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Osservatorio · Settore Navale e Marittimo

Infortuni e sicurezza nel settore navale e marittimo

Analisi degli infortuni, delle malattie professionali e del quadro normativo nel settore della costruzione navale e del trasporto marittimo in Italia: dati INAIL 2022-2024, rischi specifici di cantiere e di bordo, normativa D.Lgs. 271/1999 e 272/1999.

~4.200infortuni/anno cantieri navali + trasporto marittimo (ord. magn. INAIL)~18infortuni mortali medi annui nel comparto (stima indicativa)D.Lgs. 271/99normativa speciale sicurezza bordo naviMLC 2006convenzione internazionale lavoro marittimo
Risposta rapida

Il settore navale e del trasporto marittimo italiano presenta un profilo di rischio tra i più complessi dell'intero panorama industriale. I cantieri navali espongono i lavoratori a una combinazione di pericoli raramente concentrati in un unico ambiente produttivo: lavori in quota su scafi e impalcature, entrata in spazi confinati, esposizione prolungata a solventi e vernici marine, rischio residuo da amianto nelle imbarcazioni storiche, saldatura in posizioni difficili e rumore da lavorazioni meccaniche intensive. I marittimi imbarcati affrontano invece rischi di bordo — scivolamento su ponti bagnati, fatica da turno, isolamento geografico, movimentazione manuale di carichi pesanti — spesso aggravati dall'impossibilità di accedere tempestivamente a strutture sanitarie. Il quadro normativo è plurale: al D.Lgs. 81/08 si affiancano il D.Lgs. 271/1999 per la sicurezza a bordo e il D.Lgs. 272/1999 per le operazioni portuali, insieme alla Convenzione Marittima Internazionale MLC 2006.

Dati infortuni INAIL 2022-2024: cantieri navali e trasporto marittimo

Il settore navale e del trasporto marittimo in Italia è statisticamente monitorato dall'INAIL attraverso due principali classificazioni ATECO: la divisione 30.1 — Costruzione di navi e imbarcazioni e la divisione 50 — Trasporto per vie d'acqua, che comprende cabotaggio, navigazione d'altura e trasporto su acque interne. I dati di seguito riportati sono stime indicative basate sulle serie storiche INAIL, coerenti con gli ordini di grandezza pubblicati nella banca dati aperta INAIL (open.inail.it).

AnnoCostruzioni navali (stima)Trasporto per acque (stima)Totale comparto (stima)di cui mortali (stima)
2022~2.450~1.870~4.320~20
2023~2.380~1.810~4.190~17
2024 (prov.)~2.290~1.750~4.040~16

Valori indicativi basati su ordini di grandezza INAIL — divisioni ATECO 30.1 e 50. I dati 2024 sono provvisori e soggetti a revisione. Non costituiscono dati ufficiali precisi. Fonte di riferimento: INAIL Banca Dati Statistica (open.inail.it).

Il trend 2022-2024 mostra una lieve riduzione del numero assoluto di infortuni, in linea con il trend nazionale. Tuttavia, l'indice di incidenza infortunistica (infortuni per 1.000 addetti) nel settore navale rimane sensibilmente superiore alla media del manifatturiero generale, a causa della specificità e molteplicità dei rischi presenti nei cantieri e a bordo. La quota di infortuni mortali sul totale (circa 0,4%) è anch'essa superiore alla media nazionale manifatturiera, segnalando la persistenza di scenari di rischio ad alta gravità.

Confronto con il dato nazionale degli infortuni

Per contestualizzare i numeri del settore navale-marittimo è utile il confronto con gli aggregati nazionali INAIL. Nel triennio 2022-2024 gli infortuni sul lavoro denunciati in Italia si collocano intorno a 580.000-650.000 casi annui (dati complessivi, incluse le malattie professionali con inizio inabilità temporanea), con un numero di morti sul lavoro che si attesta tra 1.000 e 1.200 l'anno.

IndicatoreSettore navale-marittimoDato nazionaleScarto
Incidenza infortuni (per 1.000 addetti)~38–42 (stima)~22–26 (media settori)+60% circa
Quota infortuni mortali sul totale~0,4% (stima)~0,17% (media)circa 2,4×
Infortuni in occasione di lavoro vs. in itinere~88% in occasione (stima)~72% in occasionemaggiore peso eventi lavorativi

Valori indicativi. Il confronto è basato su ordini di grandezza desumibili dalle serie INAIL e dal Rapporto Annuale INAIL. Non costituiscono dati ufficiali precisi.

