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Dichiarazione di conformità degli impianti (D.M. 37/2008)

Il documento con cui l’impresa installatrice attesta che un impianto elettrico, termico, idraulico, gas o antincendio è stato realizzato a regola d’arte.

Risposta rapida

La dichiarazione di conformità (DiCo) è il documento che l’impresa installatrice abilitata rilascia al committente al termine dei lavori su un impianto, attestando che è stato realizzato a regola d’arte secondo il progetto e le norme tecniche (art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37). Il decreto riguarda gli impianti posti al servizio degli edifici: elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, idrico-sanitari, gas, sollevamento di persone e cose, antincendio. Il titolo spesso abbreviato in “DL 37/2008” è in realtà un decreto ministeriale.

Cosa deve contenere

  • Modello conforme agli allegati I e II del decreto, firmato dal responsabile tecnico dell’impresa.
  • Progetto dell’impianto (redatto da un professionista iscritto all’albo oltre le soglie dell’art. 5, altrimenti dal responsabile tecnico).
  • Relazione con la tipologia dei materiali impiegati.
  • Schema dell’impianto realizzato.
  • Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa.

Dichiarazione di rispondenza (DiRi)

Per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 la cui dichiarazione di conformità non è stata prodotta o non è più reperibile, l’art. 7, comma 6, ammette la dichiarazione di rispondenza, rilasciata da un professionista iscritto all’albo con almeno cinque anni di esperienza nel settore, dopo sopralluogo e accertamenti. Per alcuni impianti di minore entità può rilasciarla il responsabile tecnico di un’impresa abilitata con la stessa anzianità.

Perché serve nei luoghi di lavoro

  • Per gli impianti elettrici e di messa a terra, la DiCo vale come omologazione dell’impianto di terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche e il datore di lavoro deve trasmetterla entro 30 giorni dalla messa in esercizio (DPR 462/2001, art. 2), oggi tramite il servizio telematico dell’INAIL.
  • Il datore di lavoro deve garantire impianti installati e mantenuti in modo da prevenire i rischi elettrici e di incendio (artt. 80 e 86 D.Lgs. 81/2008): la DiCo è la prova documentale della corretta installazione.
  • È richiesta per l’agibilità degli immobili e per gli allacci delle utenze.

Errori frequenti

  • DiCo senza allegati obbligatori, in particolare progetto e schema.
  • Ampliamenti o modifiche dell’impianto senza nuova dichiarazione per la parte modificata.
  • Non programmare le verifiche periodiche dell’impianto di terra previste dal DPR 462/2001.

Fonti normative

Approfondimenti

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