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Sicurezza sul lavoro per ATECO 23.11 — Fabbricazione di vetro piano

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per fabbricazione di vetro piano.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 23.11 (Fabbricazione di vetro piano) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Servono tipicamente dvr con valutazione rischio silice cristallina libera (titolo ix, allegato xlii d.lgs. 81/08), valutazione rischio microclima termico severo (uni en iso 7243, wbgt), valutazione rischio rumore (titolo viii d.lgs. 81/08) e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. Settore soggetto al Piano Nazionale della Prevenzione per la silicosi (PNP 2020-2025): monitoraggio periodico dell'esposizione a silice cristallina libera (SLC) e sorveglianza sanitaria con radiografia toracica e spirometria obbligatoria. Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per impianti con capacità fusione >20 t/giorno. Gestione scorie e polveri soggetta a normativa rifiuti. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

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Profilo del codice ATECO 23.11

Il codice ATECO 23.11 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di fabbricazione di vetro piano. Si tratta di un’attività della categoria manifatturiero, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

Settore soggetto al Piano Nazionale della Prevenzione per la silicosi (PNP 2020-2025): monitoraggio periodico dell'esposizione a silice cristallina libera (SLC) e sorveglianza sanitaria con radiografia toracica e spirometria obbligatoria. Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per impianti con capacità fusione >20 t/giorno. Gestione scorie e polveri soggetta a normativa rifiuti.

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: esposizione a silice libera cristallina (quarzo) durante preparazione della miscela vetrificabile — rischio silicosi, microclima termico severo nelle vicinanze dei forni fusori (temperature >1.500°C), rischio di taglio da lastre di vetro piano durante movimentazione e taglio, esposizione a piombo e composti (nei vetri speciali al piombo), rumore da impianti di fusione, laminazione e soffiaggio, rischio chimico da fumi metallici e ossidi (arsenico, antimonio, selenio come affinanti), rischio meccanico da linee di taglio automatizzate e sistemi di movimentazione lastre. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 23.11

  • DVR con valutazione rischio silice cristallina libera (Titolo IX, Allegato XLII D.Lgs. 81/08)
  • Valutazione rischio microclima termico severo (UNI EN ISO 7243, WBGT)
  • Valutazione rischio rumore (Titolo VIII D.Lgs. 81/08)
  • Valutazione rischio MMC per movimentazione lastre
  • Sorveglianza sanitaria con radiografia toracica e spirometria per esposizione a silice
  • Registro degli esposti ad agenti cancerogeni (silice — IARC Gruppo 1)
  • Verifiche periodiche forni, impianti di aspirazione e macchinari
  • Piano di emergenza ed evacuazione
  • Schede di sicurezza per materie prime (silicati, ossidi metallici, affinanti)
  • Registro consegna DPI e nomine RSPP, MC, addetti emergenze

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 23.11: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 3716h (rischio alto)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio livello 2 (8h) — DM 02/09/20218hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/200312hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione specifica rischio silice, agenti cancerogeni e microclimaPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione preposto 8h8hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Addestramento utilizzo DPI: guanti anti-taglio (EN 388), maschere P3, visiera, abbigliamento termicoPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 23.11 il riferimento operativo è generalmente:

Livello 2 (DM 02/09/2021) — presenza di forni fusori ad altissima temperatura e gas combustibili

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 23.11 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4 ore ogni 3 anni. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 23.11 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 23.11 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

Come ti aiutiamo

123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 23.11 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

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Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 23.11?
Per fabbricazione di vetro piano (ATECO 23.11) gli obblighi tipici comprendono dvr con valutazione rischio silice cristallina libera (titolo ix, allegato xlii d.lgs. 81/08), valutazione rischio microclima termico severo (uni en iso 7243, wbgt), valutazione rischio rumore (titolo viii d.lgs. 81/08) e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 23.11?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 37; Antincendio livello 2 (8h) — DM 02/09/2021; Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/2003. Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 23.11?
No. Fabbricazione di vetro piano non rientra tra le attività alimentari soggette al Reg. CE 852/2004. Restano validi gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi può controllare un’attività con ATECO 23.11?
Le autorità di controllo tipiche sono: INL, ASL/AUSL — PSAL (silicosi, microclima), ARPA per emissioni atmosferiche da forni fusori (polveri, ossidi metallici, SOx), Vigili del Fuoco per forni e depositi combustibili, INAIL — registro esposti silice. Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 23.11?
Livello 2 (DM 02/09/2021) — presenza di forni fusori ad altissima temperatura e gas combustibili

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 23.11. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Fonti normative

  • ISTAT — Classificazione ATECO 2007
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione sicurezza
  • DM 02/09/2021 — mini-codice antincendio nei luoghi di lavoro
  • DM 388/2003 — disciplina del primo soccorso aziendale

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