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FAQ Subappalto Multiplo — Obblighi Sicurezza nella Filiera

Risposte alle domande più frequenti sul subappalto multiplo e sulla filiera produttiva: responsabilità di ciascun livello, DUVRI, verifica dell’idoneità tecnico-professionale dei sub-appaltatori e responsabilità solidale ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 e dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 disciplina la sicurezza in tutta la filiera di subappalto, imponendo obblighi a cascata a ciascun livello. Ti aiutiamo a mappare le responsabilità della tua filiera, a strutturare il DUVRI in modo completo e a gestire i rischi derivanti dalla presenza di più livelli di subappalto nel tuo sito.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di committenti, appaltatori e responsabili della sicurezza sulla gestione della sicurezza in presenza di subappalto multiplo, con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/08, all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e alla Circolare del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2009.

Domande frequenti su subappalto multiplo e sicurezzaFAQ

In una filiera di subappalto a tre livelli (committente → appaltatore → sub-appaltatore), chi è responsabile della sicurezza di ciascun livello?
L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 adotta un sistema di responsabilità a cascata: ogni soggetto che affida lavori a terzi diventa committente nei confronti di questi ultimi, assumendo tutti gli obblighi previsti dalla norma. Nel modello a tre livelli: il committente principale è responsabile del coordinamento complessivo dell’intera filiera, della verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore di primo livello e della redazione (o supervisione della redazione) del DUVRI che governa le interferenze nel suo sito; l’appaltatore di primo livello, quando subappalta parte delle attività, assume a sua volta la qualifica di committente verso il sub-appaltatore, con l’obbligo di verificarne l’idoneità tecnico-professionale, fornirgli informazioni sui rischi e coordinarne l’attività; il sub-appaltatore rimane datore di lavoro responsabile della sicurezza dei propri lavoratori, della redazione del proprio DVR e dell’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione. La Corte di Cassazione (Sez. IV pen.) ha più volte ribadito che la posizione di garanzia del committente principale non si esaurisce nei confronti dell’appaltatore diretto, ma si estende a tutta la filiera, soprattutto quando il committente abbia concretamente la possibilità di vigilare sull’esecuzione dei lavori. Non è dunque possibile per il committente principale sottrarsi alla responsabilità limitandosi a trasferire contrattualmente gli obblighi all’appaltatore di primo livello: tale clausola ha effetti solo inter partes e non esclude la responsabilità penale e amministrativa prevista dal D.Lgs. 81/08.
Il committente principale deve verificare l’idoneità tecnico-professionale anche dei sub-appaltatori di secondo livello?
L’art. 26, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 pone l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale in capo al datore di lavoro committente nei confronti delle imprese appaltatrici con cui è direttamente in rapporto contrattuale. Sul piano strettamente formale, la norma non impone al committente principale la verifica diretta dei sub-appaltatori di secondo livello, poiché tale obbligo spetta all’appaltatore di primo livello nella sua qualità di committente intermediario. Tuttavia, la Circolare del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2009 ha chiarito che il committente principale non può essere indifferente alla composizione della filiera e che deve adottare misure idonee a garantire che la catena degli appalti sia composta da soggetti idonei. In pratica, la soluzione più sicura sul piano della gestione del rischio giuridico consiste nell’inserire nel contratto di appalto clausole che: (a) obblighino l’appaltatore a notificare preventivamente al committente l’intenzione di subappaltare e l’identità del sub-appaltatore; (b) impongano all’appaltatore di trasmettere al committente la documentazione attestante l’idoneità tecnico-professionale del sub-appaltatore (certificato CCIAA, DURC, DVR, attestazioni di formazione); (c) prevedano il diritto del committente di opporsi all’impiego di un sub-appaltatore ritenuto non idoneo. In questo modo il committente principale può esercitare il necessario controllo sulla filiera senza dover istituire un rapporto contrattuale diretto con ogni sub-appaltatore, ma attraverso obblighi informativi trasferiti contrattualmente all’appaltatore.
Quando il subappaltatore deve redigere un proprio DUVRI?