Il divario nell'incidenza infortunistica rispetto alla media nazionale non è casuale: riflette la natura stessa delle lavorazioni navali e marittime, caratterizzate da ambienti fisici ostili, postazioni di lavoro non standardizzate, attività in quota o in spazi confinati, esposizione a agenti chimici e fisici complessi, e — nel caso dei marittimi — un isolamento geografico che prolunga i tempi di soccorso in caso di infortunio grave.

Specificità del rischio nei cantieri navali

I cantieri navali — dalla costruzione di nuove unità alle riparazioni e refitting — rappresentano ambienti di lavoro tra i più complessi dell'industria manifatturiera. La varietà e la sovrapposizione dei rischi è eccezionale: in uno stesso cantiere operano contemporaneamente squadre di saldatori, sabbiatori, pittori, elettricisti, carpentieri metallici e personale di movimentazione, spesso su strutture provvisorie all'interno o all'esterno dello scafo.

Rischio critico — Spazi confinati: i doppifondi, le casse di zavorra, i cofferdam e i locali macchine in fase di allestimento sono ambienti classificati come spazi confinati ai sensi del D.P.R. 177/2011. L'ingresso non autorizzato o senza le procedure di isolamento e bonifica dell'atmosfera ha causato storicamente alcuni degli incidenti più gravi nel comparto navale. È obbligatoria la procedura di classificazione dello spazio, la misurazione dell'atmosfera (O₂, CO, H₂S, LEL), la presenza di un sorvegliante esterno e la disponibilità di attrezzature di recupero in emergenza.

Attenzione — Interferenze tra imprese: nei cantieri navali di medie e grandi dimensioni operano contemporaneamente imprese diverse (carpentieri, impianti, pittura, collaudi), con elevato rischio da interferenze. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ai sensi del D.Lgs. 81/08 è una figura obbligatoria quando sono presenti più imprese, e il DUVRI o il POS di ciascuna impresa deve essere integrato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) del cantiere.

Specificità del rischio per i lavoratori marittimi imbarcati

Il personale imbarcato su navi mercantili, traghetti, petroliere, navi da carico e unità di servizio offshore affronta rischi peculiari che derivano dall'ambiente di navigazione, dall'organizzazione del lavoro in turni prolungati e dall'isolamento geografico. Il D.Lgs. 271/1999 e la MLC 2006 disciplinano le condizioni di lavoro e sicurezza, ma l'effettiva applicazione a bordo dipende largamente dall'organizzazione dell'armatore e dalla formazione del personale.

Nota sul contesto normativo: il D.Lgs. 271/1999 ("Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali") costituisce la principale normativa speciale per i marittimi. Integra e, in parte, sostituisce il D.Lgs. 81/08 a bordo delle navi, prevedendo obblighi specifici per l'armatore, il comandante e il preposto di bordo, nonché il Piano di Sicurezza di Bordo come documento equivalente al DVR per i lavoratori a terra.

Attenzione — Tempi di soccorso in alto mare: un infortunio grave a bordo in navigazione d'altura può richiedere ore o giorni prima che il marittimo infortunato raggiunga un presidio ospedaliero adeguato. Questa circostanza rende la prevenzione primaria ancora più critica: ogni infortunio evitabile a bordo vale più del doppio rispetto a un contesto produttivo a terra, dove i soccorsi sono accessibili in pochi minuti.

Malattie professionali correlate al settore navale e marittimo

Le malattie professionali nel comparto navale-marittimo hanno un profilo specifico, legato alle esposizioni prolungate tipiche di questo settore. I dati INAIL sulle denunce di malattia professionale per i codici ATECO 30.1 e 50 mostrano un'incidenza superiore alla media manifatturiera per alcune patologie specifiche.

Malattia professionaleEsposizione correlataIncidenza settore (stima)Profilo normativo
Ipoacusia professionaleRumore da lavorazioni meccaniche, sala macchine~28% delle MP denunciateD.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II
Malattie osteoarticolari (rachide lombare)Movimentazione manuale, vibrazioni, posture incongrue~22% delle MP denunciateD.Lgs. 81/08 Titoli VI e VIII Capo III
Dermatiti da contatto (solventi)Solventi, vernici epossidiche, oli minerali~14% delle MP denunciateD.Lgs. 81/08 Titolo IX — Agenti chimici
Asbestosi / mesotelioma pleuricoAmianto in navi storiche, coibentazioni, guarnizioni~8% delle MP (su lavoratori esposti storicamente)D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo III, L. 257/1992
Pneumoconiosi e broncopneumopatieFumi di saldatura, polveri metalliche, sabbiatura~10% delle MP denunciateD.Lgs. 81/08 Titolo IX — Agenti chimici
Disturbi psicosociali / burnoutIsolamento, turni, fatica cronica (marittimi)~6% delle MP denunciate (in crescita)D.Lgs. 81/08 art. 28, MLC 2006

