Il D.M. 388/2003 classifica le aziende in tre gruppi (A, B, C) in funzione del rischio e del numero di lavoratori, stabilendo dotazioni minime (pacchetto di medicazione o cassetta di pronto soccorso) e i contenuti formativi degli addetti al primo soccorso.
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Ambito di applicazione
Si applica a tutte le aziende destinatarie del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro classifica l’azienda nei gruppi A, B o C e individua gli addetti al primo soccorso.
Contenuti chiave
- Classificazione delle aziende (gruppo A, B, C) in funzione del rischio.
- Dotazioni minime: cassetta di pronto soccorso per A e B, pacchetto di medicazione per C.
- Formazione degli addetti: 16 ore per A, 12 ore per B e C, con aggiornamento triennale.
- Procedure di chiamata dei soccorsi esterni e gestione delle emergenze sanitarie.
Coordinamento con il medico competente
Quando è prevista la sorveglianza sanitaria, il medico competente collabora alla definizione delle procedure di primo soccorso e dei contenuti formativi.
Sanzioni
La mancata designazione e formazione degli addetti o l’assenza dei presidi minimi sono sanzionati dall’art. 55 e seguenti del D.Lgs. 81/08.
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Domande frequentiFAQ
Come si classifica un’azienda nei gruppi A, B o C?
Ogni quanto si aggiorna la formazione?
Quante cassette servono?
Fonti normative
- Art. 45 D.Lgs. 81/08
- D.M. 388/2003 — primo soccorso aziendale
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