Il commercio ambulante presenta specificità di rischio legate all'esposizione agli agenti atmosferici, alla movimentazione manuale di merci pesanti, al montaggio e smontaggio dei banchi, alla guida prolungata di furgoni e al contatto diretto con il pubblico. INAIL 2024 registra un indice di frequenza superiore alla media del terziario per questa categoria.
Nota metodologica
I dati riportati sono indicativi e derivano da elaborazioni su ordini di grandezza desunti dai Rapporti Annuali INAIL e dalla banca dati INAIL Open Data. Non costituiscono dati ufficiali certificati. Per i dati aggiornati e definitivi consultare INAIL Open Data.
Dati INAIL 2024-2026: infortuni nel commercio ambulante
Il commercio ambulante e il commercio su aree pubbliche rientrano principalmente nei codici ATECO 47.82 (commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature) e 47.89 (commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti). Secondo i dati INAIL, questi comparti presentano un indice di frequenza infortunistica superiore alla media del settore terziario nel suo complesso, nonostante la minore visibilità rispetto ad altri settori tradizionalmente considerati ad alto rischio.
Le principali dinamiche infortunistiche rilevate riguardano: infortuni in itinere e durante la guida di furgoni adibiti al trasporto merci, cadute e scivolamenti durante il montaggio e smontaggio dei banchi, infortuni da movimentazione manuale di carichi (casse, pedane, strutture metalliche) e contusioni da caduta di oggetti. Gli infortuni gravi coinvolgono in misura significativa la fase di allestimento e smontaggio del mercato, spesso effettuata in condizioni di scarsa illuminazione (mattina presto) o di stanchezza (fine giornata).
| Codice ATECO | Attività | Rischio prevalente | Indice di frequenza |
|---|---|---|---|
| 47.82 | Commercio ambulante tessile, abbigliamento, calzature | MMC, esposizione meteo, scivolamento | Medio-elevato (ind. INAIL) |
| 47.89 | Commercio ambulante altri prodotti (alimentari, casalinghi) | MMC, caduta oggetti, rischio stradale | Medio-elevato |
| 47.81 | Commercio ambulante prodotti alimentari e bevande | Ustioni (street food), MMC, meteo | Medio-elevato |
Valori indicativi basati su ordini di grandezza INAIL. Non costituiscono dati ufficiali certificati.
Malattie professionali prevalenti nel settore
Le malattie professionali denunciate all'INAIL dagli operatori del commercio ambulante riguardano principalmente tre aree patologiche: patologie dell'apparato muscolo-scheletrico (ernie del disco lombare, lombosciatalgie croniche, tendiniti della spalla da sovraccarico biomeccanico), patologie da esposizione prolungata al freddo (fenomeno di Raynaud, artropatie da freddo) e patologie venose agli arti inferiori (varici, insufficienza venosa cronica) causate da prolungata stazione eretta. Queste ultime sono spesso sottostimate e non denunciate per difficoltà nel riconoscimento del nesso causale professionale.
Rischi prevalenti nel commercio ambulante
Il profilo di rischio degli operatori del commercio ambulante differisce significativamente da quello degli addetti al commercio fisso al dettaglio: l'attività si svolge all'aperto, in condizioni ambientali variabili, con operazioni di carico, trasporto, allestimento e smontaggio quotidiani. I rischi principali sono:
- Esposizione agli agenti atmosfericiIl lavoro continuativo all'aperto espone gli operatori a temperature estreme (caldo estivo con rischio di colpo di calore, freddo invernale con rischio di ipotermia e assideramento), pioggia intensa, vento e raggi UV. Il D.Lgs. 81/08, attraverso la valutazione del rischio microclima (Titolo VIII, Capo III), impone al datore di lavoro di valutare l'esposizione a condizioni termiche sfavorevoli e adottare misure preventive: turnazione adeguata, aree di riposo al riparo, DPI termici, idratazione sufficiente nei periodi di caldo intenso.
- Movimentazione manuale di carichi (MMC)Il carico e scarico giornaliero di merci dal furgone al banco di vendita — e viceversa a fine mercato — comporta movimentazioni manuali ripetute e spesso di peso elevato (casse di prodotti ortofrutticoli, rotoli di tessuto, pedane metalliche, strutture dei banchi). La valutazione del rischio MMC con metodo NIOSH o analisi per attività di trasporto (metodo Snook-Ciriello) è obbligatoria. Il rischio da posture incongrue durante la sistemazione delle merci sui ripiani bassi dei banchi è anch'esso da valutare (metodo OWAS o REBA).
