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FAQ Valutazione rischi per sedi distaccate e filiali — Obblighi D.Lgs. 81/08

Risposte alle domande più frequenti sugli obblighi di valutazione dei rischi nelle sedi distaccate e nelle filiali: DVR separati o unico documento, RSPP unico o multiplo, sorveglianza sanitaria, formazione e aggiornamenti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La presenza di sedi distaccate o filiali genera spesso incertezze sulla corretta articolazione degli adempimenti di sicurezza. Ti aiutiamo a verificare se il DVR copre adeguatamente tutte le sedi operative, come organizzare il servizio di prevenzione e protezione su più unità produttive e come garantire la sorveglianza sanitaria e la formazione anche nelle sedi periferiche.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più frequenti di datori di lavoro, RSPP e responsabili HR sulla gestione della sicurezza nelle aziende multi-sede, con riferimento agli artt. 17, 28, 29, 31, 37 e 47 del D.Lgs. 81/08.

Domande frequenti su valutazione rischi e sedi distaccateFAQ

Un'azienda con sede principale e una sede distaccata deve elaborare DVR separati?
Dipende dalla configurazione organizzativa. Il D.Lgs. 81/08 riferisce l'obbligo di valutazione dei rischi all'azienda o all'unità produttiva (art. 28). Se la sede distaccata costituisce un'unità produttiva autonoma — cioè uno stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 81/08 — occorre redigere un DVR specifico per quella sede, che tenga conto dei rischi propri di quell'ambiente di lavoro. Se invece la sede distaccata non ha autonomia tecnico-funzionale ma costituisce semplicemente un'articolazione operativa della sede principale, è possibile redigere un unico DVR che comprenda una sezione dedicata alla sede distaccata, purché siano analizzati i rischi specifici di quel luogo di lavoro. In ogni caso, un DVR "fotocopia" che ignori le specificità della sede distaccata non è conforme alla norma: la valutazione deve essere effettiva e riguardare i rischi reali di ogni luogo in cui operano i lavoratori.
Chi deve firmare il DVR delle sedi distaccate?
Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08, la valutazione di tutti i rischi e la redazione del DVR sono obblighi non delegabili del datore di lavoro. Il DVR, o la sezione relativa alla sede distaccata inserita nel DVR aziendale, deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e il medico competente (ove nominato) e deve essere controfirmato dal datore di lavoro, dal RSPP e, laddove previsto, dal medico competente. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere consultato prima della stesura del documento. Se l'azienda ha un unico datore di lavoro per tutte le sedi (come accade tipicamente nelle società con più unità operative), è lo stesso soggetto a firmare il DVR che copre tutte le sedi, anche quello relativo alla sede distaccata. Se invece le sedi fanno capo a soggetti giuridici diversi, ciascun datore di lavoro è responsabile per la propria unità.
Il RSPP può essere unico per tutte le sedi di una stessa azienda?
Sì, la normativa non impone la nomina di un RSPP per ciascuna sede o unità produttiva: è possibile nominare un unico RSPP per tutta l'azienda, anche se questa dispone di più sedi o unità produttive in luoghi diversi. L'art. 31 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro organizzi il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, oppure vi faccia ricorso mediante convenzione con soggetti esterni. L'RSPP deve tuttavia essere in grado di svolgere efficacemente le proprie funzioni per tutte le sedi coperte: ciò implica che conosca i rischi specifici di ciascun luogo di lavoro, effettui sopralluoghi periodici e sia realmente raggiungibile dai lavoratori in caso di necessità. Per aziende con sedi geograficamente distanti o con rischi molto diversi, può essere opportuno affiancare all'RSPP unico degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) locali, pur mantenendo un coordinamento centralizzato.
La sorveglianza sanitaria deve essere garantita anche nelle sedi distaccate?
Sì. L'obbligo di sorveglianza sanitaria, quando sussistono le condizioni che la rendono obbligatoria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08 (esposizione a rischi specifici: agenti chimici, fisici, biologici, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, ecc.), riguarda tutti i lavoratori esposti a prescindere dalla sede in cui operano. Il medico competente nominato per l'azienda ha quindi l'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria anche per i lavoratori delle sedi distaccate: ciò può avvenire presso ambulatori decentrati, cliniche convenzionate o mediante sopralluoghi periodici del medico stesso presso le sedi periferiche. Il medico competente deve effettuare il sopralluogo dei luoghi di lavoro almeno una volta all'anno (art. 25, comma 1, lett. l) per tutti gli ambienti in cui operano i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, comprese le sedi distaccate. La mancata sorveglianza sanitaria per i lavoratori delle sedi periferiche costituisce violazione dell'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08.
Come si gestisce la formazione dei lavoratori nelle sedi distaccate?