L’obbligo di redazione del DUVRI è posto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 in capo al datore di lavoro committente, non all’appaltatore o al sub-appaltatore in quanto tali. Di conseguenza, il sub-appaltatore di secondo livello non redige un DUVRI autonomo nei confronti del committente principale, poiché non è il suo committente diretto. Tuttavia, se il sub-appaltatore a sua volta affida parte delle proprie attività a un ulteriore sub-appaltatore (quarto livello della filiera), esso diventa committente a tutti gli effetti e deve predisporre un DUVRI o adottare le misure di coordinamento equivalenti per le interferenze generate da quel rapporto. Il DUVRI principale, redatto dal committente principale, deve invece essere integrato con le informazioni relative a tutti i soggetti operanti nel sito, inclusi i sub-appaltatori di ogni livello, man mano che questi vengono identificati. Il sub-appaltatore ha l’obbligo di contribuire attivamente alla redazione e all’aggiornamento del DUVRI fornendo all’appaltatore (suo committente diretto) le informazioni sui rischi propri della propria attività che possono generare interferenze. L’appaltatore intermediario ha quindi il compito di raccogliere tali informazioni e trasmetterle al committente principale per l’aggiornamento del DUVRI. Un DUVRI che non tenga conto dei sub-appaltatori operanti nel sito è da considerarsi incompleto e inadeguato, esponendo il committente principale alle sanzioni previste dall’art. 55 del D.Lgs. 81/08.
Come si gestisce la formazione dei lavoratori di un sub-appaltatore che entra per la prima volta nel sito del committente?
La gestione della formazione in ingresso dei lavoratori del sub-appaltatore coinvolge più livelli di obblighi, che devono coordinarsi senza sovrapposizioni né lacune. Il committente principale ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08, di fornire a tutte le imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi operanti nel proprio sito le informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Tale obbligo si estende, per il tramite dell’appaltatore intermediario, anche ai lavoratori del sub-appaltatore. Dal punto di vista pratico, la procedura di accesso al sito (cosiddetta induction o welcome meeting) deve essere erogata al lavoratore del sub-appaltatore prima che questi acceda alle aree di lavoro, e può essere gestita direttamente dal committente o demandata all’appaltatore purché quest’ultimo sia adeguatamente informato e formi i lavoratori con contenuti approvati dal committente. L’obbligo di formazione generale e specifica del lavoratore (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08) rimane invece in capo al sub-appaltatore datore di lavoro, che deve attestare documentalmente l’avvenuta formazione prima dell’accesso al cantiere. È buona prassi richiedere copia del registro di formazione dei lavoratori del sub-appaltatore come condizione di accesso al sito, e documentare l’erogazione dell’informativa sui rischi specifici mediante firma su apposito modulo. La Circolare del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2009 ha chiarito che il coordinamento delle attività formative è parte integrante degli obblighi di cooperazione di cui all’art. 26.
Il sub-appaltatore deve partecipare alle riunioni di coordinamento ex art. 26 D.Lgs. 81/08?
Sì, il sub-appaltatore ha il diritto e il dovere di partecipare alle riunioni di coordinamento previste dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08, nella misura in cui le sue attività generino o siano interessate da interferenze con gli altri soggetti operanti nel sito. L’obbligo di cooperazione e coordinamento imposto dalla norma si estende a tutte le imprese presenti nel sito, indipendentemente dal livello della catena di subappalto in cui si collocano. Sul piano operativo, esistono due modalità organizzative: (a) il committente principale convoca direttamente tutti i soggetti operanti nel sito, inclusi i sub-appaltatori, alle riunioni di coordinamento; (b) il committente principale tiene le riunioni con i soli appaltatori diretti, imponendo a questi ultimi di organizzare riunioni di secondo livello con i propri sub-appaltatori. Entrambe le soluzioni possono essere valide purché garantiscano la concreta circolazione delle informazioni a tutti i livelli della filiera. La prassi più sicura è la prima, che consente al committente di verificare direttamente la comprensione delle procedure di coordinamento da parte di tutti gli operatori. Le riunioni devono essere verbalizzate e i verbali firmati da tutti i partecipanti. Il rifiuto di partecipare alle riunioni di coordinamento da parte di un sub-appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e può giustificare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione ad operare nel sito. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di ciascuna impresa ha diritto di partecipare alle riunioni di coordinamento.
In una filiera di subappalto, come si calcolano i "cinque uomini-giorno" per l’obbligo di DUVRI?