Valori indicativi basati su ordini di grandezza desumibili dai dati INAIL per le divisioni ATECO 30.1 e 50. Non costituiscono dati ufficiali precisi. Fonte: INAIL Banca Dati Statistica, Rapporto Annuale INAIL.

Il mesotelioma pleurico da amianto merita un'attenzione particolare: si tratta di una patologia con latenza molto lunga (20-40 anni dall'esposizione), il che significa che i casi diagnosticati oggi riguardano lavoratori esposti in cantieri navali negli anni '70-'80. Il Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM) dell'INAIL monitora specificamente questa patologia, con una quota significativa di casi provenienti storicamente dai poli cantieristici di Trieste, Genova, Monfalcone, Palermo e La Spezia.

Il quadro normativo: D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 271/1999, D.Lgs. 272/1999 e MLC 2006

Il settore navale e marittimo è disciplinato da un sistema normativo plurale che stratifica obblighi nazionali e internazionali. La comprensione della gerarchia delle fonti è essenziale per i datori di lavoro, gli armatori e i responsabili della sicurezza in questo settore.

NormativaAmbito di applicazioneSoggetti obbligati
D.Lgs. 81/2008Testo Unico Sicurezza: si applica ai cantieri navali a terra e in via integrativa a bordo per gli aspetti non coperti da normativa specialeDatore di lavoro, cantieri, imprese subappaltatrici
D.Lgs. 271/1999Sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili nazionali; prevede il Piano di Sicurezza di Bordo (PSB) equivalente al DVRArmatore, comandante, preposto di bordo
D.Lgs. 272/1999Sicurezza dei lavoratori nelle operazioni portuali, nel lavoro portuale e nei traghetti; si applica a banchine, terminal, moli e alle operazioni di imbarco/sbarcoImprese portuali, terminalisti, compagnie di navigazione
MLC 2006 (L. 23/2013)Convenzione Internazionale sul Lavoro Marittimo: standard minimi di sicurezza, salute, orari, retribuzione e condizioni di vita a bordo. Si applica a navi >500 GT in navigazione internazionaleArmatore, Stato di bandiera, Port State Control
SOLAS 1974 (e successivi emendamenti)Safety of Life at Sea: sicurezza strutturale delle navi, sistemi antincendio, mezzi di salvataggio, comunicazioni di emergenzaCantieri costruttori, armatori, Registro Italiano Navale (RINA)
D.P.R. 177/2011Qualificazione delle imprese e dei lavoratori per i lavori in spazi confinati; obbligatorio per i cantieri navali che effettuano operazioni in doppifondi e casseImprese e lavoratori autonomi in spazi confinati

Il quadro normativo può essere soggetto ad aggiornamenti. Per le versioni vigenti consultare sempre il portale Normattiva e il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — MIT.

Nota metodologica: nei cantieri navali ove operano contemporaneamente squadre a bordo e a terra, la distinzione tra normativa applicabile (D.Lgs. 81/08 per le attività a terra e sul pontile, D.Lgs. 271/1999 per le attività a bordo della nave in riparazione) può generare zone grigie applicative. È buona prassi che il coordinatore della sicurezza del cantiere definisca in modo esplicito l'ambito di applicazione di ciascuna normativa nell'ambito del PSC o del DVR di cantiere.

Distribuzione degli infortuni per tipologia di evento nel settore navale

L'analisi della modalità di accadimento degli infortuni nel comparto navale-cantieristico permette di identificare le priorità di intervento preventivo. I dati seguenti sono stime indicative elaborate su base INAIL per il triennio 2022-2024.

