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Osservatorio · Rischi Emergenti

Nanomateriali e nanotecnologie: rischi emergenti nei luoghi di lavoro

Le proprietà fisico-chimiche uniche dei nanomateriali ne amplificano la reattività biologica rispetto alle forme massive. Analisi dei settori esposti, dello stato della ricerca tossicologica e del quadro normativo vigente in Italia.

<100 nmDimensione definitoria (Racc. CE 2011/696/UE)Gruppo 2BClassificazione IARC per CNT-A2024–2028Agenda EU-OSHA rischi emergentiReg. UE 2018/1881Riferimento REACH nano
Risposta rapida

I nanomateriali — particelle con almeno una dimensione inferiore a 100 nm — trovano impiego crescente in edilizia (nanosilice, nanotubi di carbonio), chimica, tessile, elettronica e cosmesi. Le proprietà fisico-chimiche uniche che li rendono utili (alta reattività, penetrazione cellulare) li rendono potenzialmente pericolosi se inalati o ingeriti. L'EU-OSHA classifica i rischi nanotecnologici tra i principali rischi emergenti nell'agenda 2024-2028.

Nanomateriali in produzione: settori più esposti

L'impiego industriale dei nanomateriali è in rapida espansione e interessa filiere molto diverse tra loro. L'esposizione professionale si verifica sia nelle fasi di sintesi e lavorazione dei nanomateriali stessi, sia nell'uso di prodotti che li incorporano. Le mansioni a maggiore rischio comprendono gli addetti alla produzione, alla miscelazione, alla spruzzatura e alla manutenzione degli impianti.

Nanotubi di carbonio (CNT) nei compositi strutturali

I nanotubi di carbonio a parete multipla (MWCNT) e singola (SWCNT) vengono incorporati in materiali compositi per aumentare la resistenza meccanica e la conduttività elettrica. Le applicazioni spaziano dall'aeronautica all'automotive, dalla microelettronica all'abbigliamento tecnico. Le operazioni di miscelazione a secco, macinazione e taglio dei compositi rinforzati con CNT possono liberare fibre nanometriche aerodisperse con caratteristiche morfologiche simili alle fibre asbestiformi.

Nanoargento nei tessuti antibatterici

Le nanoparticelle di argento (AgNP) vengono applicate a tessuti tecnici, dispositivi medici, imballaggi e superfici per le loro proprietà antimicrobiche. I lavoratori esposti includono gli addetti al trattamento dei tessuti e al finissaggio. Il rilascio di ioni argento e di nanoparticelle durante i processi di lavaggio industriale pone anche problemi di contaminazione ambientale delle acque reflue.

TiO2 e ZnO in vernici e cosmetici

Il biossido di titanio (TiO2) in forma nanometrica è impiegato come filtro UV nelle creme solari, come pigmento fotocatalitico nelle vernici autodetergenti e nei materiali da costruzione. L'ossido di zinco (ZnO) trova applicazioni analoghe. L'inalazione di polveri di TiO2 nano durante le operazioni di miscelazione industriale o di spruzzatura è una delle esposizioni professionali più documentate nel settore chimico-cosmetico.

Nanosilice in edilizia

La silice amorfa sintetica (SAS) in forma nanometrica — inclusa la silice pirogenica e la silice precipitata — è impiegata come agente reologico e rinforzo strutturale in malte, calcestruzzi ad'alte prestazioni (HPC) e adesivi per l'edilizia. I lavoratori edili esposti alla demolizione, alla lavorazione di materiali contenenti nanosilice o alla spruzzatura di malte speciali devono essere valutati non solo per il rischio silice cristallina (già normato) ma anche per la frazione nanometrica amorfa.

Nanoparticelle d'oro in diagnostica

Le nanoparticelle d'oro (AuNP) vengono utilizzate in kit diagnostici (test rapidi, biosensori), in ricerca biomedica e in applicazioni di imaging. Sebbene l'oro sia considerato chimicamente inerte, le proprietà delle nanoparticelle d'oro non sono necessariamente equivalenti a quelle del metallo massivo; la ricerca tossicologica è ancora in corso.

Edilizia

Nanosilice (SAS), CNT

Miscelazione malte, demolizione, spruzzatura

Tessile e abbigliamento tecnico

Nanoargento, nano-TiO2

Trattamento e finissaggio tessuti

Chimica e cosmetica

TiO2, ZnO, nanoargento

Produzione pigmenti, creme solari, vernici

Elettronica e compositi

CNT, grafene

Sintesi, miscelazione, taglio compositi

Diagnostica e biomedicale

Nanoparticelle d'oro, nano-silice

Ricerca, produzione kit diagnostici

Agroalimentare

Nano-TiO2, nanoargento (imballaggi)

Produzione imballaggi attivi

Tabella indicativa dei principali nanomateriali per settore produttivo.

Rischi per la salute: lo stato della ricerca (2026)

La ricerca tossicologica sui nanomateriali è in rapida evoluzione ma ancora incompleta. La difficoltà principale risiede nell'enorme eterogeneità dei nanomateriali: dimensione, forma, composizione chimica, carica superficiale e rivestimento influenzano profondamente il comportamento biologico delle particelle. Non è possibile trasferire automaticamente le conclusioni tossicologiche da un nanomateriale a un altro.

