Codice ATECO 2025
Il codice 35.11 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Rischio elettrico e arco elettrico in cabine, sottostazioni e quadri
- Incendio ed esplosione di combustibili nelle centrali termoelettriche
- Lavori in quota su torri eoliche, coperture fotovoltaiche e strutture
- Generatori di vapore e attrezzature a pressione
- Rumore di turbine e alternatori
- Spazi confinati: caldaie, condotti, serbatoi e navicelle
- Lavoro isolato in impianti remoti
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Lavori elettrici e quota
Ogni lavoro su parti elettriche si organizza con un piano di intervento, la messa fuori tensione, il sezionamento, la verifica di assenza di tensione e la messa a terra, eseguiti da persone esperte o avvertite secondo la norma CEI 11-27. Negli impianti eolici la salita nelle torri richiede sistemi anticaduta, addestramento al soccorso e procedure per il recupero di un operatore infortunato nella navicella.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 35.11
- DVR con valutazione del rischio elettrico e dei lavori in quota
- Procedure di lavoro elettrico secondo la norma CEI 11-27 e piano di intervento per ogni lavoro
- Verifiche periodiche delle attrezzature a pressione e dei generatori di vapore
- Per le centrali termoelettriche: certificato di prevenzione incendi e, se soggette, adempimenti del D.Lgs. 105/2015
- Valutazione dei campi elettromagnetici in prossimità di trasformatori e sottostazioni
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h; livello 3: 16 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h; livello 3: 8 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Formazione per lavori elettrici e attribuzione delle qualifiche PES/PAV/PEI (norma CEI 11-27)
- Addestramento all'uso dei DPI anticaduta (art. 77, comma 5, D.Lgs. 81/2008)
- Formazione per il soccorso in quota negli impianti eolici
- Abilitazione per la conduzione dei generatori di vapore, nei casi previsti
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 35.11: livello 1 o 2 o 3.
Livello 3 per le centrali termoelettriche, previste dall'Allegato III del DM 02/09/2021; livello 2 per gli impianti con attività soggette al DPR 151/2011, come trasformatori in olio oltre 1 m³ o gruppi elettrogeni oltre 25 kW; livello 1 per i piccoli impianti senza attività soggette.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Le centrali termoelettriche rientrano nel gruppo A del DM 388/2003; per gli altri impianti si applica la regola dell'indice infortunistico INAIL con più di 5 lavoratori.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011
- Ispettorato nazionale del lavoro
- ARPA per emissioni, scarichi e rifiuti
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Lavori su cabine senza piano di intervento
- Nessun piano di soccorso per gli operatori nelle torri eoliche