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Sicurezza sul lavoro e HACCP per ATECO 10.39.09 — Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. (conserve, confetture, succhi)

Documenti obbligatori, formazione, antincendio, primo soccorso e autorità di controllo per lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. (conserve, confetture, succhi).

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un’attività con codice ATECO 10.39.09 (Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. (conserve, confetture, succhi)) deve adempiere agli obblighi del D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro e ai requisiti del Reg. CE 852/2004 in materia di igiene alimentare. Servono tipicamente dvr specifico industria conserviera (rischio chimico sanificanti, fisico pressione, rumore), piano haccp con ccp per sterilizzazione/pastorizzazione (reg. ce 852/2004 e 853/2004), valutazione rischio chimico per sanificanti corrosivi (titolo ix d.lgs. 81/08) e formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. Il D.M. 329/2004 regolamenta la messa in servizio e le verifiche periodiche delle attrezzature a pressione (autoclavi sterilizzatrici). Il Piano HACCP deve prevedere CCP dedicati alla sterilizzazione (temperatura ≥121 °C per tempi definiti dal processo validato) e al controllo del pH (≤4,6 per conserve acide). Le linee guida DGSANCO prevedono specifici controlli microbiologici per le conserve a bassa acidità. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso specifico.

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Profilo del codice ATECO 10.39.09

Il codice ATECO 10.39.09 identifica nell’ambito della classificazione ISTAT ATECO 2007 le attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. (conserve, confetture, succhi). Si tratta di un’attività della categoria Alimentare, con un profilo di rischio che richiede un’organizzazione documentale e formativa coerente con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e — quando applicabile — dai regolamenti europei in materia di igiene alimentare.

Il D.M. 329/2004 regolamenta la messa in servizio e le verifiche periodiche delle attrezzature a pressione (autoclavi sterilizzatrici). Il Piano HACCP deve prevedere CCP dedicati alla sterilizzazione (temperatura ≥121 °C per tempi definiti dal processo validato) e al controllo del pH (≤4,6 per conserve acide). Le linee guida DGSANCO prevedono specifici controlli microbiologici per le conserve a bassa acidità.

Rischi tipici

I rischi più frequentemente rilevati per questa tipologia di attività comprendono: rischio chimico da sanificanti corrosivi (NaOH, acido peracetico) per pulizia impianti, rischio fisico da autoclavi e attrezzature a vapore ad alta pressione (D.M. 329/2004), rischio microbiologico (botulino, Listeria monocytogenes) in conserve a bassa acidità, rischio rumore da linee di riempimento, inscatolamento e confezionamento, movimentazione manuale carichi (casse di vetro, cassoni di materia prima), scivolamento su pavimenti bagnati (lavaggio materie prime, vapore condensato). La valutazione concreta deve tenere conto del numero di lavoratori, delle attrezzature in uso, dei processi di lavorazione e dell’assetto organizzativo dell’azienda. L’analisi dei rischi è documentata nel DVR e viene aggiornata a fronte di modifiche significative ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

Documenti obbligatori per ATECO 10.39.09

  • DVR specifico industria conserviera (rischio chimico sanificanti, fisico pressione, rumore)
  • Piano HACCP con CCP per sterilizzazione/pastorizzazione (Reg. CE 852/2004 e 853/2004)
  • Valutazione rischio chimico per sanificanti corrosivi (Titolo IX D.Lgs. 81/08)
  • Registro attrezzature a pressione (autoclavi) e verifiche periodiche INAIL (D.M. 329/2004)
  • Nomine RSPP, medico competente, addetti antincendio e primo soccorso

Corsi di formazione richiesti

La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. La tabella riepiloga i corsi tipici per ATECO 10.39.09: ore esatte e periodicità di aggiornamento vanno verificate sulla mansione effettiva e sulla classificazione di rischio dell’azienda.

CorsoOre indicativeAggiornamento
Formazione lavoratori 16h (rischio alto, ATECO industria alimentare)16h (rischio alto, ATECO industria alimentare)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni
Antincendio livello 2 (8h) per impianti produttivi8hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Primo soccorso Gruppo B (12h)12hPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
HACCP addetti alla manipolazione e conservazione alimentiPeriodico secondo Accordo Stato-Regioni
Corso conduzione attrezzature a pressione (autoclave, pastorizzatori)Periodico secondo Accordo Stato-Regioni

Adempimenti HACCP per ATECO 10.39.09

Le attività rientranti nell’ATECO 10.39.09 sono qualificate come operatori del settore alimentare (OSA) ai sensi del Reg. CE 178/2002 e devono notificare l’attività all’autorità competente (SUAP/ASL) per la registrazione prevista dal Reg. CE 852/2004. L’autocontrollo basato sui principi HACCP è obbligatorio e va documentato in un manuale di autocontrollo specifico per l’attività, con analisi dei pericoli, individuazione dei CCP, soglie critiche, monitoraggio, azioni correttive e verifica.

