Profilo del codice ATECO 35.13
Il codice ATECO 35.13 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di distribuzione di energia elettrica. Si tratta di un’attività della categoria energia utilities, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
La distribuzione di energia elettrica in media/bassa tensione richiede formazione specifica sui rischi elettrici (CEI 11-27) e piani di sicurezza per i lavori sotto tensione. Verifiche periodiche obbligatorie ai sensi del DPR 462/2001.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio elettrico, lavori su linee MT/BT, cadute, lavori in prossimità linee. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 35.13
- DVR con valutazione rischio elettrico
- Piano di emergenza ed evacuazione
- Registro verifiche impianti (DPR 462/2001)
- Documento valutazione rischio CEM
- Nomina RSPP e RLS
- Nomina addetti antincendio e primo soccorso
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 35.13: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione generale e specifica (rischio alto) 16h | 16h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Corso antincendio rischio medio 8h | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione lavori elettrici CEI 11-27 16h | 16h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Corso primo soccorso gruppo A (16h) | 16h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione RSPP datore di lavoro 48h | 48h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 35.13 il riferimento operativo è generalmente:
Rischio medio-elevato (DM 02/09/2021) — formazione 8h o 16h in base alla classificazione della specifica cabina/impianto.
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 35.13 il riferimento applicabile è: Gruppo A o B in base al numero di lavoratori e alla classificazione INAIL del rischio. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 35.13 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ASL/ATS — sicurezza sul lavoro
- Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)
- ARERA — distribuzione energia
- Vigili del Fuoco — cabine di trasformazione
- INAIL
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 35.13 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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