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123 Consulenza

Antincendio nei Luoghi di Lavoro

Il quadro aggiornato dei tre decreti antincendio: gestione, criteri minimi e formazione degli addetti.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La disciplina antincendio nei luoghi di lavoro è oggi affidata a tre decreti del 2021: criteri minimi di sicurezza (D.M. 1 settembre 2021), gestione della sicurezza antincendio (D.M. 2 settembre 2021), formazione degli addetti antincendio (D.M. 2 settembre 2021 e D.M. 3 settembre 2021).

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Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

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Ambito di applicazione

Si applica ai luoghi di lavoro come definiti dal D.Lgs. 81/08. Le attività soggette al controllo VVF (DPR 151/2011) sono inoltre tenute al rispetto della prevenzione incendi specifica.

Contenuti chiave

  • Valutazione del rischio incendio e classificazione del livello (basso, medio, alto).
  • Misure di prevenzione, protezione, gestione delle emergenze.
  • Designazione e formazione degli addetti antincendio.
  • Manutenzione di impianti, presidi e vie di esodo.
  • Informazione dei lavoratori e prove di evacuazione.

Formazione degli addetti

Il D.M. 2 settembre 2021 definisce contenuti e durate dei corsi per addetti antincendio in funzione del livello di rischio. Sono previsti aggiornamenti periodici.

Sanzioni

La violazione della disciplina antincendio è sanzionata sia dal D.Lgs. 81/08 (artt. 55 e seguenti) sia dalla normativa di prevenzione incendi specifica. Importi e modalità vanno verificati sul testo aggiornato.

Servizi collegati

Domande frequentiFAQ

Come si classifica il livello di rischio incendio?
Secondo i criteri del D.M. 2 settembre 2021 (sezione V), in basso, medio o alto, in base ad attività, sostanze, occupanti e configurazione.
Tutti gli addetti devono fare lo stesso corso?
No, la durata e i contenuti dipendono dal livello di rischio. Sono previsti tre percorsi distinti.
Sono ammessi corsi in videoconferenza?
La parte teorica può essere erogata con modalità a distanza nei limiti previsti; le prove pratiche restano in presenza.

Fonti normative

  • D.M. 1 settembre 2021 — criteri minimi
  • D.M. 2 settembre 2021 — gestione antincendio e formazione addetti
  • D.M. 3 settembre 2021 — formazione tecnici antincendio

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