Vanno trattati come prerequisiti (PRP) la sanificazione, la lotta agli infestanti, la tracciabilità del lotto (Reg. CE 178/2002) e la formazione del personale che manipola alimenti. Per i menu e i prodotti destinati al consumatore finale si applicano gli obblighi di informazione sugli allergeni del Reg. UE 1169/2011. Il Reg. UE 2021/382 ha introdotto in modo esplicito il concetto di cultura della sicurezza alimentare e la gestione delle eccedenze: il manuale dovrebbe dare evidenza dell’adozione di queste pratiche.

Adempimenti antincendio

La classificazione antincendio del luogo di lavoro è definita dal DM 02/09/2021 (mini-codice antincendio), in combinato disposto con il DM 01/09/2021 sui controlli e il DM 03/09/2021 sulla gestione dell’emergenza. Per le attività di tipo ATECO 10.39.09 il riferimento operativo è generalmente:

medio

Da questa classificazione discendono la durata della formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) e l’eventuale obbligo di attestazione di idoneità tecnica rilasciata dai Vigili del Fuoco (livello 3). Se l’attività rientra in una delle categorie dell’Allegato I al DPR 151/2011 sono dovute la SCIA antincendio e le successive verifiche periodiche. Il piano di emergenza ed evacuazione va calibrato sulla capienza, sulle vie di esodo e sulla presenza eventuale di pubblico non addestrato.

Primo soccorso

Il DM 388/2003 classifica le aziende in gruppi A, B e C in base al rischio infortunistico, al numero di lavoratori e ad altri criteri. Per ATECO 10.39.09 il riferimento applicabile è: base. La formazione degli addetti al primo soccorso prevede contenuti pratici e teorici e un aggiornamento periodico sulle manovre.

Controlli e ispezioni

Un’attività con ATECO 10.39.09 può essere oggetto di verifica da parte di più autorità competenti, ognuna delle quali presidia un ambito specifico:

In sede di ispezione vengono di norma richiesti DVR, nomine (RSPP, addetti antincendio, primo soccorso, medico competente quando previsto), attestati di formazione, verbali di consegna DPI, registri delle verifiche periodiche e — per le attività alimentari — manuale HACCP, registrazioni di temperature, sanificazioni e tracciabilità. La documentazione deve essere coerente con quanto realmente svolto in azienda.

Costi indicativi di adeguamento

I costi per allinearsi agli obblighi descritti dipendono dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di lavoratori, dalle mansioni e dallo stato di partenza della documentazione. A titolo puramente orientativo, per un’attività con ATECO 10.39.09 di piccole-medie dimensioni si possono considerare i seguenti ordini di grandezza:

Per un preventivo concreto e personalizzato puoi consultare la pagina Costi o richiedere una valutazione gratuita.

Come ti aiutiamo

123 Consulenza supporta le imprese con codice ATECO 10.39.09 nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro e dell’autocontrollo HACCP: analisi iniziale, redazione documenti, piano formativo, scadenziario e affiancamento in caso di controlli. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a mantenere la documentazione aggiornata nel tempo, con un unico interlocutore.

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Domande frequentiFAQ

Quali sono gli obblighi principali per il codice ATECO 10.39.09?
Per lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. (conserve, confetture, succhi) (ATECO 10.39.09) gli obblighi tipici comprendono dvr specifico industria conserviera (rischio chimico sanificanti, fisico pressione, rumore), piano haccp con ccp per sterilizzazione/pastorizzazione (reg. ce 852/2004 e 853/2004), valutazione rischio chimico per sanificanti corrosivi (titolo ix d.lgs. 81/08) e la formazione dei lavoratori secondo l’Accordo Stato-Regioni. La valutazione concreta deve essere adattata al caso specifico.
Quale livello di formazione è richiesto per ATECO 10.39.09?
La formazione tipica include: Formazione lavoratori 16h (rischio alto, ATECO industria alimentare); Antincendio livello 2 (8h) per impianti produttivi; Primo soccorso Gruppo B (12h). Le ore effettive dipendono dalla classificazione di rischio dell’azienda e dalle mansioni.
Serve il manuale HACCP per ATECO 10.39.09?
Sì. Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n.c.a. (conserve, confetture, succhi) rientra tra le attività soggette al Reg. CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari. È necessario costruire un manuale di autocontrollo HACCP basato sull’analisi dei pericoli e sui CCP specifici dell’attività.
Chi può controllare un’attività con ATECO 10.39.09?
Le autorità di controllo tipiche sono: ASL/ATS (SIAN e SIAV), NAS Carabinieri, INL, INAIL (registro attrezzature a pressione), ARPA (scarichi idrici e rifiuti). Ciascun ente verifica aspetti diversi (sicurezza, igiene, antincendio).
Quale livello antincendio si applica a ATECO 10.39.09?
medio

Disclaimer: le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e indicano gli obblighi tipici per il codice ATECO 10.39.09. La valutazione finale degli adempimenti, dei livelli di rischio e della formazione spetta al datore di lavoro e va adattata al caso specifico, anche con il supporto di tecnici qualificati.

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