<strong>Il quadro normativo: D.Lgs. 81/2015 e D.Lgs. 81/2008</strong><br><br>Il lavoro in somministrazione è disciplinato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Jobs Act). In materia di sicurezza sul lavoro, il riferimento normativo è l'art. 35 del medesimo decreto, che ripartisce gli obblighi tra agenzia per il lavoro (somministratore) e impresa utilizzatrice.<br><br>La regola generale è che gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 gravano sull'utilizzatore per tutto ciò che attiene all'attività lavorativa concretamente svolta dal lavoratore presso la sua sede o cantiere. L'agenzia per il lavoro mantiene invece la responsabilità per la sorveglianza sanitaria preventiva (visita medica prima dell'invio) e per l'informazione di base sui rischi tipici del settore in cui opera.<br><br><strong>Chi risponde in caso di infortunio</strong><br><br>La Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha chiarito che in caso di infortunio occorso al lavoratore somministrato durante l'attività presso l'utilizzatore, la responsabilità penale e civile per la violazione delle norme di prevenzione ricade in via principale sull'utilizzatore, in quanto datore di lavoro di fatto. L'agenzia per il lavoro risponde in via residuale, ma può essere chiamata a rispondere se ha omesso di effettuare la visita medica preventiva o di fornire l'informazione generale sui rischi.<br><br>La responsabilità dell'utilizzatore comprende: la valutazione dei rischi specifica per la mansione affidata al lavoratore somministrato; la formazione specifica sui rischi della postazione di lavoro; la consegna dei DPI necessari; la sorveglianza durante l'attività; il rispetto delle norme tecniche e delle procedure interne di sicurezza.<br><br><strong>La sorveglianza sanitaria: chi la gestisce</strong><br><br>La sorveglianza sanitaria dei lavoratori somministrati è uno degli aspetti più critici. L'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 prevede che l'utilizzatore sia tenuto ad informare il lavoratore somministrato dei rischi specifici cui è esposto e che l'agenzia debba effettuare la sorveglianza sanitaria, fatto salvo il caso in cui il contratto di somministrazione preveda che tale onere sia assunto dall'utilizzatore.<br><br>Nella prassi, il contratto di somministrazione specifica a chi compete la sorveglianza sanitaria. Se l'utilizzatore ha mansioni che richiedono sorveglianza sanitaria specifica (es. lavori notturni, esposizione a rischi chimici, attività su videoterminali), deve garantire che il lavoratore somministrato sia già in possesso del giudizio di idoneità prima dell'inizio dell'attività.<br><br><strong>Formazione: obblighi dell'utilizzatore e documentazione</strong><br><br>L'utilizzatore è tenuto a erogare al lavoratore somministrato la formazione specifica sui rischi della mansione affidata, prima che il lavoratore inizi l'attività. Questa formazione è aggiuntiva rispetto a quella generale eventualmente erogata dall'agenzia e deve essere documentata nel registro delle formazioni dell'utilizzatore.<br><br>In caso di infortunio, la mancanza di documentazione della formazione specifica costituisce un elemento aggravante per l'utilizzatore sia sotto il profilo penale sia in sede di contenzioso civile per il risarcimento del danno. È quindi essenziale che le imprese che ricorrono al lavoro in somministrazione predispongano procedure standardizzate per l'accoglienza e la formazione dei lavoratori somministrati.
Fonti normative
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Jobs Act, art. 35
- D.Lgs. 81/2008 — tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Corte di Cassazione — orientamento in materia di infortuni lavoratori somministrati
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