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Caduta da scala a pioli: responsabilità penale del datore di lavoro — Cassazione

Orientamento giurisprudenziale della Cassazione penale sulla responsabilità del datore di lavoro e del preposto per caduta del lavoratore da scala a pioli: obblighi normativi D.Lgs. 81/08 Allegato XX e artt. 113-115, norme tecniche EN 131, mancata formazione e vigilanza, comportamento abnorme del lavoratore, concorso di colpa.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La Cassazione penale ha consolidato che il datore di lavoro risponde ai sensi degli artt. 589-590 c.p. per la caduta del lavoratore da una scala a pioli non conforme, non trattenuta o usata in modo scorretto, qualora non abbia adottato formazione specifica, vigilanza attiva e sostituzione con attrezzatura adeguata; solo il comportamento del tutto abnorme e imprevedibile del lavoratore può interrompere il nesso causale.

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Il quadro normativo: D.Lgs. 81/08, Allegato XX e norme EN 131

L'uso delle scale portatili a pioli nei luoghi di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. 81/08 attraverso un sistema articolato di disposizioni. L'Allegato XX contiene le prescrizioni tecniche specifiche per le scale portatili: stabilità, conformità alle norme tecniche EN 131-1 e EN 131-2 (requisiti geometrici, prove e marcatura), EN 131-7 per uso professionale, dispositivi antiscivolo alle estremità inferiori e dispositivi di ancoraggio alle estremità superiori per i lavori su coperture. Le scale devono essere mantenute in buono stato di conservazione e ritirate dall'uso al primo segno di deterioramento dei pioli, dei montanti o dei dispositivi di sicurezza.

Gli artt. 113-115 del D.Lgs. 81/08 disciplinano i lavori in quota, definiti come lavori svolti a un'altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. In questo ambito, il legislatore impone al datore di dare priorità alle protezioni collettive (ponteggi, piattaforme elevabili) rispetto ai dispositivi di protezione individuale e di ricorrere alle scale a pioli solo quando la breve durata del lavoro o le caratteristiche dei luoghi rendono sproporzionato l'uso di attrezzature più complesse. Anche in questi casi, l'uso della scala deve avvenire nel rispetto di tutte le misure di sicurezza specifiche previste dall'Allegato XX.

L'orientamento della Cassazione penale: responsabilità per omessa formazione e vigilanza

La Cassazione penale, Sezione IV, ha elaborato un orientamento costante secondo il quale il datore di lavoro risponde di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) ogni volta che la caduta del lavoratore da una scala a pioli sia riconducibile a una o più delle seguenti omissioni: mancata formazione e addestramento specifico sull'uso delle scale come attrezzature da lavoro ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08, mancata vigilanza da parte del preposto sull'effettivo rispetto delle modalità di utilizzo in sicurezza, mancata manutenzione della scala con conseguente utilizzo di uno strumento in cattivo stato di conservazione, omessa valutazione della possibilità di sostituire la scala con attrezzatura più sicura.

La circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, prevista dagli artt. 589 e 590 c.p., trova sistematica applicazione in questi casi, con conseguente aumento della pena base e impossibilità di accedere all'oblazione. Le pene previste per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche vanno da 2 a 7 anni di reclusione, con aumenti in caso di pluralità di vittime.

Elementi chiave che fondano la responsabilità penale

Dall'esame della giurisprudenza di legittimità emergono quattro profili ricorrenti che fondano la responsabilità penale del datore o del preposto per caduta da scala a pioli.

Il primo è la mancata formazione sull'uso delle scale. La Cassazione (cfr. Cass. pen. Sez. IV, n. 22042/2015) ha ritenuto insufficiente la consegna di un foglio informativo generico: la formazione deve essere specifica, pratica e verificata nella comprensione da parte del lavoratore. L'assenza di tale formazione documentata è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità datoriale quando il lavoratore cadde eseguendo in modo non conforme ciò che non gli era stato correttamente insegnato.

