificato di prevenzione incendi per depositi e lavorazioni di liquidi infiammabili (DPR 151/2011)
- Licenza di deposito fiscale e adempimenti con l'Agenzia delle dogane
- Registrazione dell'attività alimentare e piano HACCP
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 2: 8 h; livello 3: 16 h | livello 2: 5 h; livello 3: 8 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione per lavori in ambienti confinati (DPR 177/2011)
- Abilitazione per i carrelli elevatori
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 11.01: livello 2 o 3.
Le distillerie lavorano e depositano liquidi infiammabili e rientrano di norma nel DPR 151/2011: addetti almeno di livello 2. Livello 3 per gli stabilimenti soggetti alla normativa sui rischi di incidente rilevante (D.Lgs. 105/2015).
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Con più di 5 lavoratori si applica il gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Igiene alimentare
L’attività è soggetta al Reg. CE 852/2004: registrazione presso l’autorità sanitaria tramite il SUAP, piano di autocontrollo basato sui principi HACCP, formazione degli addetti secondo la normativa regionale e informazioni sugli allergeni (Reg. UE 1169/2011). Approfondisci nella pagina consulenza HACCP.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Agenzia delle dogane e dei monopoli
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Lavori di saldatura vicino ai serbatoi senza permesso di lavoro a caldo
- Pompe e prolunghe non adatte alla zona ATEX
- Travasi senza collegamento equipotenziale contro le cariche elettrostatiche