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Dichiarazione di Conformità degli Impianti (D.M. 37/2008)

Definizione, normativa di riferimento e adempimenti pratici della dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, già L. 46/1990.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La dichiarazione di conformità è il documento con cui l'impresa installatrice attesta, sotto la propria responsabilità, che l'impianto realizzato è stato eseguito a regola d'arte, in conformità alle norme tecniche vigenti e al progetto approvato. È disciplinata dall'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (che ha abrogato e sostituito la L. 5 marzo 1990 n. 46) e costituisce il principale strumento di garanzia della sicurezza degli impianti negli edifici civili e industriali. Il documento deve essere rilasciato dall'installatore al termine dei lavori e consegnato al committente unitamente al progetto, alla relazione tecnica e all'elenco dei materiali impiegati.

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Normativa di riferimento

Il quadro normativo si articola su più livelli:

  • D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 — "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici": è la norma principale che disciplina l'abilitazione delle imprese installatrici, i requisiti tecnici degli impianti e l'obbligo di dichiarazione di conformità. L'art. 6 regolamenta il contenuto minimo obbligatorio della dichiarazione; l'art. 7 ne stabilisce le modalità di rilascio e consegna; gli allegati al decreto riportano i modelli da utilizzare.
  • Allegati al D.M. 37/2008 — i modelli ufficiali della dichiarazione di conformità (allegato I per gli impianti elettrici, allegato II per i restanti impianti) definiscono il formato standardizzato che l'installatore è tenuto a compilare in ogni sua parte.
  • Norme tecniche di settore — CEI 64-8 per gli impianti elettrici, UNI 7129 per gli impianti gas, UNI 9182 per gli impianti idrico-sanitari, UNI EN 12828 per gli impianti termici: la dichiarazione di conformità deve indicare espressamente le norme tecniche osservate durante la realizzazione.
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro richiama l'obbligo di conformità degli impianti e attribuisce alla dichiarazione di conformità un ruolo probatorio nell'ambito della valutazione del rischio elettrico.

Ambito di applicazione: quali impianti sono interessati

L'art. 1 del D.M. 37/2008 individua le tipologie di impianto soggetti alla disciplina:

  • Impianti elettrici (lett. a): impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, inclusi impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di automazione di porte, cancelli e barriere.
  • Impianti radiotelevisivi e di comunicazione (lett. b): antenne, reti locali, impianti citofonici e videocitofonici, sistemi di allarme.
  • Impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento (lett. c): impianti termici alimentati a gas, gasolio o biomasse, impianti di ventilazione meccanica controllata.
  • Impianti idrici e sanitari (lett. d): reti di distribuzione dell'acqua fredda e calda, impianti di smaltimento delle acque usate.
  • Impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme (lett. e): impianti gas a uso domestico e similare.
  • Impianti di sollevamento di persone o cose (lett. f): ascensori, montacarichi, scale mobili, piattaforme elevatrici.
  • Impianti di protezione antincendio (lett. g): reti idranti, sistemi di rilevazione e allarme incendio, impianti sprinkler.

Il decreto si applica agli impianti installati negli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso (residenziale, produttiva, commerciale, pubblica), con alcune soglie dimensionali e di potenza che determinano l'obbligo di predisporre il progetto prima dell'esecuzione dei lavori.

Chi può rilasciare la dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità può essere sottoscritta esclusivamente dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata ai sensi dell'art. 3 del D.M. 37/2008. L'abilitazione si consegue dimostrando uno dei seguenti requisiti:

  • Diploma di laurea in materia tecnica specifica, conseguito presso università o istituti equiparati, con almeno un anno di esperienza nel settore.
  • Diploma di istruzione tecnica o professionale attinente alla specifica attività, con almeno due anni di esperienza nel settore.
  • Qualifica di operaio installatore conseguita mediante formazione professionale, con almeno tre anni di esperienza nel settore.
  • Esperienza lavorativa nel settore di almeno tre anni, acquisita come lavoratore autonomo o come dipendente tecnico con mansioni specifiche nell'ultimo quinquennio.

I requisiti devono essere riferiti alla specifica tipologia di impianto per cui si intende operare. L'impresa deve iscriversi al Registro delle Imprese (o all'Albo delle Imprese Artigiane) comunicando il possesso dei requisiti tecnico-professionali. Un soggetto privo di abilitazione non può legalmente rilasciare la dichiarazione di conformità, e i lavori da esso eseguiti sono considerati fuori norma.

