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Sicurezza sul lavoro per ATECO 14.19 — Confezione di altri indumenti ed accessori

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per confezione di altri indumenti ed accessori.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 14.19 (Confezione di altri indumenti ed accessori) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Servono tipicamente dvr con valutazione movimenti ripetitivi (metodo ocra), polveri tessili e meccanico, sorveglianza sanitaria per esposizione a polveri e movimenti ripetitivi (ergonomia muscolo-scheletrica), piano di emergenza ed evacuazione e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. Settore con alta incidenza di patologie muscolo-scheletriche da movimenti ripetitivi (tendinopatie, sindrome del tunnel carpale). Valutazione OCRA obbligatoria. Sorveglianza sanitaria con spirometria per esposizione a polveri tessili. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

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Profilo del codice ATECO 14.19

Il codice ATECO 14.19 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di confezione di altri indumenti ed accessori. Si tratta di un’attività della categoria manifatturiero, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

Settore con alta incidenza di patologie muscolo-scheletriche da movimenti ripetitivi (tendinopatie, sindrome del tunnel carpale). Valutazione OCRA obbligatoria. Sorveglianza sanitaria con spirometria per esposizione a polveri tessili.

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: movimenti ripetitivi agli arti superiori (confezione e cucitura), polveri tessili e di materiali sintetici, rischio meccanico da aghi, lame e macchine da cucire, postura seduta prolungata, rumore da macchinari di confezione, stress da lavoro a cottimo o con obiettivi di produzione. La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 14.19

  • DVR con valutazione movimenti ripetitivi (metodo OCRA), polveri tessili e meccanico
  • Sorveglianza sanitaria per esposizione a polveri e movimenti ripetitivi (ergonomia muscolo-scheletrica)
  • Piano di emergenza ed evacuazione
  • Verifiche periodiche macchinari e attrezzature da taglio
  • Registro consegna DPI
  • Nomine RSPP, MC, addetti antincendio e primo soccorso

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 14.19: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 12h (rischio medio)12h (rischio medio)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio livello 2 (8h) per presenza di materiali tessili infiammabili8hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo B (12h)12hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione specifica movimenti ripetitivi e prevenzione patologie muscolo-scheletrichePeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Formazione preposto 8h8hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 14.19 il riferimento operativo è generalmente:

Livello 2 (DM 02/09/2021) per presenza di materiali tessili infiammabili

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 14.19 il riferimento applicabile è: Gruppo B (DM 388/2003). La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 14.19 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 14.19 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

Come ti aiutiamo

123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 14.19 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

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Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 14.19?
Per confezione di altri indumenti ed accessori (ATECO 14.19) gli obblighi tipici comprendono dvr con valutazione movimenti ripetitivi (metodo ocra), polveri tessili e meccanico, sorveglianza sanitaria per esposizione a polveri e movimenti ripetitivi (ergonomia muscolo-scheletrica), piano di emergenza ed evacuazione e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 14.19?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 12h (rischio medio); Antincendio livello 2 (8h) per presenza di materiali tessili infiammabili; Primo soccorso Gruppo B (12h). Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 14.19?
No. Confezione di altri indumenti ed accessori non rientra tra le attività alimentari soggette al Reg. CE 852/2004. Restano validi gli obblighi del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.
Chi può controllare un’attività con ATECO 14.19?
Le autorità di controllo tipiche sono: ASL/ATS — SPRESAL, INL, Vigili del Fuoco. Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 14.19?
Livello 2 (DM 02/09/2021) per presenza di materiali tessili infiammabili

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 14.19. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

Fonti normative

  • ISTAT — Classificazione ATECO 2007
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione sicurezza
  • DM 02/09/2021 — mini-codice antincendio nei luoghi di lavoro
  • DM 388/2003 — disciplina del primo soccorso aziendale

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