Risposta rapida
Ogni sede deve avere una valutazione dei rischi propria, in un DVR unico con sezioni dedicate o in documenti separati, custodita presso l’unità produttiva (art. 29 del D.Lgs. 81/2008). Il RSPP può essere unico; emergenze, primo soccorso e rappresentanza dei lavoratori si organizzano sede per sede.
Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 2, 16, 17, 29, 31, 47; DM 388/2003; DM 2 settembre 2021.
Domande frequenti sulle sedi distaccateFAQ
Un’azienda con più sedi deve fare un DVR per ogni sede?
La legge chiede che la valutazione copra tutti i luoghi di lavoro e tutte le attività: si può avere un unico documento con sezioni specifiche per ciascuna sede o documenti distinti, purché ogni sede abbia una valutazione basata sui suoi locali, impianti, attrezzature, lavorazioni e persone. Un DVR “di sede centrale” copiato per le filiali non è sufficiente. Il documento deve essere custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce (art. 29, comma 4).
Cos’è l’unità produttiva?
È lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale (art. 2, comma 1, lett. t, del D.Lgs. 81/2008). La qualificazione di una filiale come unità produttiva conta per alcuni obblighi, come l’elezione del rappresentante per la sicurezza e la riunione periodica.
Chi è il datore di lavoro di una filiale?
Il datore di lavoro dell’impresa o, se esiste, il responsabile dell’unità produttiva che esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b). In molte aziende con sedi autonome il direttore di stabilimento è datore di lavoro per quell’unità. In alternativa si possono delegare funzioni ai responsabili di sede con delega conforme all’art. 16, ma il DVR e la nomina del RSPP restano obblighi non delegabili del datore di lavoro.
Serve un RSPP per ogni sede?
No: può esserci un unico servizio di prevenzione e protezione per tutta l’azienda, purché adeguato per numero di addetti e capacità ai rischi di tutte le sedi e in grado di operare effettivamente in ciascuna. Per alcune realtà il servizio deve essere interno (art. 31, comma 6), per esempio nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori. In sedi lontane o con rischi specifici è utile nominare addetti del servizio (ASPP) locali.
Il rappresentante dei lavoratori va eletto in ogni sede?
In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47, comma 2). Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali; fino a 15 lavoratori può essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno o essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale (rappresentante territoriale).
Emergenze, primo soccorso e formazione si organizzano per sede?
Sì. Gli addetti all’antincendio e al primo soccorso devono essere presenti in ogni sede e in ogni turno, con presidi (estintori, cassetta o pacchetto di medicazione) adeguati al luogo e al gruppo di appartenenza del DM 388/2003; il piano di emergenza, quando obbligatorio, è specifico per ciascun edificio. La formazione specifica deve riguardare i rischi della sede in cui il lavoratore opera.
E se la sede è in un immobile in affitto o condiviso?
Il datore di lavoro risponde dei luoghi di lavoro che utilizza: deve acquisire dalla proprietà la documentazione su impianti, strutture e prevenzione incendi e chiedere gli interventi di competenza del proprietario. Se lo stesso immobile ospita altre aziende, servono il coordinamento sulle parti comuni e sull’emergenza con gli altri datori di lavoro e con il gestore dell’edificio.
Fonti normative
Approfondisci
Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.