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Osservatorio Sicurezza Italia

Obblighi Sicurezza sul Lavoro nelle Professioni Ordinistiche

Il D.Lgs. 81/08 si applica integralmente agli studi professionali — avvocati, commercialisti, notai, medici, ingegneri, architetti, geometri, farmacisti — dal primo lavoratore dipendente. Analisi di DVR, RSPP, sorveglianza sanitaria, formazione obbligatoria e rischi specifici degli studi professionali.

Dal 1° dipendenteIl D.Lgs. 81/08 si applica a tutti gli studi professionali con lavoratoriVDT e stressRischi prevalenti negli studi: videoterminali e carico cognitivo16h (basso rischio)Corso RSPP datore di lavoro per studi professionaliATECO MAttività professionali, scientifiche e tecniche: dati INAIL indicativi
Risposta rapida

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) si applica integralmente agli studi professionali— avvocati, commercialisti, notai, medici, ingegneri, architetti, geometri, farmacisti e ogni altra professione regolamentata — dal momento in cui viene assunto anche un solo lavoratore dipendente o equiparato. L'appartenenza a un ordine professionale non costituisce deroga agli obblighi di sicurezza. I rischi prevalenti negli studi professionali sono l'esposizione a videoterminali (VDT), lo stress da carico cognitivo, il rischio biologico negli studi sanitari e il rischio chimico nei laboratori e negli studi dentistici. Il datore professionista può svolgere direttamente il ruolo di RSPP — con il corso da 16 ore per il rischio basso — ma resta obbligato a redigere il DVR per iscritto e a nominare il medico competente ove previsto. Tutti i dati INAIL riportati sono indicativi.

Nota metodologica

I dati infortunistici riportati sono indicativi e derivano da elaborazioni su ordini di grandezza desunti dalla banca dati INAIL Open Data e dai Rapporti Annuali INAIL per il macro-settore ATECO M (Attività professionali, scientifiche e tecniche). Non costituiscono dati ufficiali certificati. Per i dati aggiornati consultare INAIL Open Data.

Il D.Lgs. 81/08 si applica agli studi professionali?

La risposta è inequivocabile: . Il D.Lgs. 81/08 definisce all'art. 2 il "datore di lavoro" come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore oppure, in ogni caso, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il titolare di uno studio professionale — avvocato, commercialista, notaio, medico, ingegnere, architetto, geometra, farmacista — rientra pienamente in questa definizione nel momento in cui assume un dipendente o equiparato.

Non esistono deroghe legate all'appartenenza a un ordine professionale, alla dimensione dello studio o alla tipologia di attività svolta. La normativa di sicurezza si attiva dal primo lavoratore, intendendo per lavoratore qualsiasi persona che svolga attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore, con o senza retribuzione contrattuale (praticanti, tirocinanti, stagisti con inserimento nell'organizzazione aziendale sono equiparati ai lavoratori ai fini del D.Lgs. 81/08).

Anche il professionista ordinista che esercita da solo — senza dipendenti — è soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 in qualità di lavoratore autonomo quando opera in ambienti altrui o in coordinamento con altri, ai sensi dell'art. 21 del decreto.

Attenzione

La mancata redazione del DVR in uno studio professionale con lavoratori dipendenti è sanzionata penalmente con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 euro a 7.862,44 euro (art. 55, comma 1, lett. a, D.Lgs. 81/08). Non vi è alcuna soglia dimensionale minima che escluda l'obbligo.

Profilo dei rischi tipici negli studi professionali

Il profilo di rischio degli studi professionali è spesso sottovalutato per la percezione — errata — che si tratti di ambienti privi di pericoli. In realtà il D.Lgs. 81/08 richiede una valutazione di tutti i rischi presenti, anche quelli di natura ergonomica, organizzativa e psicosociale.