L'obbligo di formazione previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla sede in cui operano. Il datore di lavoro deve assicurare che anche i lavoratori delle sedi distaccate ricevano: la formazione generale (modulo da 4 ore) e la formazione specifica (variabile in base al rischio: 4, 8 o 12 ore secondo il macrosettore ATECO); la formazione aggiuntiva per le figure specifiche (RLS, addetti antincendio, addetti al pronto soccorso); il relativo aggiornamento periodico. La formazione può essere erogata in modalità centralizzata (i lavoratori si spostano alla sede principale) oppure, per la parte di formazione specifica e di aggiornamento, anche in modalità e-learning quando consentito dall'Accordo Stato-Regioni. È importante che i registri di formazione siano disponibili anche presso le sedi distaccate o quantomeno consultabili durante le ispezioni degli organi di vigilanza.
Chi è il RLS nelle sedi distaccate? Deve essere nominato un RLS per ogni sede?
La nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è disciplinata dall'art. 47 del D.Lgs. 81/08. Se l'azienda ha complessivamente fino a 15 lavoratori, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno o può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. Se l'azienda ha più di 15 lavoratori, il numero di RLS è determinato in base alle dimensioni dell'azienda (art. 47, commi 4-7). Non esiste un obbligo esplicito di nominare un RLS per ciascuna sede distaccata, ma la prassi e l'orientamento ispettivo indicano che il RLS deve poter esercitare effettivamente il proprio ruolo anche nelle sedi periferiche: ricevere le informazioni sui rischi, partecipare alla consultazione preventiva alla redazione del DVR, accedere ai luoghi di lavoro. Nei contratti collettivi nazionali possono essere presenti disposizioni più specifiche sulla distribuzione delle figure di RLS nelle aziende multi-sede.
Il datore di lavoro deve aggiornare il DVR quando apre una nuova sede distaccata?
Sì. L'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il DVR deve essere rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza, in relazione al grado di evoluzione della tecnica e in seguito a infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo richiedano. L'apertura di una nuova sede distaccata è una modifica organizzativa rilevante che introduce nuovi rischi legati all'ambiente fisico, ai lavori svolti e ai lavoratori impiegati: il DVR deve quindi essere aggiornato — o integrato con una nuova sezione — prima che i lavoratori inizino ad operare nella nuova sede. L'aggiornamento deve seguire le stesse modalità previste per la redazione iniziale: collaborazione tra datore di lavoro, RSPP e medico competente, e consultazione preventiva del RLS. La mancata integrazione del DVR per la nuova sede è sanzionabile ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 81/08.
Quali adempimenti specifici deve svolgere il RSPP per le sedi distaccate?
L'RSPP, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 81/08, svolge per ciascuna sede le medesime funzioni previste per la sede principale: individuazione dei fattori di rischio, elaborazione delle misure di prevenzione e protezione e dei sistemi di controllo, elaborazione delle procedure di sicurezza, proposta di programmi di formazione e informazione, partecipazione alle consultazioni in materia di sicurezza. Per le sedi distaccate, in pratica, il RSPP deve: effettuare sopralluoghi periodici per rilevare i rischi specifici di quell'ambiente; partecipare o garantire la propria disponibilità per le riunioni periodiche ex art. 35 del D.Lgs. 81/08, anche nelle sedi periferiche quando necessario; verificare che le misure di prevenzione siano effettivamente attuate e aggiornare il DVR in caso di modifiche; coordinare con il medico competente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori locali; assicurare la disponibilità del piano di emergenza e la funzionalità degli addetti all'antincendio e al pronto soccorso anche nelle sedi distaccate.
Cosa accade se i lavoratori della sede distaccata operano in un immobile in locazione o in comodato?
Quando i lavoratori operano in un immobile non di proprietà dell'azienda (in locazione, comodato o uso a qualsiasi titolo), gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza permangono integralmente. Il datore di lavoro deve garantire che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui al Titolo II e all'Allegato IV del D.Lgs. 81/08, indipendentemente dalla natura giuridica del titolo di occupazione dell'immobile. Eventuali carenze strutturali o impiantistiche dell'edificio devono essere segnalate al proprietario, ma nel frattempo il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure compensative o, se necessario, a non far operare i lavoratori in un ambiente non sicuro. Il DVR deve identificare e valutare i rischi derivanti dall'immobile (impianti elettrici, scale, aree di emergenza, ecc.) e indicare le misure adottate. Nei contratti di locazione a uso ufficio o commerciale è buona prassi inserire clausole che definiscano le responsabilità del locatore in materia di manutenzione strutturale e impiantistica, per evitare sovrapposizioni di responsabilità.