Il secondo è la mancata vigilanza sull'uso corretto. Il preposto è tenuto, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 81/08, a vigilare affinché le attrezzature siano usate correttamente e a intervenire quando rileva un'inosservanza. La Cassazione ha condannato preposti che erano presenti sul cantiere ma non avevano sorvegliato attivamente l'uso della scala, consentendo di fatto che il lavoratore operasse senza persona a piede fermo, senza fissaggio superiore e su pavimento bagnato.

Il terzo è lo stato di manutenzione della scala. L'uso di una scala con pioli deteriorati, montanti deformati, dispositivi antiscivolo usurati o giunti allentati è elemento che la giurisprudenza valorizza come prova della colpa organizzativa del datore, che avrebbe dovuto garantire la verifica periodica delle attrezzature ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 81/08.

Il quarto è l'uso in condizioni di rischio specifico. Pavimento bagnato, posizionamento della scala su superficie non orizzontale, appoggio a parete instabile o precaria, inclinazione non conforme all'angolo di 75° previsto dalla norma tecnica: ciascuna di queste condizioni, se nota o conoscibile dal datore o dal preposto, è elemento che la Cassazione ha ritenuto sufficiente a integrare il profilo di colpa specifica.

Comportamento abnorme del lavoratore e interruzione del nesso causale

La Cassazione penale distingue in modo netto tra il semplice comportamento colposo del lavoratore — che non interrompe il nesso causale — e il comportamento del tutto abnorme ed eccezionale, che può invece spezzarlo. La semplice inosservanza delle procedure di sicurezza, come salire oltre il penultimo piolo, non mantenere i tre punti di contatto con la scala, salire con oggetti in entrambe le mani, non integra comportamento abnorme se il datore non ha vigilato sull'osservanza di tali regole e non ha adeguatamente formato il lavoratore.

Il comportamento abnorme che la Cassazione ha ritenuto idoneo a interrompere il nesso causale è quello del tutto estraneo all'organizzazione del lavoro, posto in essere per ragioni personali del lavoratore, imprevedibile anche con la più accurata valutazione del rischio: ad esempio, il lavoratore che, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcuna connessione con le proprie mansioni, utilizza una scala di proprietà aziendale per ragioni personali. In questi casi — e solo in questi — la Corte ha escluso la responsabilità penale del datore.

Concorso di colpa: il datore risponde anche se il lavoratore ha contribuito all'infortunio

Il principio del concorso di colpa trova applicazione sia in sede penale sia in sede civile. In sede penale, la colpa concorrente del lavoratore non riduce la responsabilità del datore né del preposto: ciascuno risponde per il contributo causale della propria condotta omissiva all'evento lesivo. In sede civile, invece, il contributo colposo del lavoratore rileva ai sensi dell'art. 1227 c.c., con possibile riduzione proporzionale del risarcimento, ma solo nella misura in cui tale contributo sia effettivamente provato dal datore e non sia riconducibile alla stessa omissione formativa e vigilatoria del datore.

Implicazioni pratiche per le aziende

Alla luce di questo orientamento, le aziende che impiegano scale a pioli devono adottare un approccio documentato e sostanziale alla gestione del rischio. Il DVR deve contenere la valutazione specifica del rischio caduta dall'alto, con riferimento alle scale portatili, all'altezza di utilizzo, alle superfici di appoggio e alle condizioni ambientali (presenza di liquidi, polveri, vibrazioni).

Ogni scala in dotazione deve essere identificata con numero di matricola, sottoposta a verifica visiva prima di ogni utilizzo e a ispezione periodica documentata; le scale deteriorate devono essere immediatamente ritirate e contrassegnate come fuori servizio. La formazione e l'addestramento sull'uso delle scale, anche di breve durata, devono essere registrati con firma del lavoratore e del formatore. Il preposto deve essere specificamente formato sulla propria funzione di vigilanza attiva durante le operazioni in quota. Tutta la documentazione va conservata per almeno 10 anni.

