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Sicurezza sul lavoro per ATECO 35.11: Produzione di energia elettrica

Documenti, formazione, antincendio, primo soccorso e controlli per chi svolge l’attività con codice ATECO 35.11.

Rischio altoFormazione lavoratoriLivello 1 o 2 o 3Addetti antincendioDa verificareATECO 2025
Risposta rapida

Riguarda centrali termoelettriche, idroelettriche, eoliche, fotovoltaiche e a biomasse. I rischi variano molto secondo la tecnologia: combustione e pressione nelle centrali termiche, quota e isolamento negli impianti eolici, rischio elettrico in tutti.

In sintesi servono il DVR, l’RSPP (interno, esterno o il datore di lavoro formato), formazione dei lavoratori per il rischio alto (4 h generali + 12 h specifiche), addetti antincendio di livello 1 o 2 o 3, primo soccorso del gruppo A se ne ricorrono le condizioni.

Codice ATECO 2025

Il codice 35.11 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.

Rischi tipici dell’attività

L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).

Lavori elettrici e quota

Ogni lavoro su parti elettriche si organizza con un piano di intervento, la messa fuori tensione, il sezionamento, la verifica di assenza di tensione e la messa a terra, eseguiti da persone esperte o avvertite secondo la norma CEI 11-27. Negli impianti eolici la salita nelle torri richiede sistemi anticaduta, addestramento al soccorso e procedure per il recupero di un operatore infortunato nella navicella.

Documenti e adempimenti

Documenti per ATECO 35.11

  • DVR con valutazione del rischio elettrico e dei lavori in quota
  • Procedure di lavoro elettrico secondo la norma CEI 11-27 e piano di intervento per ogni lavoro
  • Verifiche periodiche delle attrezzature a pressione e dei generatori di vapore
  • Per le centrali termoelettriche: certificato di prevenzione incendi e, se soggette, adempimenti del D.Lgs. 105/2015
  • Valutazione dei campi elettromagnetici in prossimità di trasformatori e sottostazioni

Formazione obbligatoria

Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.

FiguraCorsoAggiornamento
Lavoratori4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto)6 h ogni 5 anni
Preposti12 h, in presenza6 h ogni 2 anni, in presenza
Addetti antincendiolivello 1: 4 h; livello 2: 8 h; livello 3: 16 hlivello 1: 2 h; livello 2: 5 h; livello 3: 8 h, ogni 5 anni
Addetti primo soccorsogruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 hgruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni
RLS32 hannuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50

Altri corsi e abilitazioni

Antincendio

Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 35.11: livello 1 o 2 o 3.

Livello 3 per le centrali termoelettriche, previste dall'Allegato III del DM 02/09/2021; livello 2 per gli impianti con attività soggette al DPR 151/2011, come trasformatori in olio oltre 1 m³ o gruppi elettrogeni oltre 25 kW; livello 1 per i piccoli impianti senza attività soggette.

Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).

Primo soccorso

L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).

Le centrali termoelettriche rientrano nel gruppo A del DM 388/2003; per gli altri impianti si applica la regola dell'indice infortunistico INAIL con più di 5 lavoratori.

Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.

Chi controlla

Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.

Errori frequenti

Approfondimenti correlati

Le informazioni riassumono gli obblighi tipici per il codice ATECO 35.11. Gli adempimenti effettivi dipendono dall’attività svolta, dal numero di lavoratori e dagli esiti della valutazione dei rischi. Scheda aggiornata il .

Fonti normative

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