Contenuto della dichiarazione di conformità

Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008, la dichiarazione di conformità deve essere compilata secondo i modelli allegati al decreto e contenere almeno:

  • Dati identificativi dell'impresa installatrice: ragione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane, partita IVA.
  • Dati del responsabile tecnico: nome, cognome, qualifica professionale e riferimento al titolo abilitativo posseduto.
  • Dati del committente e dell'immobile: identificazione del soggetto committente e localizzazione precisa dell'impianto (indirizzo, dati catastali).
  • Tipologia e descrizione dell'impianto: natura dell'impianto, descrizione sintetica delle lavorazioni eseguite e delle caratteristiche tecniche principali.
  • Norme tecniche applicate: indicazione delle normative tecniche (CEI, UNI, EN) osservate durante la progettazione e la realizzazione.
  • Elenco dei materiali utilizzati: specifica dei componenti e dei materiali impiegati, con riferimento alle relative certificazioni e marchi di conformità (es. marchio CE, IMQ).
  • Allegati obbligatori: progetto dell'impianto (quando prescritto per legge in base alle soglie dimensionali) e relazione tecnica sulla tipologia dei materiali utilizzati.

La dichiarazione è redatta in tre copie originali: una per l'installatore, una per il committente e una da trasmettere allo sportello unico del comune competente per territorio.

Conservazione del documento e fascicolo dell'opera

L'art. 8 del D.M. 37/2008 pone in capo al proprietario dell'immobile l'obbligo di conservare la dichiarazione di conformità per l'intera durata di vita dell'impianto. Il documento deve essere esibito su richiesta degli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, Autorità di pubblica sicurezza) e in occasione di qualsiasi successivo intervento sull'impianto.

La dichiarazione di conformità costituisce parte integrante del fascicolo dell'opera, previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 81/08, che il coordinatore per la progettazione è tenuto a predisporre per i cantieri soggetti a notifica preliminare. Tale fascicolo raccoglie le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori durante eventuali lavori successivi sull'opera.

In caso di compravendita dell'immobile, la dichiarazione di conformità (o, in mancanza, la dichiarazione di rispondenza ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.M. 37/2008) deve essere consegnata all'acquirente o messa a sua disposizione, in quanto documento attestante lo stato degli impianti.

Collegamento con il D.Lgs. 81/08 e la valutazione del rischio elettrico

Il D.Lgs. 81/08 stabilisce, all'art. 80, l'obbligo del datore di lavoro di adottare le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai rischi di natura elettrica. L'art. 81 specifica che gli impianti e le attrezzature devono essere realizzati, installati, manutenuti e riparati conformemente alla regola dell'arte, con riferimento alle norme CEI come indicatore di conformità alla regola d'arte.

La dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del D.M. 37/2008 costituisce per il datore di lavoro una prova documentale dell'avvenuta installazione a regola d'arte dell'impianto elettrico e degli altri impianti tecnologici. Nella redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), la presenza o assenza della dichiarazione di conformità è un elemento che il RSPP deve verificare e documentare:

  • Se la dichiarazione è disponibile e aggiornata, il datore di lavoro può presumere la conformità originaria dell'impianto e concentrare la valutazione sullo stato di manutenzione e sulle eventuali modifiche successive.
  • In assenza di dichiarazione di conformità (impianti ante D.M. 37/2008 o ante L. 46/1990), il datore di lavoro deve ottenere una dichiarazione di rispondenza da un professionista abilitato o effettuare una verifica straordinaria dell'impianto per accertarne lo stato di sicurezza.

Le verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra (ai sensi del D.P.R. 462/2001) e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere effettuate indipendentemente dalla presenza della dichiarazione di conformità, con periodicità stabilita dalla normativa in base alla categoria del luogo di lavoro.

Differenza rispetto al certificato di conformità CE dei macchinari

La dichiarazione di conformità ex D.M. 37/2008 non va confusa con la dichiarazione di conformità CE (o dichiarazione UE di conformità) prevista per i macchinari e i prodotti immessi sul mercato ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010 e aggiornata dal Regolamento UE 2023/1230):

  • La dichiarazione D.M. 37/2008 è emessa dall'installatore e attesta la conformità dell'impianto fisso integrato nell'edificio alle norme tecniche e al progetto; riguarda l'attività di installazione.
  • La dichiarazione CE/UE di conformità è emessa dal fabbricante o dal suo mandatario e attesta la conformità del prodotto (macchinario, apparecchiatura, DPI) ai requisiti essenziali di sicurezza delle direttive di prodotto applicabili; è apposta prima dell'immissione sul mercato e accompagna ogni singola unità del prodotto.

