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Giovani Lavoratori Under 30 e Sicurezza sul Lavoro

I lavoratori giovani (under 30), in particolare quelli con poca esperienza, apprendisti, stagisti e contratti atipici, sono statisticamente più esposti al rischio infortuni. Il dato INAIL mostra un tasso di infortuni più elevato nei primi anni di lavoro, con picchi nei settori edilizia e agricoltura.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

I lavoratori della fascia 18-29 anni rappresentano una delle categorie più colpite dagli infortuni sul lavoro in Italia. I dati INAIL 2024 confermano che i giovani nelle prime fasi dell'esperienza lavorativa hanno tassi di infortuni sensibilmente superiori alla media: l'inesperienza, la formazione spesso insufficiente e la diffusione di contratti precari (tirocinio, apprendistato, somministrazione) amplificano l'esposizione ai rischi. I settori più critici restano l'edilizia e le costruzioni, l'agricoltura e il manifatturiero leggero. Il D.Lgs. 81/08 prevede all'art. 28 l'obbligo di valutare specificatamente i rischi per i lavoratori giovani e inesperti; il D.Lgs. 345/1999 disciplina i lavori vietati ai lavoratori minorenni. Le misure preventive più efficaci comprendono formazione dedicata prima dell'inizio delle mansioni, affiancamento da parte di figure esperte e sorveglianza sanitaria mirata.

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Statistiche infortuni giovani: dati INAIL 2023-2024 per fascia d'età

Il Rapporto INAIL 2024 fotografa una realtà preoccupante per i lavoratori della fascia 15-34 anni. In termini di frequenza relativa, i giovani under 30 presentano tassi di infortuni ogni 1.000 addetti superiori alla media nazionale di circa il 25-30%. I dati 2023 confermano il trend degli anni precedenti: circa il 22% del totale degli infortuni denunciati riguarda lavoratori con meno di 35 anni, a fronte di una quota di addetti under 35 sul totale degli occupati inferiore al 18%.

Tra i settori a maggiore incidenza infortunistica per la fascia 15-34 anni si distinguono:

  • Costruzioni e edilizia (ATECO F) — primo settore per numero di infortuni gravi e mortali tra i giovani; gli under 30 presenti in cantiere sono spesso apprendisti o lavoratori in somministrazione con esperienza limitata.
  • Agricoltura e silvicoltura (ATECO A) — alta incidenza di infortuni da macchinari agricoli (ribaltamento trattrici, schiacciamento) soprattutto nelle fasce di età 15-24 anni durante i periodi stagionali.
  • Manifatturiero (ATECO C) — infortuni da contatto con utensili, macchinari e linee di produzione, frequenti nei primi mesi di impiego in azienda.
  • Logistica e magazzino (ATECO H) — in crescita tra i giovani assunti con contratti a termine nei grandi magazzini del commercio elettronico.

Quanto alle tipologie di lesione, le più frequenti nella fascia 15-29 anni sono le ferite e le lacerazioni (28%), le distorsioni e lussazioni (21%), le fratture (18%) e le contusioni (16%). Gli infortuni mortali tra gli under 30 nel 2023 hanno riguardato principalmente il settore edile (cadute dall'alto) e l'agricoltura (schiacciamento da macchine agricole).

Infortuni denunciati per fascia d'età e settore — elaborazione su dati INAIL 2023-2024
Fascia d'etàSettori a maggior rischioCausa prevalenteIndice relativo (media = 100)
15-19 anniAgricoltura, artigianatoContatto con macchine, caduta~145
20-24 anniEdilizia, manifattura, logisticaCaduta dall'alto, utensili, MMC~130
25-29 anniEdilizia, trasporti, commercioMovimenti, sforzi, infortuni stradali~115
30-34 anniTutti i settoriVarie — tendenza verso la media~105

Tabella indicativa basata su elaborazione dati INAIL 2023-2024. I valori dell'indice relativo sono approssimativi e non costituiscono dato ufficiale certificato. Per i dati definitivi consultare il portale INAIL Open Data.

