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Osservatorio · Commercio Ambulante

Sicurezza nel Commercio Ambulante e sui Mercati Rionali

Il commercio ambulante presenta un profilo di rischio specifico e poco studiato: esposizione agli agenti atmosferici, movimentazione manuale di merci, rischio stradale e lavoro su superfici irregolari. Analisi INAIL indicativa degli infortuni e delle misure di prevenzione per gli operatori del settore.

~160.000operatori commercio ambulante attivi in Italia (stima)ATECO 47.82/47.89codici di riferimento per la classificazione INAILMMC + meteorischi prevalenti per infortuni e malattie professionaliISI + OT23strumenti INAIL per incentivare la prevenzione
Risposta rapida

Il commercio ambulante presenta specificità di rischio legate all'esposizione agli agenti atmosferici, alla movimentazione manuale di merci pesanti, al montaggio e smontaggio dei banchi, alla guida prolungata di furgoni e al contatto diretto con il pubblico. INAIL 2024 registra un indice di frequenza superiore alla media del terziario per questa categoria.

Nota metodologica

I dati riportati sono indicativi e derivano da elaborazioni su ordini di grandezza desunti dai Rapporti Annuali INAIL e dalla banca dati INAIL Open Data. Non costituiscono dati ufficiali certificati. Per i dati aggiornati e definitivi consultare INAIL Open Data.

Dati INAIL 2024-2026: infortuni nel commercio ambulante

Il commercio ambulante e il commercio su aree pubbliche rientrano principalmente nei codici ATECO 47.82 (commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature) e 47.89 (commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti). Secondo i dati INAIL, questi comparti presentano un indice di frequenza infortunistica superiore alla media del settore terziario nel suo complesso, nonostante la minore visibilità rispetto ad altri settori tradizionalmente considerati ad alto rischio.

Le principali dinamiche infortunistiche rilevate riguardano: infortuni in itinere e durante la guida di furgoni adibiti al trasporto merci, cadute e scivolamenti durante il montaggio e smontaggio dei banchi, infortuni da movimentazione manuale di carichi (casse, pedane, strutture metalliche) e contusioni da caduta di oggetti. Gli infortuni gravi coinvolgono in misura significativa la fase di allestimento e smontaggio del mercato, spesso effettuata in condizioni di scarsa illuminazione (mattina presto) o di stanchezza (fine giornata).

Codice ATECOAttivitàRischio prevalenteIndice di frequenza
47.82Commercio ambulante tessile, abbigliamento, calzatureMMC, esposizione meteo, scivolamentoMedio-elevato (ind. INAIL)
47.89Commercio ambulante altri prodotti (alimentari, casalinghi)MMC, caduta oggetti, rischio stradaleMedio-elevato
47.81Commercio ambulante prodotti alimentari e bevandeUstioni (street food), MMC, meteoMedio-elevato

Valori indicativi basati su ordini di grandezza INAIL. Non costituiscono dati ufficiali certificati.

Malattie professionali prevalenti nel settore

Le malattie professionali denunciate all'INAIL dagli operatori del commercio ambulante riguardano principalmente tre aree patologiche: patologie dell'apparato muscolo-scheletrico (ernie del disco lombare, lombosciatalgie croniche, tendiniti della spalla da sovraccarico biomeccanico), patologie da esposizione prolungata al freddo (fenomeno di Raynaud, artropatie da freddo) e patologie venose agli arti inferiori (varici, insufficienza venosa cronica) causate da prolungata stazione eretta. Queste ultime sono spesso sottostimate e non denunciate per difficoltà nel riconoscimento del nesso causale professionale.

Rischi prevalenti nel commercio ambulante

Il profilo di rischio degli operatori del commercio ambulante differisce significativamente da quello degli addetti al commercio fisso al dettaglio: l'attività si svolge all'aperto, in condizioni ambientali variabili, con operazioni di carico, trasporto, allestimento e smontaggio quotidiani. I rischi principali sono:

Obblighi DVR per ambulanti con dipendenti

Il datore di lavoro nel commercio ambulante che ha alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore subordinato (familiare, collaboratore, aiutante) è soggetto all'applicazione integrale del D.Lgs. 81/08. Il DVR per un'impresa del commercio ambulante deve valutare in modo specifico i rischi propri dell'attività:

Valutazione rischio MMC

Obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/08, Titolo VI. Deve quantificare i pesi movimentati durante il carico/scarico e l'allestimento del banco, la frequenza delle operazioni, le posture adottate e le caratteristiche dei carichi. Se i valori d'azione sono superati, vanno previste misure tecniche (ausili meccanici, carrelli, transpallet) e organizzative (turnazione, riduzione dei pesi unitari per unità di carico).