La soglia dei cinque uomini-giorno, oltre la quale scatta l’obbligo di redazione del DUVRI ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08, va calcolata sommando i giorni-uomo di tutte le imprese presenti nel sito, a prescindere dal loro livello nella catena di subappalto. La Circolare del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2009 ha chiarito le modalità di calcolo: si moltiplica il numero di lavoratori di ciascuna impresa per il numero di giorni di presenza effettiva nel sito, e si sommano i risultati di tutte le imprese coinvolte (appaltatori di primo livello, sub-appaltatori di secondo livello, eventuali lavoratori autonomi). Il calcolo deve essere effettuato considerando non solo le presenze contemporanee, ma anche quelle successive nell’ambito dello stesso appalto, in modo da cogliere il volume complessivo dell’attività esterna svolta nel sito. Un aspetto critico evidenziato dalla giurisprudenza riguarda il frazionamento artificioso degli appalti per rimanere sotto la soglia dei cinque uomini-giorno ed eludere l’obbligo di DUVRI: tale pratica è ritenuta elusiva e non esime dall’obbligo quando la frammentazione sia finalizzata ad aggirare la norma. Anche quando il calcolo porta a una durata inferiore alla soglia, e quindi non sussiste l’obbligo formale di DUVRI, rimangono comunque in vigore gli obblighi sostanziali di cooperazione e coordinamento e l’obbligo di informazione sui rischi. Si raccomanda di documentare il calcolo degli uomini-giorno in modo trasparente come parte della valutazione dell’opportunità di redigere o meno il DUVRI.
Se un sub-appaltatore causa un infortunio a un lavoratore dell’appaltatore principale, chi risponde?
La responsabilità per gli infortuni in un contesto di filiera di subappalto è una delle questioni più complesse del diritto della sicurezza sul lavoro, poiché può coinvolgere simultaneamente più soggetti a diversi livelli. In linea di principio, ciascun datore di lavoro risponde della sicurezza dei propri lavoratori: il sub-appaltatore è responsabile della sicurezza dei propri dipendenti, e l’appaltatore principale è responsabile della sicurezza dei propri lavoratori. Tuttavia, quando un lavoratore dell’appaltatore principale è infortunato per effetto di un’attività del sub-appaltatore, la responsabilità può estendersi a più soggetti. Sul piano penalistico (artt. 589 e 590 c.p. con aggravante ex art. 590-bis), risponde chi ha concretamente causato l’evento: in primo luogo il datore di lavoro del sub-appaltatore e i suoi preposti, ma anche il committente principale e l’appaltatore se l’infortunio è riconducibile a un difetto di coordinamento, a un’omessa valutazione del rischio interferenziale nel DUVRI, o a una carenza nei controlli sull’idoneità del sub-appaltatore. La Corte di Cassazione, Sez. IV penale, ha consolidato il principio per cui la posizione di garanzia del committente si mantiene anche rispetto ai sub-appaltatori quando il committente abbia la concreta possibilità di vigilare. Sul piano civile e assicurativo, il lavoratore infortunato può agire nei confronti del proprio datore di lavoro (appaltatore) e i relativi oneri INAIL possono tradursi in rivalse verso il sub-appaltatore responsabile. Le clausole contrattuali di manleva tra i livelli della filiera non sono opponibili al lavoratore né agli enti previdenziali, ma hanno rilevanza nei rapporti interni tra le imprese.
Come si applica la "responsabilità solidale" nei subappalti (art. 29 D.Lgs. 276/2003)?
L’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 introduce un sistema di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore e con ciascuno dei sub-appaltatori per i crediti retributivi e previdenziali dei lavoratori impiegati nell’appalto. Tale responsabilità solidale opera lungo tutta la catena: il committente principale risponde in solido non solo con l’appaltatore diretto, ma anche con i sub-appaltatori di secondo e terzo livello, per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali e assicurativi dovuti ai lavoratori di ciascun livello, nei limiti della durata del subappalto. La ratio della norma è impedire che il frazionamento del ciclo produttivo attraverso la filiera si traduca in un depauperamento delle tutele dei lavoratori. La responsabilità solidale è limitata a due anni dalla cessazione dell’appalto. Il committente può liberarsi dalla responsabilità solidale dimostrando di aver effettuato il pagamento del corrispettivo al netto delle ritenute fiscali entro i termini previsti e di aver acquisito prima del pagamento la documentazione attestante la correttezza degli adempimenti contributivi e retributivi dell’appaltatore (es. DURC in corso di validità, attestazione pagamento stipendi). Il D.Lgs. 276/2003, come modificato nel corso degli anni, prevede anche la responsabilità solidale per le sanzioni civili derivanti da inadempimenti contributivi. Sul piano pratico, per gestire il rischio derivante dalla responsabilità solidale, i committenti adottano clausole contrattuali che impongono agli appaltatori di presentare periodicamente il DURC e le ricevute dei bonifici dei lavoratori, con diritto di ritenuta sul corrispettivo fino alla presentazione della documentazione. La Circolare del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2009, pur incentrata sul DUVRI, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di coordinare gli adempimenti dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 con quelli dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003 in una gestione integrata della filiera di subappalto.

