Profilo del codice ATECO 10.39.09
Il codice ATECO 10.39.09 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. (conserve, confetture, succhi). Si tratta di un’attività della categoria Alimentare, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.
Il D.M. 329/2004 regolamenta la messa in servizio e le verifiche periodiche delle attrezzature a pressione (autoclavi sterilizzatrici). Il Piano HACCP deve prevedere CCP dedicati alla sterilizzazione (temperatura ≥121 °C per tempi definiti dal processo validato) e al controllo del pH (≤4,6 per conserve acide). Le linee guida DGSANCO prevedono specifici controlli microbiologici per le conserve a bassa acidità.
Rischi tipici
I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio chimico da sanificanti corrosivi (NaOH, acido peracetico) per pulizia impianti, rischio fisico da autoclavi e attrezzature a vapore ad alta pressione (D.M. 329/2004), rischio microbiologico (botulino, Listeria monocytogenes) in conserve a bassa acidità, rischio rumore da linee di riempimento, inscatolamento e confezionamento, movimentazione manuale carichi (casse di vetro, cassoni di materia prima), scivolamento su pavimenti bagnati (lavaggio materie prime, vapore condensato). La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Documenti obbligatori per ATECO 10.39.09
- DVR specifico industria conserviera (rischio chimico sanificanti, fisico pressione, rumore)
- Piano HACCP con CCP per sterilizzazione/pastorizzazione (Reg. CE 852/2004 e 853/2004)
- Valutazione rischio chimico per sanificanti corrosivi (Titolo IX D.Lgs. 81/08)
- Registro attrezzature a pressione (autoclavi) e verifiche periodiche INAIL (D.M. 329/2004)
- Nomine RSPP, medico competente, addetti antincendio e primo soccorso
Corsi di formazione richiesti
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 10.39.09: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.
| Corso | Ore indicative | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Formazione lavoratori 16h (rischio alto, ATECO industria alimentare) | 16h (rischio alto, ATECO industria alimentare) | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Antincendio livello 2 (8h) per impianti produttivi | 8h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Primo soccorso Gruppo B (12h) | 12h | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| HACCP addetti alla manipolazione e conservazione alimenti | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
| Corso conduzione attrezzature a pressione (autoclave, pastorizzatori) | — | Periodico secondo Accordo Stato-Regioni |
Adempimenti HACCP per ATECO 10.39.09
Le attività rientranti nell’ATECO 10.39.09 sono qualificate come operatori del settore alimentare (OSA) ai sensi del Reg. CE 178/2002 e devono notificare l’attività all’autorità competente (SUAP/ASL) per la registrazione prevista dal Reg. CE 852/2004. L’autocontrollo basato sui principi HACCP è obbligatorio e va documentato in un manuale di autocontrollo specifico per l’attività, con analisi dei pericoli, individuazione dei CCP, soglie critiche, monitoraggio, azioni correttive e verifica.
Vanno trattati come prerequisiti (PRP) la sanificazione, la lotta agli infestanti, la tracciabilità del lotto (Reg. CE 178/2002) e la formazione del personale che manipola alimenti. Per i menu e i prodotti destinati al consumatore finale si applicano gli obblighi di informazione sugli allergeni del Reg. UE 1169/2011. Il Reg. UE 2021/382 ha introdotto in modo esplicito il concetto di cultura della sicurezza alimentare e la gestione delle eccedenze: il manuale dovrebbe dare evidenza dell’adozione di queste pratiche.
Adempimenti antincendio
La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 10.39.09 il riferimento operativo è generalmente:
medio
Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.
Primo soccorso
Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 10.39.09 il riferimento applicabile è: base. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.
Controlli e ispezioni
Un’attività con ATECO 10.39.09 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:
- ASL/ATS (SIAN e SIAV)
- NAS Carabinieri
- INL
- INAIL (registro attrezzature a pressione)
- ARPA (scarichi idrici e rifiuti)
In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.
Costi indicativi di adeguamento
I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 10.39.09 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:
- Redazione o aggiornamento del DVR: da poche centinaia a oltre mille euro in funzione della complessità.
- Manuale di autocontrollo HACCP: da alcune centinaia di euro per le micro-attività a importi maggiori per cucine complesse o riconoscimenti CE.
- Pacchetti di formazione lavoratori, antincendio e primo soccorso: variabili in base al numero di addetti e alla modalità (e-learning, aula, blended).
- Servizio RSPP esterno e medico competente: tariffa annuale dimensionata sull’organico.
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