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Responsabilita del Committente in Materia HACCP: ispezioni ASL e appalti

Analisi giurisprudenziale sulla responsabilita del committente in caso di violazioni HACCP durante ispezioni ASL nei contratti d'appalto di ristorazione, mense e catering.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

In un appalto di ristorazione collettiva, mensa o catering, il committente non e esente da responsabilita in caso di violazioni HACCP rilevate durante ispezioni ASL o controlli dei NAS. Il quadro normativo — fondato sul Reg. CE 852/2004, sul D.Lgs. 193/2007 e sull'art. 26 del D.Lgs. 81/08 — impone al committente obblighi di cooperazione, coordinamento e vigilanza che, se disattesi, possono determinare una responsabilita concorrente con quella dell'appaltatore/OSA, sia in sede amministrativa sia in sede penale.

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Il quadro normativo: HACCP, controlli ufficiali e sicurezza in appalto

La disciplina della responsabilita del committente in materia HACCP si colloca all'intersezione di piu fonti normative. Il Reg. CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari impone all'Operatore del Settore Alimentare (OSA) di applicare e mantenere procedure basate sui principi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Il Reg. CE 882/2004 — ora superato dal Reg. UE 2017/625 per i nuovi controlli — disciplina i controlli ufficiali lungo tutta la filiera alimentare, attribuendo alle autorita competenti (ASL, NAS, UVAC) ampi poteri ispettivi.

Sul versante sanzionatorio, il D.Lgs. 193/2007 recepisce le direttive europee e individua le sanzioni amministrative e penali per le violazioni HACCP applicabili agli OSA. L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 — il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro — completa il quadro imponendo al committente datore di lavoro specifici obblighi nei contratti di appalto o d'opera che comportino la presenza di lavoratori di imprese diverse nel medesimo luogo di lavoro: obbligo di cooperazione e coordinamento, predisposizione del DUVRI, verifica dell'idoneita tecnico-professionale dell'appaltatore.

Chi e il "committente" in un appalto di ristorazione o servizi alimentari

Nella filiera degli appalti di ristorazione collettiva, il "committente" e il soggetto — ente pubblico, azienda ospedaliera, istituto scolastico, impresa privata — che affida a un'impresa appaltatrice (gestore della mensa, societa di catering) la gestione del servizio di ristorazione in un proprio immobile o struttura. La distinzione e fondamentale: l'appaltatore e l'OSA ai sensi del Reg. CE 178/2002, ovvero il soggetto che gestisce l'impresa alimentare e risponde in primo luogo delle non conformita HACCP; il committente, pur non operando direttamente sugli alimenti, mantiene tipicamente la disponibilita dei locali, delle attrezzature fisse e dell'infrastruttura igienica.

Questa distinzione tra gestore e titolare della struttura e decisiva in sede ispettiva: quando l'ispettore ASL o il NAS rileva una non conformita riconducibile a carenze strutturali — impianti di ventilazione inadeguati, pavimentazioni non lavabili, sistemi di refrigerazione obsoleti — la responsabilita tende a ricadere sul soggetto che ha l'obbligo di mantenere i locali in condizioni idonee, che puo essere il committente e non l'appaltatore.

Responsabilita solidale negli appalti di ristorazione collettiva

Nell'ambito degli appalti di servizi, la responsabilita solidale tra committente e appaltatore opera su piu livelli. L'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 stabilisce la responsabilita solidale del committente imprenditore per i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi INAIL dovuti ai lavoratori dell'appaltatore. Questo regime, che persiste per due anni dalla cessazione dell'appalto, si cumula — sul piano della sicurezza alimentare — con la responsabilita derivante dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 per i rischi interferenziali.

Sul piano specificamente HACCP, la solidarieta non e stabilita da una norma esplicita analoga all'art. 29 D.Lgs. 276/2003, ma emerge dalla giurisprudenza e dalla prassi ispettiva in presenza di due condizioni: (a) il committente e identificabile come cogestore dell'attivita alimentare, perche mantiene il controllo dei locali, delle attrezzature o dell'organizzazione del servizio; (b) il committente ha omesso gli obblighi di verifica, coordinamento e vigilanza che la legge e il contratto gli imponevano. In questi casi l'autorita puo notificare il verbale a entrambi i soggetti o agire in via solidale.