Nanotubi di carbonio e rischio cancerogeno: la classificazione IARC

La Monografia IARC n. 111 (2017) ha classificato i nanotubi di carbonio a parete multipla del tipo MWCNT-7 come possibile cancerogeno per l'uomo (Gruppo 2B), sulla base di evidenze di cancerogenicità in studi animali (mesotelioma intraperitoneale nei roditori). La morfologia fibrosa allungata e biopersistente dei MWCNT ha indotto il confronto con il profilo tossicologico dell'amianto, pur con differenze rilevanti nella composizione chimica. Gli altri tipi di CNT (SWCNT, MWCNT non-7) non sono ancora stati classificati da IARC per insufficienza di dati.

Il paragone con l'amianto

Il confronto con l'amianto non deve essere inteso come equivalenza di rischio, ma come avvertimento metodologico: anche l'amianto fu considerato sicuro per decenni prima che i dati epidemiologici ne dimostrassero la cancerogenicità. L'incertezza scientifica attuale sui CNT impone l'adozione del principio di precauzione nelle fasi di valutazione e gestione del rischio professionale.

Effetti polmonari: infiammazione e fibrosi

Studi in vivo e in vitro documentano che le nanoparticelle inalate, in particolare quelle con diametro aerodinamico inferiore a 10 nm, possono penetrare fino agli alveoli polmonari e indurre infiammazione cronica, stress ossidativo e, in alcuni casi, fibrosi polmonare. I meccanismi proposti includono l'attivazione dell'inflammasoma NLRP3, la produzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS) e l'accumulo intracellulare nei macrofagi alveolari che non riescono a degradare le particelle biopersistenti.

Translocation e effetti sistemici

Alcune nanoparticelle — in particolare quelle con dimensioni inferiori a 20–30 nm — possono attraversare le membrane biologiche e raggiungere il circolo sanguigno, il fegato, la milza e il sistema nervoso centrale attraverso il nervo olfattivo (pathway nasale). Gli effetti sistemici a lungo termine nell'uomo sono ancora oggetto di ricerca attiva; i dati disponibili provengono principalmente da studi su modelli animali.

EU Nano Awareness Network (EAN)

L'EU Nano Awareness Network (EAN) è una piattaforma europea che raccoglie e diffonde informazioni sui rischi professionali dei nanomateriali, coordinando la ricerca tra istituti nazionali di sicurezza sul lavoro (tra cui l'INAIL in Italia, il BAuA tedesco e l'INRS francese). L'obiettivo è armonizzare i metodi di misurazione dell'esposizione, sviluppare linee guida operative per i datori di lavoro e colmare le lacune nella caratterizzazione tossicologica dei nanomateriali più diffusi.

NanomaterialeClassificazione IARC / Stato ricercaEffetti documentati
MWCNT-7Gruppo 2B (possibile cancerogeno)Mesotelioma (animali), infiammazione polmonare
Nano-TiO2Gruppo 2B (polveri fini, non specificato nano)Infiammazione polmonare, stress ossidativo
Nanoargento (AgNP)Dati insufficienti per classificazioneTossicità epatica e renale (studi animali)
Nanosilice amorfa (SAS)Non classificata (distinta dalla silice cristallina)Infiammazione polmonare dose-dipendente
Nano-ZnODati in corso di valutazioneFebbre da fumi metallici, tossicità polmonare acuta

Tabella indicativa basata su IARC Monograph 111 e letteratura scientifica disponibile a giugno 2026. Non sostituisce la valutazione tossicologica specifica per singolo materiale e applicazione.

Quadro normativo e lacune regolamentari

A differenza di altri rischi emergenti che dispongono di normative dedicate, il rischio da nanomateriali nei luoghi di lavoro è ancora privo in Italia di una disciplina specifica. Ciò non significa che i datori di lavoro siano esenti da obblighi: la normativa vigente si applica per estensione, ma con evidenti lacune operative.

D.Lgs. 81/08: la valutazione del rischio chimico come base

L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone la valutazione di tuttii rischi presenti in azienda, senza eccezioni. I nanomateriali rientrano nell'ambito applicativo del Titolo IX (rischio chimico) in quanto agenti chimici ai sensi della definizione dell'art. 222. Quando le proprietà pericolose di un nanomateriale rientrano nelle categorie del Regolamento CLP (sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, pericolose per l'apparato respiratorio), si applicano le corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 81/08 per gli agenti chimici pericolosi o per le sostanze cancerogene e mutagene (Titolo IX, Capo II).

Regolamento REACH e il Regolamento UE 2018/1881

Il Regolamento REACH (CE n. 1907/2006) si applica ai nanomateriali come sostanze chimiche. Il Regolamento UE 2018/1881 — che modifica gli Allegati I, III e VI del REACH — ha introdotto disposizioni specifiche per le forme nanometriche delle sostanze, richiedendo che le registrazioni identifichino separatamente le forme nano quando presentano proprietà di pericolo diverse dalla forma massiva. Questa modifica rappresenta il principale aggiornamento normativo europeo nel settore, ma la sua implementazione pratica è ancora incompleta: molte schede di sicurezza (SDS) non contengono dati nanotossicologici aggiornati.

