Profilo del codice ATECO 38.31
Il codice ATECO 38.31 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di smantellamento di relitti — autodemolitori. Si tratta di un’attività della categoria ambiente, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Gli autodemolitori sono soggetti alla normativa ELV (End of Life Vehicles, D.Lgs. 209/2003 e direttiva 2000/53/CE). Prima della demolizione è obbligatoria la messa in sicurezza del veicolo: svuotamento carburante, rimozione batteria, bonifica fluidi. Verificare presenza di amianto nei veicoli ante 1993 (guarnizioni freni, frizione, pannelli fonoisolanti).
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: esposizione ad amianto nei veicoli più datati (guarnizioni, pannelli insonorizzanti), contatto con fluidi pericolosi: oli esausti, liquidi freni, refrigeranti (CFC/HFC), acido batterie, incendio e rischio esplosione per presenze di carburanti residui, schiacciamento da veicoli sollevati o instabili durante la demolizione, taglio e ferite da lamiere, vetri e componenti metallici acuminati, movimentazione manuale e con mezzi di pesanti componenti meccanici. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 38.31
- DVR con valutazione rischio amianto, chimico, incendio e investimento da mezzi
- Autorizzazione ambientale (AIA o AUA) per trattamento veicoli fuori uso (ELV — End of Life Vehicles)
- Registro rifiuti pericolosi (oli esausti, batterie, liquidi di raffreddamento)
- Piano di demolizione e gestione ELV conforme al D.Lgs. 209/2003 e Reg. UE 2023/1542
- Nomine RSPP, addetti antincendio e primo soccorso
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 38.31: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 37 | 16h (rischio alto) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 2 (DM 02/09/2021) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo A (16h) — DM 388/2003 | 16h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione specifica per attività con amianto (se presente) — D.Lgs. 81/08 Titolo IX | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione preposto 8h | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Abilitazione conduttori carrelli elevatori e gru a benna | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 38.31 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 2 (DM 02/09/2021) — elevato per presenza di carburanti e materiali infiammabili
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 38.31 il riferimento applicabile è: Gruppo A (DM 388/2003). La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 38.31 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- INL
- ASL/AUSL — PSAL/SPRESAL
- ARPA (controlli ambientali sullo stoccaggio e smaltimento rifiuti pericolosi)
- Polizia Ambientale per gestione ELV
- INAIL
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 38.31 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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