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Domande frequentiFAQ

Un'azienda con sede principale e una sede distaccata deve elaborare DVR separati?
Dipende dalla configurazione organizzativa. Il D.Lgs. 81/08 riferisce l'obbligo di valutazione dei rischi all'azienda o all'unità produttiva (art. 28). Se la sede distaccata costituisce un'unità produttiva autonoma — cioè uno stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 81/08 — occorre redigere un DVR specifico per quella sede, che tenga conto dei rischi propri di quell'ambiente di lavoro. Se invece la sede distaccata non ha autonomia tecnico-funzionale ma costituisce semplicemente un'articolazione operativa della sede principale, è possibile redigere un unico DVR che comprenda una sezione dedicata alla sede distaccata, purché siano analizzati i rischi specifici di quel luogo di lavoro. In ogni caso, un DVR "fotocopia" che ignori le specificità della sede distaccata non è conforme alla norma: la valutazione deve essere effettiva e riguardare i rischi reali di ogni luogo in cui operano i lavoratori.
Chi deve firmare il DVR delle sedi distaccate?
Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08, la valutazione di tutti i rischi e la redazione del DVR sono obblighi non delegabili del datore di lavoro. Il DVR, o la sezione relativa alla sede distaccata inserita nel DVR aziendale, deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e il medico competente (ove nominato) e deve essere controfirmato dal datore di lavoro, dal RSPP e, laddove previsto, dal medico competente. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere consultato prima della stesura del documento. Se l'azienda ha un unico datore di lavoro per tutte le sedi (come accade tipicamente nelle società con più unità operative), è lo stesso soggetto a firmare il DVR che copre tutte le sedi, anche quello relativo alla sede distaccata. Se invece le sedi fanno capo a soggetti giuridici diversi, ciascun datore di lavoro è responsabile per la propria unità.
Il RSPP può essere unico per tutte le sedi di una stessa azienda?
Sì, la normativa non impone la nomina di un RSPP per ciascuna sede o unità produttiva: è possibile nominare un unico RSPP per tutta l'azienda, anche se questa dispone di più sedi o unità produttive in luoghi diversi. L'art. 31 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro organizzi il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, oppure vi faccia ricorso mediante convenzione con soggetti esterni. L'RSPP deve tuttavia essere in grado di svolgere efficacemente le proprie funzioni per tutte le sedi coperte: ciò implica che conosca i rischi specifici di ciascun luogo di lavoro, effettui sopralluoghi periodici e sia realmente raggiungibile dai lavoratori in caso di necessità. Per aziende con sedi geograficamente distanti o con rischi molto diversi, può essere opportuno affiancare all'RSPP unico degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) locali, pur mantenendo un coordinamento centralizzato.
La sorveglianza sanitaria deve essere garantita anche nelle sedi distaccate?
Sì. L'obbligo di sorveglianza sanitaria, quando sussistono le condizioni che la rendono obbligatoria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08 (esposizione a rischi specifici: agenti chimici, fisici, biologici, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, ecc.), riguarda tutti i lavoratori esposti a prescindere dalla sede in cui operano. Il medico competente nominato per l'azienda ha quindi l'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria anche per i lavoratori delle sedi distaccate: ciò può avvenire presso ambulatori decentrati, cliniche convenzionate o mediante sopralluoghi periodici del medico stesso presso le sedi periferiche. Il medico competente deve effettuare il sopralluogo dei luoghi di lavoro almeno una volta all'anno (art. 25, comma 1, lett. l) per tutti gli ambienti in cui operano i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, comprese le sedi distaccate. La mancata sorveglianza sanitaria per i lavoratori delle sedi periferiche costituisce violazione dell'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08.
Come si gestisce la formazione dei lavoratori nelle sedi distaccate?
L'obbligo di formazione previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla sede in cui operano. Il datore di lavoro deve assicurare che anche i lavoratori delle sedi distaccate ricevano: la formazione generale (modulo da 4 ore) e la formazione specifica (variabile in base al rischio: 4, 8 o 12 ore secondo il macrosettore ATECO); la formazione aggiuntiva per le figure specifiche (RLS, addetti antincendio, addetti al pronto soccorso); il relativo aggiornamento periodico. La formazione può essere erogata in modalità centralizzata (i lavoratori si spostano alla sede principale) oppure, per la parte di formazione specifica e di aggiornamento, anche in modalità e-learning quando consentito dall'Accordo Stato-Regioni. È importante che i registri di formazione siano disponibili anche presso le sedi distaccate o quantomeno consultabili durante le ispezioni degli organi di vigilanza.