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Domande frequentiFAQ

In una filiera di subappalto a tre livelli (committente → appaltatore → sub-appaltatore), chi è responsabile della sicurezza di ciascun livello?
L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 adotta un sistema di responsabilità a cascata: ogni soggetto che affida lavori a terzi diventa committente nei confronti di questi ultimi, assumendo tutti gli obblighi previsti dalla norma. Nel modello a tre livelli: il committente principale è responsabile del coordinamento complessivo dell’intera filiera, della verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore di primo livello e della redazione (o supervisione della redazione) del DUVRI che governa le interferenze nel suo sito; l’appaltatore di primo livello, quando subappalta parte delle attività, assume a sua volta la qualifica di committente verso il sub-appaltatore, con l’obbligo di verificarne l’idoneità tecnico-professionale, fornirgli informazioni sui rischi e coordinarne l’attività; il sub-appaltatore rimane datore di lavoro responsabile della sicurezza dei propri lavoratori, della redazione del proprio DVR e dell’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione. La Corte di Cassazione (Sez. IV pen.) ha più volte ribadito che la posizione di garanzia del committente principale non si esaurisce nei confronti dell’appaltatore diretto, ma si estende a tutta la filiera, soprattutto quando il committente abbia concretamente la possibilità di vigilare sull’esecuzione dei lavori. Non è dunque possibile per il committente principale sottrarsi alla responsabilità limitandosi a trasferire contrattualmente gli obblighi all’appaltatore di primo livello: tale clausola ha effetti solo inter partes e non esclude la responsabilità penale e amministrativa prevista dal D.Lgs. 81/08.
Il committente principale deve verificare l’idoneità tecnico-professionale anche dei sub-appaltatori di secondo livello?
L’art. 26, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 pone l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale in capo al datore di lavoro committente nei confronti delle imprese appaltatrici con cui è direttamente in rapporto contrattuale. Sul piano strettamente formale, la norma non impone al committente principale la verifica diretta dei sub-appaltatori di secondo livello, poiché tale obbligo spetta all’appaltatore di primo livello nella sua qualità di committente intermediario. Tuttavia, la Circolare del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2009 ha chiarito che il committente principale non può essere indifferente alla composizione della filiera e che deve adottare misure idonee a garantire che la catena degli appalti sia composta da soggetti idonei. In pratica, la soluzione più sicura sul piano della gestione del rischio giuridico consiste nell’inserire nel contratto di appalto clausole che: (a) obblighino l’appaltatore a notificare preventivamente al committente l’intenzione di subappaltare e l’identità del sub-appaltatore; (b) impongano all’appaltatore di trasmettere al committente la documentazione attestante l’idoneità tecnico-professionale del sub-appaltatore (certificato CCIAA, DURC, DVR, attestazioni di formazione); (c) prevedano il diritto del committente di opporsi all’impiego di un sub-appaltatore ritenuto non idoneo. In questo modo il committente principale può esercitare il necessario controllo sulla filiera senza dover istituire un rapporto contrattuale diretto con ogni sub-appaltatore, ma attraverso obblighi informativi trasferiti contrattualmente all’appaltatore.
Quando il subappaltatore deve redigere un proprio DUVRI?
L’obbligo di redazione del DUVRI è posto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 in capo al datore di lavoro committente, non all’appaltatore o al sub-appaltatore in quanto tali. Di conseguenza, il sub-appaltatore di secondo livello non redige un DUVRI autonomo nei confronti del committente principale, poiché non è il suo committente diretto. Tuttavia, se il sub-appaltatore a sua volta affida parte delle proprie attività a un ulteriore sub-appaltatore (quarto livello della filiera), esso diventa committente a tutti gli effetti e deve predisporre un DUVRI o adottare le misure di coordinamento equivalenti per le interferenze generate da quel rapporto. Il DUVRI principale, redatto dal committente principale, deve invece essere integrato con le informazioni relative a tutti i soggetti operanti nel sito, inclusi i sub-appaltatori di ogni livello, man mano che questi vengono identificati. Il sub-appaltatore ha l’obbligo di contribuire attivamente alla redazione e all’aggiornamento del DUVRI fornendo all’appaltatore (suo committente diretto) le informazioni sui rischi propri della propria attività che possono generare interferenze. L’appaltatore intermediario ha quindi il compito di raccogliere tali informazioni e trasmetterle al committente principale per l’aggiornamento del DUVRI. Un DUVRI che non tenga conto dei sub-appaltatori operanti nel sito è da considerarsi incompleto e inadeguato, esponendo il committente principale alle sanzioni previste dall’art. 55 del D.Lgs. 81/08.