Rischio da videoterminali (VDT)

Il rischio VDT interessa qualsiasi lavoratore — segreteria, praticante, collaboratore amministrativo — che utilizzi il computer in modo sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali nette di pausa. Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (artt. 172–179) impone al datore di valutare i rischi per la vista, la postura e lo stress muscolo-scheletrico, assicurare pause di 15 minuti ogni 2 ore di uso continuativo del VDT e garantire la sorveglianza sanitaria periodica con medico competente.

Stress da carico cognitivo

Gli studi professionali sono contesti ad alta intensità cognitiva, con gestione di scadenze giuridiche o fiscali, responsabilità professionali elevate, richieste dei clienti e ritmi variabili. Il rischio da stress lavoro-correlato deve essere valutato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08, applicando la metodologia dell'INAIL (Metodo di valutazione stress lavoro-correlato) o metodologie equivalenti validate. La valutazione preliminare degli indicatori sentinella è obbligatoria in tutti gli studi con lavoratori.

Rischio biologico negli studi sanitari

Gli studi medici, odontoiatrici, veterinari e i laboratori di analisi sono esposti al rischio biologico — contatto con sangue, fluidi corporei, aerosol — classificato ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 81/08. Il datore deve valutare il rischio di esposizione ad agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, adottare misure di prevenzione (dispositivi di protezione individuale, procedure di decontaminazione, smaltimento dei rifiuti sanitari), e garantire la sorveglianza sanitaria specifica per il personale esposto, inclusa la vaccinazione antiepatite B ove indicata.

Rischio chimico nei laboratori e negli studi dentistici

Gli studi dentistici e i laboratori odontotecnici e di analisi clinica utilizzano sostanze chimiche — disinfettanti, amalgame, resine, acidi, solventi — che ricadono nella valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08. Il datore deve identificare le sostanze pericolose presenti (tramite le schede di dati di sicurezza SDS), classificarle per pericolosità secondo il Regolamento CLP/GHS e adottare le misure di prevenzione e protezione proporzionate al livello di rischio rilevato.

VDT — Videoterminali

Rischio ergonomico e visivo per tutto il personale di studio che usa il PC oltre 20h/settimana. Sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Stress lavoro-correlato

Valutazione obbligatoria per tutti i datori con dipendenti. Metodologia INAIL o equivalente validata.

Rischio biologico

Studi medici, odontoiatrici, veterinari e laboratori: valutazione agenti biologici, DPI, sorveglianza sanitaria specifica.

Rischio chimico

Studi dentistici e laboratori: SDS di tutte le sostanze, valutazione CLP/GHS, misure di contenimento e DPI.

RSPP in studio professionale: il datore può svolgere l'incarico da solo?

L'art. 34 del D.Lgs. 81/08 consente al datore di lavoro di assumere direttamente le funzioni di RSPP per le tipologie di aziende indicate nell'Allegato 2 del medesimo decreto, che comprende gli studi professionali classificati a basso rischio. Il titolare dello studio — avvocato, commercialista, notaio, ingegnere, architetto o geometra — può quindi fare il RSPP da solo, senza la necessità di designare o affidare l'incarico a un professionista esterno.

Per esercitare questo diritto, il datore-RSPP deve frequentare e superare il corso di formazione specifico previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011:

Il datore-RSPP che non aggiorna la propria formazione nei termini previsti perde la facoltà di svolgere l'incarico e deve provvedere alla designazione di un RSPP interno o esterno. L'aggiornamento deve essere documentato e conservato insieme all'attestato del corso iniziale.

DVR in studio professionale: quando è obbligatorio il documento scritto

Il DVR in forma scritta è obbligatorio per qualsiasi studio professionale che occupi almeno un lavoratore subordinato o equiparato. Non esiste alcuna soglia dimensionale al di sotto della quale sia consentita l'omissione del documento.