Chi è il RLS nelle sedi distaccate? Deve essere nominato un RLS per ogni sede?
La nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è disciplinata dall'art. 47 del D.Lgs. 81/08. Se l'azienda ha complessivamente fino a 15 lavoratori, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno o può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. Se l'azienda ha più di 15 lavoratori, il numero di RLS è determinato in base alle dimensioni dell'azienda (art. 47, commi 4-7). Non esiste un obbligo esplicito di nominare un RLS per ciascuna sede distaccata, ma la prassi e l'orientamento ispettivo indicano che il RLS deve poter esercitare effettivamente il proprio ruolo anche nelle sedi periferiche: ricevere le informazioni sui rischi, partecipare alla consultazione preventiva alla redazione del DVR, accedere ai luoghi di lavoro. Nei contratti collettivi nazionali possono essere presenti disposizioni più specifiche sulla distribuzione delle figure di RLS nelle aziende multi-sede.
Il datore di lavoro deve aggiornare il DVR quando apre una nuova sede distaccata?
Sì. L'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il DVR deve essere rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza, in relazione al grado di evoluzione della tecnica e in seguito a infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo richiedano. L'apertura di una nuova sede distaccata è una modifica organizzativa rilevante che introduce nuovi rischi legati all'ambiente fisico, ai lavori svolti e ai lavoratori impiegati: il DVR deve quindi essere aggiornato — o integrato con una nuova sezione — prima che i lavoratori inizino ad operare nella nuova sede. L'aggiornamento deve seguire le stesse modalità previste per la redazione iniziale: collaborazione tra datore di lavoro, RSPP e medico competente, e consultazione preventiva del RLS. La mancata integrazione del DVR per la nuova sede è sanzionabile ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 81/08.
Quali adempimenti specifici deve svolgere il RSPP per le sedi distaccate?
L'RSPP, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 81/08, svolge per ciascuna sede le medesime funzioni previste per la sede principale: individuazione dei fattori di rischio, elaborazione delle misure di prevenzione e protezione e dei sistemi di controllo, elaborazione delle procedure di sicurezza, proposta di programmi di formazione e informazione, partecipazione alle consultazioni in materia di sicurezza. Per le sedi distaccate, in pratica, il RSPP deve: effettuare sopralluoghi periodici per rilevare i rischi specifici di quell'ambiente; partecipare o garantire la propria disponibilità per le riunioni periodiche ex art. 35 del D.Lgs. 81/08, anche nelle sedi periferiche quando necessario; verificare che le misure di prevenzione siano effettivamente attuate e aggiornare il DVR in caso di modifiche; coordinare con il medico competente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori locali; assicurare la disponibilità del piano di emergenza e la funzionalità degli addetti all'antincendio e al pronto soccorso anche nelle sedi distaccate.
Cosa accade se i lavoratori della sede distaccata operano in un immobile in locazione o in comodato?
Quando i lavoratori operano in un immobile non di proprietà dell'azienda (in locazione, comodato o uso a qualsiasi titolo), gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza permangono integralmente. Il datore di lavoro deve garantire che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui al Titolo II e all'Allegato IV del D.Lgs. 81/08, indipendentemente dalla natura giuridica del titolo di occupazione dell'immobile. Eventuali carenze strutturali o impiantistiche dell'edificio devono essere segnalate al proprietario, ma nel frattempo il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure compensative o, se necessario, a non far operare i lavoratori in un ambiente non sicuro. Il DVR deve identificare e valutare i rischi derivanti dall'immobile (impianti elettrici, scale, aree di emergenza, ecc.) e indicare le misure adottate. Nei contratti di locazione a uso ufficio o commerciale è buona prassi inserire clausole che definiscano le responsabilità del locatore in materia di manutenzione strutturale e impiantistica, per evitare sovrapposizioni di responsabilità.

Fonti normative

  • Artt. 17, 28, 29 D.Lgs. 81/08 — valutazione rischi e DVR
  • Art. 31 D.Lgs. 81/08 — servizio di prevenzione e protezione
  • Art. 37 D.Lgs. 81/08 — formazione dei lavoratori
  • Art. 41 D.Lgs. 81/08 — sorveglianza sanitaria
  • Art. 47 D.Lgs. 81/08 — rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — formazione lavoratori, preposti e dirigenti

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