Domande sulla responsabilità penale per caduta da scala a pioliFAQ

Il datore di lavoro risponde penalmente anche se era presente un preposto al momento della caduta?
Sì, la presenza di un preposto non esonera automaticamente il datore di lavoro dalla responsabilità penale per la caduta di un lavoratore da una scala a pioli. La Cassazione penale ha chiarito in modo costante (cfr. Cass. pen. Sez. IV, n. 22042/2015, n. 37986/2019) che la posizione di garanzia del datore di lavoro ex artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/08 è originaria e non delegabile nei suoi elementi essenziali, salvo delega formale e specifica ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/08. Il datore risponde a titolo di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose gravi (art. 590 c.p.) qualora abbia omesso di: predisporre procedure operative per l'uso in sicurezza delle scale portatili, verificare l'idoneità e lo stato di manutenzione delle attrezzature ai sensi dell'Allegato XX del D.Lgs. 81/08, organizzare la formazione e l'addestramento specifico sull'uso delle scale in quota, garantire la sorveglianza attiva attraverso il preposto. Il preposto, dal canto suo, risponde penalmente in via concorrente qualora, pur presente, non abbia impedito l'uso scorretto della scala: ad esempio, l'utilizzo senza persona a piede fermo, il posizionamento su pavimento bagnato o senza gli appoggi antiscivolo, l'appoggio a una parete instabile. La responsabilità del preposto, tuttavia, non elimina quella del datore, configurandosi un concorso di reati colposi. In definitiva, la catena di responsabilità penale può interessare contemporaneamente datore di lavoro, dirigente e preposto, ciascuno per i profili di colpa propri della propria posizione di garanzia, con pene aggravate ai sensi dell'art. 589-bis c.p. qualora ricorrano le condizioni di violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.
Il comportamento imprudente del lavoratore esclude la responsabilità penale del datore?
No, salvo che si tratti di un comportamento del tutto abnorme e imprevedibile. Questo è uno dei punti più consolidati della giurisprudenza penale in materia di infortuni sul lavoro: la Cassazione penale (Sez. IV, n. 49821/2012, n. 15124/2016, n. 27871/2022) ha ripetutamente affermato che il comportamento colposo o imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale tra la condotta omissiva del datore e l'evento lesivo, a meno che tale comportamento sia del tutto eccezionale, imprevedibile e non riconducibile al normale rischio connesso all'attività lavorativa. Nella pratica, la semplice inosservanza da parte del lavoratore delle procedure di sicurezza sull'uso delle scale — ad esempio, salire con i piedi che superano il penultimo piolo, non agganciare le scarpe ai pioli, non mantenere i tre punti di appoggio — non integra comportamento abnorme se il datore non ha impartito formazione specifica e non ha vigilato sull'osservanza delle procedure. Il ragionamento della Corte è che l'inosservanza prevedibile di una procedura che non è stata adeguatamente insegnata e sorvegliata rimane nella sfera di rischio che il datore era tenuto a gestire. Il comportamento abnorme che può spezzare il nesso causale è invece quello che il lavoratore pone in essere in modo del tutto autonomo, per ragioni personali e con modalità del tutto estranee all'organizzazione del lavoro: ad esempio, usare una scala per accedere a locali non pertinenti al proprio lavoro, di notte, senza alcuna autorizzazione o connessione con le proprie mansioni. Solo in questi casi del tutto eccezionali la Cassazione ha riconosciuto l'interruzione del nesso causale. Il concorso di colpa del lavoratore, ove riconosciuto, può incidere sulla misura della pena in sede penale e sull'entità del risarcimento in sede civile, ma non elimina di per sé la responsabilità del datore.