Giurisprudenza su ispezioni ASL e NAS: come i verbali ricadono sul committente

La giurisprudenza amministrativa ha elaborato criteri specifici per valutare se e quando il verbale ASL o NAS puo essere esteso al committente. Il principio fondamentale e quello della "imputazione specifica": il verbale di accertamento deve indicare con precisione quale soggetto e responsabile di ciascuna violazione e in base a quale titolo. Un verbale che imputa genericamente le violazioni HACCP all'attivita svolta nei locali, senza distinguere tra responsabilita gestionale dell'appaltatore e responsabilita strutturale del committente, e suscettibile di annullamento in sede di ricorso al TAR.

Il TAR ha inoltre affermato che il verbale ASL deve rispettare il principio del contraddittorio: il soggetto destinatario ha diritto di presentare scritti difensivi entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, ai sensi della L. 689/1981. Quando il committente non e stato coinvolto nel procedimento ispettivo, pur essendo potenzialmente co-responsabile, puo impugnare il provvedimento finale che lo riguarda deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale.

Orientamenti TAR e Cassazione: chi risponde delle violazioni HACCP in appalto

L'orientamento prevalente della Cassazione Penale distingue tra la posizione dell'OSA — che risponde delle violazioni HACCP in quanto gestore dell'impresa alimentare — e la posizione del committente, la cui responsabilita e subordinata alla prova di specifiche condotte omissive o commissive. La Cassazione ha chiarito che la delega di funzioni a un appaltatore non esonera automaticamente il committente: se il committente ha mantenuto poteri di indirizzo e controllo sull'attivita alimentare, e a conoscenza di sistematiche violazioni e non e intervenuto, o ha omesso di predisporre adeguati meccanismi di vigilanza contrattuale, la sua responsabilita penale puo concorrere con quella dell'appaltatore.

Sul versante amministrativo, la giurisprudenza del TAR ha confermato che l'ente committente pubblico (comune, ASL affidante, istituzione scolastica) che gestisce una gara per la ristorazione collettiva deve definire nel capitolato le specifiche tecniche igienico-sanitarie e HACCP, e mantenere un sistema di controllo sull'esecuzione del servizio. L'inerzia del committente pubblico di fronte a segnali di non conformita puo fondare una responsabilita per omessa vigilanza.

Il DUVRI e la responsabilita solidale per i rischi interferenziali HACCP

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) e lo strumento chiave attraverso cui l'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 regola la responsabilita del committente nelle attivita interferenziali. Negli appalti di ristorazione collettiva, il DUVRI deve valutare i rischi derivanti dall'interazione tra i lavoratori del committente e quelli dell'appaltatore nelle aree comuni: cucine, dispense, aree di stoccaggio, zone di carico e scarico merci alimentari.

Il DUVRI deve contemplare anche i rischi di contaminazione microbiologica e chimica connessi all'attivita HACCP: ad esempio, l'accesso del personale del committente nelle aree di preparazione degli alimenti, l'uso di prodotti chimici per la pulizia dei locali da parte del committente in orari concomitanti con la preparazione dei pasti, la gestione delle zone critiche (CCP) condivise. L'omessa redazione del DUVRI o la sua incompletezza sugli aspetti igienico- alimentari costituisce una violazione dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 direttamente imputabile al committente, indipendentemente dalle violazioni HACCP dell'appaltatore.

Prassi recente: sentenze 2022-2025 su committente e fornitore HACCP

Negli anni 2022-2025 la giurisprudenza ha consolidato alcuni principi operativi in materia di responsabilita del committente per violazioni HACCP. Sul versante penale, la Cassazione Penale ha ribadito che la qualifica di OSA ai sensi del Reg. CE 178/2002 determina una responsabilita primaria e non delegabile per le procedure HACCP; tuttavia ha anche precisato che, quando il committente mantiene il controllo esclusivo di locali e attrezzature che sono causa della non conformita, la responsabilita del committente e autonoma e non derivata da quella dell'appaltatore.

Sul versante amministrativo, diversi TAR hanno annullato ordinanze sindacali e provvedimenti prefettizi di chiusura di mense scolastiche notificati genericamente all'ente committente senza previa individuazione della specifica violazione a lui imputabile, ribadendo che il principio di personalita della responsabilita amministrativa ex L. 689/1981 impone l'identificazione puntuale del soggetto responsabile e del fatto contestato. I NAS hanno progressivamente adottato verbali piu articolati che distinguono esplicitamente tra violazioni imputabili all'OSA/appaltatore e carenze strutturali imputabili al committente, riducendo i margini di impugnativa basati sulla genericita del verbale.

