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Cosa fare se trovi amianto in azienda: guida passo-passo

Hai trovato o sospetti la presenza di materiali contenenti amianto (MCA) nella tua azienda? Ecco la procedura operativa: dal campionamento alla notifica all'ASL, dal piano di controllo alla bonifica, fino allo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Se trovi amianto in azienda: non rimuovere il materiale da solo, fai campionare da un tecnico abilitato, aggiorna il DVR con la valutazione del rischio amianto (Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08), notifica l'ASL entro 30 giorni in caso di amianto friabile significativo, adotta un piano di controllo se il materiale è integro oppure attiva un Piano di Lavoro ex art. 256 se la bonifica è necessaria. Solo imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali categoria 10A/10B possono eseguire la rimozione.

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La situazione

L'amianto è stato vietato in Italia dalla Legge 257/1992, con divieto di produzione, commercio e utilizzo in vigore dal 28 aprile 1994. Gli edifici costruiti prima di quella data possono contenere materiali contenenti amianto (MCA) in forme diverse:

La normativa di riferimento è il Titolo IX Capo III del D.Lgs. 81/08(artt. 246–260), integrata dalla L. 257/1992 e dal D.M. 6 settembre 1994 sulle procedure di bonifica e smaltimento.

Cosa rischi

Cosa devi fare ora

  1. Passo 1 — Riconoscere i materiali sospetti

    In edifici costruiti prima del 1994 individua: lastroni di cemento-amianto, coibentazioni di tubazioni e caldaie, pavimenti in vinil-amianto, pannelli ignifughi, guarnizioni. In caso di dubbio, non rimuovere il materiale: chiama un tecnico specializzato per il campionamento.

  2. Passo 2 — Campionamento e analisi

    Il campionamento deve essere eseguito da un tecnico abilitato. Le analisi confermano la presenza e il tipo di amianto. Utilizza laboratori accreditati ACCREDIA per garantire la validita del referto.

  3. Passo 3 — Valutazione del rischio amianto nel DVR

    Se e confermata la presenza di MCA nel sito, aggiorna il DVR con la valutazione del rischio amianto ai sensi del Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08 (artt. 246-260). Indica tipo di amianto, stato di conservazione, localizzazione, lavoratori potenzialmente esposti e misure adottate.

  4. Passo 4 — Notifica all’ASL/ARPA

    Entro 30 giorni dalla conoscenza della presenza di amianto friabile in quantita significativa, il datore deve notificare all’ASL competente ex art. 250 D.Lgs. 81/08 indicando: tipo di amianto, quantita stimata, localizzazione, uso attuale dell’edificio e lavoratori potenzialmente esposti.

  5. Passo 5 — Piano di controllo e manutenzione (MCA in buono stato)

    Se l’amianto e compatto, non deteriorato e non soggetto a usura, adotta un piano di controllo periodico con ispezione visiva e monitoraggio della dispersione di fibre. La rimozione non e sempre necessaria: mantenere il materiale integro e monitorato e spesso la soluzione preferibile.

  6. Passo 6 — Piano di Lavoro per la bonifica (MCA deteriorato o friabile)

    La rimozione di amianto richiede un Piano di Lavoro ai sensi dell’art. 256 D.Lgs. 81/08, trasmesso all’ASL almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Solo imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali (categoria 10A per amianto in matrice friabile, 10B per matrice compatta) possono eseguire la bonifica.

  7. Passo 7 — Sorveglianza sanitaria ex-esposti

    I lavoratori che sono stati esposti ad amianto hanno diritto a sorveglianza sanitaria periodica da parte del medico competente aziendale e, tramite l’INAIL, alle prestazioni del Fondo per le Vittime dell’Amianto. L’esposizione documentata puo conferire benefici previdenziali (art. 13 c. 8 L. 257/1992).

  8. Passo 8 — Smaltimento dei rifiuti da bonifica

    I rifiuti contenenti amianto sono classificati come rifiuti pericolosi: codice EER 17 06 01* (materiali isolanti contenenti amianto) o 17 06 05* (materiali da costruzione contenenti amianto). Lo smaltimento avviene solo in discariche autorizzate, con Formulario Identificazione Rifiuti (FIR) e iscrizione al registro RENTRI.

