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Valori Limite di Esposizione Professionale (VLE)

Definizione di Valore Limite di Esposizione professionale (VLE): livelli di esposizione che non devono essere superati, con riferimento agli specifici titoli del D.Lgs. 81/08 per rumore, vibrazioni e agenti chimici.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il valore limite di esposizione (VLE) è il livello massimo di esposizione a un agente fisico o chimico presente nei luoghi di lavoro che, anche tenendo conto delle misure di attenuazione disponibili (inclusi i dispositivi di protezione individuale per gli agenti fisici), non deve essere mai superato. Il superamento del VLE obbliga il datore di lavoro ad adottare misure immediate per ridurre l'esposizione al di sotto del limite, sospendendo l'attività lavorativa se necessario, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dei suoi allegati tecnici. I VLE si distinguono dai valori d'azione (VA), che pur essendo soglie più basse, comportano obblighi preventivi e non l'obbligo di intervento immediato.

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VLE per agenti fisici

Il Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 disciplina la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, fissando valori limite specifici per ciascuna tipologia:

  • Rumore (Titolo VIII, Capo II — D.Lgs. 81/08): il valore limite di esposizione è pari a Lex,8h = 87 dB(A) per il livello di esposizione giornaliero e a Lpicco = 140 dB(C) per il livello di pressione acustica di picco. Nel calcolo del rispetto del VLE si tiene conto dell'attenuazione fornita dai DPI uditivi indossati dal lavoratore.
  • Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) (Titolo VIII, Capo III): il valore limite di esposizione giornaliero è A(8) = 5 m/s², calcolato come valore di accelerazione ponderato in frequenza su 8 ore.
  • Vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) (Titolo VIII, Capo III): il valore limite di esposizione giornaliero è A(8) = 1,15 m/s², calcolato come valore di accelerazione ponderato in frequenza su 8 ore.
  • Campi elettromagnetici (Titolo VIII, Capo IV): i valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici sono definiti nell'Allegato XXXVI del D.Lgs. 81/08, in attuazione della Direttiva 2013/35/UE. I limiti variano in funzione della frequenza del campo e della grandezza fisica considerata (intensità di campo elettrico, magnetico, induzione magnetica, densità di corrente indotta).

VLE per agenti chimici

Per gli agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro, i valori limite di esposizione professionale sono definiti nei seguenti riferimenti normativi:

  • Allegato XXXVIII D.Lgs. 81/08: contiene i valori limite di esposizione professionale (OEL — Occupational Exposure Limits) recepiti a livello nazionale in attuazione delle direttive europee, tra cui la Direttiva UE 2017/164 (quarta direttiva OEL) e la Direttiva UE 2019/130 (quinta direttiva OEL). I VLE sono espressi come concentrazioni medie ponderate nel tempo (TWA — Time Weighted Average) su 8 ore e come valori limite di breve durata (STEL — Short-Term Exposure Limit) su 15 minuti.
  • Allegato XXXIX D.Lgs. 81/08: disciplina la protezione da agenti biologici, con indicazioni sui livelli di contenimento e sui dispositivi di protezione.
  • TLV-TWA ACGIH (Threshold Limit Values — American Conference of Governmental Industrial Hygienists): i valori soglia pubblicati annualmente dall'ACGIH sono ampiamente utilizzati come riferimento tecnico-scientifico in Italia per le sostanze prive di VLE legale nazionale, in attesa di recepimento delle direttive OEL europee.

Supportiamo la gestione documentale e la verifica del rispetto dei VLE per agenti chimici nell'ambito della valutazione del rischio chimico ex artt. 223-225 D.Lgs. 81/08.

Differenza tra valore d'azione e valore limite

Il D.Lgs. 81/08 distingue due soglie di esposizione con effetti giuridici diversi:

  • Valore d'azione (VA): è la soglia di esposizione al cui superamento scattano specifici obblighi preventivi a carico del datore di lavoro, quali la sorveglianza sanitaria, la formazione specifica dei lavoratori, la segnalazione delle zone a rischio, l'elaborazione di programmi di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione. Per il rumore, i valori d'azione sono pari a Lex,8h = 80 dB(A) (inferiore) e Lex,8h = 85 dB(A) (superiore).
  • Valore limite di esposizione (VLE): è il livello che non deve mai essere superato, nemmeno considerando l'attenuazione fornita dai DPI (nel caso del rumore) o altre misure di riduzione. Il superamento del VLE impone l'intervento immediato del datore di lavoro per ridurre l'esposizione, con eventuale sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

In sintesi: il superamento del valore d'azione obbliga ad agire preventivamente; il superamento del valore limite obbliga a intervenire immediatamente. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili in base ai livelli di esposizione rilevati nelle valutazioni strumentali.

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Domande frequentiFAQ

Qual è la differenza tra valore limite di esposizione e valore d'azione per il rumore?
Per il rumore (Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08), il valore d'azione inferiore è Lex,8h = 80 dB(A), quello superiore è 85 dB(A): al loro superamento scattano obblighi preventivi progressivamente più stringenti (informazione, sorveglianza sanitaria, programmi di riduzione). Il valore limite di esposizione è 87 dB(A) e rappresenta la soglia assoluta che non deve mai essere superata, calcolata tenendo conto dell'attenuazione dei DPI uditivi.
Il superamento del VLE al rumore obbliga a fermare la produzione?
Sì. L'art. 192 D.Lgs. 81/08 stabilisce che se, nonostante l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione disponibili, i livelli di esposizione superano il VLE (87 dB(A)), il datore di lavoro deve adottare misure immediate per ridurre l'esposizione al di sotto di tale valore, identificare le cause del superamento e adeguare le misure di prevenzione e protezione. L'attività che comporta l'esposizione deve essere sospesa fino al ripristino delle condizioni di conformità.
I VLE per agenti chimici hanno valore legale in Italia?
Sì. I valori limite di esposizione professionale riportati nell'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 hanno pieno valore legale vincolante in Italia. Per le sostanze non ancora incluse nell'allegato nazionale, i VLE delle direttive OEL europee (anche se non ancora formalmente recepite) costituiscono un riferimento tecnico-scientifico che l'organo di vigilanza può considerare nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza della prevenzione adottata.
Come si misura il rispetto del VLE per le vibrazioni HAV?
Il rispetto del VLE per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV = 5 m/s²) si verifica mediante la misurazione dell'accelerazione ponderata in frequenza con strumentazione conforme alla norma UNI EN ISO 5349-1 e il calcolo del valore A(8) normalizzato su 8 ore di esposizione. La misurazione deve essere effettuata da personale tecnico qualificato. In alternativa, possono essere utilizzati i valori dichiarati dal fabbricante delle attrezzature vibranti, opportunamente corretti con i fattori di utilizzo reali.

Fonti normative

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