Come tutelarsi contrattualmente: clausole di garanzia HACCP negli appalti

Una corretta strutturazione contrattuale e il principale strumento di tutela del committente. Il contratto di appalto di ristorazione deve contenere: (a) una clausola specifica che impone all'appaltatore il rispetto di tutte le normative HACCP applicabili, con obbligo di aggiornamento del manuale HACCP e di trasmissione periodica al committente; (b) l'obbligo dell'appaltatore di comunicare tempestivamente al committente ogni ispezione ASL/NAS e ogni verbale ricevuto, nonche le misure correttive adottate; (c) clausole di manleva e indennizzo a carico dell'appaltatore per tutte le sanzioni, spese legali e danni derivanti da sue violazioni delle normative igienico-sanitarie; (d) il diritto del committente di effettuare audit HACCP periodici, anche con l'ausilio di consulenti terzi, e di accedere alla documentazione dell'autocontrollo; (e) clausole risolutive espresse in caso di sospensione dell'attivita disposta dall'autorita competente o di reiterate non conformita gravi.

Sul piano operativo, il committente deve conservare documentazione che attesti il proprio esercizio dei diritti di controllo contrattuale: verbali di audit interni, corrispondenza con l'appaltatore sulle non conformita, attestati della formazione HACCP del personale dell'appaltatore. Tale documentazione costituisce prova della diligenza del committente e puo essere determinante sia in sede di ricorso avverso i verbali ispettivi sia in un eventuale giudizio di responsabilita.

