Se trovi amianto in azienda: non rimuovere il materiale da solo, fai campionare da un tecnico abilitato, aggiorna il DVR con la valutazione del rischio amianto (Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08), notifica l'ASL entro 30 giorni in caso di amianto friabile significativo, adotta un piano di controllo se il materiale è integro oppure attiva un Piano di Lavoro ex art. 256 se la bonifica è necessaria. Solo imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali categoria 10A/10B possono eseguire la rimozione.
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La situazione
L'amianto è stato vietato in Italia dalla Legge 257/1992, con divieto di produzione, commercio e utilizzo in vigore dal 28 aprile 1994. Gli edifici costruiti prima di quella data possono contenere materiali contenenti amianto (MCA) in forme diverse:
- Cemento-amianto (eternit): coperture, lastre, condutture, serbatoi.
- Coibentazioni: rivestimenti di tubazioni, caldaie, forni industriali.
- Pavimenti in vinil-amianto: piastrelle flessibili, comuni negli anni '70–'80.
- Pannelli ignifughi e controsoffitti: porte tagliafuoco, coibentazioni di travi e pilastri.
- Guarnizioni e giunti: in apparecchi tecnici, macchinari e impianti produttivi.
La normativa di riferimento è il Titolo IX Capo III del D.Lgs. 81/08(artt. 246–260), integrata dalla L. 257/1992 e dal D.M. 6 settembre 1994 sulle procedure di bonifica e smaltimento.
Cosa rischi
- Rischio sanitario per i lavoratori: le fibre di amianto inalate causano mesotelioma pleurico, asbestosi e carcinoma polmonare, con latenza anche superiore a 20 anni.
- Sanzioni penali e amministrative: omessa valutazione del rischio amianto nel DVR, mancata notifica all'ASL e mancato piano di lavoro sono violazioni penalmente rilevanti ai sensi degli artt. 55 e 256 D.Lgs. 81/08.
- Blocco attività produttiva: l'organo di vigilanza può disporre la sospensione immediata dei lavori in aree contaminate da amianto friabile non gestito.
- Responsabilità civile: risarcimento danni per malattie professionali da amianto contratte da lavoratori esposti, con azione diretta e rivalsa INAIL.
- Illeciti ambientali: smaltimento irregolare di rifiuti contenenti amianto è reato ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
Cosa devi fare ora
Passo 1 — Riconoscere i materiali sospetti
In edifici costruiti prima del 1994 individua: lastroni di cemento-amianto, coibentazioni di tubazioni e caldaie, pavimenti in vinil-amianto, pannelli ignifughi, guarnizioni. In caso di dubbio, non rimuovere il materiale: chiama un tecnico specializzato per il campionamento.
Passo 2 — Campionamento e analisi
Il campionamento deve essere eseguito da un tecnico abilitato. Le analisi confermano la presenza e il tipo di amianto. Utilizza laboratori accreditati ACCREDIA per garantire la validita del referto.
Passo 3 — Valutazione del rischio amianto nel DVR
Se e confermata la presenza di MCA nel sito, aggiorna il DVR con la valutazione del rischio amianto ai sensi del Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08 (artt. 246-260). Indica tipo di amianto, stato di conservazione, localizzazione, lavoratori potenzialmente esposti e misure adottate.
Passo 4 — Notifica all’ASL/ARPA
Entro 30 giorni dalla conoscenza della presenza di amianto friabile in quantita significativa, il datore deve notificare all’ASL competente ex art. 250 D.Lgs. 81/08 indicando: tipo di amianto, quantita stimata, localizzazione, uso attuale dell’edificio e lavoratori potenzialmente esposti.
Passo 5 — Piano di controllo e manutenzione (MCA in buono stato)
Se l’amianto e compatto, non deteriorato e non soggetto a usura, adotta un piano di controllo periodico con ispezione visiva e monitoraggio della dispersione di fibre. La rimozione non e sempre necessaria: mantenere il materiale integro e monitorato e spesso la soluzione preferibile.
Passo 6 — Piano di Lavoro per la bonifica (MCA deteriorato o friabile)
La rimozione di amianto richiede un Piano di Lavoro ai sensi dell’art. 256 D.Lgs. 81/08, trasmesso all’ASL almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Solo imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali (categoria 10A per amianto in matrice friabile, 10B per matrice compatta) possono eseguire la bonifica.