I due documenti si integrano: un macchinario dotato di dichiarazione CE di conformità, una volta installato in un impianto, può richiedere comunque la dichiarazione di conformità dell'impianto di connessione (es. impianto elettrico di alimentazione) da parte dell'installatore abilitato.

Sanzioni per mancata dichiarazione (art. 15 D.M. 37/2008)

L'art. 15 del D.M. 37/2008 prevede un articolato sistema sanzionatorio:

  • Mancato rilascio della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore: sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro, oltre alla possibilità di segnalazione alla Camera di Commercio per la verifica del mantenimento dei requisiti di abilitazione.
  • Omessa trasmissione allo sportello unico: sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro.
  • Installazione di impianti senza i requisiti di abilitazione: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro; per le imprese con più di cinque dipendenti il massimo può essere aumentato fino al doppio.
  • Profili penali: qualora la mancata conformità dell'impianto causi infortuni o danni a terzi, l'installatore può rispondere penalmente per lesioni colpose o, nei casi più gravi, per omicidio colposo, in concorso con il datore di lavoro che abbia tollerato o non verificato la situazione.

Le sanzioni possono cumularsi con quelle previste dal D.Lgs. 81/08 in caso di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro connesse allo stato degli impianti.

Rifacimento e modifica degli impianti: quando serve una nuova dichiarazione

L'art. 7 co. 1 del D.M. 37/2008 chiarisce che la dichiarazione di conformità è obbligatoria per qualsiasi installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti, non solo per le nuove realizzazioni. Sono pertanto soggetti all'obbligo:

  • Ampliamenti significativi: aggiunta di nuovi circuiti, incremento del numero di punti luce o di prese, estensione della rete di distribuzione gas o idrica.
  • Modifiche sostanziali: variazione del quadro elettrico principale, sostituzione della caldaia con un apparecchio di potenza superiore, installazione di un nuovo impianto di climatizzazione.
  • Manutenzione straordinaria: interventi che alterano la configurazione originaria dell'impianto o ne modificano le caratteristiche tecniche in modo rilevante.

Non richiedono una nuova dichiarazione di conformità le operazioni di manutenzione ordinaria (sostituzione di componenti identici a quelli esistenti senza modifica della configurazione dell'impianto, es. sostituzione di una lampadina, di un interruttore o di un rubinetto con prodotto equivalente). Il confine tra manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere valutato caso per caso, tenendo conto della tipologia di impianto e dell'entità dell'intervento.

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Domande frequentiFAQ

La dichiarazione di conformità è obbligatoria anche per i piccoli interventi su impianti esistenti?
Dipende dalla natura dell'intervento. Per qualsiasi installazione, trasformazione o ampliamento — anche parziale — dell'impianto, l'impresa installatrice abilitata è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità. La manutenzione ordinaria (sostituzione di componenti identici senza alterare la configurazione dell'impianto) ne è esclusa. In caso di dubbio, è opportuno verificare con l'installatore se l'intervento rientra nell'obbligo documentale.
Cosa succede se l'immobile non ha la dichiarazione di conformità degli impianti?
Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore della L. 46/1990 o per i quali la documentazione sia andata perduta, il D.M. 37/2008 (art. 7 co. 6) prevede la possibilità di ottenere una dichiarazione di rispondenza da parte di un professionista iscritto all'albo professionale, competente per il tipo di impianto, che abbia almeno cinque anni di esperienza nel settore. Questa dichiarazione ha valenza equivalente alla dichiarazione di conformità ai fini della circolazione dell'immobile e delle verifiche di sicurezza.
La dichiarazione di conformità è sufficiente a esonerare il datore di lavoro dalla verifica periodica degli impianti?
No. La dichiarazione di conformità attesta la regola d'arte al momento dell'installazione, ma non sostituisce le verifiche periodiche obbligatorie. Il D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 impone verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, da effettuarsi con cadenza biennale (per luoghi con pericolo di esplosione) o quinquennale (per tutti gli altri ambienti), a cura di organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Il committente può richiedere danni all'installatore se l'impianto non è conforme nonostante la dichiarazione?
Sì. La dichiarazione di conformità ha natura contrattuale e costituisce una garanzia della corretta esecuzione dell'opera. Se l'impianto risulta non conforme alle norme tecniche indicate nella dichiarazione, l'installatore può essere ritenuto responsabile per inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e 1668 c.c. (garanzia per vizi dell'opera), con conseguente obbligo di eliminare i vizi a proprie spese o di corrispondere il risarcimento del danno. Se la non conformità ha causato un sinistro, possono concorrere anche la responsabilità extracontrattuale e quella penale.

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