FAQ — Responsabilita del committente HACCP in appaltoFAQ

Il committente di un appalto di ristorazione risponde delle violazioni HACCP rilevate dall'appaltatore durante un'ispezione ASL?
La risposta dipende dalla struttura contrattuale e dal tipo di violazione. In linea generale, l'Operatore del Settore Alimentare (OSA) identificato come responsabile dell'attività alimentare risponde direttamente delle non conformità HACCP. Tuttavia, quando l'appalto di ristorazione o catering riguarda ambienti nella disponibilità del committente — come una mensa aziendale, scolastica od ospedaliera — la giurisprudenza e la prassi ispettiva tendono a coinvolgere il committente ogniqualvolta le violazioni siano riconducibili a condizioni strutturali, logistiche o organizzative che rientrano nella sua sfera di controllo. L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 impone inoltre al committente obblighi di cooperazione e coordinamento che, nei casi di rischi interferenziali, possono fondare una responsabilità autonoma.
Che cos'è il DUVRI e quali obblighi impone al committente in materia HACCP?
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è il documento previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08, che il committente datore di lavoro deve predisporre — in collaborazione con l'appaltatore — nei contratti di appalto o d'opera in cui operano lavoratori di imprese diverse nel medesimo luogo di lavoro. Nell'ambito di appalti di ristorazione collettiva, il DUVRI deve includere la valutazione dei rischi interferenziali connessi all'igiene alimentare e alle attività HACCP: ad esempio, i rischi di contaminazione derivanti dall'interazione tra i lavoratori del committente e quelli dell'appaltatore nelle aree cucina o nelle zone di stoccaggio alimenti. L'omessa redazione del DUVRI o la sua redazione carente può costituire elemento a carico del committente in sede ispettiva e giudiziaria.
Cosa succede se il verbale ASL viene notificato all'appaltatore di ristorazione ma le violazioni riguardano locali del committente?
In questi casi si pone la questione della corretta individuazione del responsabile. Il Reg. CE 852/2004 impone all'OSA — ovvero a chi gestisce concretamente l'attività alimentare — di rispettare le norme HACCP. Se l'appaltatore gestisce la cucina ma i locali, le attrezzature o le strutture appartengono al committente e presentano carenze (es. impianti di refrigerazione obsoleti, locali non igienizzabili), la responsabilità può essere distribuita tra i due soggetti. La giurisprudenza amministrativa ha precisato che il verbale ASL deve identificare con chiarezza a quale soggetto è imputata ciascuna specifica violazione: un verbale generico, che non distingue tra responsabilità strutturali del committente e responsabilità gestionali dell'appaltatore, è suscettibile di annullamento in sede di ricorso.
Il committente può essere sanzionato penalmente per violazioni HACCP commesse dall'appaltatore?
Il D.Lgs. 193/2007, che recepisce le direttive europee in materia di igiene dei prodotti alimentari, prevede sanzioni sia amministrative sia penali per le violazioni HACCP. La responsabilità penale è personale e richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo a ciascun soggetto. Il committente può incorrere in responsabilità penale quando: (a) è lui stesso identificabile come OSA ai sensi del Reg. CE 178/2002; (b) ha omesso gli obblighi di verifica e coordinamento previsti dall'art. 26 D.Lgs. 81/08 e dal DUVRI, con nesso causale rispetto alla violazione riscontrata; (c) ha concorso, anche con condotta omissiva, nella violazione dell'appaltatore. La Cassazione Penale ha ribadito che la delega di funzioni a un appaltatore non esonera automaticamente il committente dalla responsabilità, se il committente ha conservato poteri di vigilanza e controllo sull'attività delegata.
Come si tutela contrattualmente il committente dalle violazioni HACCP dell'appaltatore?
Una corretta gestione contrattuale prevede: (a) clausole specifiche che impongono all'appaltatore il rispetto di tutti gli obblighi HACCP ex Reg. CE 852/2004 e delle prescrizioni del D.Lgs. 193/2007, con onere di documentazione e audit periodici; (b) obbligo dell'appaltatore di trasmettere copia del manuale HACCP aggiornato e dei verbali di autocontrollo; (c) clausole di manleva e indennizzo a carico dell'appaltatore per le sanzioni derivanti da sue violazioni; (d) previsione di audit ispettivi del committente sulle procedure dell'appaltatore; (e) clausole risolutive espresse in caso di gravi violazioni igienico-sanitarie o di sospensione dell'attività disposta dall'autorità competente. Tali clausole non eliminano la possibilità che l'autorità ispettiva coinvolga il committente, ma costituiscono uno strumento di regresso contrattuale e di prova della diligenza del committente.
Qual è la responsabilità del committente negli appalti di mense scolastiche o ospedaliere?
Negli appalti di ristorazione collettiva per enti pubblici (scuole, ospedali, strutture socio-sanitarie), il committente pubblico riveste un ruolo particolarmente delicato. L'ente committente è spesso il soggetto che mette a disposizione i locali e le attrezzature, definisce i capitolati e le specifiche tecniche, ed esercita funzioni di controllo e vigilanza. La giurisprudenza amministrativa (TAR) ha ritenuto in diverse occasioni che l'ente pubblico committente possa essere chiamato a rispondere — in via concorrente con il gestore appaltatore — quando le violazioni HACCP siano riconducibili a carenze strutturali dei locali o a insufficiente vigilanza sull'esecuzione dell'appalto. I capitolati di appalto per la ristorazione collettiva pubblica devono pertanto includere specifiche tecniche HACCP dettagliate, con obblighi di verifica periodica a carico dell'appaltatore e diritto di ispezione riservato all'ente.
I controlli ufficiali del Reg. CE 882/2004 possono essere estesi al committente?
Il Reg. CE 882/2004 (ora sostituito dal Reg. UE 2017/625 per i nuovi controlli) disciplina i controlli ufficiali sugli alimenti e prevede che le autorità competenti possano accedere a qualsiasi locale, impianto, attrezzatura o mezzo di trasporto connesso alla produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti. Nell'ambito di un appalto di ristorazione, l'autorità ispettiva (ASL, NAS) può estendere i controlli ai locali del committente quando questi fanno parte della filiera produttiva o distributiva dell'alimento. La responsabilità per le non conformità rilevate nei locali del committente ricade in primo luogo sul soggetto che li gestisce; tuttavia, se il committente è anche responsabile della manutenzione e dell'idoneità igienica dei locali stessi, può essere direttamente destinatario delle prescrizioni e delle sanzioni.
Come si orientano TAR e Cassazione sulla ripartizione della responsabilità HACCP in appalto?
L'orientamento giurisprudenziale prevalente distingue tra responsabilità gestionale — imputata all'appaltatore/OSA che concretamente gestisce l'attività alimentare — e responsabilità strutturale o di vigilanza, che può coinvolgere il committente. Il TAR ha annullato verbali ASL in cui la responsabilità era imputata genericamente senza distinguere i ruoli, ribadendo che ogni sanzione deve indicare con precisione il soggetto responsabile e il titolo della sua responsabilità. La Cassazione Penale ha confermato che il committente risponde quando: non ha predisposto il DUVRI o lo ha predisposto in modo carente per i rischi interferenziali HACCP; ha mantenuto poteri di indirizzo sull'attività alimentare nonostante la formale delega all'appaltatore; era a conoscenza delle violazioni e non è intervenuto. L'elemento della conoscenza delle criticità e della mancata reazione è spesso decisivo per l'affermazione della responsabilità del committente.