Passo 7 — Sorveglianza sanitaria ex-esposti
I lavoratori che sono stati esposti ad amianto hanno diritto a sorveglianza sanitaria periodica da parte del medico competente aziendale e, tramite l’INAIL, alle prestazioni del Fondo per le Vittime dell’Amianto. L’esposizione documentata puo conferire benefici previdenziali (art. 13 c. 8 L. 257/1992).
Passo 8 — Smaltimento dei rifiuti da bonifica
I rifiuti contenenti amianto sono classificati come rifiuti pericolosi: codice EER 17 06 01* (materiali isolanti contenenti amianto) o 17 06 05* (materiali da costruzione contenenti amianto). Lo smaltimento avviene solo in discariche autorizzate, con Formulario Identificazione Rifiuti (FIR) e iscrizione al registro RENTRI.
Tempi e priorità
| Azione | Quando | Priorità |
|---|---|---|
| Stop alla rimozione fai-da-te del materiale sospetto | Immediato | Urgente |
| Campionamento da tecnico abilitato | Appena possibile | Urgente |
| Aggiornamento DVR con valutazione rischio amianto | Dopo conferma laboratorio | Urgente |
| Notifica ASL (amianto friabile significativo) | Entro 30 giorni dalla conoscenza | Urgente |
| Piano di controllo o Piano di Lavoro (bonifica) | In base allo stato del materiale | Alta |
| Trasmissione Piano di Lavoro all’ASL | Almeno 30 giorni prima dei lavori | Alta |
| Attivazione sorveglianza sanitaria ex-esposti | Contestualmente alla valutazione | Alta |
| Smaltimento rifiuti amianto in discarica autorizzata | Al termine della bonifica | Alta |
Documenti che servono
Documenti da predisporre e conservare
- Rapporto di campionamento e analisi laboratorio accreditato ACCREDIA
- DVR aggiornato con valutazione rischio amianto (Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08)
- Notifica ASL ex art. 250 D.Lgs. 81/08 con ricevuta di trasmissione
- Piano di controllo e manutenzione per MCA in buono stato
- Piano di Lavoro ex art. 256 D.Lgs. 81/08 trasmesso all’ASL
- Contratto con impresa iscritta Albo Gestori Ambientali cat. 10A/10B
- Registro degli interventi di manutenzione e ispezione visiva
- Formulario Identificazione Rifiuti (FIR) per ogni carico di rifiuti amianto
- Attestati di formazione specifica dei lavoratori esposti (art. 258 D.Lgs. 81/08)
- Cartelle sanitarie dei lavoratori ex-esposti (medico competente)
Come ti possiamo aiutare
Supportiamo il datore di lavoro in ogni fase: dall'interpretazione del referto di analisi all'aggiornamento del DVR con la valutazione del rischio amianto, dalla predisposizione della notifica ASL alla redazione del Piano di controllo o del Piano di Lavoro. Coordiniamo i rapporti con l'impresa di bonifica e verifichiamo la conformità documentale per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
Assistiamo anche nella gestione della sorveglianza sanitaria ex-esposti e nella verifica dei requisiti per i benefici previdenziali INPS/INAIL connessi all'esposizione documentata ad amianto.
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Domande frequentiFAQ
Se l'amianto e in buono stato, devo rimuoverlo obbligatoriamente?
Chi puo eseguire la bonifica amianto?
Quali sanzioni per mancata notifica all'ASL della presenza di amianto?
I lavoratori esposti ad amianto in passato hanno diritto a benefici INPS?
Come si smaltiscono i materiali contenenti amianto?
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 art. 246 — campo di applicazione rischio amianto
- D.Lgs. 81/08 art. 250 — obbligo di notifica all'ASL
- D.Lgs. 81/08 art. 256 — Piano di Lavoro per la rimozione
- D.Lgs. 81/08 art. 258 — formazione dei lavoratori esposti
- D.Lgs. 81/08 art. 262 — sanzioni in materia di amianto
- L. 257/1992 art. 13 c. 8 — benefici previdenziali ex-esposti
- D.Lgs. 152/2006 — codici EER rifiuti contenenti amianto
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Titolo IX Capo III (artt. 246-260)
- L. 27 marzo 1992 n. 257 — Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
- D.M. 6 settembre 1994 — Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 — Codice dell'ambiente (gestione rifiuti amianto)
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