A partire dal 2026 entra in vigore il nuovo valore limite di esposizione professionale (VLE) alla silice cristallina respirabile (frazione cristobalite e quarzo) fissato a 0,05 mg/m³ per le lavorazioni che comportano esposizione significativa, in attuazione della Direttiva UE 2017/164 e del successivo aggiornamento recepito nel D.Lgs. 81/08, Titolo IX.
Il nuovo limite interessa in modo particolare le aziende del settore ceramico (produzione di piastrelle, sanitari, stoviglie), delle fonderie (ghisa, acciaio, alluminio), della lavorazione della pietra naturale, della produzione di materiali refrattari e di alcune fasi dei cantieri edili dove si effettua taglio o demolizione di materiali silicei.
Le imprese sono obbligate a eseguire misurazioni personali dell'esposizione secondo le metodiche UNI EN 689 e ISO 7708, confrontando i risultati con il nuovo VLE. In caso di superamento, devono adottare misure tecniche prioritarie (aspirazione localizzata, bagnatura, sostituzione materiali, segregazione dei processi), organizzative (rotazione dei turni, riduzione dei tempi di esposizione) e, solo come extrema ratio, fornire DPI idonei (semimaschere filtranti FFP3 o respiratori a pieno facciale).
La sorveglianza sanitaria da parte del medico competente deve includere controlli spirometrici e radiologici periodici. I lavoratori già esposti con valutazioni pregresse superiori al vecchio limite di 0,1 mg/m³ devono essere rivalutati nell'ambito del piano di sorveglianza aggiornato. L'INAIL ha aggiornato le proprie linee guida operative per la valutazione del rischio silice nei settori a maggiore impatto.