Come si gestisce la formazione dei lavoratori di un sub-appaltatore che entra per la prima volta nel sito del committente?
La gestione della formazione in ingresso dei lavoratori del sub-appaltatore coinvolge più livelli di obblighi, che devono coordinarsi senza sovrapposizioni né lacune. Il committente principale ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08, di fornire a tutte le imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi operanti nel proprio sito le informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e protezione adottate. Tale obbligo si estende, per il tramite dell’appaltatore intermediario, anche ai lavoratori del sub-appaltatore. Dal punto di vista pratico, la procedura di accesso al sito (cosiddetta induction o welcome meeting) deve essere erogata al lavoratore del sub-appaltatore prima che questi acceda alle aree di lavoro, e può essere gestita direttamente dal committente o demandata all’appaltatore purché quest’ultimo sia adeguatamente informato e formi i lavoratori con contenuti approvati dal committente. L’obbligo di formazione generale e specifica del lavoratore (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08) rimane invece in capo al sub-appaltatore datore di lavoro, che deve attestare documentalmente l’avvenuta formazione prima dell’accesso al cantiere. È buona prassi richiedere copia del registro di formazione dei lavoratori del sub-appaltatore come condizione di accesso al sito, e documentare l’erogazione dell’informativa sui rischi specifici mediante firma su apposito modulo. La Circolare del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2009 ha chiarito che il coordinamento delle attività formative è parte integrante degli obblighi di cooperazione di cui all’art. 26.
Il sub-appaltatore deve partecipare alle riunioni di coordinamento ex art. 26 D.Lgs. 81/08?
Sì, il sub-appaltatore ha il diritto e il dovere di partecipare alle riunioni di coordinamento previste dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08, nella misura in cui le sue attività generino o siano interessate da interferenze con gli altri soggetti operanti nel sito. L’obbligo di cooperazione e coordinamento imposto dalla norma si estende a tutte le imprese presenti nel sito, indipendentemente dal livello della catena di subappalto in cui si collocano. Sul piano operativo, esistono due modalità organizzative: (a) il committente principale convoca direttamente tutti i soggetti operanti nel sito, inclusi i sub-appaltatori, alle riunioni di coordinamento; (b) il committente principale tiene le riunioni con i soli appaltatori diretti, imponendo a questi ultimi di organizzare riunioni di secondo livello con i propri sub-appaltatori. Entrambe le soluzioni possono essere valide purché garantiscano la concreta circolazione delle informazioni a tutti i livelli della filiera. La prassi più sicura è la prima, che consente al committente di verificare direttamente la comprensione delle procedure di coordinamento da parte di tutti gli operatori. Le riunioni devono essere verbalizzate e i verbali firmati da tutti i partecipanti. Il rifiuto di partecipare alle riunioni di coordinamento da parte di un sub-appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e può giustificare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione ad operare nel sito. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di ciascuna impresa ha diritto di partecipare alle riunioni di coordinamento.
In una filiera di subappalto, come si calcolano i "cinque uomini-giorno" per l’obbligo di DUVRI?
La soglia dei cinque uomini-giorno, oltre la quale scatta l’obbligo di redazione del DUVRI ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08, va calcolata sommando i giorni-uomo di tutte le imprese presenti nel sito, a prescindere dal loro livello nella catena di subappalto. La Circolare del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2009 ha chiarito le modalità di calcolo: si moltiplica il numero di lavoratori di ciascuna impresa per il numero di giorni di presenza effettiva nel sito, e si sommano i risultati di tutte le imprese coinvolte (appaltatori di primo livello, sub-appaltatori di secondo livello, eventuali lavoratori autonomi). Il calcolo deve essere effettuato considerando non solo le presenze contemporanee, ma anche quelle successive nell’ambito dello stesso appalto, in modo da cogliere il volume complessivo dell’attività esterna svolta nel sito. Un aspetto critico evidenziato dalla giurisprudenza riguarda il frazionamento artificioso degli appalti per rimanere sotto la soglia dei cinque uomini-giorno ed eludere l’obbligo di DUVRI: tale pratica è ritenuta elusiva e non esime dall’obbligo quando la frammentazione sia finalizzata ad aggirare la norma. Anche quando il calcolo porta a una durata inferiore alla soglia, e quindi non sussiste l’obbligo formale di DUVRI, rimangono comunque in vigore gli obblighi sostanziali di cooperazione e coordinamento e l’obbligo di informazione sui rischi. Si raccomanda di documentare il calcolo degli uomini-giorno in modo trasparente come parte della valutazione dell’opportunità di redigere o meno il DUVRI.
