Alla ricezione del certificato medico di malattia professionale, il datore ha 5 giorni per presentare denuncia telematica all'INAIL (art. 53 DPR 1124/1965) allegando il certificato. Deve inoltre aggiornare il DVR con la valutazione del rischio che ha determinato la patologia, notificare all'ASL/organo di vigilanza e rivedere con il medico competente il protocollo di sorveglianza sanitaria. L'omissione è reato penale.
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La situazione
La malattia professionaleè una patologia contratta in modo lento e progressivo a causa dell'attività lavorativa (es. ipoacusia da rumore, patologie muscolo-scheletriche, neoplasie da amianto, dermatosi professionali). Differisce dall'infortunio, che ha causa violenta e istantanea.
Il certificato medicoche fa scattare il termine dei 5 giorni può essere emesso dal medico competente aziendale, dal medico di medicina generale (MMG) o da uno specialista ospedaliero. Non è necessario attendere il riconoscimento INAIL per procedere alla denuncia: l'obbligo decorre dalla ricezione del primo certificato attestante la diagnosi di malattia professionale.
Anche le malattie non tabellate(non presenti nelle tavole allegate al DPR 1124/1965 o al DM del Ministero della Salute) devono essere denunciate se c'è nesso causale con l'attività lavorativa, come chiarito dalla Corte Costituzionale n. 179/1988.
Cosa rischi
- Omessa denuncia INAIL: art. 55 co. 5 D.Lgs. 81/08 — arresto fino a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 15.000 €. La denuncia tardiva non estingue il reato ma può attenuarlo.
- Mancata notifica all'ASL/organo di vigilanza: violazione dell'art. 139 DPR 1124/1965 — segnalazione e sanzione amministrativa.
- DVR non aggiornato: se la malattia rivela un rischio non adeguatamente valutato, il DVR non aggiornato aggrava la posizione del datore in sede penale in caso di contenzioso.
- Mancata revisione sorveglianza sanitaria: il medico competente deve rivedere il protocollo per tutti i lavoratori esposti allo stesso rischio.
Cosa devi fare ora
Ricevi il certificato medico di malattia professionale
Il certificato può arrivare dal lavoratore che lo consegna, o essere inviato dal medico competente o dal MMG. Annota la data di ricezione: i 5 giorni per la denuncia decorrono da questo momento.
Compila e trasmetti la denuncia telematica INAIL entro 5 giorni
Accedi al portale INAIL (sezione Denunce Malattie Professionali) e compila il modulo telematico con: dati aziendali, dati anagrafici del lavoratore, mansione svolta, agenti di rischio, diagnosi riportata nel certificato. Allega il certificato medico. Conserva la ricevuta di trasmissione.
Notifica all'ASL / organo di vigilanza territorialmente competente
Ai sensi dell'art. 139 DPR 1124/1965, il medico competente deve notificare la malattia professionale all'organo di vigilanza (ASL o ITL). Coordina questa comunicazione con il medico competente aziendale.
Aggiorna il DVR con revisione della valutazione del rischio specifico
La malattia professionale è un segnale che il rischio era presente e forse sottovalutato. Aggiorna la sezione del DVR relativa all'agente causale (rumore, agenti chimici, movimentazione, vibrazioni, ecc.) con misure preventive rafforzate o revisione della stima del rischio.
Revisiona il protocollo di sorveglianza sanitaria con il medico competente
Il medico competente deve rivalutare il protocollo sanitario per tutti i lavoratori con mansione analoga a quella del lavoratore colpito. Possono essere necessarie visite straordinarie o esami supplementari.
Adotta misure tecniche/organizzative per ridurre il rischio
In base alla revisione del DVR, implementa le misure correttive: sostituzione dell'agente causale, riduzione dei tempi di esposizione, miglioria impiantistica, aggiornamento DPI, nuova formazione specifica.
Tempi e priorità
| Azione | Quando | Priorità |
|---|---|---|
| Denuncia telematica INAIL | Entro 5 giorni dalla ricezione del certificato | Urgente |
| Notifica ASL/organo di vigilanza (tramite medico competente) | Contestualmente alla denuncia INAIL | Urgente |
| Revisione DVR — sezione rischio specifico | Entro 30 giorni | Alta |
| Revisione protocollo sorveglianza sanitaria | Entro 30 giorni con il medico competente | Alta |
| Misure tecniche/organizzative di riduzione rischio | Secondo il piano di miglioramento del DVR | Alta |
| Formazione specifica aggiornata ai lavoratori esposti | Dopo aggiornamento DVR | Media |
Documenti che servono
Documenti da predisporre e conservare
- Certificato medico di malattia professionale (copia)
- Ricevuta di trasmissione denuncia telematica INAIL
- Copia della notifica ASL/organo di vigilanza
- DVR aggiornato con revisione del rischio specifico
- Verbale di revisione del protocollo di sorveglianza sanitaria
- Giudizi di idoneità aggiornati dei lavoratori esposti
- Registro infortuni/malattie professionali aggiornato
- Documentazione misure correttive adottate
Come ti possiamo aiutare
Supportiamo il datore di lavoro in tutta la gestione: compilazione e trasmissione telematica della denuncia INAIL nei tempi di legge, coordinamento con il medico competente per la notifica ASL, revisione del DVR e del protocollo sanitario, predisposizione del piano di misure correttive.
In caso di contestazione da parte dell'INAIL o di avvio di procedimento penale, affianchiamo il datore nella raccolta della documentazione difensiva e nel rapporto con il legale di riferimento.
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Domande frequentiFAQ
Il termine dei 5 giorni si calcola dalla diagnosi o dalla ricezione del certificato?
La denuncia INAIL vale anche come notifica all'ASL?
Cosa succede se il lavoratore non consegna il certificato al datore?
La malattia professionale deve essere riconosciuta da INAIL prima della denuncia?
Riferimenti normativi
- DPR 1124/1965 art. 53 — obbligo di denuncia e termine dei 5 giorni
- DPR 1124/1965 art. 139 — notifica medico competente all'organo di vigilanza
- D.Lgs. 81/08 art. 55 co. 5 — sanzioni penali per omessa denuncia
- D.Lgs. 81/08 art. 29 co. 3 — obbligo di aggiornamento DVR
- D.Lgs. 81/08 art. 41 — sorveglianza sanitaria
Fonti normative
- DPR 30 giugno 1965 n. 1124 — artt. 53 e 139
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — art. 55 co. 5
- Corte Costituzionale sentenza n. 179/1988 — malattie non tabellate
- Portale INAIL — denuncia malattia professionale
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