Il Piano di Emergenza ed Evacuazione Aziendale (comunemente indicato come PEE o Piano di Emergenza Interno — PEI) è il documento che descrive le procedure operative da seguire in caso di emergenza nei luoghi di lavoro: incendio, esplosione, rilascio di sostanze pericolose, terremoto, infortunio grave o qualsiasi evento che metta a rischio la vita dei lavoratori e delle persone presenti. L'obbligo di predisposizione discende dall'art. 43 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e, per i profili antincendio, dal D.M. 10 marzo 1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza) e dal D.M. 2 settembre 2021 (Codice di Prevenzione Incendi — aggiornamento del D.M. 3 agosto 2015).
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Riferimenti normativi
Il quadro normativo che disciplina il Piano di Emergenza ed Evacuazione si articola su più livelli:
- Art. 43 D.Lgs. 81/08: impone al datore di lavoro di organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, di designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione e primo soccorso, e di informare tutti i lavoratori sui rischi, sulle misure adottate e sulle procedure da seguire in caso di emergenza.
- D.M. 10 marzo 1998: definisce i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. L'allegato VIII individua le tipologie di attività per le quali è obbligatoria la predisposizione di un Piano di Emergenza scritto, distinguendo in base al livello di rischio (basso, medio, elevato).
- D.M. 2 settembre 2021 (Codice di Prevenzione Incendi): aggiorna e sostituisce progressivamente le regole tecniche di prevenzione incendi precedenti. Il capitolo G.3 del Codice disciplina la gestione della sicurezza antincendio (GSA) e il capitolo S.4 le vie d'esodo, richiedendo che il Piano di Emergenza sia integrato con la documentazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio.
- D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151: regola le procedure di prevenzione incendi e individua le attività soggette a controllo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; per tali attività il Piano di Emergenza è parte integrante della documentazione da presentare.
Chi è obbligato a predisporre il Piano di Emergenza
Il D.M. 10/03/1998 distingue in funzione del livello di rischio incendio e delle caratteristiche dell'attività:
- Attività a rischio elevato (allegato IX, categoria C del D.M. 10/03/1998): il Piano di Emergenza scritto è sempre obbligatorio, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti. Rientrano in questa categoria, ad esempio, le attività con lavorazione o deposito di sostanze infiammabili, le attività soggette a certificato prevenzione incendi, i teatri, i cinema, i locali di pubblico spettacolo con capienza superiore a 100 persone.
- Attività a rischio medio (allegato IX, categoria B): il Piano di Emergenza scritto è obbligatorio quando sono presenti più di 10 lavoratori.
- Attività a rischio basso (allegato IX, categoria A): il Piano di Emergenza scritto è obbligatorio quando sono presenti più di 300 lavoratori o quando l'attività è aperta al pubblico con affollamento superiore a 50 persone.
In ogni caso, anche nelle attività escluse dall'obbligo del Piano scritto, il datore di lavoro deve garantire l'adozione di misure organizzative per la gestione delle emergenze (designazione degli addetti, procedure verbali, segnaletica adeguata).
Contenuto minimo del Piano di Emergenza
Il D.M. 10/03/1998 (allegato VIII) elenca gli elementi essenziali che il Piano di Emergenza deve contenere:
- Vie d'esodo e uscite di sicurezza: planimetrie aggiornate dei locali con indicazione delle vie di fuga, delle uscite di sicurezza, della posizione dei presidi antincendio (estintori, idranti, pulsanti di allarme) e dei quadri elettrici. Le planimetrie devono essere affisse nei luoghi di lavoro.
- Punti di raccolta: individuazione di aree esterne al fabbricato dove i lavoratori devono convergere dopo l'evacuazione, sufficientemente lontane dall'edificio e libere da ostacoli, con indicazione di chi effettua l'appello e di come verificare la presenza di tutti.
- Ruoli e responsabilità: nominativi degli addetti alla squadra di emergenza e delle figure con responsabilità specifiche (coordinatore dell'emergenza, addetti antincendio, addetti al primo soccorso, addetti alla chiamata dei soccorsi esterni, addetti alla disattivazione degli impianti).
- Procedure di allerta e comunicazione: modalità di attivazione dell'allarme (sistemi automatici, sirene, comunicazione verbale), numeri di telefono di emergenza (115 Vigili del Fuoco, 118 Emergenza Sanitaria, 112 NUE), procedura di comunicazione verso l'esterno e verso i piani superiori o inferiori dell'edificio.
