Codice ATECO 2025
Il codice 15.11 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Idrogeno solforato che si libera dai bagni contenenti solfuri a contatto con acidi
- Rischio chimico da sali di cromo, acidi, basi, coloranti e solventi di rifinizione
- Organi in movimento di bottali, rasatrici e scarnatrici
- Pavimenti bagnati e scivolosi
- Movimentazione di pelli bagnate e pesanti
- Spazi confinati: vasche, pozzetti e impianto di depurazione
- Rumore delle macchine di lavorazione
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Idrogeno solforato
Nella fase di riviera i bagni contengono solfuri: se vengono a contatto con acidi, ad esempio per uno scarico sbagliato o una pulizia, si libera idrogeno solforato, che a concentrazioni elevate fa perdere i sensi rapidamente. Le misure sono reti di scarico separate, procedure che impediscono la miscelazione, rilevatori fissi nelle zone a rischio e divieto di entrare in pozzetti e vasche senza procedura per spazi confinati.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 15.11
- DVR con valutazione del rischio chimico e degli spazi confinati
- Procedura di sicurezza per evitare il contatto tra bagni con solfuri e acidi
- Procedura per l'accesso a vasche e pozzetti (DPR 177/2011)
- Nomina del medico competente e sorveglianza sanitaria
- Autorizzazione unica ambientale per scarichi ed emissioni di solventi
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio alto è quella attribuita al settore dalla tabella dell’Accordo; se il DVR evidenzia rischi maggiori la formazione specifica va aumentata.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 12 h di formazione specifica (rischio alto) | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h; livello 2: 8 h | livello 1: 2 h; livello 2: 5 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppo A: 16 h; gruppi B e C: 12 h | gruppo A: 6 h; gruppi B e C: 4 h, ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Altri corsi e abilitazioni
- Abilitazione per i carrelli elevatori (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni)
- Formazione per lavori in ambienti confinati (DPR 177/2011)
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 15.11: livello 1 o 2.
Livello 2 se nella rifinizione si usano o si depositano solventi infiammabili oltre le soglie del DPR 151/2011; livello 1 negli altri casi.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
L’attività può rientrare nel gruppo A del DM 388/2003, che comprende tra l’altro le aziende con più di 5 lavoratori la cui voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4. Se le condizioni non ricorrono si applica il gruppo B (3 o più lavoratori) o C (meno di 3).
Con più di 5 lavoratori si applica il gruppo A se la voce di tariffa INAIL ha un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4: va verificato sulla propria posizione assicurativa.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- ARPA per emissioni, scarichi e rifiuti
- Vigili del fuoco, per le attività soggette al DPR 151/2011
- Ispettorato nazionale del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Scarichi di bagni con solfuri e acidi nella stessa canalizzazione
- Pulizia dei pozzetti senza misura dei gas
- Bottali senza protezioni contro l'avvio durante il carico