- Scivolamento su pavimentazioni irregolariLe aree dei mercati all'aperto presentano spesso pavimentazioni sconnesse, bagnate dalla pioggia o dal lavaggio, con dislivelli, cordoli e guide metalliche. Il rischio di scivolamento e inciampo è particolarmente elevato nella fase di allestimento (buio o scarsa illuminazione mattutina) e durante la giornata lavorativa quando il banco è circondato da casse, carrelli e imballaggi. Le calzature antinfortunistiche con suola antisdrucciolo sono un DPI fondamentale per questa categoria.
- Rischio stradale (guida furgoni)Gli operatori del commercio ambulante utilizzano quotidianamente veicoli commerciali leggeri (furgoni, furgoncini) per trasportare le merci dai depositi alle aree mercatali. Il rischio stradale — che include incidenti in itinere e incidenti durante la guida per lavoro — rappresenta una delle cause di infortuni mortali nel settore. La valutazione del rischio da guida professionale, la verifica dello stato manutentivo dei veicoli e la formazione alla guida sicura sono misure preventive da includere nel DVR. La stanchezza da carichi di lavoro elevati (mercati multipli nella stessa settimana) è un fattore di rischio aggiuntivo.
Obblighi DVR per ambulanti con dipendenti
Il datore di lavoro nel commercio ambulante che ha alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore subordinato (familiare, collaboratore, aiutante) è soggetto all'applicazione integrale del D.Lgs. 81/08. Il DVR per un'impresa del commercio ambulante deve valutare in modo specifico i rischi propri dell'attività:
Valutazione rischio MMC
Obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08, Titolo VI. Deve quantificare i pesi movimentati durante il carico/scarico e l'allestimento del banco, la frequenza delle operazioni, le posture adottate e le caratteristiche dei carichi. Se i valori d'azione sono superati, vanno previste misure tecniche (ausili meccanici, carrelli, transpallet) e organizzative (turnazione, riduzione dei pesi unitari per unità di carico).
Valutazione rischio microclima
Il lavoro all'aperto in condizioni di stress termico (caldo o freddo) va valutato tenendo conto delle stagioni, degli orari di lavoro e dell'intensità dell'attività fisica. Devono essere previste misure di protezione specifiche per i periodi di caldo intenso (pausa obbligatoria nelle ore più calde, accesso ad acqua fresca, ripari ombreggiati) e per il freddo (DPI termici adeguati, rotazione del personale).
Valutazione rischio scivolamento e caduta
Il DVR deve descrivere le caratteristiche delle aree di lavoro (pavimentazioni dei mercati) e prevedere misure organizzative per ridurre il rischio di scivolamento: calzature antinfortunistiche (DPI obbligatori), ordine e pulizia dell'area di vendita, illuminazione adeguata durante l'allestimento, procedure per la gestione delle emergenze in caso di infortunio.
Valutazione rischio stradale
La guida di veicoli aziendali per lavoro rientra nel rischio da lavoro e va valutata nel DVR. Il datore di lavoro deve verificare: idoneità alla guida dei lavoratori (patente valida, assenza di controindicazioni mediche), stato manutentivo del veicolo (revisione, pneumatici, freni), rispetto dei limiti di carico, formazione alla guida sicura e gestione della stanchezza.
Attenzione: RSPP e nomina obbligatoria
Il datore di lavoro ambulante con dipendenti può svolgere in prima persona il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) solo se ha frequentato i corsi previsti dall'Accordo Stato-Regioni in funzione del livello di rischio aziendale. Per i codici ATECO 47.x il rischio è classificato come medio: è richiesto il corso da 32 ore (moduli A + B + C specifico per il settore).
Formazione obbligatoria: monte ore e Accordo Stato-Regioni
La formazione in materia di sicurezza sul lavoro per i lavoratori del commercio ambulante (ATECO 47.x) segue le prescrizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (formazione lavoratori) e del 22 febbraio 2012 (formazione dirigenti, preposti, RSPP).
| Figura | Modulo generale | Modulo specifico (rischio medio) | Aggiornamento |
|---|---|---|---|
| Lavoratore (ATECO 47.x) | 4 ore | 8 ore (rischio medio) | 6 ore ogni 5 anni |
| Preposto | Corso lavoratori + 8 ore aggiuntive | Incluso nel monte ore | 6 ore ogni 5 anni |
| Dirigente | 16 ore | Incluso nel monte ore | 6 ore ogni 5 anni |
| RSPP (datore di lavoro) | Modulo A: 16 ore | Modulo B: 16 ore + Modulo C specifico ATECO | Aggiornamento periodico previsto |
Tabella indicativa basata sull'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. Verificare le disposizioni regionali eventualmente più restrittive. ATECO 47.x classificato a rischio medio.