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Domande frequentiFAQ

Il committente di un appalto di ristorazione risponde delle violazioni HACCP rilevate dall'appaltatore durante un'ispezione ASL?
La risposta dipende dalla struttura contrattuale e dal tipo di violazione. In linea generale, l'Operatore del Settore Alimentare (OSA) identificato come responsabile dell'attività alimentare risponde direttamente delle non conformità HACCP. Tuttavia, quando l'appalto di ristorazione o catering riguarda ambienti nella disponibilità del committente — come una mensa aziendale, scolastica od ospedaliera — la giurisprudenza e la prassi ispettiva tendono a coinvolgere il committente ogniqualvolta le violazioni siano riconducibili a condizioni strutturali, logistiche o organizzative che rientrano nella sua sfera di controllo. L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 impone inoltre al committente obblighi di cooperazione e coordinamento che, nei casi di rischi interferenziali, possono fondare una responsabilità autonoma.
Che cos'è il DUVRI e quali obblighi impone al committente in materia HACCP?
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) è il documento previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08, che il committente datore di lavoro deve predisporre — in collaborazione con l'appaltatore — nei contratti di appalto o d'opera in cui operano lavoratori di imprese diverse nel medesimo luogo di lavoro. Nell'ambito di appalti di ristorazione collettiva, il DUVRI deve includere la valutazione dei rischi interferenziali connessi all'igiene alimentare e alle attività HACCP: ad esempio, i rischi di contaminazione derivanti dall'interazione tra i lavoratori del committente e quelli dell'appaltatore nelle aree cucina o nelle zone di stoccaggio alimenti. L'omessa redazione del DUVRI o la sua redazione carente può costituire elemento a carico del committente in sede ispettiva e giudiziaria.
Cosa succede se il verbale ASL viene notificato all'appaltatore di ristorazione ma le violazioni riguardano locali del committente?
In questi casi si pone la questione della corretta individuazione del responsabile. Il Reg. CE 852/2004 impone all'OSA — ovvero a chi gestisce concretamente l'attività alimentare — di rispettare le norme HACCP. Se l'appaltatore gestisce la cucina ma i locali, le attrezzature o le strutture appartengono al committente e presentano carenze (es. impianti di refrigerazione obsoleti, locali non igienizzabili), la responsabilità può essere distribuita tra i due soggetti. La giurisprudenza amministrativa ha precisato che il verbale ASL deve identificare con chiarezza a quale soggetto è imputata ciascuna specifica violazione: un verbale generico, che non distingue tra responsabilità strutturali del committente e responsabilità gestionali dell'appaltatore, è suscettibile di annullamento in sede di ricorso.
Il committente può essere sanzionato penalmente per violazioni HACCP commesse dall'appaltatore?
Il D.Lgs. 193/2007, che recepisce le direttive europee in materia di igiene dei prodotti alimentari, prevede sanzioni sia amministrative sia penali per le violazioni HACCP. La responsabilità penale è personale e richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo a ciascun soggetto. Il committente può incorrere in responsabilità penale quando: (a) è lui stesso identificabile come OSA ai sensi del Reg. CE 178/2002; (b) ha omesso gli obblighi di verifica e coordinamento previsti dall'art. 26 D.Lgs. 81/08 e dal DUVRI, con nesso causale rispetto alla violazione riscontrata; (c) ha concorso, anche con condotta omissiva, nella violazione dell'appaltatore. La Cassazione Penale ha ribadito che la delega di funzioni a un appaltatore non esonera automaticamente il committente dalla responsabilità, se il committente ha conservato poteri di vigilanza e controllo sull'attività delegata.
Come si tutela contrattualmente il committente dalle violazioni HACCP dell'appaltatore?