Fattori di rischio specifici: inesperienza, pressione e sovrastima delle capacità

L'elevata sinistrosità dei giovani lavoratori non dipende esclusivamente dalla tipologia di mansione, ma da un insieme di fattori comportamentali, organizzativi e formativi. Le ricerche EU-OSHA e gli studi INAIL identificano le seguenti cause principali:

Inesperienza e curva di apprendimento

Il primo anno di lavoro è statisticamente il periodo di massima esposizione al rischio. I lavoratori neoinseriti non hanno ancora sviluppato la capacità di riconoscere i pericoli ambientali, di valutare correttamente le conseguenze dei propri comportamenti e di applicare le procedure di sicurezza in maniera automatica. Studi EU-OSHA (Young Workers Report 2023) confermano che il tasso di infortuni nei primi 12 mesi di lavoro è almeno il doppio di quello registrato dopo il terzo anno di esperienza.

Sovrastima delle proprie capacità

I giovani lavoratori tendono a sottostimare i rischi presenti nell'ambiente di lavoro e a sopravvalutare le proprie capacità fisiche e tecniche. Questo fenomeno, documentato nella letteratura psicologica come "optimism bias", è particolarmente marcato nella fascia 18-24 anni e si traduce in comportamenti a rischio: omissione dei DPI, esecuzione di manovre non autorizzate, velocità eccessiva nella movimentazione carichi.

Pressione lavorativa e contratti precari

I giovani inseriti con contratti a termine, in somministrazione o in tirocinio spesso percepiscono una pressione implicita a dimostrare le proprie capacità, riducendo le pause e saltando le procedure di sicurezza per aumentare la produttività. La precarietà contrattuale riduce anche la propensione a segnalare situazioni di pericolo o a rifiutare mansioni pericolose per timore di non veder rinnovato il contratto.

Formazione insufficiente o tardiva

Nonostante il D.Lgs. 81/08 imponga la formazione prima o contestualmente all'inizio dell'attività lavorativa, le verifiche INL 2024 rilevano che nelle piccole e medie imprese la formazione viene spesso erogata in ritardo o in forma sommaria. Per i giovani con contratti atipici (tirocinio extracurriculare, prestazione occasionale) la formazione viene talvolta del tutto omessa.

Attenzione — Primo giorno di lavoro

Gli studi INAIL confermano che una quota significativa degli infortuni ai giovani lavoratori avviene nei primi 30 giorni di inserimento. Il datore di lavoro è obbligato a garantire formazione e affiancamento prima dell'assegnazione in autonomia alle mansioni, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08.

Apprendistato e tirocinio: obblighi formativi per contratti atipici

Le forme contrattuali più diffuse tra i giovani lavoratori — apprendistato, tirocinio curriculare ed extracurriculare — presentano caratteristiche specifiche che incidono sugli obblighi di sicurezza.

Contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato, disciplinato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Testo Unico dei contratti di lavoro), è un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti. L'apprendista è un lavoratore e beneficia di tutte le tutele previste dal D.Lgs. 81/08, inclusi il diritto alla formazione sulla sicurezza, alla sorveglianza sanitaria (se esposto a rischi tabellati) e alla valutazione del rischio specifica per la propria mansione. Il Piano Formativo Individuale (PFI) deve integrare i moduli SSL previsti dall'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011.

Il tutor aziendaledell'apprendista ha il compito specifico di accompagnare l'apprendista nell'acquisizione delle competenze, incluse quelle di sicurezza. Il tutor deve essere designato dal datore di lavoro, possedere adeguata competenza tecnica e professionale e garantire il rispetto delle procedure di sicurezza durante l'affiancamento.

Tirocinio curriculare ed extracurriculare

Il tirocinio curriculare (inserito in un percorso di istruzione o formazione) non costituisce un rapporto di lavoro. Tuttavia, l'azienda ospitante ha l'obbligo di garantire le stesse condizioni di salute e sicurezza previste per i lavoratori dipendenti: il tirocinante deve ricevere la formazione sulla sicurezza prima dell'inizio dello stage, deve essere dotato dei DPI necessari e deve essere soggetto alla sorveglianza sanitaria se adibito a mansioni con rischi specifici.