Quali sono gli obblighi specifici del datore di lavoro per l'uso delle scale a pioli in base al D.Lgs. 81/08?
Il D.Lgs. 81/08 disciplina l'uso delle scale portatili a pioli in modo articolato. L'Allegato XX contiene le prescrizioni tecniche specifiche: le scale devono essere conformi alle norme tecniche EN 131-1 (terminologia e requisiti geometrici), EN 131-2 (requisiti, prove, marcatura) e, per le scale ad uso professionale, EN 131-7; devono essere dotate di dispositivi antiscivolo alle estremità inferiori, di ganci o dispositivi analoghi alle estremità superiori per i lavori su tetti e coperture, e devono essere mantenute in buono stato di conservazione. Gli artt. 113-115 del D.Lgs. 81/08 disciplinano i lavori in quota (oltre i 2 metri di altezza). Il datore deve dare preferenza alle protezioni collettive rispetto a quelle individuali, valutare la possibilità di eseguire i lavori con attrezzature alternative più sicure (ponteggi, piattaforme elevabili), e, quando l'uso della scala è giustificato dalla breve durata del lavoro e dalle caratteristiche dei luoghi, adottare comunque misure di sicurezza specifiche: posizionamento stabile, fissaggio superiore o trattenuta da un secondo lavoratore, utilizzo di scale autoappoggianti con stabilizzatori quando la lunghezza supera i 6 metri. L'art. 71 D.Lgs. 81/08 impone la verifica periodica dello stato di manutenzione delle attrezzature di lavoro e il loro ritiro dall'uso in caso di deterioramento. L'art. 37 impone la formazione e l'addestramento specifico all'uso delle scale come attrezzature da lavoro. Il datore che non rispetta questi obblighi risponde penalmente per omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime in caso di infortunio, con la circostanza aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche.
Come si quantifica il danno risarcibile in caso di caduta da scala a pioli sul lavoro?
Il danno da infortunio sul lavoro per caduta da scala a pioli si quantifica secondo regole che coinvolgono sia il sistema assicurativo INAIL sia la responsabilità civile del datore di lavoro. INAIL eroga l'indennizzo per danno biologico permanente superiore al 6% (rendita o indennizzo in capitale) e, per i casi più gravi, la rendita ai superstiti in caso di decesso. Tuttavia, l'indennizzo INAIL non copre integralmente il danno subito dal lavoratore. Il lavoratore o i suoi eredi possono agire in giudizio contro il datore per il cosiddetto danno differenziale: la parte di danno non coperta dalle prestazioni INAIL, comprensiva del danno biologico temporaneo (inabilità durante la convalescenza), del danno biologico permanente nella misura eccedente il ristoro INAIL, del danno morale (sofferenza soggettiva per la compromissione dell'integrità psicofisica), del danno patrimoniale da lucro cessante (riduzione della capacità lavorativa specifica e della carriera), e delle spese mediche e riabilitative non rimborsate. Le Tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate periodicamente, sono il riferimento più utilizzato dai giudici italiani per la liquidazione del danno biologico non patrimoniale. Per le lesioni macro-permanenti tipiche delle cadute da scala (politraumi, fratture vertebrali, lesioni al cingolo scapolare, danni neurologici), i valori possono essere molto significativi. La Cassazione civile (Sez. III, n. 7513/2018, n. 901/2018) ha consolidato i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione grave dell'integrità psicofisica, ammettendo la personalizzazione fino al 25-30% in presenza di circostanze peculiari dimostrate. INAIL esercita rivalsa sul datore di lavoro ritenuto responsabile per le prestazioni erogate, incrementando ulteriormente l'esposizione economica dell'azienda che non ha adottato le misure di prevenzione richieste dal D.Lgs. 81/08.