Tempi e priorità

AzioneQuandoPriorità
Stop alla rimozione fai-da-te del materiale sospettoImmediatoUrgente
Campionamento da tecnico abilitatoAppena possibileUrgente
Aggiornamento DVR con valutazione rischio amiantoDopo conferma laboratorioUrgente
Notifica ASL (amianto friabile significativo)Entro 30 giorni dalla conoscenzaUrgente
Piano di controllo o Piano di Lavoro (bonifica)In base allo stato del materialeAlta
Trasmissione Piano di Lavoro all’ASLAlmeno 30 giorni prima dei lavoriAlta
Attivazione sorveglianza sanitaria ex-espostiContestualmente alla valutazioneAlta
Smaltimento rifiuti amianto in discarica autorizzataAl termine della bonificaAlta

Documenti che servono

Documenti da predisporre e conservare

  • Rapporto di campionamento e analisi laboratorio accreditato ACCREDIA
  • DVR aggiornato con valutazione rischio amianto (Titolo IX Capo III D.Lgs. 81/08)
  • Notifica ASL ex art. 250 D.Lgs. 81/08 con ricevuta di trasmissione
  • Piano di controllo e manutenzione per MCA in buono stato
  • Piano di Lavoro ex art. 256 D.Lgs. 81/08 trasmesso all’ASL
  • Contratto con impresa iscritta Albo Gestori Ambientali cat. 10A/10B
  • Registro degli interventi di manutenzione e ispezione visiva
  • Formulario Identificazione Rifiuti (FIR) per ogni carico di rifiuti amianto
  • Attestati di formazione specifica dei lavoratori esposti (art. 258 D.Lgs. 81/08)
  • Cartelle sanitarie dei lavoratori ex-esposti (medico competente)

Come ti possiamo aiutare

Supportiamo il datore di lavoro in ogni fase: dall'interpretazione del referto di analisi all'aggiornamento del DVR con la valutazione del rischio amianto, dalla predisposizione della notifica ASL alla redazione del Piano di controllo o del Piano di Lavoro. Coordiniamo i rapporti con l'impresa di bonifica e verifichiamo la conformità documentale per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Assistiamo anche nella gestione della sorveglianza sanitaria ex-esposti e nella verifica dei requisiti per i benefici previdenziali INPS/INAIL connessi all'esposizione documentata ad amianto.

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Domande frequentiFAQ

Se l'amianto e in buono stato, devo rimuoverlo obbligatoriamente?
No. La normativa non impone la rimozione immediata di MCA compatti e non deteriorati. In questi casi e sufficiente adottare un piano di controllo e manutenzione con ispezioni periodiche. La rimozione diventa necessaria solo quando il materiale e friabile, in cattivo stato o soggetto a lavori che potrebbero liberare fibre.
Chi puo eseguire la bonifica amianto?
Solo imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A (amianto in matrice friabile) e 10B (amianto in matrice compatta). Affidare la bonifica a un'impresa non iscritta espone il committente a responsabilita penale.
Quali sanzioni per mancata notifica all'ASL della presenza di amianto?
L'omessa notifica all'ASL di amianto friabile in quantita significativa (art. 250 D.Lgs. 81/08) e punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014 euro (art. 262 D.Lgs. 81/08).
I lavoratori esposti ad amianto in passato hanno diritto a benefici INPS?
Si. L'art. 13 c. 8 della L. 257/1992 prevede un coefficiente moltiplicativo del periodo contributivo per i lavoratori con esposizione ad amianto documentata superiore a dieci anni. La domanda si presenta all'INPS con certificazione INAIL dell'esposizione.
Come si smaltiscono i materiali contenenti amianto?
I rifiuti contenenti amianto sono classificati pericolosi (codice EER 17 06 01* o 17 06 05*). Devono essere confezionati in big-bag o avvolti in teli di polietilene, accompagnati dal FIR e smaltiti in discariche di II categoria tipo B autorizzate.

Riferimenti normativi

Fonti normative

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