Modalità di accadimentoQuota % sul totale (stima)Gravità mediaMisure preventive chiave
Scivolamento / caduta in piano~24%MediaPavimentazioni antiscivolo, calzature, pulizia ponte
Caduta dall'alto (scafo, ponteggi)~19%Alta / Molto altaImbracature, parapetti, reti di sicurezza
Contatto con organi in moto / attrezzi~17%Media / AltaRipari, DPI mani/occhi, LOTO procedures
Sforzo fisico / sovraccarico biomeccanico~16%Bassa-Media (cronicità alta)Ausili meccanici, rotazione mansioni, formazione MMC
Proiezione di materiale / schizzi~10%MediaSchermi, visiere, DPI oculari e facciali
Spazi confinati (asfissia, intossicazione)~5%Molto alta (elevata mortalità)D.P.R. 177/2011, rilevamento atmosfera, sorvegliante esterno
Incendio / esplosione~3%Molto altaProcedure hot work, gas free certificate, rilevatori
Altre modalità~6%VariabileVarie

Distribuzione indicativa basata su ordini di grandezza INAIL per il comparto navale-cantieristico. Non costituiscono dati ufficiali precisi.

Rischi specifici del settore: avvisi operativi

Di seguito quattro avvisi operativi su rischi che per specificità o gravità meritano un'attenzione dedicata nella gestione della sicurezza nel settore navale e marittimo.

Allarme spazi confinati: il rischio più letale nei cantieri navali

I doppifondi, le casse di zavorra, i locali pompe e i tank di carico sono spazi confinati ai sensi del D.P.R. 177/2011. La pericolosità è amplificata dalla difficoltà di accesso per i soccorritori in caso di emergenza. Prima di ogni ingresso è obbligatoria la misurazione dell'atmosfera (ossigeno, monossido di carbonio, idrogeno solforato, LEL) con strumenti calibrati. Il rilascio del permesso di ingresso (Permit to Work / Entry Permit) deve essere firmato dal responsabile della sicurezza. In assenza di ventilazione forzata adeguata o con atmosfera non certificata, l'ingresso è vietato. La formazione ai sensi del D.P.R. 177/2011 è obbligatoria per tutti i lavoratori coinvolti.

Amianto nelle imbarcazioni storiche: valutazione preventiva obbligatoria

Prima di avviare qualsiasi operazione di riparazione, refitting o demolizione su navi costruite prima del 1992, è obbligatoria la valutazione del rischio amianto attraverso un censimento dei materiali. In caso di presenza di MCA, il datore di lavoro deve redigere il Piano di Lavoro (art. 256 D.Lgs. 81/08) prima dell'inizio dei lavori e notificarlo alla ASL e all'Ispettorato del Lavoro competenti. Le lavorazioni in presenza di amianto devono essere affidate a imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali per le categorie specifiche. La violazione di questi obblighi comporta sanzioni penali a carico del datore di lavoro.

Ore di riposo marittimi: rispetto dei limiti MLC 2006 e D.Lgs. 271/1999

La Convenzione MLC 2006 e il D.Lgs. 271/1999 fissano limiti minimi di riposo inderogabili per il personale di bordo: almeno 10 ore di riposo su qualsiasi periodo di 24 ore, e almeno 77 ore di riposo su qualsiasi periodo di 7 giorni. Il superamento di questi limiti, anche in presenza di accordi individuali con i marittimi, costituisce una violazione sanzionabile in sede di Port State Control. Il registro delle ore di lavoro e di riposo deve essere compilato, firmato dal marittimo e conservato a bordo per almeno 1 anno. La Guardia Costiera italiana effettua verifiche specifiche su questo punto nelle ispezioni a bordo.

Hot Work a bordo: procedura di permesso obbligatoria

Qualsiasi operazione di saldatura, taglio, sbavatura o altra lavorazione a caldo a bordo di navi in riparazione deve essere preceduta dal rilascio di un Hot Work Permit (permesso per lavori a caldo) rilasciato dal responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'armatore. La procedura deve includere: verifica dell'assenza di gas/vapori infiammabili nell'area, rimozione o protezione di materiali combustibili nel raggio di 5 metri, predisposizione di estintori e manichette antincendio, individuazione di un addetto alla sorveglianza antincendio per tutta la durata dei lavori e per 30 minuti dopo la fine, e verifica a freddo dell'area a 60 minuti dalla conclusione dei lavori. La mancata adozione di questa procedura è una delle cause più frequenti di incendi a bordo durante le riparazioni in cantiere.

Il ruolo della Guardia Costiera e del Port State Control

In Italia, la vigilanza sulla sicurezza a bordo delle navi mercantili è esercitata principalmente dalla Guardia Costiera (Capitanerie di Porto), che opera sia in veste di autorità dello Stato di bandiera per le navi italiane, sia in qualità di Port State Control per le navi estere che scalano i porti italiani nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi (Paris MOU).