- Procedure specifiche per tipo di emergenza: incendio, esplosione, fughe di gas, allagamento, infortuni gravi, eventi sismici; per ciascuno scenario devono essere definite le azioni immediate da compiere.
- Misure per lavoratori con disabilità: procedure particolari per l'evacuazione di persone con ridotta mobilità o altre disabilità, inclusa la designazione di assistenti all'evacuazione e l'individuazione di spazi calmi (aree di attesa sicura).
Squadra di emergenza: composizione e formazione
L'art. 43 D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di designare un numero sufficiente di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza. Tali lavoratori devono essere formati e in numero adeguato alle dimensioni e ai rischi dell'azienda.
Per quanto riguarda la prevenzione incendi e lotta antincendio, il D.M. 2 settembre 2021 ha ridefinito i livelli di formazione degli addetti in funzione del livello di rischio dell'attività:
- Corso base (4 ore): per addetti antincendio operanti in attività a rischio basso (livello 1 del D.M. 02/09/2021). Include nozioni teoriche sui rischi di incendio e le misure di prevenzione, utilizzo degli estintori portatili, modalità di evacuazione.
- Corso intermedio (8 ore): per addetti in attività a rischio medio (livello 2). Approfondisce la teoria della combustione, i sistemi di allarme e rivelazione, il comportamento degli impianti in caso di incendio, le tecniche di primo intervento con estintori e idranti.
- Corso avanzato (16 ore): per addetti in attività a rischio elevato (livello 3). Comprende simulazioni pratiche di spegnimento con mezzi portatili e idranti, gestione di scenari complessi, coordinamento con i Vigili del Fuoco, utilizzo di autorespiratori in ambienti confinati fumo.
Gli attestati di frequenza ai corsi antincendio hanno validità di 5 anni, al termine dei quali è necessario frequentare un corso di aggiornamento (rispettivamente 2, 5 o 8 ore a seconda del livello).
Per il primo soccorso, il D.M. 388/2003 classifica le aziende in tre gruppi (A, B, C) in base al settore ATECO, al numero di lavoratori e all'indice infortunistico INAIL. Gli addetti al primo soccorso devono frequentare corsi di 16 ore (gruppi A) o 12 ore (gruppi B e C) con aggiornamento triennale di 6 ore (gruppo A) o 4 ore (gruppi B e C).
Esercitazioni di evacuazione
Il D.M. 10/03/1998 (allegato VIII, punto 7) prescrive che le esercitazioni di evacuazione siano effettuate con frequenza adeguata al livello di rischio. Per la maggior parte delle attività è prevista almeno una esercitazione all'anno. Per le attività a rischio elevato o con presenza di pubblico numeroso, può essere necessaria una frequenza maggiore (ad esempio semestrale).
L'esercitazione deve simulare realisticamente uno scenario di emergenza, verificare la funzionalità dei sistemi di allarme, testare le vie di esodo e i punti di raccolta, e misurare i tempi di evacuazione rispetto ai requisiti progettuali. Al termine dell'esercitazione deve essere redatto un verbale che documenti il numero di partecipanti, il tempo impiegato, le criticità rilevate e le azioni correttive da intraprendere. Il verbale va conservato insieme alla documentazione del DVR.
Differenza tra PEI e PEE per impianti Seveso
Per gli stabilimenti che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 (recepimento della Direttiva 2012/18/UE, c.d. Direttiva Seveso III), la normativa distingue due livelli di pianificazione dell'emergenza:
- Piano di Emergenza Interno (PEI): predisposto dal gestore dello stabilimento, riguarda le misure da adottare all'interno dello stabilimento per contenere e gestire l'incidente, proteggere i lavoratori e collaborare con le autorità esterne. È obbligatorio per tutti gli stabilimenti soggetti a Seveso (sia di soglia inferiore sia di soglia superiore).
- Piano di Emergenza Esterno (PEE): predisposto dal Prefetto di concerto con gli enti locali (Regione, Provincia, Comune) e le autorità di protezione civile, riguarda le misure per proteggere la popolazione e l'ambiente all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante. È obbligatorio solo per gli stabilimenti di soglia superiore. Il gestore deve fornire al Prefetto le informazioni necessarie per la sua elaborazione.
Al di fuori del contesto Seveso, il termine "Piano di Emergenza Esterno" viene talvolta usato in modo improprio per indicare i piani di gestione delle emergenze elaborati dalle autorità di protezione civile per eventi catastrofici (terremoti, alluvioni): si tratta tuttavia di strumenti distinti rispetto al Piano di Emergenza Interno previsto dal D.Lgs. 81/08.
