I cantieri di costruzione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie presentano rischi specifici che vanno ben oltre quelli contemplati dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 sui cantieri temporanei e mobili. Il rischio principale e peculiare è l'interferenza con il traffico ferroviario, che impone procedure operative speciali non previste dalla normativa generale.
Rete Ferroviaria Italiana (RFI), in qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ha emanato specifiche Istruzioni operative (IO) e Disposizioni per la Circolazione (DC) che regolano l'accesso ai cantieri in prossimità e in linea ferroviaria: la DPR 75/2000 (Regolamento sulla sicurezza nelle gallerie ferroviarie), le IO/PR di RFI e il Capitolato Generale di Appalto RFI per i lavori in sede ferroviaria.
Il sistema di protezione dei lavoratori in linea si basa sulla figura del Responsabile della Sicurezza in Linea (RSL), che garantisce la sorveglianza sulla circolazione e ordina le interruzioni o i rallentamenti del traffico necessari. Le distanze minime di sicurezza dal binario in esercizio variano in funzione della velocità di esercizio della linea e del tipo di lavorazione: per velocità superiori a 160 km/h valgono distanze di interdizione molto più ampie rispetto alle linee convenzionali.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per i cantieri ferroviari deve integrare le prescrizioni specifiche di RFI, includere le procedure di esclusione elettrica per le linee elettrificate (sia a corrente continua 3 kV che a corrente alternata 25 kV), le misure di protezione dal rischio di investimento da treno e le procedure di evacuazione di emergenza dal cantiere in caso di avaria o incidente ferroviario. Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE) deve possedere specifica esperienza nei cantieri ferroviari.