Profilo del codice ATECO 38.22
Il codice ATECO 38.22 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi. Si tratta di un’attività della categoria Gestione Rifiuti, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Settore ad alto rischio soggetto ad autorizzazione ambientale integrata (AIA). La gestione di rifiuti sanitari infetti impone il rispetto delle linee guida ISS. Per i rifiuti contenenti amianto è richiesta abilitazione specifica. Il responsabile tecnico dell'impianto deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio chimico da sostanze pericolose (corrosivi, infiammabili, tossici), rischio biologico da rifiuti sanitari e biomedicali, rischio da radiazioni ionizzanti (rifiuti radioattivi di categoria bassa), incendio ed esplosione da rifiuti infiammabili o reattivi, movimentazione manuale di contenitori pesanti, ambienti confinati (vasche di trattamento, silos), rischio caduta dall'alto su impianti e strutture. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 38.22
- DVR con valutazione rischio chimico e biologico
- Piano di sicurezza per ambienti confinati
- Valutazione del rischio incendio ed esplosione (ATEX se applicabile)
- Schede di sicurezza per ogni rifiuto pericoloso trattato
- Piano di emergenza ambientale e antincendio
- Registro di carico e scarico rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/2006)
- Nomine RSPP, addetti antincendio e primo soccorso
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 38.22: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 16h (rischio alto) | 16h (rischio alto) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Corso agenti chimici e cancerogeni | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Corso ambienti confinati (D.P.R. 177/2011) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 3 (16h) per impianti a rischio elevato | 16h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo A (16h) | 16h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Corso ATEX (se atmosfere esplosive) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 38.22 il riferimento operativo è generalmente:
elevato
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 38.22 il riferimento applicabile è: avanzato. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 38.22 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ASL/SPRESAL
- INL
- INAIL
- ARPA/ARPAE (controlli ambientali)
- VVF (autorizzazione attività a rischio incendio elevato)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 38.22 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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