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Sicurezza sul lavoro per ATECO 20.12.09 — Fabbricazione di altri coloranti e pigmenti non classificati altrove

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per fabbricazione di altri coloranti e pigmenti non classificati altrove.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 20.12.09 (Fabbricazione di altri coloranti e pigmenti non classificati altrove) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Servono tipicamente dvr con valutazione rischio chimico, cancerogeno, esplosione e incendio, documento di classificazione delle zone atex, piano di emergenza ed evacuazione con procedure per sversamenti chimici e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. Settore ad alto rischio chimico e cancerogeno. Obbligo di registro degli esposti a cancerogeni con conservazione minima 40 anni. Classificazione ATEX per ambienti con solventi infiammabili. Sorveglianza sanitaria personalizzata in base agli agenti chimici specifici presenti. Gestione rifiuti pericolosi (solventi esausti, fanghi di reazione) secondo D.Lgs. 152/06. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

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Profilo del codice ATECO 20.12.09

Il codice ATECO 20.12.09 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di fabbricazione di altri coloranti e pigmenti non classificati altrove. Si tratta di un’attività della categoria manifatturiero, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

Settore ad alto rischio chimico e cancerogeno. Obbligo di registro degli esposti a cancerogeni con conservazione minima 40 anni. Classificazione ATEX per ambienti con solventi infiammabili. Sorveglianza sanitaria personalizzata in base agli agenti chimici specifici presenti. Gestione rifiuti pericolosi (solventi esausti, fanghi di reazione) secondo D.Lgs. 152/06.

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio chimico elevato (solventi organici, acidi, basi, metalli pesanti), rischio cancerogeno (cromo esavalente, benzidina, azo-coloranti), rischio incendio ed esplosione (solventi infiammabili), inalazione di vapori e aerosol tossici, contatto cutaneo con sostanze irritanti o sensibilizzanti, rischio biologico da esposizione a microorganismi in processi fermentativi, movimentazione di contenitori con sostanze pericolose. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 20.12.09

  • DVR con valutazione rischio chimico, cancerogeno, esplosione e incendio
  • Documento di classificazione delle zone ATEX
  • Piano di emergenza ed evacuazione con procedure per sversamenti chimici
  • Registro consegna DPI (tute, maschere con filtro specifico, guanti idonei)
  • Nomine RSPP e addetti emergenze
  • Sorveglianza sanitaria con protocollo per esposizione a cancerogeni
  • Registro degli esposti a cancerogeni e mutageni (D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo II)

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 20.12.09: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 16h (rischio alto)16h (rischio alto)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio livello 3 (16h)16hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo A (12h)12hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione specifica rischio chimico e cancerogenoPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione ambienti ATEXPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 20.12.09 il riferimento operativo è generalmente:

Livello 3 (DM 02/09/2021) per presenza di solventi infiammabili e rischio esplosione

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 20.12.09 il riferimento applicabile è: Gruppo A (DM 388/2003) — aggiornamento ogni 3 anni. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 20.12.09 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 20.12.09 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

Come ti aiutiamo

123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 20.12.09 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

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Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 20.12.09?
Per fabbricazione di altri coloranti e pigmenti non classificati altrove (ATECO 20.12.09) gli obblighi tipici comprendono dvr con valutazione rischio chimico, cancerogeno, esplosione e incendio, documento di classificazione delle zone atex, piano di emergenza ed evacuazione con procedure per sversamenti chimici e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 20.12.09?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 16h (rischio alto); Antincendio livello 3 (16h); Primo soccorso Gruppo A (12h). Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 20.12.09?
No. Fabbricazione di altri coloranti e pigmenti non classificati altrove non rientra tra le attività alimentari soggette al Reg. CE 852/2004. Restano validi gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi può controllare un’attività con ATECO 20.12.09?
Le autorità di controllo tipiche sono: ASL/ATS (sorveglianza sanitaria, igiene industriale), INL, Vigili del Fuoco, ARPA (emissioni, scarichi e rifiuti pericolosi). Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 20.12.09?
Livello 3 (DM 02/09/2021) per presenza di solventi infiammabili e rischio esplosione

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 20.12.09. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Fonti normative

  • ISTAT — Classificazione ATECO 2007
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione sicurezza
  • DM 02/09/2021 — mini-codice antincendio nei luoghi di lavoro
  • DM 388/2003 — disciplina del primo soccorso aziendale

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