Profilo del codice ATECO 22.12
Il codice ATECO 22.12 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di rigenerazione e ricostruzione di pneumatici. Si tratta di un’attività della categoria manifatturiero, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Settore con esposizione a cancerogeni: il nero fumo (carbon black) è classificato IARC Gruppo 1. Obbligo registro esposti e sorveglianza sanitaria periodica. I solventi usati per adesivi richiedono autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Parte V.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: esposizione ad adesivi e solventi organici (benzene, toluene) durante raschiatura e incollaggio, rischio chimico da vapori di gomma e neri fumo nella fase di levigatura, rumore da raspatrice (buffing machine) e compressori, rischio meccanico da macchinari di levigatura e presse di vulcanizzazione, rischio incendio/esplosione per presenza di solventi infiammabili, movimentazione manuale dei carichi (pneumatici da autocarro), esposizione a silice da residui di mescole. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 22.12
- DVR con valutazione rischio chimico (Titolo IX D.Lgs. 81/08)
- Valutazione esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni (nero fumo — Gruppo 1 IARC)
- Registro degli esposti ad agenti cancerogeni
- Valutazione rischio rumore (Titolo VIII D.Lgs. 81/08)
- Valutazione rischio MMC (Allegato XXXIII D.Lgs. 81/08)
- Schede di sicurezza (SDS) di tutti i solventi e adesivi impiegati
- Piano di emergenza ed evacuazione
- Verifiche periodiche impianti elettrici e messa a terra (D.P.R. 462/2001)
- Registro consegna DPI e nomine RSPP, MC, addetti emergenze
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 22.12: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 16h (rischio alto) — D.Lgs. 81/08 art. 37 | 16h (rischio alto) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 2 (8h) — DM 02/09/2021 | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) — DM 388/2003 | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione specifica rischio chimico e cancerogeni | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione preposto 8h | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Formazione per utilizzo corretto DPI (guanti nitrile, FFP3, calzature antistatiche) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 22.12 il riferimento operativo è generalmente:
Livello 2 (DM 02/09/2021) — presenza di solventi infiammabili e depositi di gomma
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 22.12 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003) — aggiornamento 4 ore ogni 3 anni. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 22.12 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- INL
- ASL/AUSL — PSAL
- ARPA per emissioni atmosferiche da solventi (COV)
- Vigili del Fuoco per deposito solventi infiammabili
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 22.12 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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