Il tirocinio extracurriculare (non inserito in un percorso formativo), disciplinato dalle linee guida regionali ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017, prevede l'obbligo esplicito di formazione sulla sicurezza a carico del soggetto ospitante e la copertura assicurativa INAIL per gli infortuni.

Confronto obblighi SSL per contratti atipici giovani lavoratori
Tipologia contrattoFormazione SSLSorveglianza sanitariaCopertura INAIL
Apprendistato professionalizzanteObbligatoria (Acc. SR 2011 + PFI)Obbligatoria se rischi tabellatiSì — rapporto di lavoro subordinato
Tirocinio curriculareObbligatoria a carico dell'azienda ospitanteObbligatoria se rischi specificiSì — art. 2 D.Lgs. 81/08 (equiparato)
Tirocinio extracurriculareObbligatoria (Acc. SR 25/05/2017)Obbligatoria se rischi specificiSì — obbligo del soggetto ospitante
Somministrazione (lavoro in affitto)Obbligatoria — onere sull'utilizzatoreObbligatoria a carico dell'utilizzatoreSì — rapporto di lavoro subordinato

Tabella indicativa. Fonte: elaborazione su D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 81/2015, Accordo Stato-Regioni 25 maggio 2017.

Normativa di riferimento: D.Lgs. 81/08 art. 28 e D.Lgs. 345/1999

D.Lgs. 81/08, articolo 28 — valutazione specifica per lavoratori giovani

L'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Il riferimento esplicito all'età e alla tipologia contrattuale impone al datore di lavoro di includere nel DVR una valutazione dedicata ai lavoratori giovani e a quelli con contratti atipici.

In pratica, il DVR deve contenere:

  • L'identificazione delle mansioni assegnate a lavoratori giovani o inesperti e i rischi specifici connessi all'inesperienza.
  • Le misure preventive supplementari adottate per i neo-inseriti (affiancamento, procedure semplificate, supervisione diretta).
  • Il piano di formazione specifico e i tempi di erogazione rispetto all'inizio dell'attività lavorativa.
  • Le eventuali restrizioni sull'assegnazione di mansioni pericolose fino al completamento della formazione e dell'addestramento.

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 — protezione dei giovani lavoratori

Il D.Lgs. 345/1999 (attuazione della Direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani sul lavoro) disciplina le condizioni di lavoro dei lavoratori di età inferiore ai 18 anni. Il decreto distingue tra adolescenti (14-15 anni, ammessi a specifiche attività formative) e giovani lavoratori (15-18 anni).

Le principali disposizioni riguardano:

  • Lavori vietati— elenco tassativo di attività vietate ai minori di 18 anni: lavori con agenti chimici, fisici o biologici oltre i limiti, lavori in atmosfera esplosiva, lavori con macchinari pericolosi elencati nell'allegato al decreto (seghe circolari, presse, escavatrici, gru), lavori con rischio di caduta dall'alto superiore a 2 metri.
  • Orario di lavoro — limite di 8 ore al giorno e 40 ore settimanali per i lavoratori tra 15 e 18 anni, con riposo di almeno 12 ore consecutive.
  • Visita medica preventiva— obbligatoria prima dell'inizio dell'attività lavorativa per tutti i lavoratori minorenni (art. 8 D.Lgs. 345/1999).
  • Valutazione dei rischi specifica— il datore di lavoro deve valutare i rischi prima di occupare giovani lavoratori, tenendo conto della loro maturazione fisica e psicologica, dell'inesperienza e della mancanza di consapevolezza dei rischi.

Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — formazione lavoratori

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (aggiornato dall'Accordo del 7 luglio 2016) definisce i contenuti e la durata minima della formazione sulla sicurezza per tutti i lavoratori, inclusi apprendisti e tirocinanti. La formazione si articola in modulo generale (4 ore, uguale per tutti) e modulo specifico per il rischio (4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio, 12 ore per rischio alto). La formazione deve precedere o coincidere con l'inizio dell'attività lavorativa.