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Domande frequentiFAQ

Il datore di lavoro risponde penalmente anche se era presente un preposto al momento della caduta?
Sì, la presenza di un preposto non esonera automaticamente il datore di lavoro dalla responsabilità penale per la caduta di un lavoratore da una scala a pioli. La Cassazione penale ha chiarito in modo costante (cfr. Cass. pen. Sez. IV, n. 22042/2015, n. 37986/2019) che la posizione di garanzia del datore di lavoro ex artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/08 è originaria e non delegabile nei suoi elementi essenziali, salvo delega formale e specifica ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/08. Il datore risponde a titolo di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose gravi (art. 590 c.p.) qualora abbia omesso di: predisporre procedure operative per l'uso in sicurezza delle scale portatili, verificare l'idoneità e lo stato di manutenzione delle attrezzature ai sensi dell'Allegato XX del D.Lgs. 81/08, organizzare la formazione e l'addestramento specifico sull'uso delle scale in quota, garantire la sorveglianza attiva attraverso il preposto. Il preposto, dal canto suo, risponde penalmente in via concorrente qualora, pur presente, non abbia impedito l'uso scorretto della scala: ad esempio, l'utilizzo senza persona a piede fermo, il posizionamento su pavimento bagnato o senza gli appoggi antiscivolo, l'appoggio a una parete instabile. La responsabilità del preposto, tuttavia, non elimina quella del datore, configurandosi un concorso di reati colposi. In definitiva, la catena di responsabilità penale può interessare contemporaneamente datore di lavoro, dirigente e preposto, ciascuno per i profili di colpa propri della propria posizione di garanzia, con pene aggravate ai sensi dell'art. 589-bis c.p. qualora ricorrano le condizioni di violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.
Il comportamento imprudente del lavoratore esclude la responsabilità penale del datore?
No, salvo che si tratti di un comportamento del tutto abnorme e imprevedibile. Questo è uno dei punti più consolidati della giurisprudenza penale in materia di infortuni sul lavoro: la Cassazione penale (Sez. IV, n. 49821/2012, n. 15124/2016, n. 27871/2022) ha ripetutamente affermato che il comportamento colposo o imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale tra la condotta omissiva del datore e l'evento lesivo, a meno che tale comportamento sia del tutto eccezionale, imprevedibile e non riconducibile al normale rischio connesso all'attività lavorativa. Nella pratica, la semplice inosservanza da parte del lavoratore delle procedure di sicurezza sull'uso delle scale — ad esempio, salire con i piedi che superano il penultimo piolo, non agganciare le scarpe ai pioli, non mantenere i tre punti di appoggio — non integra comportamento abnorme se il datore non ha impartito formazione specifica e non ha vigilato sull'osservanza delle procedure. Il ragionamento della Corte è che l'inosservanza prevedibile di una procedura che non è stata adeguatamente insegnata e sorvegliata rimane nella sfera di rischio che il datore era tenuto a gestire. Il comportamento abnorme che può spezzare il nesso causale è invece quello che il lavoratore pone in essere in modo del tutto autonomo, per ragioni personali e con modalità del tutto estranee all'organizzazione del lavoro: ad esempio, usare una scala per accedere a locali non pertinenti al proprio lavoro, di notte, senza alcuna autorizzazione o connessione con le proprie mansioni. Solo in questi casi del tutto eccezionali la Cassazione ha riconosciuto l'interruzione del nesso causale. Il concorso di colpa del lavoratore, ove riconosciuto, può incidere sulla misura della pena in sede penale e sull'entità del risarcimento in sede civile, ma non elimina di per sé la responsabilità del datore.
Quali sono gli obblighi specifici del datore di lavoro per l'uso delle scale a pioli in base al D.Lgs. 81/08?