L'art. 29 del D.Lgs. 81/08, nella versione attualmente vigente, prevede che la valutazione dei rischi sia effettuata prima dell'avvio dell'attività o quando mutano le condizioni di lavoro. Il documento deve contenere, ai sensi dell'art. 28:

La cosiddetta «autocertificazione» — prevista dalla versione originaria del D.Lgs. 81/08 per le imprese fino a 10 dipendenti in attività a basso rischio — non ha mai sostituito la valutazione sostanziale dei rischi ed è stata progressivamente superata. Oggi non è praticabile come alternativa al DVR per gli studi con lavoratori dipendenti.

Dimensione studioDVRRSPPMedico competenteRLS
Solo titolare (no dipendenti)Non obbligatorio (valutazione rischi consigliata)Non obbligatorioNon obbligatorio (salvo rischi specifici)Non obbligatorio
1-5 dipendentiObbligatorio scrittoDatore-RSPP consentito (corso 16h o 32h)Obbligatorio se rischio VDT, biologico o chimicoObbligatorio (può coincidere con RLS territoriale)
6-15 dipendentiObbligatorio scritto + consultazione RLSDatore-RSPP consentito oppure RSPP designatoObbligatorio se rischi specifici; fortemente consigliato per VDTObbligatorio (elezione interna o territoriale)
Oltre 15 dipendentiObbligatorio scritto + riunione periodica annualeRSPP designato (datore-RSPP ammesso se Allegato 2)Obbligatorio per rischi specifici; riunione periodica annualeObbligatorio (elezione interna)

Tabella orientativa. Elaborazione su D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. Verificare sempre la classificazione di rischio specifica dello studio.

Sorveglianza sanitaria negli studi professionali

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando la valutazione dei rischi individua l'esposizione a uno o più rischi per cui la legge la prescrive. Negli studi professionali i casi più frequenti sono:

VDT: oltre 20 ore settimanali di utilizzo sistematico

L'art. 176 del D.Lgs. 81/08 impone la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a VDT in modo sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali. La visita preventiva deve essere effettuata prima dell'adibizione alla mansione; le visite periodiche successive hanno cadenza biennale (ogni due anni) o annuale per i lavoratori con prescrizioni o particolari condizioni di salute segnalate dal medico competente. Il medico deve valutare in particolare la funzione visiva e l'apparato muscoloscheletrico, con possibilità di richiedere esami specialistici (visita oculistica, valutazione ortopedica).

Rischio biologico negli studi sanitari

Per il personale sanitario e paramedico esposto ad agenti biologici del gruppo 2 o superiore — sangue, aerosol biologici, fluidi corporei — il Titolo X del D.Lgs. 81/08 impone la sorveglianza sanitaria e la valutazione delle condizioni di salute del lavoratore in relazione all'esposizione specifica. Il medico competente può prescrivere la vaccinazione contro l'epatite B e valutare altre misure immunoprofilattiche. Il rifiuto del lavoratore deve essere documentato. La cartella sanitaria è conservata fino a 10 anni dopo la cessazione dell'esposizione (40 anni per agenti biologici con effetti a lungo termine).

Rischio chimico nei laboratori

Se la valutazione del rischio chimico rileva un rischio non irrilevante — superamento dei valori di azione stabiliti dagli artt. 223–226 D.Lgs. 81/08 — il medico competente deve essere nominato e deve effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti. Nei laboratori dentistici e di analisi clinica sono frequenti le esposizioni a formaldeide, mercurio (amalgame dentali) e solventi organici, tutte sostanze che richiedono valutazione specifica.

Formazione obbligatoria per i dipendenti degli studi professionali

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (recepito nei moduli formativi del D.Lgs. 81/08) fissa la struttura e la durata della formazione obbligatoria per tutti i lavoratori, suddivisa in formazione generale e formazione specifica in funzione del livello di rischio aziendale.

Struttura del percorso formativo per gli studi a rischio basso

Per gli studi medici e sanitari, la classificazione può essere a rischio medio (formazione specifica di 8 ore, totale 12 ore) in considerazione del rischio biologico. Il datore deve conservare la documentazione della formazione effettuata (registro formazione, attestati) per tutto il periodo del rapporto di lavoro e almeno per cinque anni successivi alla cessazione.