Le ispezioni Paris MOU verificano la conformità alla MLC 2006, alla Convenzione SOLAS, alla MARPOL (prevenzione inquinamento) e ad altre convenzioni IMO. I parametri di sicurezza del lavoro monitorati includono: ore di riposo documentate, disponibilità e manutenzione dei mezzi di salvataggio, documentazione sanitaria dell'equipaggio, condizioni abitative a bordo, alimentazione, formazione e certificazione del personale. Una nave che non supera l'ispezione può essere sottoposta a detenzione nel porto fino alla regolarizzazione delle non conformità.

Per i cantieri navali, la vigilanza sulla sicurezza sul lavoro è esercitata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), dalle ASL territorialmente competenti e, per gli aspetti ambientali, dalle ARPA regionali. La complessità del cantiere navale — con la compresenza di numerose imprese e una varietà di rischi — rende i cantieri navali di maggiori dimensioni soggetti a ispezioni periodiche programmate nell'ambito dei piani di vigilanza settoriali.

Approfondisci

Domande frequenti sulla sicurezza nel settore navale e marittimoFAQ

Quale normativa si applica alla sicurezza sul lavoro a bordo delle navi?
A bordo delle navi mercantili si applica il D.Lgs. 271/1999, che recepisce le direttive europee in materia di sicurezza dei lavoratori marittimi. Il testo unico D.Lgs. 81/08 si applica in via integrativa per gli aspetti non disciplinati dalla normativa speciale. Per i lavoratori portuali e nei cantieri navali operano il D.Lgs. 272/1999 (sicurezza nei porti e nelle operazioni portuali) e il D.Lgs. 81/08. Il Codice della Navigazione e le convenzioni internazionali MLC 2006 completano il quadro regolatorio per il personale di bordo.
Cos'è la Maritime Labour Convention (MLC 2006) e come si applica in Italia?
La Maritime Labour Convention 2006 (Convenzione sul Lavoro Marittimo) è il trattato internazionale dell'ILO che fissa gli standard minimi di sicurezza, salute, condizioni di vita e lavoro per i marittimi su scala globale. Ratificata dall'Italia con L. 23/2013, si applica alle navi di stazza lorda superiore a 500 GT impiegate in navigazione internazionale. Prevede ispezioni da parte delle autorità dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo (Port State Control), con la possibilità di detenzione della nave in caso di violazioni gravi.
Quali sono i rischi principali nei cantieri navali per i lavoratori addetti alla costruzione e riparazione?
I cantieri navali presentano una combinazione di rischi tra i più complessi in ambiente industriale: lavori in quota (cadute dall'alto su scafo, ponteggi e impalcature interne), spazi confinati (doppifondi, casse di zavorra, cofferdam), esposizione a solventi e vernici marine ad alto contenuto di COV, rischio amianto nelle imbarcazioni costruite prima degli anni '90, saldatura in posizioni difficili con esposizione a fumi metallici, e rumore da lavorazioni meccaniche prolungate. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve affrontare ciascuno di questi pericoli con misure specifiche.
Come viene gestita la sorveglianza sanitaria per i marittimi?
I marittimi sono sottoposti a visita medica periodica obbligatoria secondo il D.Lgs. 271/1999 e le disposizioni dell'Autorità Marittima. L'idoneità alla navigazione viene certificata da medici autorizzati. A bordo, il comandante ha responsabilità sanitarie di emergenza quando non è presente un medico di bordo (obbligo solo per le navi con più di 100 persone a bordo in navigazione internazionale oltre 72 ore). Il fascicolo sanitario del marittimo accompagna la carriera professionale e registra le esposizioni a rischi specifici.

Fonti normative

  • INAIL — Banca Dati Statistica (open.inail.it) — ATECO 30.1 e 50
  • INAIL — Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM)
  • INAIL — Rapporto Annuale
  • D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 271 — Sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili
  • D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 — Sicurezza nelle operazioni portuali e nei porti
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza)
  • D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 — Qualificazione imprese per lavori in spazi confinati
  • ILO — Maritime Labour Convention 2006 (MLC 2006), ratificata con L. 23/2013
  • IMO — SOLAS Convention 1974 e successivi emendamenti
  • Guardia Costiera italiana — Capitanerie di Porto — Attività ispettiva Port State Control
  • ITF (International Transport Workers' Federation) — Rapporti su salute e sicurezza dei marittimi
  • Paris MOU on Port State Control — Annual Report
  • L. 27 marzo 1992, n. 257 — Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

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