Valutazione rischio microclima

Il lavoro all'aperto in condizioni di stress termico (caldo o freddo) va valutato tenendo conto delle stagioni, degli orari di lavoro e dell'intensità dell'attività fisica. Devono essere previste misure di protezione specifiche per i periodi di caldo intenso (pausa obbligatoria nelle ore più calde, accesso ad acqua fresca, ripari ombreggiati) e per il freddo (DPI termici adeguati, rotazione del personale).

Valutazione rischio scivolamento e caduta

Il DVR deve descrivere le caratteristiche delle aree di lavoro (pavimentazioni dei mercati) e prevedere misure organizzative per ridurre il rischio di scivolamento: calzature antinfortunistiche (DPI obbligatori), ordine e pulizia dell'area di vendita, illuminazione adeguata durante l'allestimento, procedure per la gestione delle emergenze in caso di infortunio.

Valutazione rischio stradale

La guida di veicoli aziendali per lavoro rientra nel rischio da lavoro e va valutata nel DVR. Il datore di lavoro deve verificare: idoneità alla guida dei lavoratori (patente valida, assenza di controindicazioni mediche), stato manutentivo del veicolo (revisione, pneumatici, freni), rispetto dei limiti di carico, formazione alla guida sicura e gestione della stanchezza.

Attenzione: RSPP e nomina obbligatoria

Il datore di lavoro ambulante con dipendenti può svolgere in prima persona il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) solo se ha frequentato i corsi previsti dall'Accordo Stato-Regioni in funzione del livello di rischio aziendale. Per i codici ATECO 47.x il rischio è classificato come medio: è richiesto il corso da 32 ore (moduli A + B + C specifico per il settore).

Formazione obbligatoria: monte ore e Accordo Stato-Regioni

La formazione in materia di sicurezza sul lavoro per i lavoratori del commercio ambulante (ATECO 47.x) segue le prescrizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (formazione lavoratori) e del 22 febbraio 2012 (formazione dirigenti, preposti, RSPP).

FiguraModulo generaleModulo specifico (rischio medio)Aggiornamento
Lavoratore (ATECO 47.x)4 ore8 ore (rischio medio)6 ore ogni 5 anni
PrepostoCorso lavoratori + 8 ore aggiuntiveIncluso nel monte ore6 ore ogni 5 anni
Dirigente16 oreIncluso nel monte ore6 ore ogni 5 anni
RSPP (datore di lavoro)Modulo A: 16 oreModulo B: 16 ore + Modulo C specifico ATECOAggiornamento periodico previsto

Tabella indicativa basata sull'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. Verificare le disposizioni regionali eventualmente più restrittive. ATECO 47.x classificato a rischio medio.

Per i lavoratori del commercio ambulante che movimentano manualmente carichi pesanti in modo abituale, è raccomandabile integrare la formazione obbligatoria con un modulo pratico sulla corretta tecnica di sollevamento e trasporto. La formazione specifica per l'uso del carrello elevatore o del transpallet (se utilizzato) richiede invece un'abilitazione separata ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.

Iniziative di prevenzione INAIL per il commercio ambulante

L'INAIL mette a disposizione degli operatori del commercio ambulante diversi strumenti per incentivare gli investimenti in sicurezza e ridurre il costo assicurativo:

Contributo ISI INAIL

Il bando ISI (Incentivi alle Imprese per la Sicurezza sul Lavoro) è rivolto anche alle micro e piccole imprese del commercio ambulante. I progetti ammissibili possono riguardare: acquisto di ausili meccanici per la movimentazione dei carichi (transpallet, carrelli, sollevatori), DPI di terza categoria (calzature antinfortunistiche, indumenti ad alta visibilità, protezioni termiche), adozione di sistemi di ancoraggio dei banchi. Il contributo è a fondo perduto e copre in genere il 65% delle spese ammissibili. Le domande si presentano sul portale INAIL nella finestra temporale pubblicata annualmente.

Per le specificità aggiornate consultare il portale INAIL.

OT23 — Riduzione del Premio

Il modello OT23 consente alle imprese del commercio ambulante che hanno adottato interventi di miglioramento documentati di richiedere una riduzione del tasso di premio assicurativo INAIL. Il punteggio minimo è 100 punti; gli interventi rilevanti per il settore includono: adozione del DVR aggiornato con valutazione MMC, acquisto e consegna documentata di DPI, formazione specifica per la movimentazione manuale, procedure di sicurezza per il montaggio/smontaggio dei banchi. La riduzione varia in base al numero di lavoratori assicurati.

