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Sicurezza sul lavoro per ATECO 87.10.0 — Strutture di assistenza infermieristica residenziale

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per strutture di assistenza infermieristica residenziale.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 87.10.0 (Strutture di assistenza infermieristica residenziale) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Servono tipicamente dvr con valutazione specifica per strutture residenziali sanitarie, valutazione rischio biologico (d.lgs. 81/08 titolo x) con misure di prevenzione infezioni, valutazione movimentazione manuale dei pazienti (indice mapo o equivalente) e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. Le RSA e strutture residenziali per anziani non autosufficienti sono soggette ad autorizzazione e accreditamento regionale oltre agli adempimenti D.Lgs. 81/08. La movimentazione manuale dei pazienti è la principale causa di infortuni: obbligatoria la valutazione con metodo MAPO e la dotazione di ausili (sollevatori, cinture di trasferimento). Il piano di evacuazione deve prevedere procedure specifiche per l'evacuazione assistita di persone non autosufficienti. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

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Profilo del codice ATECO 87.10.0

Il codice ATECO 87.10.0 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di strutture di assistenza infermieristica residenziale. Si tratta di un’attività della categoria sanitario, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

Le RSA e strutture residenziali per anziani non autosufficienti sono soggette ad autorizzazione e accreditamento regionale oltre agli adempimenti D.Lgs. 81/08. La movimentazione manuale dei pazienti è la principale causa di infortuni: obbligatoria la valutazione con metodo MAPO e la dotazione di ausili (sollevatori, cinture di trasferimento). Il piano di evacuazione deve prevedere procedure specifiche per l'evacuazione assistita di persone non autosufficienti.

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio biologico da contatto con pazienti e materiali biologici (sangue, secreti), movimentazione manuale dei pazienti (lesioni muscolo-scheletriche a colonna vertebrale), aggressioni fisiche e verbali da pazienti con disturbi cognitivi o comportamentali, stress lavoro-correlato e burnout del personale sanitario, scivolamento in bagni e aree di cura bagnate, rischio chimico da farmaci antiblastici, disinfettanti e agenti sterilizzanti, rischio da punture accidentali con aghi e taglienti (incidenti percutanei). La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 87.10.0

  • DVR con valutazione specifica per strutture residenziali sanitarie
  • Valutazione rischio biologico (D.Lgs. 81/08 Titolo X) con misure di prevenzione infezioni
  • Valutazione movimentazione manuale dei pazienti (indice MAPO o equivalente)
  • Valutazione rischio stress lavoro-correlato (Accordo Europeo 08/10/2004)
  • Nomine RSPP, Medico Competente, addetti antincendio livello 3 e primo soccorso
  • Piano di emergenza ed evacuazione (specifico per pazienti non deambulanti)
  • Registro consegna DPI (guanti monouso, mascherine FFP2/FFP3, grembiuli impermeabili)
  • Piano antincendio approvato dai Vigili del Fuoco (CPI attività 68.2.A DM 151/2011)

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 87.10.0: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 3716h (rischio alto)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio livello 3 (16h) — DM 02/09/2021 (presenza di persone non autosufficienti)16hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo A (16h) — DM 388/200316hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione sulla movimentazione manuale dei pazienti (metodo ergonomico MAPO/DARIO)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione sulla gestione del rischio biologico e prevenzione infezioni correlate all'assistenzaPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione preposto 8h8hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 87.10.0 il riferimento operativo è generalmente:

Livello 3 (DM 02/09/2021) — struttura con persone non autosufficienti o non deambulanti; soggetta a CPI dei Vigili del Fuoco (attività 68.2.A del DM 151/2011)

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 87.10.0 il riferimento applicabile è: Gruppo A (DM 388/2003) — aggiornamento 6 ore ogni 3 anni; personale sanitario presente h24 come presidio. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 87.10.0 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 87.10.0 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

Come ti aiutiamo

123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 87.10.0 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

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Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 87.10.0?
Per strutture di assistenza infermieristica residenziale (ATECO 87.10.0) gli obblighi tipici comprendono dvr con valutazione specifica per strutture residenziali sanitarie, valutazione rischio biologico (d.lgs. 81/08 titolo x) con misure di prevenzione infezioni, valutazione movimentazione manuale dei pazienti (indice mapo o equivalente) e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 87.10.0?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 37; Antincendio livello 3 (16h) — DM 02/09/2021 (presenza di persone non autosufficienti); Primo soccorso Gruppo A (16h) — DM 388/2003. Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 87.10.0?
No. Strutture di assistenza infermieristica residenziale non rientra tra le attività alimentari soggette al Reg. CE 852/2004. Restano validi gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi può controllare un’attività con ATECO 87.10.0?
Le autorità di controllo tipiche sono: INL, ASL/AUSL — Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, NAS Carabinieri, Vigili del Fuoco (CPI e ispezioni periodiche), Regione (accreditamento struttura socio-sanitaria), INAIL. Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 87.10.0?
Livello 3 (DM 02/09/2021) — struttura con persone non autosufficienti o non deambulanti; soggetta a CPI dei Vigili del Fuoco (attività 68.2.A del DM 151/2011)

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 87.10.0. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Fonti normative

  • ISTAT — Classificazione ATECO 2007
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione sicurezza
  • DM 02/09/2021 — mini-codice antincendio nei luoghi di lavoro
  • DM 388/2003 — disciplina del primo soccorso aziendale

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