Linee guida INAIL e campagne di prevenzione per i giovani lavoratori

L'INAIL ha sviluppato nel corso degli anni un insieme strutturato di strumenti e campagne specificamente rivolti alla prevenzione degli infortuni tra i lavoratori giovani.

Piano Nazionale Sicurezza sul Lavoro 2023-2025

Il Piano Nazionale Sicurezza sul Lavoro 2023-2025 (PSSL) individua la riduzione degli infortuni nella fascia under 30 come una delle priorità strategiche. Il piano prevede incentivi per le imprese che adottano programmi di formazione rafforzata per i neo-inseriti, finanziamenti ISI per l'acquisto di attrezzature di sicurezza e campagne di sensibilizzazione nelle scuole superiori e negli istituti di formazione professionale.

Progetto INAIL "Sicuri si nasce? No, si diventa"

L'INAIL ha promosso campagne di comunicazione specificamente rivolte ai giovani, con messaggi adattati al linguaggio e ai canali di comunicazione della fascia 18-30 anni (social media, video brevi, infografiche). Queste campagne mirano a sensibilizzare i giovani lavoratori sull'importanza dell'utilizzo dei DPI, del rispetto delle procedure di sicurezza e della segnalazione dei rischi.

Sportelli informativi e consulenza per le aziende

Le Direzioni Territoriali INAIL offrono consulenza gratuita alle imprese che assumono giovani lavoratori per la predisposizione del DVR specifico, l'organizzazione della formazione e la scelta della sorveglianza sanitaria. Gli enti bilaterali di settore (Casse Edili, ENBIC per il commercio, EBRIT per il turismo) erogano percorsi formativi agevolati per apprendisti.

EU-OSHA — Campagna "Healthy Workplaces for Young Workers"

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha dedicato una campagna pluriennale ai giovani lavoratori, con materiali disponibili in italiano sul portale OSH Young Workers 2023. La campagna fornisce guide pratiche per datori di lavoro, supervisori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) su come gestire l'inserimento sicuro dei lavoratori giovani.

Tendenze e innovazioni: formazione moderna per i giovani lavoratori

La prevenzione degli infortuni tra i giovani lavoratori richiede approcci formativi innovativi, capaci di rispondere alle caratteristiche generazionali e alle modalità di apprendimento della Generazione Z. Le tendenze più significative emerse nel biennio 2024-2026 includono:

Programmi di mentoring e affiancamento strutturato

I programmi di mentoring abbinano ogni neoassunto under 30 a un lavoratore esperto (mentor) che lo affianca per un periodo variabile (in genere 30-90 giorni) durante le fasi iniziali di inserimento. Il mentor non ha solo il compito di trasferire competenze tecniche, ma anche di insegnare le corrette procedure di sicurezza, di rispondere alle domande del neo-inserito e di segnalare eventuali comportamenti a rischio. Le imprese che hanno adottato programmi strutturati di mentoring riportano riduzioni del tasso di infortuni nei nuovi assunti fino al 40% nel primo anno (fonte: elaborazione su studi EU-OSHA 2023).

Gamification della formazione sicurezza

La gamification applica meccanismi tipici del gioco (punti, classifiche, badge, sfide) ai percorsi di formazione sulla sicurezza, aumentando il coinvolgimento e il tasso di ritenzione delle informazioni. Piattaforme come Safety&Safetye soluzioni aziendali personalizzate permettono di simulare scenari di rischio e di verificare le competenze acquisite in ambiente virtuale prima dell'esposizione reale ai pericoli. Questa metodologia si è dimostrata particolarmente efficace con la fascia 18-25 anni, che presenta familiarità con interfacce digitali e dinamiche di gioco.

Piattaforme e-learning dedicate alla sicurezza

Le piattaforme LMS (Learning Management System) dedicate alla sicurezza sul lavoro consentono di erogare i moduli formativi previsti dall'Accordo Stato-Regioni in modalità e-learning (sincrona o asincrona), con tracciamento dell'avanzamento e rilascio automatico degli attestati. Per i giovani lavoratori assunti con contratti a termine o in somministrazione, la formazione e-learning permette di completare i moduli prima ancora dell'inizio dell'attività in azienda, riducendo il rischio nel delicato periodo del primo inserimento.

