Codice ATECO 2025
Il codice 17.12 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Trascinamento negli organi in movimento della macchina continua, in particolare nei punti di contatto tra rulli e cilindri
- Ustioni da cilindri essiccatori e vapore
- Rumore elevato della macchina continua
- Microclima caldo-umido
- Movimentazione di bobine molto pesanti con carriponte e carrelli con pinze
- Spazi confinati: tini, cassoni e vasche
- Incendio di carta e polveri
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
La macchina continua
Gli infortuni più gravi in cartiera avvengono nei punti di contatto tra rulli (zone di imbocco) durante l'infilaggio della carta, la pulizia o la rimozione di rotture. Le zone di imbocco vanno protette, l'infilaggio fatto con sistemi automatici o con attrezzi che tengano le mani lontane, e ogni intervento non indispensabile a macchina ferma con le energie bloccate.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 17.12
- DVR con valutazione dei rischi della macchina continua, del rumore e del microclima
- Procedura per l'infilaggio della carta e per gli interventi sulla macchina in moto, quando non evitabili
- Procedura di arresto e blocco delle energie (lucchetto e cartellino) per manutenzioni, pulizie e sblocchi
- Verifiche periodiche di carriponte, generatori di vapore e attrezzature a pressione
- Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti oltre i valori superiori di azione del rumore
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 2: 8 h | livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazione per i carrelli elevatori (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni)
- Formazione per l'uso dei carriponte
- Formazione per lavori in ambienti confinati (DPR 177/2011)
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 17.12: livello 2.
Le cartiere superano di norma le soglie del DPR 151/2011 per carta e cartone in lavorazione o deposito: addetti di livello 2.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Con più di 5 lavoratori si applica il gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011
- ARPA per emissioni, scarichi e rifiuti
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Rimozione di rotture della carta con le mani vicino ai rulli in moto
- Bobine stoccate su più file senza verifica della stabilità