Attenzione

La formazione deve essere erogata prima dell'adibizione alla mansionee deve essere specifica per i rischi della mansione stessa. La formazione generica o non documentata non è considerata sufficiente in sede ispettiva. Per i lavoratori addetti a compiti particolari — primo soccorso, gestione dell'emergenza, prevenzione incendi — sono richieste abilitazioni specifiche aggiuntive ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 e del D.M. 18 marzo 2011.

Dati INAIL indicativi: infortuni nel settore ATECO M

Il macro-settore ATECO M (Attività professionali, scientifiche e tecniche) include gli studi legali, fiscali, di ingegneria e architettura, di ricerca e sviluppo, le agenzie di pubblicità e i laboratori di analisi. I dati INAIL Open Data indicativi mostrano un livello di infortuni complessivamente inferiore rispetto ai settori manifatturieri o delle costruzioni, ma con caratteristiche peculiari.

IndicatoreDato indicativoNote
Denunce di infortunio ATECO MMigliaia/anno (dato complessivo)Dato indicativo INAIL Open Data; include studi professionali, laboratori, agenzie. Varia per sotto-codice ATECO.
Prima causa di infortunioInfortuni in itinereGli infortuni durante il percorso casa-lavoro rappresentano una quota significativa nel settore dei servizi professionali (dato indicativo INAIL).
Seconda causa di infortunioCadute in piano e movimenti scoordinatiScivolamenti, inciampi in ufficio e studi; impatto con arredi e attrezzature.
Malattie professionali prevalentiPatologie muscoloscheletriche e disturbi visiviPatologie da postura scorretta (VDT), cervicalgia, tendinopatie da digitazione ripetitiva (dato indicativo INAIL).
Settore sanitario (ATECO Q)Incidenza infortuni biologici rilevanteGli studi medici e laboratori analisi rientrano principalmente in ATECO Q, con profilo di rischio biologico specifico.
Infortuni mortali ATECO MIncidenza bassa rispetto ai settori a rischio altoIl settore professionale registra una mortalità infortunistica nettamente inferiore a costruzioni e manifattura (dato indicativo INAIL).

Tutti i dati sono indicativi. Elaborazione su INAIL Open Data e Rapporti Annuali INAIL. Non costituiscono dati ufficiali certificati.

Smart working negli studi professionali e obblighi SSL del datore

La diffusione del lavoro agile (smart working) negli studi professionali — accelerata dalla pandemia e poi consolidata come modalità ordinaria in molti contesti — non elimina gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro. La L. 22 maggio 2017, n. 81 (disciplina del lavoro agile) stabilisce che il datore è responsabile della sicurezza e della buona salute del lavoratore in modalità agile, sebbene con adattamenti rispetto alla sede fissa.

Obblighi del datore verso i dipendenti in telelavoro

Checklist smart working conforme al D.Lgs. 81/08

  • Accordo individuale di lavoro agile redatto e firmato
  • Informativa scritta sui rischi consegnata al lavoratore
  • DVR aggiornato con sezione lavoro agile
  • Attrezzature di lavoro conformi fornite o verificate dal datore
  • Sorveglianza sanitaria mantenuta (medico competente per VDT)
  • Diritto alla disconnessione regolamentato nell'accordo individuale