Realtà virtuale (VR) per la simulazione dei rischi

I visori di realtà virtuale vengono impiegati da alcune grandi imprese del settore edile e manifatturiero per immergere i neo-assunti in ambienti di lavoro simulati, dove possono sperimentare scenari di rischio (caduta dall'alto, incendio, infortuni da macchinari) in totale sicurezza. La VR aumenta la percezione del rischio e la memorizzazione delle procedure di emergenza, risultando più efficace della formazione frontale tradizionale per le competenze pratiche. Il costo elevato dei visori limita attualmente la diffusione nelle PMI, ma il trend di riduzione dei prezzi lascia prevedere una maggiore accessibilità entro il 2027.

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Domande frequentiFAQ

A che età iniziano gli obblighi del D.Lgs. 81/08 per un giovane lavoratore?
Gli obblighi del D.Lgs. 81/08 si applicano a partire dal primo momento di attività lavorativa, indipendentemente dall'età. Per i minori di 18 anni si aggiungono le disposizioni specifiche del D.Lgs. 345/1999 (protezione dei giovani sul lavoro), che prevedono la visita medica preventiva, il divieto di adibizione a lavori vietati e la valutazione specifica dei rischi in relazione alla maturità fisica e psicologica. La formazione sulla sicurezza prevista dall'art. 37 D.Lgs. 81/08 deve essere erogata prima o contestualmente all'inizio dell'attività lavorativa, qualunque sia l'età del lavoratore.
Uno stagista di 19 anni deve fare la formazione sicurezza?
Sì. Il tirocinante (stagista) di 19 anni, pur non essendo un lavoratore dipendente, è equiparato al lavoratore ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08. L'azienda ospitante è obbligata a erogare la formazione sulla sicurezza prevista dall'Accordo Stato-Regioni prima dell'inizio delle attività pratiche, a fornire i DPI necessari e a garantire le stesse condizioni di salute e sicurezza dei dipendenti. In caso di tirocinio extracurriculare, l'obbligo è esplicitamente previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017.
Il tutor aziendale dell'apprendista ha responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro?
Il tutor aziendale svolge un ruolo centrale nell'inserimento sicuro dell'apprendista, ma la responsabilità principale in materia di sicurezza rimane in capo al datore di lavoro. Il tutor è tenuto ad affiancare l'apprendista nelle fasi di lavoro, a garantire che vengano rispettate le procedure di sicurezza durante l'affiancamento e a segnalare al datore di lavoro eventuali situazioni di pericolo. Se il tutor assume di fatto funzioni di preposto (art. 2, comma 1, lett. e del D.Lgs. 81/08) — ossia sovraintende all'attività lavorativa e vigila sull'attuazione delle misure di sicurezza — può essere soggetto alle responsabilità proprie del preposto, indipendentemente dalla denominazione formale del suo ruolo.
Qual è la differenza tra 'lavoratore minore' e 'lavoratore giovane' nella normativa SSL?
La distinzione è rilevante ai fini degli obblighi applicabili. Il 'giovane lavoratore' ai sensi del D.Lgs. 345/1999 è chi ha meno di 18 anni ed è soggetto alle tutele speciali del decreto (divieto di lavori vietati, visita medica preventiva, limiti orari). Il concetto di 'lavoratori giovani' nell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 è più ampio e non ha un'età soglia definita: riguarda tutti i lavoratori la cui giovane età (generalmente intesa come under 30) e la conseguente inesperienza costituiscono un fattore di rischio aggiuntivo da valutare nel DVR. In pratica, un lavoratore di 22 anni non è un 'giovane lavoratore' ai sensi del D.Lgs. 345/1999 (che si applica solo ai minorenni), ma rientra comunque tra i soggetti per cui il D.Lgs. 81/08 richiede una valutazione specifica dei rischi legati all'età e all'inesperienza.

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