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Cosa fare se…

Un lavoratore ha segnalato molestie o mobbing: cosa deve fare il datore

La segnalazione di molestie, mobbing o violenza psicologica sul lavoro richiede intervento immediato. Ecco la procedura per il datore di lavoro.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Alla ricezione di una segnalazione di molestie o mobbing: attiva immediatamente la procedura interna prevista dal codice di condotta, nomina una figura di riferimento neutrale che gestisca l'accertamento, sospendi o separa le parti coinvolte ove necessario, documenta tutto. Verifica che il DVR includa la valutazione del rischio stress lavoro-correlato (art. 28 D.Lgs. 81/08) e aggiornalo. Se la segnalazione proviene da un whistleblower, applica le tutele del D.Lgs. 24/2023. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a predisporre la procedura interna.

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Personalizzati sul caso specifico

La situazione

Le segnalazioni di molestie, mobbing o violenza psicologica sul lavoro attivano un insieme di obblighi distinti che il datore di lavoro deve gestire in parallelo:

Il mobbing (sistematica persecuzione psicologica) non ha una definizione legislativa autonoma in Italia, ma è riconosciuto dalla giurisprudenza come illecito civile e, nei casi più gravi, penale (art. 572 c.p. per i casi di maltrattamenti). Il datore risponde sia direttamente (mobbing verticale) sia indirettamente (mobbing orizzontale tra colleghi, se non ha adottato misure preventive).

Cosa rischi

Cosa devi fare ora

  1. Ricezione della segnalazione e prima risposta

    Accusa ricevuta scritta alla persona segnalante entro i termini previsti dal D.Lgs. 24/2023 (7 giorni per la ricezione, 3 mesi per il riscontro). Attiva il canale riservato e garantisci la riservatezza sull'identità del segnalante.

  2. Attivazione della procedura interna e separazione delle parti

    Nomina la figura di riferimento prevista dal codice di condotta (consigliera di fiducia, responsabile HR, commissione interna). Se necessario, separa temporaneamente le parti coinvolte senza penalizzare la vittima nella posizione lavorativa.

  3. Accertamento dei fatti

    Avvia un'indagine interna strutturata: raccolta di documentazione, audizione separata delle parti e di eventuali testimoni, verifica dei registri di accesso e delle comunicazioni pertinenti. Documenta ogni fase in modo neutrale.

  4. Provvedimento disciplinare se fondato

    Se l'accertamento conferma la condotta lesiva, avvia il procedimento disciplinare nel rispetto dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori (contestazione scritta, diritto di difesa, proporzionalità della sanzione). Conserva tutta la documentazione.

  5. Aggiornamento del DVR — rischio stress lavoro-correlato

    Verifica e aggiorna la sezione del DVR dedicata allo stress lavoro-correlato (metodologia INAIL). Valuta se adottare misure organizzative correttive: rotazione dei turni, revisione delle relazioni gerarchiche, supporto psicologico.

  6. Revisione del codice di condotta e della formazione

    Aggiorna il codice di condotta aziendale, organizza sessioni formative per dirigenti e preposti sulle molestie e le procedure di segnalazione, verifica l'adeguatezza del canale whistleblowing se obbligatorio.

Tempi e priorità

AzioneQuandoPriorità
Accusa ricevuta al segnalante (D.Lgs. 24/2023)Entro 7 giorni dalla segnalazioneUrgente
Separazione temporanea delle parti (se necessario)Immediato se sussiste rischioUrgente
Avvio accertamento internoEntro 5 giorni lavorativiUrgente
Riscontro scritto al segnalante sull'esitoEntro 3 mesi dalla segnalazioneAlta
Procedimento disciplinare (se fondato)Non appena completato l'accertamentoAlta
Verifica e aggiornamento DVR — stress lavoro-correlatoEntro 30 giorniAlta
Revisione codice di condotta e formazioneEntro 60 giorniMedia
Verifica canale whistleblowing (se obbligatorio)Entro 30 giorniMedia

Documenti che servono

Documenti da conservare e/o predisporre

  • Segnalazione ricevuta (in forma anonima o nominativa) e accusa di ricevuta
  • Verbali delle audizioni delle parti e dei testimoni
  • Documentazione raccolta nell'accertamento interno
  • Provvedimento disciplinare o archiviazione motivata
  • DVR con sezione aggiornata sullo stress lavoro-correlato
  • Codice di condotta aziendale (versione in vigore)
  • Attestati di formazione di dirigenti e preposti su molestie
  • Documentazione del canale whistleblowing (se obbligatorio)
  • Eventuale relazione della consigliera di fiducia
  • Comunicazioni scritte alle parti sull'esito della procedura

Come ti possiamo aiutare

Ti affianchiamo nella gestione tecnica della segnalazione: verifichiamo la correttezza della procedura interna adottata, aggiorniamo la sezione del DVR relativa al rischio stress lavoro-correlato secondo la metodologia INAIL, predisponiamo o revisioniamo il codice di condotta e ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili in materia di whistleblowing.

Per aziende sprovviste di una procedura strutturata, predisponiamo il regolamento interno per la gestione delle segnalazioni, il canale di ricezione riservato e la formazione di dirigenti e preposti, collaborando con il legale di fiducia per la parte disciplinare e contrattuale.

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Domande frequentiFAQ

Il datore di lavoro è responsabile se le molestie avvengono tra colleghi?
Sì. Il datore risponde per omessa vigilanza se non ha adottato misure preventive adeguate (codice di condotta, formazione, procedure di segnalazione) e non è intervenuto tempestivamente dopo aver avuto conoscenza della situazione (art. 2087 c.c. e D.Lgs. 198/2006).
Il DVR deve includere il rischio stress lavoro-correlato?
Sì, obbligatoriamente (art. 28 c. 1 D.Lgs. 81/08). La valutazione segue la metodologia INAIL in due fasi: analisi degli indicatori sentinella e, se necessario, approfondimento con questionari ai lavoratori.
La segnalazione rientra nel whistleblowing?
Dipende dal contenuto: se la segnalazione riguarda violazioni di norme (incluse quelle di sicurezza sul lavoro) e proviene da un dipendente di un'azienda con almeno 50 dipendenti, si applicano le tutele del D.Lgs. 24/2023. Per aziende più piccole le tutele si applicano solo in settori specifici.
Posso licenziare il presunto responsabile prima dell'accertamento?
No, senza un accertamento documentato il licenziamento è impugnabile per difetto di giusta causa o giustificato motivo. È necessario completare il procedimento disciplinare nel rispetto dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori.
Cosa succede se l'accertamento dimostra che la segnalazione era infondata?
L'azienda archivia la procedura con motivazione scritta e informa le parti. Se la segnalazione era in mala fede, può essere avviato un procedimento disciplinare verso il segnalante, ma occorre cautela per non violare le tutele del D.Lgs. 24/2023.
Il mobbing è un reato?
Non esiste una norma penale specifica sul mobbing in Italia. Tuttavia, nei casi di violenza psicologica sistematica, possono configurarsi reati come maltrattamenti (art. 572 c.p.), violenza privata o stalking. La responsabilità civile per mobbing è invece consolidata nella giurisprudenza.
Entro quando devo rispondere al segnalante?
Secondo il D.Lgs. 24/2023: accusa di ricevuta entro 7 giorni dalla segnalazione, riscontro motivato sull'esito entro 3 mesi. Il mancato riscontro espone a sanzione amministrativa.

Riferimenti normativi

Fonti normative

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