Approfondisci

FAQ obblighi sicurezza studi professionali e professioni ordinisticheFAQ

Il DVR è obbligatorio per uno studio professionale con un solo dipendente?
Sì, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è obbligatorio per qualsiasi datore di lavoro che abbia anche un solo lavoratore subordinato, ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08. L'autocertificazione sostitutiva del DVR era prevista dall'art. 29, comma 5, solo per le imprese con meno di 11 dipendenti, ma era comunque limitata alle imprese esercitanti attività a basso rischio rientranti in elenchi specifici emanati dal Ministero del Lavoro, e comunque non esonerava dalla valutazione sostanziale dei rischi. Uno studio professionale con anche un solo dipendente — segreteria, praticante con rapporto subordinato, addetto alla reception — deve redigere il DVR per iscritto. Il documento deve essere firmato dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e dal medico competente ove nominato. La mancata redazione è sanzionata con arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 euro a 7.862,44 euro (art. 55 D.Lgs. 81/08).
Il datore di lavoro titolare di uno studio professionale può svolgere da solo il ruolo di RSPP?
Sì. L'art. 17, comma 1, lett. b) e l'art. 34 del D.Lgs. 81/08 consentono al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), a condizione che l'azienda rientri tra quelle indicate all'Allegato 2 del decreto, che fissa i limiti dimensionali e di rischio. Gli studi professionali — avvocati, commercialisti, notai, ingegneri, architetti, geometri — rientrano nella classificazione di basso rischio. Il datore-RSPP deve frequentare e aggiornare la propria formazione: corso di 16 ore per le attività a rischio basso (compresi gli studi professionali classificati in tale categoria), più aggiornamento periodico di 6 ore ogni cinque anni. Per gli studi medici e odontoiatrici che presentino rischio biologico significativo, la classificazione di rischio può salire a medio, con conseguente obbligo formativo di 32 ore per il datore che intenda fare RSPP. Prima di assumere l'incarico, è quindi opportuno verificare la classificazione di rischio effettiva dello studio.
Quando è obbligatorio il medico competente per la segretaria di studio che usa il computer?
La sorveglianza sanitaria con medico competente è obbligatoria quando la valutazione del rischio rileva l'esposizione a uno o più rischi per i quali la normativa prescrive visite periodiche. Per i lavoratori addetti a videoterminali (VDT), l'art. 176 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la sorveglianza sanitaria è dovuta per i lavoratori che usano attrezzature munite di videoterminali in modo sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause regolamentari. Una segretaria di studio che lavori al PC per la maggior parte della giornata supera ampiamente questa soglia: il datore è quindi obbligato a nominare un medico competente e a sottoporre la lavoratrice a visita preventiva — prima dell'adibizione alla mansione — e a visita periodica almeno ogni due anni (ogni anno per i lavoratori con prescrizioni o con particolari condizioni di salute segnalate). La mancata nomina del medico competente, quando dovuta, è sanzionata con arresto da due a quattro mesi o con ammenda.
I praticanti e i tirocinanti di uno studio professionale (avvocato, commercialista) sono soggetti agli obblighi di formazione SSL?
La questione dipende dalla qualificazione giuridica del rapporto di praticantato o tirocinio. Se il praticante o tirocinante svolge la propria attività nell'ambito di un rapporto che lo espone ai rischi dell'ambiente di lavoro — anche senza un contratto di lavoro subordinato — il D.Lgs. 81/08 lo qualifica come «lavoratore» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), estendendo a suo favore tutte le tutele previste dalla normativa. Il datore è quindi obbligato a: includere il tirocinante nella valutazione dei rischi, fornire la formazione generale e specifica prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (4 ore di formazione generale + 4 ore di formazione specifica per il rischio basso, per un totale di 8 ore), nonché fornire i dispositivi di protezione individuale ove necessario. Nel caso dei praticanti avvocati iscritti al registro del praticantato o dei praticanti commercialisti, la prevalente prassi ispettiva tende a equipararli ai lavoratori ai fini della sicurezza, indipendentemente dalla retribuzione percepita.

Fonti normative

Il tuo studio professionale ha dipendenti o collaboratori?

Ti aiutiamo a verificare che DVR, nomina RSPP, sorveglianza sanitaria e formazione obbligatoria siano conformi al D.Lgs. 81/08, prima di un'ispezione ITL o di un evento infortunistico.