Piano di Emergenza e Coordinamento (PEC) nei cantieri
Nei cantieri temporanei e mobili soggetti all'obbligo di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo IV, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) definisce all'interno del PSC le procedure di emergenza specifiche per il cantiere. Tali procedure includono:
- L'identificazione delle vie di accesso per i mezzi di soccorso e delle aree di atterraggio degli elicotteri del 118.
- Le modalità di comunicazione dell'emergenza tra le imprese presenti in cantiere e verso l'esterno.
- La localizzazione dei presidi di primo soccorso e dei dispositivi antincendio.
- Le procedure per i lavori in spazi confinati o in quota, dove il rischio di infortuni gravi è maggiore.
Ogni impresa esecutrice che opera nel cantiere è tenuta a redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), che deve includere le procedure di emergenza specifiche per le proprie lavorazioni, in coerenza con il PSC del coordinatore.
Aggiornamento del Piano di Emergenza
Il Piano di Emergenza non è un documento statico: deve essere aggiornato ogni volta che si verificano cambiamenti significativi che ne possano rendere superate le previsioni. Gli eventi che tipicamente richiedono una revisione sono:
- Modifiche al layout dei locali: ampliamenti, ristrutturazioni, cambio di destinazione d'uso di aree, spostamento di macchinari o impianti che alterino i percorsi di esodo o la posizione dei presidi antincendio.
- Variazioni del numero o della tipologia dei lavoratori: assunzione di nuovi dipendenti, utilizzo di lavoratori con disabilità motoria, presenza di lavoratori di imprese appaltatrici o autonomi non previsti in precedenza.
- Introduzione di nuove sostanze pericolose o nuovi processi produttivi che modifichino il profilo di rischio incendio o chimico dello stabilimento.
- Infortuni o quasi-infortuni (near miss) che abbiano evidenziato lacune nelle procedure di emergenza o nell'organizzazione della squadra.
- Criticità emerse durante le esercitazioni: tempi di evacuazione eccessivi, percorsi intasati, malfunzionamento dei sistemi di allarme.
- Modifiche normative: aggiornamenti delle regole tecniche di prevenzione incendi o delle norme sulla gestione delle emergenze.
Segnaletica di sicurezza correlata (UNI EN ISO 7010)
Il Piano di Emergenza deve essere supportato da un'adeguata segnaletica di sicurezza conforme alla norma UNI EN ISO 7010, che definisce i pittogrammi di sicurezza armonizzati a livello internazionale. Per la gestione delle emergenze e l'evacuazione, le categorie di segnali rilevanti sono:
- Segnali di salvataggio e di primo soccorso (sfondo verde): indicano le uscite di emergenza (E001, E002), i percorsi di esodo (E003, E004, E005, E006), la posizione del telefono di emergenza (E004), la barella (E013) e la cassetta di primo soccorso (E003).
- Segnali antincendio (sfondo rosso): indicano la posizione degli estintori (F001), degli idranti a muro (F002), dei pulsanti di allarme manuale (F005) e delle manichette (F003).
- Segnali di avvertimento (sfondo giallo-arancio): segnalano pericoli specifici che possono aumentare il rischio in caso di emergenza (materiale infiammabile, gas sotto pressione, sostanze comburenti, rischio di esplosione).
I segnali devono essere posizionati in modo da essere chiaramente visibili, anche in condizioni di emergenza (fumo, illuminazione ridotta). Dove necessario, devono essere integrati con illuminazione di emergenza e pittogrammi retroilluminati conforme alla norma EN 1838.
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Domande frequentiFAQ
Un'azienda con 8 dipendenti a rischio incendio medio è obbligata a redigere il Piano di Emergenza scritto?
Con quale frequenza devono essere svolte le esercitazioni di evacuazione?
Gli addetti antincendio formati con il vecchio D.M. 10/03/1998 devono rifare il corso dopo il D.M. 02/09/2021?
Il Piano di Emergenza deve essere comunicato ai lavoratori delle imprese appaltatrici che operano in azienda?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/08 art. 43 — Disposizioni generali per la gestione delle emergenze
- D.M. 10 marzo 1998 — Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione emergenze
- D.M. 2 settembre 2021 — Codice di Prevenzione Incendi (aggiornamento)
- D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 — Attuazione Direttiva Seveso III
- D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Pronto soccorso nei luoghi di lavoro
- UNI EN ISO 7010 — Simboli grafici: colori e segnali di sicurezza
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