Il D.Lgs. 81/08 disciplina l'uso delle scale portatili a pioli in modo articolato. L'Allegato XX contiene le prescrizioni tecniche specifiche: le scale devono essere conformi alle norme tecniche EN 131-1 (terminologia e requisiti geometrici), EN 131-2 (requisiti, prove, marcatura) e, per le scale ad uso professionale, EN 131-7; devono essere dotate di dispositivi antiscivolo alle estremità inferiori, di ganci o dispositivi analoghi alle estremità superiori per i lavori su tetti e coperture, e devono essere mantenute in buono stato di conservazione. Gli artt. 113-115 del D.Lgs. 81/08 disciplinano i lavori in quota (oltre i 2 metri di altezza). Il datore deve dare preferenza alle protezioni collettive rispetto a quelle individuali, valutare la possibilità di eseguire i lavori con attrezzature alternative più sicure (ponteggi, piattaforme elevabili), e, quando l'uso della scala è giustificato dalla breve durata del lavoro e dalle caratteristiche dei luoghi, adottare comunque misure di sicurezza specifiche: posizionamento stabile, fissaggio superiore o trattenuta da un secondo lavoratore, utilizzo di scale autoappoggianti con stabilizzatori quando la lunghezza supera i 6 metri. L'art. 71 D.Lgs. 81/08 impone la verifica periodica dello stato di manutenzione delle attrezzature di lavoro e il loro ritiro dall'uso in caso di deterioramento. L'art. 37 impone la formazione e l'addestramento specifico all'uso delle scale come attrezzature da lavoro. Il datore che non rispetta questi obblighi risponde penalmente per omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime in caso di infortunio, con la circostanza aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche.
Come si quantifica il danno risarcibile in caso di caduta da scala a pioli sul lavoro?
Il danno da infortunio sul lavoro per caduta da scala a pioli si quantifica secondo regole che coinvolgono sia il sistema assicurativo INAIL sia la responsabilità civile del datore di lavoro. INAIL eroga l'indennizzo per danno biologico permanente superiore al 6% (rendita o indennizzo in capitale) e, per i casi più gravi, la rendita ai superstiti in caso di decesso. Tuttavia, l'indennizzo INAIL non copre integralmente il danno subito dal lavoratore. Il lavoratore o i suoi eredi possono agire in giudizio contro il datore per il cosiddetto danno differenziale: la parte di danno non coperta dalle prestazioni INAIL, comprensiva del danno biologico temporaneo (inabilità durante la convalescenza), del danno biologico permanente nella misura eccedente il ristoro INAIL, del danno morale (sofferenza soggettiva per la compromissione dell'integrità psicofisica), del danno patrimoniale da lucro cessante (riduzione della capacità lavorativa specifica e della carriera), e delle spese mediche e riabilitative non rimborsate. Le Tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate periodicamente, sono il riferimento più utilizzato dai giudici italiani per la liquidazione del danno biologico non patrimoniale. Per le lesioni macro-permanenti tipiche delle cadute da scala (politraumi, fratture vertebrali, lesioni al cingolo scapolare, danni neurologici), i valori possono essere molto significativi. La Cassazione civile (Sez. III, n. 7513/2018, n. 901/2018) ha consolidato i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione grave dell'integrità psicofisica, ammettendo la personalizzazione fino al 25-30% in presenza di circostanze peculiari dimostrate. INAIL esercita rivalsa sul datore di lavoro ritenuto responsabile per le prestazioni erogate, incrementando ulteriormente l'esposizione economica dell'azienda che non ha adottato le misure di prevenzione richieste dal D.Lgs. 81/08.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 Allegato XX — Prescrizioni tecniche per le scale portatili
  • D.Lgs. 81/08 artt. 113-115 — Lavori in quota
  • D.Lgs. 81/08 art. 71 — Obblighi del datore di lavoro nell'uso delle attrezzature
  • D.Lgs. 81/08 artt. 17-19 — Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto
  • D.Lgs. 81/08 art. 37 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
  • UNI EN 131-1 — Scale: terminologia, tipi e requisiti funzionali
  • UNI EN 131-2 — Scale: requisiti, prove e marcatura
  • UNI EN 131-7 — Scale: requisiti per scale ad uso professionale
  • Art. 589 c.p. — Omicidio colposo (aggravato dalla violazione norme antinfortunistiche)
  • Art. 590 c.p. — Lesioni personali colpose gravi e gravissime
  • Art. 1227 c.c. — Concorso del fatto colposo del creditore
  • Cass. pen. Sez. IV, n. 22042/2015 — Responsabilità datore per caduta da scala, mancata formazione
  • Cass. pen. Sez. IV, n. 49821/2012 — Comportamento del lavoratore e interruzione del nesso causale
  • Cass. pen. Sez. IV, n. 15124/2016 — Comportamento abnorme del lavoratore: requisiti
  • Cass. pen. Sez. IV, n. 37986/2019 — Responsabilità concorrente datore e preposto per caduta in quota
  • Cass. pen. Sez. IV, n. 27871/2022 — Nesso causale e condotta imprudente del lavoratore in quota

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