Una corretta gestione contrattuale prevede: (a) clausole specifiche che impongono all'appaltatore il rispetto di tutti gli obblighi HACCP ex Reg. CE 852/2004 e delle prescrizioni del D.Lgs. 193/2007, con onere di documentazione e audit periodici; (b) obbligo dell'appaltatore di trasmettere copia del manuale HACCP aggiornato e dei verbali di autocontrollo; (c) clausole di manleva e indennizzo a carico dell'appaltatore per le sanzioni derivanti da sue violazioni; (d) previsione di audit ispettivi del committente sulle procedure dell'appaltatore; (e) clausole risolutive espresse in caso di gravi violazioni igienico-sanitarie o di sospensione dell'attività disposta dall'autorità competente. Tali clausole non eliminano la possibilità che l'autorità ispettiva coinvolga il committente, ma costituiscono uno strumento di regresso contrattuale e di prova della diligenza del committente.
Qual è la responsabilità del committente negli appalti di mense scolastiche o ospedaliere?
Negli appalti di ristorazione collettiva per enti pubblici (scuole, ospedali, strutture socio-sanitarie), il committente pubblico riveste un ruolo particolarmente delicato. L'ente committente è spesso il soggetto che mette a disposizione i locali e le attrezzature, definisce i capitolati e le specifiche tecniche, ed esercita funzioni di controllo e vigilanza. La giurisprudenza amministrativa (TAR) ha ritenuto in diverse occasioni che l'ente pubblico committente possa essere chiamato a rispondere — in via concorrente con il gestore appaltatore — quando le violazioni HACCP siano riconducibili a carenze strutturali dei locali o a insufficiente vigilanza sull'esecuzione dell'appalto. I capitolati di appalto per la ristorazione collettiva pubblica devono pertanto includere specifiche tecniche HACCP dettagliate, con obblighi di verifica periodica a carico dell'appaltatore e diritto di ispezione riservato all'ente.
I controlli ufficiali del Reg. CE 882/2004 possono essere estesi al committente?
Il Reg. CE 882/2004 (ora sostituito dal Reg. UE 2017/625 per i nuovi controlli) disciplina i controlli ufficiali sugli alimenti e prevede che le autorità competenti possano accedere a qualsiasi locale, impianto, attrezzatura o mezzo di trasporto connesso alla produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti. Nell'ambito di un appalto di ristorazione, l'autorità ispettiva (ASL, NAS) può estendere i controlli ai locali del committente quando questi fanno parte della filiera produttiva o distributiva dell'alimento. La responsabilità per le non conformità rilevate nei locali del committente ricade in primo luogo sul soggetto che li gestisce; tuttavia, se il committente è anche responsabile della manutenzione e dell'idoneità igienica dei locali stessi, può essere direttamente destinatario delle prescrizioni e delle sanzioni.
Come si orientano TAR e Cassazione sulla ripartizione della responsabilità HACCP in appalto?
L'orientamento giurisprudenziale prevalente distingue tra responsabilità gestionale — imputata all'appaltatore/OSA che concretamente gestisce l'attività alimentare — e responsabilità strutturale o di vigilanza, che può coinvolgere il committente. Il TAR ha annullato verbali ASL in cui la responsabilità era imputata genericamente senza distinguere i ruoli, ribadendo che ogni sanzione deve indicare con precisione il soggetto responsabile e il titolo della sua responsabilità. La Cassazione Penale ha confermato che il committente risponde quando: non ha predisposto il DUVRI o lo ha predisposto in modo carente per i rischi interferenziali HACCP; ha mantenuto poteri di indirizzo sull'attività alimentare nonostante la formale delega all'appaltatore; era a conoscenza delle violazioni e non è intervenuto. L'elemento della conoscenza delle criticità e della mancata reazione è spesso decisivo per l'affermazione della responsabilità del committente.

Fonti normative

  • Reg. CE 852/2004 — Igiene dei prodotti alimentari (HACCP)
  • Reg. CE 882/2004 — Controlli ufficiali (ora Reg. UE 2017/625)
  • D.Lgs. 193/2007 — Sanzioni HACCP
  • D.Lgs. 81/08 art. 26 — Obblighi del committente in appalto (DUVRI)
  • D.Lgs. 276/2003 art. 29 — Responsabilita solidale negli appalti
  • Reg. CE 178/2002 — Definizione di OSA (Operatore del Settore Alimentare)
  • Cass. Pen. — Responsabilita del committente per omessa vigilanza in appalto
  • L. 24 novembre 1981 n. 689 — Depenalizzazione e sanzioni amministrative

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