Se un sub-appaltatore causa un infortunio a un lavoratore dell’appaltatore principale, chi risponde?
La responsabilità per gli infortuni in un contesto di filiera di subappalto è una delle questioni più complesse del diritto della sicurezza sul lavoro, poiché può coinvolgere simultaneamente più soggetti a diversi livelli. In linea di principio, ciascun datore di lavoro risponde della sicurezza dei propri lavoratori: il sub-appaltatore è responsabile della sicurezza dei propri dipendenti, e l’appaltatore principale è responsabile della sicurezza dei propri lavoratori. Tuttavia, quando un lavoratore dell’appaltatore principale è infortunato per effetto di un’attività del sub-appaltatore, la responsabilità può estendersi a più soggetti. Sul piano penalistico (artt. 589 e 590 c.p. con aggravante ex art. 590-bis), risponde chi ha concretamente causato l’evento: in primo luogo il datore di lavoro del sub-appaltatore e i suoi preposti, ma anche il committente principale e l’appaltatore se l’infortunio è riconducibile a un difetto di coordinamento, a un’omessa valutazione del rischio interferenziale nel DUVRI, o a una carenza nei controlli sull’idoneità del sub-appaltatore. La Corte di Cassazione, Sez. IV penale, ha consolidato il principio per cui la posizione di garanzia del committente si mantiene anche rispetto ai sub-appaltatori quando il committente abbia la concreta possibilità di vigilare. Sul piano civile e assicurativo, il lavoratore infortunato può agire nei confronti del proprio datore di lavoro (appaltatore) e i relativi oneri INAIL possono tradursi in rivalse verso il sub-appaltatore responsabile. Le clausole contrattuali di manleva tra i livelli della filiera non sono opponibili al lavoratore né agli enti previdenziali, ma hanno rilevanza nei rapporti interni tra le imprese.
Come si applica la "responsabilità solidale" nei subappalti (art. 29 D.Lgs. 276/2003)?
L’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 introduce un sistema di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore e con ciascuno dei sub-appaltatori per i crediti retributivi e previdenziali dei lavoratori impiegati nell’appalto. Tale responsabilità solidale opera lungo tutta la catena: il committente principale risponde in solido non solo con l’appaltatore diretto, ma anche con i sub-appaltatori di secondo e terzo livello, per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali e assicurativi dovuti ai lavoratori di ciascun livello, nei limiti della durata del subappalto. La ratio della norma è impedire che il frazionamento del ciclo produttivo attraverso la filiera si traduca in un depauperamento delle tutele dei lavoratori. La responsabilità solidale è limitata a due anni dalla cessazione dell’appalto. Il committente può liberarsi dalla responsabilità solidale dimostrando di aver effettuato il pagamento del corrispettivo al netto delle ritenute fiscali entro i termini previsti e di aver acquisito prima del pagamento la documentazione attestante la correttezza degli adempimenti contributivi e retributivi dell’appaltatore (es. DURC in corso di validità, attestazione pagamento stipendi). Il D.Lgs. 276/2003, come modificato nel corso degli anni, prevede anche la responsabilità solidale per le sanzioni civili derivanti da inadempimenti contributivi. Sul piano pratico, per gestire il rischio derivante dalla responsabilità solidale, i committenti adottano clausole contrattuali che impongono agli appaltatori di presentare periodicamente il DURC e le ricevute dei bonifici dei lavoratori, con diritto di ritenuta sul corrispettivo fino alla presentazione della documentazione. La Circolare del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2009, pur incentrata sul DUVRI, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di coordinare gli adempimenti dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 con quelli dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003 in una gestione integrata della filiera di subappalto.

Fonti normative

  • Art. 26 D.Lgs. 81/08 — Obblighi connessi ai contratti di appalto
  • Art. 29 D.Lgs. 276/2003 — Responsabilità solidale negli appalti
  • Circolare Ministero del Lavoro 30 giugno 2009 — DUVRI e costi della sicurezza
  • Art. 55 D.Lgs. 81/08 — Sanzioni
  • Artt. 36–37 D.Lgs. 81/08 — Informazione e formazione dei lavoratori

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