Profilo del codice ATECO 26.11
Il codice ATECO 26.11 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di fabbricazione di componenti elettronici. Si tratta di un’attività della categoria manifatturiero, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
L'uso di solventi alogenati e non alogenati nella produzione di PCB richiede valutazione specifica ex Titolo IX D.Lgs. 81/08 e, se cancerogeni/mutageni, applicazione del Titolo IX Capo II. La valutazione CEM è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 159/2016.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: agenti chimici (solventi organici, flussanti per saldatura, resine epossidiche), rischio ergonomico da lavoro in postazione fissa (movimenti ripetitivi fine), campi elettromagnetici (CEM) da apparecchiature ad alta frequenza, microclima controllato con possibile sindrome da edificio malato, rischio elettrico da lavorazioni su componenti in tensione, stress visivo da lavoro su microscopio e lenti di ingrandimento. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 26.11
- DVR con valutazione agenti chimici (Titolo IX), CEM (D.Lgs. 159/2016), ergonomia e microclima
- Schede dati di sicurezza (SDS) aggiornate per tutti i prodotti chimici
- Sorveglianza sanitaria per esposizione a solventi e movimenti ripetitivi
- Registro consegna DPI (guanti chimici, mascherine A2, occhiali)
- Valutazione CEM per postazioni vicino a strumenti di saldatura a induzione
- Nomine RSPP e addetti emergenze
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 26.11: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 12h (rischio medio) o 16h (rischio alto se solventi cancerogeni) | 12h (rischio medio) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione specifica agenti chimici e uso corretto DPI (4h) | 4h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 2 (8h) per reparti con solventi infiammabili | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione ergonomia e movimenti ripetitivi (4h) | 4h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 26.11 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 2 (DM 02/09/2021) per reparti con solventi e materiali infiammabili; livello 1 per uffici tecnici
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 26.11 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4h ogni 3 anni. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 26.11 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ASL/ATS — PSAL
- INL — Ispettorato Nazionale del Lavoro
- ARPA per emissioni in atmosfera da solventi
- Vigili del Fuoco per depositi solventi
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 26.11 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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