Per i lavoratori del commercio ambulante che movimentano manualmente carichi pesanti in modo abituale, è raccomandabile integrare la formazione obbligatoria con un modulo pratico sulla corretta tecnica di sollevamento e trasporto. La formazione specifica per l'uso del carrello elevatore o del transpallet (se utilizzato) richiede invece un'abilitazione separata ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.
Iniziative di prevenzione INAIL per il commercio ambulante
L'INAIL mette a disposizione degli operatori del commercio ambulante diversi strumenti per incentivare gli investimenti in sicurezza e ridurre il costo assicurativo:
Contributo ISI INAIL
Il bando ISI (Incentivi alle Imprese per la Sicurezza sul Lavoro) è rivolto anche alle micro e piccole imprese del commercio ambulante. I progetti ammissibili possono riguardare: acquisto di ausili meccanici per la movimentazione dei carichi (transpallet, carrelli, sollevatori), DPI di terza categoria (calzature antinfortunistiche, indumenti ad alta visibilità, protezioni termiche), adozione di sistemi di ancoraggio dei banchi. Il contributo è a fondo perduto e copre in genere il 65% delle spese ammissibili. Le domande si presentano sul portale INAIL nella finestra temporale pubblicata annualmente.
Per le specificità aggiornate consultare il portale INAIL.
OT23 — Riduzione del Premio
Il modello OT23 consente alle imprese del commercio ambulante che hanno adottato interventi di miglioramento documentati di richiedere una riduzione del tasso di premio assicurativo INAIL. Il punteggio minimo è 100 punti; gli interventi rilevanti per il settore includono: adozione del DVR aggiornato con valutazione MMC, acquisto e consegna documentata di DPI, formazione specifica per la movimentazione manuale, procedure di sicurezza per il montaggio/smontaggio dei banchi. La riduzione varia in base al numero di lavoratori assicurati.
Domanda entro il 28 febbraio di ogni anno sul portale INAIL.
Strumenti di supporto INAIL
L'INAIL mette a disposizione guide operative e strumenti di supporto alla valutazione dei rischi specifici del settore: il portale "Punto Cliente" per la gestione online delle pratiche assicurative, le banche dati epidemiologiche sugli infortuni per settore ATECO, e i servizi di consulenza territoriale attraverso le Direzioni Regionali. Per le questioni tecniche relative alla prevenzione, gli sportelli tecnici INAIL possono fornire indicazioni sui profili di rischio tipici del commercio ambulante.
Come accedere agli incentivi
Sia il contributo ISI che la riduzione OT23 richiedono una documentazione tecnica aggiornata: DVR vigente con valutazione specifica dei rischi del settore, registro della formazione effettuata, documentazione sulla fornitura dei DPI e, per l'ISI, un progetto tecnico di miglioramento. Ti aiutiamo a verificare l'ammissibilità e a predisporre la documentazione necessaria.
Approfondisci
- Osservatorio Commercio al Dettaglio
Dati e analisi sulla sicurezza nel commercio fisso al dettaglio in Italia.
- Osservatorio Sicurezza
Dati, analisi e tendenze sulla sicurezza sul lavoro in Italia per settore.
- FAQ Formazione Sicurezza
Risposte alle domande più frequenti su corsi, aggiornamenti e accordi Stato-Regioni.
- Richiedi un preventivo
Consulenza per DVR, formazione e accesso ai contributi INAIL per il tuo settore.
- Guide per settore
Guide operative sulla sicurezza sul lavoro per settore produttivo e dimensione aziendale.
Domande frequenti sulla sicurezza nel commercio ambulanteFAQ
Un ambulante che lavora solo (artigiano o lavoratore autonomo) deve fare il DVR?
I banchi del mercato devono rispettare specifiche di sicurezza?
Il datore di lavoro ambulante deve nominare il medico competente?
Fonti normative
- INAIL — Rapporto Annuale 2025
- INAIL Open Data — open.inail.it
- INAIL — Banca Dati Statistica, infortuni per settore ATECO 47.82 e 47.89
- INAIL — Istruzioni OT23 (aggiornamento annuale)
- INAIL — Bando ISI: istruzioni operative e FAQ
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, art. 21 (lavoratori autonomi)
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — formazione lavoratori, dirigenti, preposti
- Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — formazione RSPP datori di lavoro
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Supportiamo gli operatori del commercio ambulante nella redazione del DVR specifico per il settore, nella formazione obbligatoria e nell'accesso ai contributi INAIL ISI e OT23.