Il Reg. (CE) 852/2004 (allegato II, capitolo XII) richiede che il personale alimentare sia formato in misura proporzionata alle mansioni. In Italia, in assenza dei libretti sanitari, la disciplina è demandata alle Regioni, che hanno emanato proprie delibere con contenuti e durate.
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Presenti in tutta Italia
Fonti normative tracciate e aggiornate
Riferimenti sempre verificabili
Documenti adattati alla tua attività
Personalizzati sul caso specifico
Ambito di applicazione
Riguarda tutto il personale alimentare: addetti alla manipolazione, alla somministrazione, alla pulizia in ambienti alimentari, responsabili dell’industria alimentare.
Contenuti chiave
- Igiene personale, lavaggio mani, abbigliamento.
- Principi HACCP e gestione dei pericoli.
- Conservazione, cottura, refrigerazione, congelamento.
- Allergeni e contaminazioni crociate.
- Sanificazione e gestione dei rifiuti.
Disciplina regionale
Le Regioni hanno definito requisiti diversi su durate, validità, modalità di erogazione (anche e-learning) ed enti formatori. Va sempre verificata la normativa della Regione in cui ha sede l’attività.
Sanzioni
La mancata formazione è sanzionata dal D.Lgs. 193/2007 (per il profilo igienico generale) e dalle leggi regionali di settore. Vanno verificate sul testo aggiornato.
Servizi collegati
Domande frequentiFAQ
Il libretto sanitario è ancora obbligatorio?
Ogni quanto si rinnova?
È valido un attestato HACCP di un’altra Regione?
Fonti normative
- Reg. (CE) 852/2004 — allegato II, capitolo XII
- Delibere regionali in materia di formazione HACCP
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