Profilo del codice ATECO 22.19
Il codice ATECO 22.19 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di fabbricazione di altri prodotti in gomma. Si tratta di un’attività della categoria manifatturiero, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Produzione di guarnizioni, tubi, cinghie, profilati, pavimentazioni in gomma. Attenzione agli acceleranti di vulcanizzazione quali tiurami e mercaptobenzotiazolo (MBT), sensibilizzanti cutanei e respiratori. Obbligo di sorveglianza sanitaria mirata (spirometria, test allergologici). Emissioni COV soggette ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio chimico da acceleranti di vulcanizzazione (tiurami, tiazoli — sensibilizzanti respiratori e cutanei), esposizione a fumi e vapori di gomma ad alta temperatura durante vulcanizzazione, rumore da presse, mescolatori (Banbury) e trafilatrici, rischio meccanico da macchinari di stampaggio a compressione, iniezione e trasferimento, rischio ergonomico per movimentazione semilavorati pesanti, rischio incendio da gomme naturali e sintetiche infiammabili, esposizione a plastificanti (ftalati, oli aromatici) potenzialmente cancerogeni. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 22.19
- DVR con valutazione rischio chimico (Titolo IX D.Lgs. 81/08)
- Valutazione esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni (oli aromatici policiclici)
- Registro degli esposti ad agenti cancerogeni/mutageni
- Valutazione rischio rumore (Titolo VIII D.Lgs. 81/08)
- Sorveglianza sanitaria per esposizione a sensibilizzanti respiratori e chimici
- Schede di sicurezza (SDS) per mescole e additivi chimici
- Verifiche periodiche impianti a pressione (D.M. 329/2004)
- Verifiche periodiche macchinari (Allegato VII D.Lgs. 81/08)
- Piano di emergenza ed evacuazione
- Registro consegna DPI e nomine RSPP, MC, addetti emergenze
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 22.19: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 37 | 16h (rischio alto) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 2 (8h) — DM 02/09/2021 | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/2003 | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione specifica rischio chimico, cancerogeni e sensibilizzanti | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione preposto 8h | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Addestramento specifico macchine presse e mescolatori | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 22.19 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 2 (DM 02/09/2021) — lavorazione di materiali infiammabili e presenza di presse ad alta temperatura
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 22.19 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4 ore ogni 3 anni. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 22.19 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- INL
- ASL/AUSL — PSAL
- ARPA per emissioni di COV e odori da vulcanizzazione
- INAIL — verifica attrezzature in pressione
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 22.19 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.
Come ti aiutiamo
123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 22.19 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.