Domanda entro il 28 febbraio di ogni anno sul portale INAIL.

Strumenti di supporto INAIL

L'INAIL mette a disposizione guide operative e strumenti di supporto alla valutazione dei rischi specifici del settore: il portale "Punto Cliente" per la gestione online delle pratiche assicurative, le banche dati epidemiologiche sugli infortuni per settore ATECO, e i servizi di consulenza territoriale attraverso le Direzioni Regionali. Per le questioni tecniche relative alla prevenzione, gli sportelli tecnici INAIL possono fornire indicazioni sui profili di rischio tipici del commercio ambulante.

Come accedere agli incentivi

Sia il contributo ISI che la riduzione OT23 richiedono una documentazione tecnica aggiornata: DVR vigente con valutazione specifica dei rischi del settore, registro della formazione effettuata, documentazione sulla fornitura dei DPI e, per l'ISI, un progetto tecnico di miglioramento. Ti aiutiamo a verificare l'ammissibilità e a predisporre la documentazione necessaria.

Approfondisci

Domande frequenti sulla sicurezza nel commercio ambulanteFAQ

Un ambulante che lavora solo (artigiano o lavoratore autonomo) deve fare il DVR?
No, se opera esclusivamente in proprio senza lavoratori subordinati. L'art. 21 del D.Lgs. 81/08 disciplina gli obblighi dei lavoratori autonomi e dei componenti dell'impresa familiare: questi soggetti non sono tenuti a redigere il DVR, ma devono comunque utilizzare attrezzature di lavoro conformi al Titolo III, munirsi di DPI adeguati ai rischi presenti nell'attività, munirsi di tessera di riconoscimento (nei cantieri) e partecipare alle riunioni di coordinamento quando previste. Se invece il commerciante ambulante assume anche un solo lavoratore subordinato, diventa datore di lavoro a tutti gli effetti e il DVR diventa obbligatorio, insieme alla nomina dell'RSPP, alla formazione dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria (se richiesta dai rischi individuati).
I banchi del mercato devono rispettare specifiche di sicurezza?
Sì. Le strutture dei banchi di vendita — inclusi i tendoni, i ripari laterali, le pedane e i sistemi di ancoraggio — devono essere progettate, installate e mantenute in modo da non costituire rischio per i lavoratori e per il pubblico. Il datore di lavoro è responsabile della verifica periodica dell'integrità strutturale del banco (cedimenti, rotture, punti di appoggio instabili) e della stabilità nelle condizioni meteorologiche avverse (vento forte, pioggia intensa). I banchi fissi con strutture metalliche o in legno rientrano nella definizione di attrezzature di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, Titolo III, e devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e funzionamento. Eventuali allestimenti con gas (per cucine di street food) richiedono ulteriori verifiche di conformità e formazione specifica per l'uso di gas in pressione.
Il datore di lavoro ambulante deve nominare il medico competente?
Dipende dall'esito della valutazione dei rischi. La nomina del medico competente è obbligatoria quando la valutazione dei rischi identifica uno o più rischi per i quali il D.Lgs. 81/08 prevede la sorveglianza sanitaria. Nel commercio ambulante, i rischi che possono richiedere sorveglianza sanitaria sono: movimentazione manuale di carichi superiori ai limiti d'azione (carico/scarico merci pesanti), esposizione a microclima sfavorevole in forma sistematica (lavoro prolungato al freddo o al caldo intenso), rischio ergonomico da posture statiche prolungate in piedi, rischio da guida prolungata di furgoni (stress visivo, postura). Se nessuno di questi rischi supera i valori d'azione previsti dalla normativa, la sorveglianza sanitaria — e di conseguenza la nomina del medico competente — non è obbligatoria. La valutazione va documentata nel DVR.

Fonti normative

  • INAIL — Rapporto Annuale 2025
  • INAIL Open Data — open.inail.it
  • INAIL — Banca Dati Statistica, infortuni per settore ATECO 47.82 e 47.89
  • INAIL — Istruzioni OT23 (aggiornamento annuale)
  • INAIL — Bando ISI: istruzioni operative e FAQ
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, art. 21 (lavoratori autonomi)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — formazione lavoratori, dirigenti, preposti
  • Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — formazione RSPP datori di lavoro

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Supportiamo gli operatori del commercio ambulante nella redazione del DVR specifico per il settore, nella formazione obbligatoria e nell'accesso ai contributi INAIL ISI e OT23.