Profilo del codice ATECO 86.22.09
Il codice ATECO 86.22.09 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di altre attività degli studi specialistici (ambulatori specialistici non classificati altrove). Si tratta di un’attività della categoria sanitario, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Ambulatori specialistici (es. allergologia, dermatologia, urologia) con profilo di rischio medio. Obbligo formazione su oggetti taglienti per il personale infermieristico. Sorveglianza sanitaria con vaccino HBV per chi è esposto a sangue.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio biologico da contatto con pazienti e materiale biologico, rischio chimico da disinfettanti, reagenti e farmaci, punture da aghi e lesioni da oggetti taglienti, videoterminale per gestione documentazione, stress lavoro-correlato, movimentazione pazienti in alcune specialità. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 86.22.09
- DVR con valutazione biologico, chimico e specifiche per la specializzazione
- Procedure gestione rifiuti sanitari (CER)
- Procedure per oggetti taglienti (D.Lgs. 19/2014)
- Sorveglianza sanitaria per esposizione biologica
- Piano di emergenza ed evacuazione
- Registro consegna DPI
- Nomine RSPP, MC, addetti antincendio e primo soccorso
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 86.22.09: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 12h (rischio medio) | 12h (rischio medio) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 1 o 2 in base alla complessità della struttura | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione specifica rischio biologico e oggetti taglienti (Dir. 2010/32/UE recepita con D.Lgs. 19/2014) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 86.22.09 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 1 o 2 (DM 02/09/2021) in funzione della complessità e degli affollamenti
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 86.22.09 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003). La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 86.22.09 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ASL/ATS
- INL
- Ordine dei Medici o Ordine professionale di riferimento
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 86.22.09 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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