Raccomandazione CE 2011/696/UE: la definizione di nanomateriale

La Raccomandazione della Commissione Europea del 18 ottobre 2011 (2011/696/UE) fornisce la definizione ufficiale di “nanomateriale” adottata a livello europeo: un materiale naturale, incidentale o prodotto, contenente particelle allo stato non legato, come aggregato o agglomerato, e in cui il 50% o più delle particelle nella distribuzione granulometrica numerica presenta una o più dimensioni esterne nell'intervallo da 1 nm a 100 nm. Questa definizione è rilevante per determinare se un materiale rientra nell'ambito applicativo delle normative specifiche sui nanomateriali (es. Reg. cosmetici, Reg. biocidi, Reg. materiali a contatto con alimenti).

Lacune: nessuna normativa specifica italiana sui nanomateriali nei luoghi di lavoro

A differenza di Francia e Germania, che hanno adottato misure nazionali di sorveglianza dell'esposizione ai nanomateriali (in Francia è obbligatoria la dichiarazione all'Agenzia ANSES dei nanomateriali prodotti o importati in quantità superiori a 100 g/anno), l'Italia non dispone di una normativa specifica per i luoghi di lavoro. Non esistono:

In questo contesto, l'EU-OSHA nell'ambito della propria agenda 2024-2028 sui rischi emergenti ha indicato i nanomateriali come priorità d'intervento, raccomandando agli Stati membri di rafforzare la sorveglianza dell'esposizione professionale e di sviluppare strumenti pratici per le PMI.

Principio di precauzione nell'attesa della normativa

In assenza di valori limite specifici, il principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) e il principio di precauzione impongono di minimizzare l'esposizione al livello tecnicamente più basso raggiungibile, indipendentemente dall'esistenza di una soglia normativa definita. Questo principio è confermato dalle linee guida ECHA, EU-OSHA e INAIL per la gestione dei rischi emergenti.

Approfondisci

Domande frequenti sui nanomateriali nei luoghi di lavoroFAQ

I nanomateriali sono classificati come sostanze pericolose ai sensi del REACH?
Il Regolamento REACH (CE n. 1907/2006) si applica anche ai nanomateriali in quanto sostanze chimiche; il Regolamento UE 2018/1881 ha introdotto disposizioni specifiche che richiedono la registrazione separata delle forme nanometriche delle sostanze quando le proprietà di pericolo differiscono dalla forma massiva. Tuttavia, la copertura non è ancora esaustiva: molti nanomateriali non dispongono di una scheda di sicurezza (SDS) aggiornata con dati nanotossicologici, lasciando lacune significative nella valutazione dell'esposizione professionale.
Come si protegge un lavoratore esposto a nanomateriali?
La gerarchia delle misure preventive prevista dal D.Lgs. 81/08 si applica integralmente: sostituzione del nanomateriale pericoloso ove tecnicamente possibile; confinamento del processo (sistemi chiusi, cabine a pressione negativa con filtrazione HEPA/ULPA); aspirazione localizzata; procedure di lavoro sicure che evitino la dispersione aerea; formazione specifica sui rischi; sorveglianza sanitaria. I DPI respiratori (facciali filtranti FFP3 o semimaschere con filtri P3) devono essere considerati l'ultima linea di difesa, non la principale. La manipolazione in forma bagnata o in sospensione riduce significativamente la dispersione di nanoparticelle aerodisperse.
Il DVR deve menzionare esplicitamente il rischio da nanomateriali?
Sì. L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda, compresi quelli derivanti dall'utilizzo o dalla produzione di nanomateriali. Poiché i nanomateriali rientrano nell'ambito del rischio chimico (Titolo IX D.Lgs. 81/08) e, in alcuni casi, del rischio biologico o cancerogeno, il DVR deve riportare l'identificazione delle mansioni esposte, la stima dell'entità dell'esposizione, le misure di prevenzione adottate e il piano di sorveglianza sanitaria. L'assenza di normativa specifica non esime il datore di lavoro dall'obbligo valutativo.
Esistono valori limite di esposizione per i nanomateriali?
Attualmente non esistono valori limite di esposizione professionale (OEL) armonizzati a livello europeo specifici per i nanomateriali. Alcuni paesi (Germania, Paesi Bassi, Belgio) hanno adottato valori limite nazionali o indicativi per singole sostanze in forma nano (es. nano-TiO2, nanoparticelle di argento). In Italia, in assenza di OEL specifici, si applicano i valori limite per la forma massiva della sostanza, pur riconoscendone la sottostima del rischio. EU-OSHA e ECHA raccomandano l'adozione del principio di precauzione e la minimizzazione dell'esposizione al livello tecnicamente più basso possibile (principio ALARA).

Fonti normative

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